Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01172/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02052/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2024, proposto da Albergo Marmorata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di ER e Avellino, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Comune di Ravello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del parere sfavorevole all’esecuzione del progettato intervento relativo alla “installazione di una passerella per approdo barche e posizionamento di boe, ad uso periodo stagionale, legata all’attività turistico-ricettiva ad insegna Hotel Marmorata s.r.l.” espresso il 20 settembre 2024, prot. n. 0022447-P, dal Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di ER e Avellino;
- degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, ove occorra, dell’atto soprintendizio del 29 agosto 2024, prot. n. 0020770-P, recante comunicazione dei motivi ostativi all’espressione del parere favorevole.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di ER e Avellino e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 novembre 2024 e depositato il successivo 11 dicembre 2024, la società Albergo Marmorata s.r.l. ha chiesto l’annullamento del parere sfavorevole all’esecuzione del progettato intervento relativo alla “installazione di una passerella per approdo barche e posizionamento di boe, ad uso periodo stagionale, legata all’attività turistico-ricettiva ad insegna Hotel Marmorata s.r.l.” espresso il 20 settembre 2024, prot. n. 0022447-P, dal Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di ER e Avellino, esponendo in fatto:
- di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Ravello, loalità. Marmorata, adibito ad albergo, prospiciente il relativo tratto di mare;
- di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 2/2015 del 3 agosto 2015, prot. n. 6994, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Demanio del Comune di Ravello, riguardante lo “specchio acqueo” frontistante l’albergo, e, tra l’altro, “mq 6,00 allo scopo di occupare uno specchio acqueo per l’installazione di una struttura di attracco natanti non ancorata al suolo”, di durata di 6 anni, prorogata per legge e riferita al solo periodo estivo (1° giugno- 31 ottobre di ciascun anno);
- di aver ricevuto parere favorevole all’installazione di una struttura di attracco natanti non ancorata al suolo dall’Ufficio locale marittimo - Guardia Costiera di Amalfi in data 30 maggio 2012, prot. n. 18563, allegato alla concessione demaniale n. 2/2015;
- di aver richiesto già richiesto l’anno scorso il rilascio dell’accertamento di conformità, denegato dalla Soprintendenza con l’atto n. 21223 del 19 settembre 2023 perché il manufatto era già stato installato, ma con l’indicazione che “il pontile possa essere valutato nell’ambito di una procedura di cui all’articolo 146 solo in quanto ancora da realizzare…”;
- di aver, quindi, chiesto al Comune di Ravello, anche ai sensi dell’allegato B al D.P.R. 31/2017, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per poterlo installare per il solo periodo balneare, ricevendo il parere favorevole da parte della Commissione Locale Paesaggio (CLP) il 10 aprile 2024, verb. n. 3, e quello del 2 aprile 2024 del Responsabile del Servizio Edilizia privata;
- di aver ricevuto, invece, prima preavviso di diniego e, poi, parere contrario dalla Soprintendenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta con l’atto n. 0022447-P del 20 settembre 2024.
1.1. La società ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento del suddetto parere contrario sulla base dei motivi, così di seguito rubricati:
I. “Violazione dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, come succ. mod. ed int., del d.p.r. 31/2017, coi relativi allegati, e degli articoli 3 e 6 del d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, erroneità dei presupposti e di motivazione”, in quanto l’opera da realizzare non necessiterebbe di alcun titolo edilizio abilitativo né di alcuna autorizzazione paesaggistica;
II. “Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, come 9 succ. mod. ed int., del d.p.r. 31/2017, coi relativi allegati, e degli articoli 3 e 6 del d.p.r. 380/2001. incompetenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, erroneità dei presupposti e di motivazione”, in quanto il parere impugnato si fonderebbe solo su argomentazioni di tipo urbanistico;
III. “Violazione dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, come succ. mod. ed int., del d.p.r. 31/2017, coi relativi allegati, e degli articoli 3 e 6 del d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, erroneità dei presupposti e di motivazione”, in quanto l’autorizzazione dovrebbe essere limitata al solo tratto di scogliera quale sito di approdo e installazione di una modesta passerella.
1.2. Si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per le Province di ER e Avellino, depositando atti e documenti inerenti alla procedura di autorizzazione paesaggistica oggetto di causa e resistendo nel merito al ricorso.
1.3. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito il Comune di Ravello.
1.4. All’udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di documenti e memorie ex articolo 73 cod. proc. amm.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei termini di seguito indicati.
3. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente chiarire che il diniego della Soprintendenza ivi impugnato si innesta all’interno di una procedura di autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto l’intervento così descritto nella relazione dell’Ufficio tecnico- Servizio edilizia privata del Comune di Ravello: « L'intervento consiste nel posizionamento di boe galleggianti a delimitazione di uno specchio acqueo che è tenuto in concessione dalla struttura turistico-ricettiva denominata Albergo Marmorata, e nell'apposizione sulla scogliera di proprietà di una piccola passerella di mq 6,00 circa, quale pedana di attracco per i natanti, che sarà ancorata al suolo con bulloni in modo sicuro, ma di facile rimozione, in quanto stabilmente ancorata solo per fini di sicurezza e per permettere l'accesso dal mare in modo agevole e sicuro, anche a persone diversamente abili con limitate capacità motorie. Trattasi di un'installazione esterna posta a corredo di attività economica (attività alberghiera), facilmente amovibile, priva di parti in muratura ma ancorata al suolo, realizzata con elementi metallici (acciaio in quanto resistente all'azione corrosiva dell'acqua salata) che costituiscono la struttura su cui viene adagiata la pavimentazione costituita da un tavolato in legno. Non è prevista l'esecuzione di alcuna opera muraria per l'installazione della passerella. La passerella e le boe avranno un utilizzo annuale massimo per 180 giorni (utilizzo di tipo stagionale) e ad avvenuta rimozione si ripristinerà lo stato attuale dei luoghi ».
3.1. Sull’area interessata dall’intervento grava un duplice vincolo, sia di carattere paesaggistico-ambientale (parte terza del d.lgs. 42/2004), ex DD.MM. del 16 febbraio 1957 e del 16 giugno 1966, sia di carattere sismico, ed è inserita nella perimetrazione del Piano Territoriale Paesistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali dell’area sorrentino-amalfitana, approvato con L.R. n. 35/1987. In particolare, l’area oggetto dell’intervento è classificata nel suddetto Piano quale Zona 1 b- Tutela dell’ambiente naturale- 2° grado e nel P.U.C., adeguato al PUT, nella zona omogena “As =arenili e scogliere”.
3.2. Va, poi, specificato che, mentre il Comune di Ravello ha inviato la richiesta di parere alla Soprintendenza richiamando il procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, la Soprintendenza ha, invece, riqualificato il procedimento, richiamando la procedura ordinaria ex articolo 146 d.lgs. 42/2004.
4. Con il primo motivo la società ricorrente sostiene che l’intervento progettato, sotto entrambi i profili edilizi e paesaggistici, rientra nell’attività edilizia libera e non soggetta ad autorizzazione paesaggistica, contestando, pertanto, la qualificazione della procedura come ordinaria da parte della Soprintendenza.
5. Il Collegio ritiene, però, necessario perimetrare, in ossequio al principio della domanda, l'oggetto del presente giudizio.
5.1. Nella controversia in esame non è in discussione la natura libera o meno dell’intervento richiesto sotto il profilo edilizio, bensì l'oggetto del presente giudizio riguarda esclusivamente la legittimità o meno il diniego di autorizzazione paesaggistica, sicché lo scrutinio di legittimità deve incentrarsi soltanto sulla discrezionalità esercitata dalla Soprintendenza nel denegare il rilascio della relativa autorizzazione.
5.2. Sul punto, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui il sindacato che il giudice può esercitare sulla discrezionalità della Soprintendenza « consiste in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, limitato alla verifica che il provvedimento non abbia esorbitato dai limiti esterni che perimetrano la discrezionalità amministrativa, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini » (da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3796).
5.3. Nello specifico, la Soprintendenza ha motivato il proprio diniego sulla scorta delle seguenti considerazioni: « tutta la documentazione prodotta non ha chiarito affatto la legittimità paesaggistica dei solarium realizzati sulla scogliera immediatamente prospiciente il mare, disposti su varie quote pavimentati e collegati tra loro da scalette, né nei termini prescritti il responsabile comunale ha trasmesso ulteriori chiarimenti. Preso atto peraltro che, per quanto risulta dalla fotocopia del processo verbale di perizia, Tribunale di ER, Ufficio Istruzione Penale, 29.10.1987 (per quanto riferito reperito in un solo foglio) i titoli edilizi rilasciati sono stati oggetto di accertamento di legittimità da parte della Procura nel 1987. Non si conoscono gli esiti di tali verifiche, né il privato ha provveduto a trasmetterli. […] Rilevato che, come sancito da numerose sentenze, compete in primis al Comune la verifica della legittimità dello stato attuale luoghi ma, nel caso In esame, il responsabile comunale si è limitato a trasmettere copia di titoli autorizzativi pregressi senza svolgere approfondimenti, anzi invitando quest'Ufficio a prendere visione degli atti custoditi presso lo stesso Comune. Né peraltro ha attestato, sulla base di detti atti, la legittimità paesaggistica delle opere realizzate sulla scogliera, nello specifico i solarium disposti su diverse quote. Rilevato che l'ambito interessato dall'intervento è parte delta costa frastagliata di elevata peculiarità paesaggistica e per questo sottoposto a particolare tutela ai sensi della LR.35/87 ed in esso deve essere assicurata l'inedificabilità sia pubblica che privata ed in generale -al di fuori degli interventi strettamente consentiti — è vietata la realizzazione di opere che esulano dalla manutenzione e restauro. Rilevato che il pontile di cui è richiesta l'autorizzazione è complementare e funzionale alle opere realizzate sulla scogliera e che dai grafici trasmessi relativi all'autorizzazione in sanatoria della piscina del 1983 si evince che non solo non erano contemplati i solarium attualmente presenti ma che sussistono opere difformi da tale titolo anche in tale zona ». La Soprintendenza ha, quindi, concluso nel senso che « il pontile proposto, in quanto amovibile e stagionale, possa essere valutato nell'ambito della procedura di cui all'articolo146 previa verifica da parte del Comune della piena conformità ai titoli paesaggistici di tutte le strutture realizzate a ridosso della scogliera ovvero preventiva attivazione della procedura di sanatoria di eventuali opere realizzate in assenza di titolo paesaggistico, laddove ricorrano i presupposti di legge ».
5.5. Nel merito, va preliminarmente ritenuta legittima la riqualificazione da parte della Soprintendenza del procedimento quale ordinario, in considerazione della lettera della norma di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 31 del 13.2.2017 che così dispone: « l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza, verifica, preliminarmente, se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato A, ovvero all'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria ».
6. Come noto, per giurisprudenza amministrativa ormai consolidata (cfr., ex multis , Consiglio di Stato n. 3145 del 19 aprile 2021, 4843 del 21 novembre 2016; 2358 del 18 marzo 2021, 2390 del 19 marzo 2021), nell'ambito delle procedure paesaggistiche (sia ordinarie che semplificate) che si inseriscono nel procedimento gestito dall'ente locale, il ruolo della Soprintendenza è di co-decisione, i.e. espressione di una vera e propria "cogestione attiva" del vincolo ed in via generale ha ad oggetto l'apprezzamento di merito correlato alla tutela del valore paesaggistico. Ne consegue che è ben possibile per l'ente interloquire anche sull'aspetto procedurale, qualificando l' iter diversamente dall'Amministrazione procedente, sulla base di una diversa valutazione delle opere e del loro impatto nel contesto in cui si inseriscono. Diversamente opinando - e ritenendo, pertanto, che la Soprintendenza sia in qualche modo "vincolata" all'apprezzamento preliminare dell'ente locale - si finirebbe, infatti, per svuotare "di fatto" la sua funzione di tutela dell'interesse protetto, gradata dal legislatore anche a mezzo della scelta dell' iter procedurale da seguire (il D.P.R. 31/2017, infatti, circoscrive la procedura semplificata per le opere - di cui all'allegato B - definite, all'articolo 7 di "lieve entità).
7. Sempre con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene l'applicabilità al caso in esame o della procedura che non richiede affatto autorizzazione paesaggistica ovvero - condividendo la proposta del Comune- della procedura autorizzativa "semplificata", stante la riconducibilità delle opere di cui all'istanza ai punti B.25 e B. 26 dell'allegato B del D.P.R. 31/2017 (B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare; B.26 […] installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale).
7.1. La censura non coglie nel segno.
7.2. Alla luce della documentazione depositata in atti, occorre rilevare che le opere da realizzarsi non sono, ad avviso di questo Collegio, ragionevolmente riconducibile ad opere minori e decisamente più circoscritte quali “tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura” per le quali il citato D.P.R. 31/2017 esclude del tutto l’autorizzazione paesaggistica, mentre del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio è la collocazione dell’intervento progettato tra le opere elencate al punto B.25 e B.26, in quanto, comunque, richiede il parere obbligatorio della Soprintendenza, non incidendo l'assoggettamento di opere ad autorizzazione paesaggistica semplificata sulla natura ed ampiezza della valutazione devoluta alla Soprintendenza, prevedendo il D.P.R. n. 31/2017 una semplificazione procedimentale, ma non anche una conformazione dei poteri valutativi della Soprintendenza.
7.3. Conclusivamente sul punto, il primo motivo di ricorso va respinto.
8. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, in quanto la ricorrente, riepilogando le ragioni poste dalla Soprintendenza al proprio parere negativo, ne contesta la legittimità, fondandosi solo su argomentazioni di tipo urbanistico, per di più estese alla conformità urbanistica delle opere prospicienti il mare e in particolare dei solarium e della scogliera alla quale sarebbe dovuta essere apposta una passerella di mq 6,00 circa, quale pedana di attracco per i natanti.
8.1. In punto di diritto, il Collegio intende richiamare la giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, secondo cui, il parere della Soprintendenza è espressione di un potere ampiamente discrezionale, che si esprime tramite un giudizio di valore su elementi per lo più estetici, che inevitabilmente subiscono la soggettività e la sensibilità del valutatore. Di conseguenza, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si trasformi nell'esercizio di un insindacabile arbitrio, è necessario che il provvedimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l' iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale (T.A.R. Campania, ER, sez. II, 24 novembre 2023, n. 2724; T.A.R. Napoli, sez. VI, 5 maggio 2023, n. 2767). Ed ancora, l'attività valutativa della Soprintendenza è senz'altro di tipo tecnico - discrezionale, come tale, sindacabile dal G.A. solo nei limiti della irragionevolezza o del travisamento dei fatti; tuttavia, al fine di consentire un sindacato pur sempre pieno ed effettivo (ma non sostitutivo nel senso dell'impossibilità di sostituire le valutazioni tecniche del giudice a quelle operate dalla P.A.), è necessario che la motivazione del parere sia adeguata, ossia che dia conto delle ragioni per cui determinate opere sono ritenute incompatibili con il vincolo gravante sull'area (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 13 marzo 2023, n. 1608).
8.2. In relazione al contenuto, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare la doverosa e reciproca autonomia delle valutazioni paesaggistiche rispetto a quelle edilizie e a quelle urbanistiche, pur essendo strettamente concatenate fra loro (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2020 n. 3790). Tali apprezzamenti « si esprimono sullo stesso oggetto, [anche se] l'uno in termini di compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto, e gli altri in termini di sua conformità urbanistico-edilizia » (Consiglio di Stato, sez. I, 8 gennaio 2019 n. 232). Pur implicando le valutazioni paesaggistiche, rispetto a quelle edilizie ed urbanistiche, diversi apprezzamenti, comunque « l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo può nella valutazione circa la compatibilità paesistica di un intervento richiamare anche dei profili di contrarietà rispetto alla conformità urbanistico-edilizia dello stesso, laddove questi avvalorino e supportino ulteriormente le argomentazioni di natura ambientale e paesistica » (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 novembre 2016 n. 5536).
8.3. Secondo la giurisprudenza, seguita anche da questo Tribunale: « In primo luogo, va richiamato il recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui: "in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali non potendo (più) verificarsi in quella sede anche il cd. "stato legittimo" dell'immobile" (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. 3006 del 24 marzo 2023). Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha inteso così circoscrivere una volta per tutte l'ambito delle valutazioni rimesse all'autorità titolare della cura degli interessi paesaggistici, chiarendo che i pareri paesaggistici alla stessa richiesti non costituiscono la sede opportuna per la valutazione della regolarità pregressa dello stato dell'immobile, rientrando tale valutazione nell'ambito delle competenze di altre amministrazioni". In altri termini, non esiste uno stato legittimo "paesaggistico" del fabbricato, ma solo uno stato legittimo del fabbricato, il cui accertamento spetta esclusivamente al Comune, sicché, in caso di mancanza dei titoli paesaggistici, lo stato dell'immobile è illegittimo ai fini edilizi. D'altronde, ricorrendone i presupposti, la giurisprudenza amministrativa riconosce la facoltà del privato di chiedere proprio al Comune la regolarizzazione dell'immobile sotto il profilo paesaggistico, mediante rilascio di un'autorizzazione paesaggistica "ora per allora", trattandosi di un rimedio che, per un verso non contrasta col principio di tipicità del provvedimento amministrativo (Cons. St., 30 marzo 2004, n. 1695) e che, per altro verso, può essere idoneo a contemperare nel miglior modo i diversi interessi in conflitto nell'ipotesi concreta (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 maggio 2022 n. 3446; T.A.R. Campania, ER, Sez. II, 19 aprile 2024, n. 864) » (da ultimo, T.A.R. Campania, ER, sez. II, 20 maggio 2024, n. 1097).
8.4. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche in ordine all’onere motivazionale gravante in capo alla Soprintendenza, il Collegio ritiene che sussista il censurato difetto di motivazione e di istruttoria del parere negativo dell’autorità tutoria del paesaggio, in quanto, nel caso di specie, la Soprintendenza con il proprio parere non si è affatto pronunciata sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento proposta, ritenendo ostativa una grave carenza istruttoria tale da non consentire la dimostrazione della legittimità di tutte le strutture realizzate a ridosso della scogliera, con particolare riferimento ai solarium , basandosi, quindi, unicamente sulla non accertata regolarità pregressa dello stato della scogliera.
8.5. La motivazione che sorregge il parere ivi impugnato, infatti, non attiene affatto ai profili paesaggistici dell’intervento richiesto, non recando alcuna puntuale e specifica evidenziazione né dei valori paesaggistici espressi dal sito, né delle ragioni per cui l’intervento oggetto della domanda di autorizzazione paesaggistica, tenuto conto delle sue oggettive caratteristiche e dimensioni, colliderebbe con la particolare vocazione paesaggistica dell'area.
8.6. Difetta in altre parole una specifica analisi del contesto interessato, nonché un’analisi specifica del rapporto tra l’intervento progettato e il medesimo contesto ambientale, essendosi la Soprintendenza concentrata sulla legittimità delle strutture realizzate a ridosso della scogliera, esulando dalle competenze riconosciute dall'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 alla medesima autorità, come pure dalla stessa riconosciuto nel medesimo parere («[…] come sancito da numerose sentenze, compete in primis al Comune la verifica della legittimità dello stato attuale luoghi »).
8.7. Peraltro, quanto alle asserite carenze documentali, va evidenziato che a fronte della documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza, che aveva ad oggetto « Copia di concessione demaniale in corso di validità; Tavola di raffronto tra il progetto delle strutture realizzate sulle scogliere con gli estremi del relativo titolo autorizzativo paesaggistico e lo stato attuale dei luoghi; documentazione fotografica all'attualità dell'area interessata dall'intervento trasmesso », il Comune, con nota n. 18670 del 21.08.2024, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa: -concessione edilizia prot. n. 2834, rilasciata in data 29.06.1979; - decreto n. 8570 datato 10.07.1980, con allegato parere n. 2179 del 28.06.1980 del Servizio Tutela Beni Ambientali, nonché planimetria d'insieme in scala 1:500 (oltre all'elaborato grafico, il Comune ha rappresentato di essere presenti in archivio circa una ventina di tavole tra stato di fatto e progetto, di formato non riproducibile con gli strumenti a disposizione, sicché ha invitato la Soprintendenza di prendere visione delle stesse direttamente presso l'U.T.C.); - parere n. 2776 del 22.10.1980 del Servizio Tutela Beni Ambientali, con allegate relazione tecnica, nonché planimetria d'insieme in scala 1:500 (oltre all'elaborato grafico allegato in copia, il Comune ha rappresentato di essere presenti in archivio circa una ventina di tavole tra stato di fatto e progetto, di formato non riproducibile con gli strumenti a disposizione, sicché ha invitato la Soprintendenza di prendere visione delle stesse direttamente presso l'U.T.C.); - concessione edilizia prot. n. 1118, rilasciata in data 22.12.1983, con allegate relazione tecnica, tav. 1 e tav. 2; - processo verbale di perizia, Tribunale di ER, Ufficio Istruzione Penale, 29.10.1987; - concessione demaniale marittima n.2/2015, prot. n. 6994 del 03.08.2015, con relativi allegati; - deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29.05.2024, avente ad oggetto: Gestione demanio marittimo - estensione durata concessioni demaniali marittime fino al 31.12.2024 e linee di indirizzo inerenti le procedure di aggiudicazione delle concessioni delle aree del demanio marittimo con finalità turistico- ricreativo. Con la medesima nota il responsabile comunale ha ribadito che: « l'installazione di una modesta struttura di attracco natanti, a carattere stagionale e completamente smontabile è ascrivibile alle fattispecie di cui ai punti B.25 e B.26 dei D.P.R. n.31/2017 e, pertanto, l'autorizzazione paesaggistica può, senza dubbio, essere acquisita mediante procedimento semplificato » .
8.8. Ne discende, infine, che una motivazione basata essenzialmente sull’asserita carenza di documentazione - peraltro smentita dal sopra riportato riscontro analitico del Comune - collide con la logica propria dell’ iter procedimentale attivato nel caso in esame che impone l'attuazione di un'istruttoria ponderata e puntuale, tanto che la Soprintendenza ha ammesso nello stesso parere di non aver neppure preso visione degli atti custoditi presso lo stesso Comune di formato non riproducibile, indicati analiticamente nella nota di riscontro alla richiesta di integrazione documentale.
9. Il ricorso deve essere dunque accolto in ragione della fondatezza della censura di difetto di motivazione e di istruttoria.
10. Di conseguenza va annullato il parere della Soprintendenza, e il Collegio chiarisce, in via conformativa, che nella riedizione del potere la Soprintendenza dovrà adeguatamente valutare e rendere conto in motivazione sia della natura e delle oggettive caratteristiche dell’intervento in questione, sia del contesto urbanistico-edilizio e paesaggistico in cui esso si inserisce, descrivendo puntualmente i valori paesaggistici attualmente espressi dal sito e il rapporto tra l’intervento e il paesaggio circostante.
11. In ragione della peculiarità della fattispecie e della necessità della riedizione del potere da parte della Soprintendenza, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore di parte ricorrente a carico del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di ER e Avellino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini sopra indicati e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento dell’Amministrazione.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore di parte ricorrente a carico del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di ER e Avellino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO