Articolo 4 della Legge 6 febbraio 1963, n. 96
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 marzo 1963
Art. 4.
I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:
a) titolo di studio;
b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;
c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.
Per la valutazione dei titoli sopra indicati e' assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:
15 punti per i titoli di cui alla lettera a);
25 punti per i titoli di cui alla lettera b);
50 punti per i titoli di cui alla lettera c);
20 punti per i titoli di cui alla lettera d).
Coloro che non abbiano riportato almeno 25 punti per i titoli di cui alla lettera, c) sono dichiarati non idonei.
Ogni componente la Commissione giudicatrice puo' disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b, c) e d) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.
Entrata in vigore il 13 marzo 1963