Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 19/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2585 del 2025, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Salvatore Abramo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
Comune di Campobello di Mazara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Kathya Ziletti, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
nei confronti
Libero Consorzio Comunale di Trapani, Zefiro Net S.r.l., non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
- DELL’ATTO DELLA SOPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI TRAPANI DEL 7//11/2025, DI DINIEGO SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER L’ISTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE IN VIA SALVATORE DALÌ;
- DEL PREAVVISO DI PARERE NEGATIVO DEL 21/10/2025;
- NEI LIMITI DELL’INTERESSE, DELL’ART. 31 DEL PAESAGGIO LOCALE 11 PAR. 11 B DELLE NTA DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, APPROVATO CON DECRETO ASSESSORIALE 29/12/2016, OVE INTESO NEL SENSO DI VIETARE IN ASSOLUTO LA REALIZZAZIONE DI ANTENNE PER TLC;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, COLLEGATO E CONSEQUENZIALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Campobello di Mazara e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Regione Siciliana Presidenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NO TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che l’esponente insorge, in via principale, avverso l’atto della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Trapani del 7/11/2025, di diniego sulla domanda di autorizzazione paesaggistica per l’istallazione di una stazione radio base di telefonia mobile in Via Salvatore Dalì;
- che assume di aver chiesto, in data 11/11/2024, l’autorizzazione di ospitalità per un’antenna di telefonia mobile;
- che, in pari data, ha chiesto l’assenso alla Soprintendenza sotto il profilo paesaggistico, trattandosi di area vincolata ex art. 134 lett. c) D. Lgs. 42/2004, individuata nel Piano paesaggistico della Provincia di Trapani;
- che la domanda è stata rigettata, in quanto l’art. 31 del Paesaggio Locale (P.L.) 11 “Dune Costiere” punto 2 delle NTA del Piano Paesaggistico provinciale di Trapani non consente la realizzazione di antenne TLC;
- che, in particolare, dopo aver richiamato le norme appena citate, l’autorità ha osservato che nelle aree degli Ambiti 2 e 3 con livello di tutela 2 “non è consentito: - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto” ;
Considerato:
- che il ricorso è fondato, in quanto la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ritenere il vincolo non assolutamente preclusivo alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni e a reinterpretare i vincoli paesaggistici eventualmente previsti dal legislatore o dai piani territoriali in senso relativo, rispetto ai quali la Soprintendenza conserva il potere di effettuare una valutazione di compatibilità in concreto (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 1153/2022 secondo cui “ l’esistenza di un vincolo paesaggistico non preclude per ciò solo l’installazione di un impianto, bensì impone una valutazione più rigorosa (che deve tradursi in una motivazione effettiva e non tautologica) degli aspetti di compatibilità paesaggistica ”);
- che detta impostazione è già stata recepita da questa Sezione con la sentenza 1/10/2025 n. 2137, la quale ha aggiunto che <<se si accedesse alla tesi contraria, si appaleserebbe una previsione che vieta in via assoluta l’installazione degli impianti di telefonia cellulare, donde la sua illegittimità, atteso che l’interesse alla tutela del paesaggio va contemperato con quello alla realizzazione di infrastrutture a rete inerenti opere di urbanizzazione primaria, quali gli impianti di telefonia mobile, che debbono ritenersi consentite in tutte le zone>> ;
- che, in caso contrario, si precluderebbe la possibilità di erogazione e, quindi, di fruizione, del servizio di telefonia mobile cellulare di ultima generazione in aree estese del territorio comunale (in quel caso si trattava di aree boscate, che sarebbero rimaste prive di segnale, mentre nel caso di cui all’odierna controversia si tratta di un’ampia fascia della porzione meridionale della Provincia);
Rilevato:
- che è inaccettabile un giudizio di prevalenza “a priori” dell’interesse paesaggistico, senza valutare l'ulteriore interesse pubblico sotteso ai servizi di telecomunicazione (oltre che l'interesse imprenditoriale ex art. 41 Cost.), così come la mancanza di una concreta istruttoria finalizzata al bilanciamento dei presupposti interessi;
- che, in definitiva, l'esistenza di un vincolo paesaggistico non sancisce in modo automatico l'incompatibilità di un qualunque intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela, ma richiede comunque un controllo dell'amministrazione preposta alla sua tutela;
- che quest’ultima è tenuta a esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto protetto, con la conseguenza che il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi a esprimere, come nel caso in esame, valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta, sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto (CGA Sicilia – 3/11/2025 n. 850; si veda anche Consiglio di Stato, sez. VI – 28/2/2025 n. 1747);
- che, come ha correttamente statuito T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 19/3/2025 n. 953, <<le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ed hanno carattere di pubblica utilità (cfr., più di recente, T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 gennaio 2025, n. 33), occorre ricordare che la giurisprudenza costituzionale, nel riconoscere “l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio”, ha evidenziato la necessità che “criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi” (cfr. Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307)>> ;
- che la sentenza del giudice di prime cure appena citata ha rammentato che “… la giurisprudenza amministrativa ha precisato che in relazione alla posizione di “primarietà” riconosciuta agli interessi paesaggistico–ambientali, la Corte costituzionale, nella nota sentenza 28 giugno 2004, n. 196, ha espressamente sottolineato che essa «non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni», aggiungendo la precisazione che «la “primarietà” degli interessi che assurgono alla qualifica di “valori costituzionali” non può che implicare l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative»; dal che discende che la pianificazione deve tenere conto della natura degli altrettanti rilevanti interessi pubblici alla diffusione di un servizio ormai imprescindibile per il funzionale e corretto svolgersi di molteplici attività pubbliche e private, con la necessaria valutazione della possibilità di adeguata copertura dell’utenza (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 15 gennaio 2024, n. 41)” ;
che un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia “ depone per l’ingiustificatezza di un divieto assoluto per zone, per giunta contenuto in un atto programmatico, quale è quello che contempla la prescrizione impeditiva a prescindere da ogni valutazione concreta da parte dell’organo a ciò deputato ” (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 20/8/2021, n. 2667);
Ritenuto:
- che, per conseguenza, risultano meritevoli di apprezzamento i motivi sollevati nell’atto introduttivo del giudizio avverso il diniego di autorizzazione, afferenti rispettivamente al deficit istruttorio e motivazionale, alle affermazioni stereotipate ed apodittiche, alla sproporzione, alla dedotta impossibilità di co-siting , alla mancata specificazione dei profili che renderebbero il progetto con compatibile con le NTA del Piano;
- che in conclusione, l’introdotto gravame deve essere accolto, restando assorbiti gli ulteriori profili dedotti;
- che le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti in causa, alla luce della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla l’atto della Soprintendenza del 7/11/2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa;
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO TE, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NO TE |
IL SEGRETARIO