2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all' articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilita' ed e' tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilita' speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilita' speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilita' speciale con annotazione del relativo vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilita', insequestrabilita' ed incedibilita' previste dalla normativa vigente, nonche' i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge.
(( 4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge ))