Articolo 363 del Codice penale
Articolo 319 quaterArticolo 364
Versione
1 luglio 1931
Art. 363.

(Omessa denuncia aggravata)

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalita' dello Stato, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni; ed e' da uno a cinque anni, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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