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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 948/2021 R.A.L.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino – Sezione Civile
Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza di discussione del 19 marzo
2025, mediante lettura ex art. 429 c.p.c. in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 948/2021 R.A.L. promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Sandro SALERA come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino, Corso della Repubblica n. 128
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italico PERLINI e Gaetano CAPPUCCI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Arce, Via Magni
n. 6
- resistente Oggetto: mansioni superiori
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 12.5.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di lavorare alle dipendenze della società convenuta presso lo stabilimento
[...]
di Piedimonte San Germano;
di essere attualmente inquadrato nel 4°gruppo professionale, seconda fascia, attuale 2^ area professionale, del CCSL applicato dalla datrice di lavoro;
di svolgere, dal maggio 2011, le mansioni di “gestione e programmazione del materiale diretto di produzione, attività inventariale fiscale annuale, controllo e monitoraggio del corretto utilizzo dei materiali diretti di produzione, contatto telefonico e attraverso posta elettronica con i fornitori, gestione e monitoraggio dei programmi e delle consegne”, con la qualifica di di occuparsi, in particolare, di Controparte_2
programmare e gestire la provvista di materiale (minuteria e componenti) indispensabile alla produzione, tenendo un costante e personale rapporto con i fornitori;
di svolgere tale mansione con elevato grado di autonomia e discrezionalità; di disporre di un indirizzo email autonomo per gestire l'arrivo e lo scarico delle forniture, potendo decidere con discrezionalità il rifiuto dello scarico merci in caso di errori.
2. Tanto premesso e richiamate le declaratorie contrattuali di interesse, il ricorrente deduce che le mansioni dal medesimo continuativamente svolte dal 2011 rientrano nel 2° gruppo professionale, attuale 3^ area professionale del CCSL. Sostiene quindi di avere acquisito, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., il diritto al superiore inquadramento. Rivendica, per conseguenza, le differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella spettante in ragione delle mansioni superiori asseritamente svolte.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente dal 2011, o con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dal Giudice, all'inquadramento nella 3^ area professionale (ex 3° gruppo professionale 2^ fascia) (scatti 06) e per l'effetto, ordinare alla convenuta Controparte_3
l'inquadramento del ricorrente nella 3^ Area Professionale e condannare la medesima convenuta al pagamento delle differenze retributive, quantificate secondo le tabelle del CCNL pro tempore applicabile,
a seguito di consulenza tecnico-contabile, anche facendo applicazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. in relazione ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, con interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo effettivo, nonché versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di causa
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
5. La resistente, eccepita preliminarmente la prescrizione delle avverse pretese e premessa la analitica descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente, deduce il difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto ex adverso azionato, sotto il profilo della (omessa) indicazione dei profili caratterizzanti il superiore inquadramento rivendicato, in particolare con riferimento al rivendicato 2° gruppo professionale del CCSL applicato pro tempore, secondo il sistema di classificazione del personale vigente sino al 31.1.2020. Evidenzia, inoltre, che le mansioni svolte dall'attore, così come descritte in memoria, sono riconducibili alla 2^ area professionale del CCSL applicato
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione del 19 marzo 2025 come da dispositivo in calce, letto in udienza con la contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c. in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente, inquadrato nel 4°gruppo professionale, seconda fascia, attuale 2^ area professionale del CCSL applicato dalla convenuta, è diretta all'accertamento del diritto al superiore inquadramento nel 2° gruppo professionale, attuale 3^ area professionale, con decorrenza dal 2011, e alla conseguente condanna di alla corresponsione in proprio favore delle differenze tra la retribuzione spettante CP_1
in ragione dell'asserito svolgimento di mansioni superiori e la retribuzione effettivamente percepita.
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. Il diritto del lavoratore al riconoscimento di un inquadramento superiore a quello contrattuale ed al relativo trattamento economico in forza delle mansioni effettivamente svolte è previsto dall'art. 2103 cod. civ., che attribuisce al dipendente, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Agli effetti della tutela apprestata da tale norma, la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. civ. n. 11125/2001; n. 21224/2024). Tale verifica ad opera del giudice postula necessariamente l'osservanza del c.d. criterio trifasico, nel senso che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. n. 10485/2023), sebbene non sia richiesto che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. civ. n. 16572/2020).
10. Ciò posto, nel caso in esame le carenze nell'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa al superiore inquadramento e della relativa offerta probatoria impongono la reiezione della domanda.
11. Il ricorrente è stato inquadrato prima nel 4° gruppo professionale, seconda fascia (cfr. busta paga gennaio 2020), secondo il sistema di classificazione del personale vigente dal
1°gennaio 2012 al 31 gennaio 2020, secondo il CCSL pro tempore applicabile, non prodotto in atti, poi, dal febbraio 2020, nella seconda area professionale, secondo il sistema di classificazione del personale previsto dall'art. 1 del titolo III del CCSL dell'11.3.2019 (cfr. busta paga di febbraio 2020 e stralcio del CCSL dell'11.3.2019 prodotto da ). CP_1
12. Il ricorrente allega e la convenuta non contesta che, secondo il CCSL pro tempore applicabile, al 4° gruppo professionale, seconda fascia, appartengono “i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico – pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate”.
13. Il ricorrente, però, omette di riportare in ricorso la declaratoria del rivendicato 2° gruppo professionale e non produce, neppure in stralcio, il relativo CCSL, con la conseguenza che tale carenza assertiva e di produzione documentale – non sanabile con l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. proprio perché quest'ultima presuppone comunque una allegazione compiuta del fatto costitutivo, nella specie mancante – preclude al giudicante di effettuare il sopra menzionato giudizio trifasico, ponendo a raffronto la qualifica attribuita contrattualmente al lavoratore con quella superiore rivendicata ma non descritta nei suoi connotati caratterizzanti. Per ciò solo la domanda, con riferimento al periodo dal 2011 sino al gennaio 2020, va senz'altro rigettata.
14. Con riferimento al periodo decorrente dal febbraio 2020, come si evince dallo stralcio del CCSL dell'11.3.2019 prodotto da , viene applicato a tutti i dipendenti un CP_1
nuovo sistema di classificazione del personale, articolato per aree professionali. Ai sensi di tale disciplina, dettata dall'art. 1 del titolo III, alla 2^ area professionale, nella quale è formalmente inquadrato il ricorrente, appartengono – come allegato nella memoria difensiva e documentato dal testo contrattuale – “I lavoratori specializzati che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella prima area professionale, nell'ambito degli incarichi e dei compiti specifici assegnati, svolgono, con maggiore autonomia operativa e con l'applicazione di cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale, attività complesse e o
a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo, di coordinamento e ausiliario a complemento organizzativo anche interagendo con altre funzioni aziendali”.
15. Appartengono invece alla rivendicata 3^ area professionale “I lavoratori sia tecnici sia amministrativi che, con specifica elevata collaborazione, svolgono mansioni che richiedono particolare preparazione e capacità professionale - in caso di particolari competenze specialistiche anche senza
l'attribuzione di funzioni direttive - o contributi professionali a carattere progettuale innovativo di particolare complessità e alta specializzazione o comportano la responsabilità di enti, unità operative e/o funzioni specialistiche fondamentali dell'impresa, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle solo direttive generali loro impartite”.
16. Orbene, dal raffronto tra le declaratorie professionali si evince che i connotanti qualificanti la terza area professionale, idonei a differenziarla rispetto alla seconda, consistono, alternativamente, o nella “attribuzione di funzioni direttive” nell'ambito dello svolgimento di mansioni che richiedono “particolare preparazione e capacità professionale” oppure, anche in assenza di funzioni direttive, nell'esercizio di “particolari competenze specialistiche”, o ancora nell'apporto di “contributi professionali a carattere progettuale innovativo di particolare complessità e alta specializzazione” o ancora che comportano “la responsabilità di enti/unità operative e/o funzioni specialistiche fondamentali dell'impresa”. Le esemplificazioni dei profili, introdotte da qualificazioni quali “esperto”, “coordinatore” o “responsabile”, confermano tali requisiti alternativamente costitutivi del diritto all'inquadramento in tale area professionale.
17. Dalla descrizione – estremamente sintetica – delle mansioni del ricorrente contenuta nell'atto introduttivo di lite, ove si deduce che il lavoratore si occupa “con elevato grado di autonomia e discrezionalità” di programmare e gestire la provvista di materiale indispensabile alla produzione (minuteria e componenti), tenendo un costante e personale rapporto con i fornitori e potendo discrezionalmente decidere il rifiuto dello scarico merci in caso di errori, così come dalla più analitica descrizione delle mansioni contenuta nella memoria difensiva, non emerge, già sul mero piano assertivo, alcuna delle caratteristiche qualificanti il superiore inquadramento rivendicato.
18. Il ricorrente non allega, neppure nella capitolazione istruttoria, elementi fattuali in grado di porre in evidenza l'esercizio di “particolari competenze specialistiche”. In altri termini, dallo scarno corredo allegatorio non si comprende sotto quale profilo, perché ed in che misura l'attività di programmazione e gestione del rifornimento dei materiali necessari alla produzione svolta dal ricorrente mediante la conduzione del rapporto con i fornitori involgerebbe l'esercizio di “competenze specialistiche”.
19. Nella descrizione delle mansioni, poi, sempre avuto riguardo anche alla capitolazione istruttoria, non si fa alcun riferimento ad attività di coordinamento, responsabilità, supervisione, direzione dell'attività di altri dipendenti, per cui deve escludersi che le attività svolte dal lavoratore implichino l'esercizio di funzioni direttive o la responsabilità di enti/unità operative e/o funzioni specialistiche fondamentali dell'impresa.
20. Infine, manca del tutto il riferimento a contributi professionali a carattere progettuale innovativo di particolare complessità e alta specializzazione, i quali evidentemente devono sostanziarsi in un “quid novi” rispetto all'organizzazione del processo produttivo nel segmento di afferenza delle mansioni svolte (gestione e programmazione del materiale di produzione).
21. Tali elementi neppure si evincono dai documenti allegati al ricorso, vale a dire dalle mail di lavoro e men che meno dal curriculum vitae, quest'ultimo contenente dichiarazioni provenienti dalla stessa parte e dunque di valore probatorio nullo.
22. Tanto basta al rigetto della domanda.
23. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza e vanno liquidate a favore della società convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi – stante la ridotta complessità delle questioni affrontate – per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidandole in euro 3.689,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali,
CPA, IVA.
Così deciso in Cassino il 19 marzo 2025
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino – Sezione Civile
Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza di discussione del 19 marzo
2025, mediante lettura ex art. 429 c.p.c. in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 948/2021 R.A.L. promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Sandro SALERA come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino, Corso della Repubblica n. 128
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italico PERLINI e Gaetano CAPPUCCI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Arce, Via Magni
n. 6
- resistente Oggetto: mansioni superiori
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 12.5.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di lavorare alle dipendenze della società convenuta presso lo stabilimento
[...]
di Piedimonte San Germano;
di essere attualmente inquadrato nel 4°gruppo professionale, seconda fascia, attuale 2^ area professionale, del CCSL applicato dalla datrice di lavoro;
di svolgere, dal maggio 2011, le mansioni di “gestione e programmazione del materiale diretto di produzione, attività inventariale fiscale annuale, controllo e monitoraggio del corretto utilizzo dei materiali diretti di produzione, contatto telefonico e attraverso posta elettronica con i fornitori, gestione e monitoraggio dei programmi e delle consegne”, con la qualifica di di occuparsi, in particolare, di Controparte_2
programmare e gestire la provvista di materiale (minuteria e componenti) indispensabile alla produzione, tenendo un costante e personale rapporto con i fornitori;
di svolgere tale mansione con elevato grado di autonomia e discrezionalità; di disporre di un indirizzo email autonomo per gestire l'arrivo e lo scarico delle forniture, potendo decidere con discrezionalità il rifiuto dello scarico merci in caso di errori.
2. Tanto premesso e richiamate le declaratorie contrattuali di interesse, il ricorrente deduce che le mansioni dal medesimo continuativamente svolte dal 2011 rientrano nel 2° gruppo professionale, attuale 3^ area professionale del CCSL. Sostiene quindi di avere acquisito, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., il diritto al superiore inquadramento. Rivendica, per conseguenza, le differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella spettante in ragione delle mansioni superiori asseritamente svolte.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente dal 2011, o con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dal Giudice, all'inquadramento nella 3^ area professionale (ex 3° gruppo professionale 2^ fascia) (scatti 06) e per l'effetto, ordinare alla convenuta Controparte_3
l'inquadramento del ricorrente nella 3^ Area Professionale e condannare la medesima convenuta al pagamento delle differenze retributive, quantificate secondo le tabelle del CCNL pro tempore applicabile,
a seguito di consulenza tecnico-contabile, anche facendo applicazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. in relazione ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, con interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo effettivo, nonché versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di causa
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
5. La resistente, eccepita preliminarmente la prescrizione delle avverse pretese e premessa la analitica descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente, deduce il difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto ex adverso azionato, sotto il profilo della (omessa) indicazione dei profili caratterizzanti il superiore inquadramento rivendicato, in particolare con riferimento al rivendicato 2° gruppo professionale del CCSL applicato pro tempore, secondo il sistema di classificazione del personale vigente sino al 31.1.2020. Evidenzia, inoltre, che le mansioni svolte dall'attore, così come descritte in memoria, sono riconducibili alla 2^ area professionale del CCSL applicato
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione del 19 marzo 2025 come da dispositivo in calce, letto in udienza con la contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c. in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente, inquadrato nel 4°gruppo professionale, seconda fascia, attuale 2^ area professionale del CCSL applicato dalla convenuta, è diretta all'accertamento del diritto al superiore inquadramento nel 2° gruppo professionale, attuale 3^ area professionale, con decorrenza dal 2011, e alla conseguente condanna di alla corresponsione in proprio favore delle differenze tra la retribuzione spettante CP_1
in ragione dell'asserito svolgimento di mansioni superiori e la retribuzione effettivamente percepita.
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. Il diritto del lavoratore al riconoscimento di un inquadramento superiore a quello contrattuale ed al relativo trattamento economico in forza delle mansioni effettivamente svolte è previsto dall'art. 2103 cod. civ., che attribuisce al dipendente, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Agli effetti della tutela apprestata da tale norma, la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. civ. n. 11125/2001; n. 21224/2024). Tale verifica ad opera del giudice postula necessariamente l'osservanza del c.d. criterio trifasico, nel senso che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. n. 10485/2023), sebbene non sia richiesto che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. civ. n. 16572/2020).
10. Ciò posto, nel caso in esame le carenze nell'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa al superiore inquadramento e della relativa offerta probatoria impongono la reiezione della domanda.
11. Il ricorrente è stato inquadrato prima nel 4° gruppo professionale, seconda fascia (cfr. busta paga gennaio 2020), secondo il sistema di classificazione del personale vigente dal
1°gennaio 2012 al 31 gennaio 2020, secondo il CCSL pro tempore applicabile, non prodotto in atti, poi, dal febbraio 2020, nella seconda area professionale, secondo il sistema di classificazione del personale previsto dall'art. 1 del titolo III del CCSL dell'11.3.2019 (cfr. busta paga di febbraio 2020 e stralcio del CCSL dell'11.3.2019 prodotto da ). CP_1
12. Il ricorrente allega e la convenuta non contesta che, secondo il CCSL pro tempore applicabile, al 4° gruppo professionale, seconda fascia, appartengono “i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico – pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate”.
13. Il ricorrente, però, omette di riportare in ricorso la declaratoria del rivendicato 2° gruppo professionale e non produce, neppure in stralcio, il relativo CCSL, con la conseguenza che tale carenza assertiva e di produzione documentale – non sanabile con l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. proprio perché quest'ultima presuppone comunque una allegazione compiuta del fatto costitutivo, nella specie mancante – preclude al giudicante di effettuare il sopra menzionato giudizio trifasico, ponendo a raffronto la qualifica attribuita contrattualmente al lavoratore con quella superiore rivendicata ma non descritta nei suoi connotati caratterizzanti. Per ciò solo la domanda, con riferimento al periodo dal 2011 sino al gennaio 2020, va senz'altro rigettata.
14. Con riferimento al periodo decorrente dal febbraio 2020, come si evince dallo stralcio del CCSL dell'11.3.2019 prodotto da , viene applicato a tutti i dipendenti un CP_1
nuovo sistema di classificazione del personale, articolato per aree professionali. Ai sensi di tale disciplina, dettata dall'art. 1 del titolo III, alla 2^ area professionale, nella quale è formalmente inquadrato il ricorrente, appartengono – come allegato nella memoria difensiva e documentato dal testo contrattuale – “I lavoratori specializzati che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella prima area professionale, nell'ambito degli incarichi e dei compiti specifici assegnati, svolgono, con maggiore autonomia operativa e con l'applicazione di cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale, attività complesse e o
a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo, di coordinamento e ausiliario a complemento organizzativo anche interagendo con altre funzioni aziendali”.
15. Appartengono invece alla rivendicata 3^ area professionale “I lavoratori sia tecnici sia amministrativi che, con specifica elevata collaborazione, svolgono mansioni che richiedono particolare preparazione e capacità professionale - in caso di particolari competenze specialistiche anche senza
l'attribuzione di funzioni direttive - o contributi professionali a carattere progettuale innovativo di particolare complessità e alta specializzazione o comportano la responsabilità di enti, unità operative e/o funzioni specialistiche fondamentali dell'impresa, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle solo direttive generali loro impartite”.
16. Orbene, dal raffronto tra le declaratorie professionali si evince che i connotanti qualificanti la terza area professionale, idonei a differenziarla rispetto alla seconda, consistono, alternativamente, o nella “attribuzione di funzioni direttive” nell'ambito dello svolgimento di mansioni che richiedono “particolare preparazione e capacità professionale” oppure, anche in assenza di funzioni direttive, nell'esercizio di “particolari competenze specialistiche”, o ancora nell'apporto di “contributi professionali a carattere progettuale innovativo di particolare complessità e alta specializzazione” o ancora che comportano “la responsabilità di enti/unità operative e/o funzioni specialistiche fondamentali dell'impresa”. Le esemplificazioni dei profili, introdotte da qualificazioni quali “esperto”, “coordinatore” o “responsabile”, confermano tali requisiti alternativamente costitutivi del diritto all'inquadramento in tale area professionale.
17. Dalla descrizione – estremamente sintetica – delle mansioni del ricorrente contenuta nell'atto introduttivo di lite, ove si deduce che il lavoratore si occupa “con elevato grado di autonomia e discrezionalità” di programmare e gestire la provvista di materiale indispensabile alla produzione (minuteria e componenti), tenendo un costante e personale rapporto con i fornitori e potendo discrezionalmente decidere il rifiuto dello scarico merci in caso di errori, così come dalla più analitica descrizione delle mansioni contenuta nella memoria difensiva, non emerge, già sul mero piano assertivo, alcuna delle caratteristiche qualificanti il superiore inquadramento rivendicato.
18. Il ricorrente non allega, neppure nella capitolazione istruttoria, elementi fattuali in grado di porre in evidenza l'esercizio di “particolari competenze specialistiche”. In altri termini, dallo scarno corredo allegatorio non si comprende sotto quale profilo, perché ed in che misura l'attività di programmazione e gestione del rifornimento dei materiali necessari alla produzione svolta dal ricorrente mediante la conduzione del rapporto con i fornitori involgerebbe l'esercizio di “competenze specialistiche”.
19. Nella descrizione delle mansioni, poi, sempre avuto riguardo anche alla capitolazione istruttoria, non si fa alcun riferimento ad attività di coordinamento, responsabilità, supervisione, direzione dell'attività di altri dipendenti, per cui deve escludersi che le attività svolte dal lavoratore implichino l'esercizio di funzioni direttive o la responsabilità di enti/unità operative e/o funzioni specialistiche fondamentali dell'impresa.
20. Infine, manca del tutto il riferimento a contributi professionali a carattere progettuale innovativo di particolare complessità e alta specializzazione, i quali evidentemente devono sostanziarsi in un “quid novi” rispetto all'organizzazione del processo produttivo nel segmento di afferenza delle mansioni svolte (gestione e programmazione del materiale di produzione).
21. Tali elementi neppure si evincono dai documenti allegati al ricorso, vale a dire dalle mail di lavoro e men che meno dal curriculum vitae, quest'ultimo contenente dichiarazioni provenienti dalla stessa parte e dunque di valore probatorio nullo.
22. Tanto basta al rigetto della domanda.
23. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza e vanno liquidate a favore della società convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi – stante la ridotta complessità delle questioni affrontate – per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidandole in euro 3.689,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali,
CPA, IVA.
Così deciso in Cassino il 19 marzo 2025
Il Giudice
Raffaele Iannucci