Versione
31 ottobre 1987
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21 marzo 1993
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Art. 1-bis. 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilita' speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile , con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonche' al medesimo ente od organismo debitore.
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all' articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilita' ed e' tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilita' speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilita' speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilita' speciale con annotazione del relativo vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilita', insequestrabilita' ed incedibilita' previste dalla normativa vigente, nonche' i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge.
(( 4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge ))
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all' articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilita' ed e' tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilita' speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilita' speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilita' speciale con annotazione del relativo vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilita', insequestrabilita' ed incedibilita' previste dalla normativa vigente, nonche' i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge.
(( 4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge ))
Commentari • 17
- 1. Disorientamenti sul controllo preliminare della competenza nell’esecuzione forzata (in difesa dei giudici dell’esecuzione)Bruno Capponi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 9.713387
[…] In concreto, in base a questa versione iniziale della norma (v. infra § 3 per qualche cenno alla sua nuova lezione), la competenza dell'ufficio esecutivo può derivare dal luogo in cui viene esercitato il servizio di tesoreria (art. 1 bis legge 720/1984) ma anche essere individuata sulla base del criterio di collegamento dato da residenza, domicilio, dimora o sede del creditore procedente grazie al combinato disposto degli artt. 54 r.d. n. 2440 del 1923, 278, comma 1, lett. d), 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924. […]
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Giurisprudenza • 144
- 1. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/06/2021, n. 403Provvedimento: […] a) la disposizione di cui al comma 3 dell'art.1 bis della legge n. 720/1984 è correlata alle sole entrate proprie dell'Ente eseguite anteriormente al versamento in contabilità speciale ( fruttifera ) , sicchè la prova che alla data del pignoramento vi fossero giacenze si riduce a mero assunto; […] il tesoriere ha abusato del proprio ruolo concedendo anticipazioni senza rispettare le condizioni di legge e pretendendo di soddisfare il proprio credito sui fondi dell'Ente giacenti presso la IA di Stato con assoluta precedenza rispetto ai creditori , al di fuori del processo esecutivo e in spreto allo stesso art. 1 bis della legge n.720 del 1984. […]Leggi di più...
- art. 548 c.p.c.·
- tesoreria unica·
- spese processuali·
- competenza territoriale·
- impignorabilità crediti·
- cessazione materia del contendere·
- legittimazione passiva·
- art. 13 D.P.R. n. 115/2002·
- accertamento obbligo del terzo·
- art. 26 c.p.c.