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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 547/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 15 ottobre 2025
All'udienza del 15/10/2025 alle ore 9.57 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Vincenzo AR il quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Controparte_1
Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 547/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Vincenzo AR (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15/10/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 374/2014 RGNR e n. 17/2015 R.GdP presso il
Giudice di Pace di Palmi il sig. (decreto del 15/04/2016 con effetto dalla Controparte_2 data della domanda del 5/03/2015) e la sig.ra (decreto del 26/03/2025 con Parte_1 effetto dalla data della domanda del 5/03/2015) sono stati ammessi ai benefici del gratuito patrocinio.
Le parti ammesse hanno nominato difensore di fiducia l'avv. Vincenzo AR.
Il procedimento penale identificato con i numeri n. 374/2014 RGNR e n. 17/2015 R.GdP ha interessato sin da principio il sig. e la sig.ra nella duplice Controparte_2 Parte_1 veste di imputati e contestualmente di parti offese (poi costituitesi parti civili).
Con riferimento alla posizione di imputati il giudizio si è concluso con accettata remissione della querela e conseguente sentenza di non doversi procedere (20-
30/05/2016). Per l'attività prestata nell'interesse del sig. e della sig.ra Controparte_2 quali imputati, l'avv. AR ha chiesto ed ottenuto la liquidazione del Parte_1 compenso (con decreto del 30/05/2016 ed integrazione del 26/03/2025), in parte qua i due decreti non sono oggetto di opposizione.
Con riferimento alla posizione di parti offese costituitesi parti civili il giudizio è proseguito nei confronti degli imputati sig.ra e sig. . CP_3 Parte_2
Nell'ambito di tale appendice processuale è stata svolta attività istruttoria con escussione di testimoni, le parti civili hanno rassegnato le conclusioni scritte ed all'udienza del
30/06/2017 il Giudice di Pace ha pronunciato sentenza.
Relativamente a tale specifica attività (assistenza delle due parti civili) l'avv. Vincenzo
AR ha chiesto la liquidazione del compenso con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria con i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e così indicando un compenso di € 2.160,00, oltre accessori, al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Con decreto del 26/03/2025 il Giudice di Pace di Palmi ha rigettato la domanda in parte qua (dopo averla accolta per la sig.ra relativamente alla posizione di imputata Parte_1 temporalmente definita a maggio 2016) deducendo che l'ammissione ai benefici del gratuito patrocinio era stata chiesta solo per la posizione di imputati e, dunque, concessa in tali limiti.
2 Con ricorso depositato in data 26/04/2025 l'avv. Vincenzo AR ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha valutato che in realtà la richiesta di ammissione ai benefici del gratuito patrocinio atteneva alla partecipazione ed alla difesa del sig. e della Controparte_2 sig.ra per l'intero loro coinvolgimento del procedimento penale n. 374/2014 Parte_1
RGNR e n. 17/2015 R.GdP presso il Giudice di Pace di Palmi e, quindi, anche per la posizione di parti offese da sempre rivestita.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta fondata.
L'opponente ha documentato di aver svolto l'attività di difensore del sig. CP_2
e della sig.ra nel corso dell'intero procedimento penale svoltosi innanzi
[...] Parte_1 al Giudice di Pace di Palmi identificato con i numeri n. 374/2014 RGNR e n. 17/2015
R.GdP.
L'esame della documentazione allegata consente di riscontrare che il predetto procedimento penale ha interessato sin da principio il sig. e la sig.ra Controparte_2 nella duplice veste di imputati e contestualmente di parti offese (poi Parte_1 costituitesi parti civili) e che l'avv. AR ha rappresentato i due assistiti per l'intero suo svolgimento ed in relazione ad entrambe le loro posizioni (imputati e parti offese/parti civili). In particolare:
a) con riferimento alla posizione di imputati il giudizio si è concluso con la remissione della querela, l'accettazione della remissione e la conseguente sentenza di non doversi procedere (20-30/05/2016);
b) con riferimento alla posizione di parti offese costituitesi parti civili il giudizio nei confronti degli imputati sig.ra e sig. si è articolato CP_3 Parte_2 con lo svolgimento di due udienze istruttorie (escussione di testimoni), con il deposito delle conclusioni scritte per le parti civili, con la discussione e la decisione all'udienza del 30/06/2017.
Nell'impugnato decreto il Giudice di Pace ha negato la liquidazione del compenso relativamente all'attività defensoriale sub b (cioè quella prestata nell'interesse degli assistiti quali parti civili) sul presupposto che le istanze di ammissione e le relative ammissioni al beneficio del gratuito patrocinio siano state riferite esclusivamente alla posizione di imputati e non anche di parti offese/parti civili.
L'assunto non può essere condiviso.
3 Al riguardo va osservato che la vicenda processuale in esame è certamente peculiare poiché sin dall'inizio il sig. e la sig.ra hanno assunto Controparte_2 Parte_1 contestualmente le vesti di imputati e di parti offese.
Nella fase iniziale del procedimento e sino allo stralcio determinato dalla remissione di alcune querele (cioè sino al 30/05/2016) la loro posizione è stata unica, inglobante i diritti ed i doveri processuali sia quali imputati che quali parti offese.
In questo contesto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere intesa globalmente, per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di quel procedimento in relazione a qualsiasi esigenza, sia per la difesa dall'imputazione, sia per la tutela del diritto deduttivamente leso da parte degli altri imputati.
Salvo una diversa espressa limitazione indicata dalle parti – che non si rinviene in atti – la procedura di ammissione ai benefici del gratuito patrocinio deve essere intesa nella sua più ampia portata, cioè estesa all'intero esercizio delle facoltà difensive.
Deve concludersi, dunque, che il sig. e la sig.ra con i decreti Controparte_2 Parte_1 del 15/04/2016 e del 26/03/2025 sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento penale n. 374/2014 RGNR e n. 17/2015 R.GdP per tutte le attività difensive possibili.
Ne consegue che all'avv. Vincenzo gagliardi deve essere riconosciuto il compenso – integrativo rispetto ai decreti già ottenuti – anche per l'attività svolta in favore degli assistiti parti civili nell'appendice successiva al maggio 2016.
Si è detto che il difensore ha documentato l'attività di studio, di redazione dell'atto di costituzione di parte civile, di partecipazione alle udienze istruttorie, di redazione conclusioni scritte per le parti civili e di partecipazione all'udienza di discussione.
Ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera a, b, c, d D.M. n. 55/2014 ha diritto al compenso per tutte le quattro fasi previste dai parametri.
In tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n.
115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in
4 concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni
“ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come
è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, nel caso di specie l'applicazione dei predetti criteri in rapporto alla concreta attività come documentata giustifica la liquidazione nei seguenti termini:
5 a) per la fase di studio della controversia, € 180,00 (il minimo rispetto al parametro base di € 360,00), avuto riguardo alla circostanza che l'esame in fatto e diritto della vicenda che ha visto gli assistiti parti offese è stato comune all'esame dei fatti funzionale alla loro posizione di imputati (attività quest'ultima già separatamente retribuita);
b) per la fase introduttiva, € 337,50 (parametro base € 450,00, riconosciuto il parametro medio ponderato per la “ordinarietà” della prestazione);
c) per la fase istruttoria, € 540,00 (parametro base € 720,00, riconosciuto il parametro medio ponderato per la “ordinarietà” della prestazione);
d) per la fase decisionale, € 472,50 (parametro base € 630,00, riconosciuto il parametro medio ponderato per la “ordinarietà” della prestazione e la duplicità degli atti conclusivi).
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.530,00, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Trattandosi di due assistiti l'importo è aumentato del 20% (normativa antecedente al DM
n. 147/2022).
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, con applicazione del minimo per la fase decisionale in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in parziale riforma del decreto emesso dal Giudice di Pace di Palmi in data 26/03/2025 liquida in favore dell'avvocato Vincenzo AR, quale compenso per l'attività svolta in difesa delle parti offese/parti civili sig. e sig.ra nel procedimento Controparte_2 Parte_1 penale n. 374/2014 RGNR e n. 17/2015 R.GdP presso il Giudice di Pace di Palmi.,
l'importo complessivo di € 1.224,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Vincenzo Controparte_1
AR delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
dott. Piero Viola
6
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 15 ottobre 2025
All'udienza del 15/10/2025 alle ore 9.57 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Vincenzo AR il quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Controparte_1
Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 547/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Vincenzo AR (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15/10/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 374/2014 RGNR e n. 17/2015 R.GdP presso il
Giudice di Pace di Palmi il sig. (decreto del 15/04/2016 con effetto dalla Controparte_2 data della domanda del 5/03/2015) e la sig.ra (decreto del 26/03/2025 con Parte_1 effetto dalla data della domanda del 5/03/2015) sono stati ammessi ai benefici del gratuito patrocinio.
Le parti ammesse hanno nominato difensore di fiducia l'avv. Vincenzo AR.
Il procedimento penale identificato con i numeri n. 374/2014 RGNR e n. 17/2015 R.GdP ha interessato sin da principio il sig. e la sig.ra nella duplice Controparte_2 Parte_1 veste di imputati e contestualmente di parti offese (poi costituitesi parti civili).
Con riferimento alla posizione di imputati il giudizio si è concluso con accettata remissione della querela e conseguente sentenza di non doversi procedere (20-
30/05/2016). Per l'attività prestata nell'interesse del sig. e della sig.ra Controparte_2 quali imputati, l'avv. AR ha chiesto ed ottenuto la liquidazione del Parte_1 compenso (con decreto del 30/05/2016 ed integrazione del 26/03/2025), in parte qua i due decreti non sono oggetto di opposizione.
Con riferimento alla posizione di parti offese costituitesi parti civili il giudizio è proseguito nei confronti degli imputati sig.ra e sig. . CP_3 Parte_2
Nell'ambito di tale appendice processuale è stata svolta attività istruttoria con escussione di testimoni, le parti civili hanno rassegnato le conclusioni scritte ed all'udienza del
30/06/2017 il Giudice di Pace ha pronunciato sentenza.
Relativamente a tale specifica attività (assistenza delle due parti civili) l'avv. Vincenzo
AR ha chiesto la liquidazione del compenso con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria con i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e così indicando un compenso di € 2.160,00, oltre accessori, al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Con decreto del 26/03/2025 il Giudice di Pace di Palmi ha rigettato la domanda in parte qua (dopo averla accolta per la sig.ra relativamente alla posizione di imputata Parte_1 temporalmente definita a maggio 2016) deducendo che l'ammissione ai benefici del gratuito patrocinio era stata chiesta solo per la posizione di imputati e, dunque, concessa in tali limiti.
2 Con ricorso depositato in data 26/04/2025 l'avv. Vincenzo AR ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha valutato che in realtà la richiesta di ammissione ai benefici del gratuito patrocinio atteneva alla partecipazione ed alla difesa del sig. e della Controparte_2 sig.ra per l'intero loro coinvolgimento del procedimento penale n. 374/2014 Parte_1
RGNR e n. 17/2015 R.GdP presso il Giudice di Pace di Palmi e, quindi, anche per la posizione di parti offese da sempre rivestita.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta fondata.
L'opponente ha documentato di aver svolto l'attività di difensore del sig. CP_2
e della sig.ra nel corso dell'intero procedimento penale svoltosi innanzi
[...] Parte_1 al Giudice di Pace di Palmi identificato con i numeri n. 374/2014 RGNR e n. 17/2015
R.GdP.
L'esame della documentazione allegata consente di riscontrare che il predetto procedimento penale ha interessato sin da principio il sig. e la sig.ra Controparte_2 nella duplice veste di imputati e contestualmente di parti offese (poi Parte_1 costituitesi parti civili) e che l'avv. AR ha rappresentato i due assistiti per l'intero suo svolgimento ed in relazione ad entrambe le loro posizioni (imputati e parti offese/parti civili). In particolare:
a) con riferimento alla posizione di imputati il giudizio si è concluso con la remissione della querela, l'accettazione della remissione e la conseguente sentenza di non doversi procedere (20-30/05/2016);
b) con riferimento alla posizione di parti offese costituitesi parti civili il giudizio nei confronti degli imputati sig.ra e sig. si è articolato CP_3 Parte_2 con lo svolgimento di due udienze istruttorie (escussione di testimoni), con il deposito delle conclusioni scritte per le parti civili, con la discussione e la decisione all'udienza del 30/06/2017.
Nell'impugnato decreto il Giudice di Pace ha negato la liquidazione del compenso relativamente all'attività defensoriale sub b (cioè quella prestata nell'interesse degli assistiti quali parti civili) sul presupposto che le istanze di ammissione e le relative ammissioni al beneficio del gratuito patrocinio siano state riferite esclusivamente alla posizione di imputati e non anche di parti offese/parti civili.
L'assunto non può essere condiviso.
3 Al riguardo va osservato che la vicenda processuale in esame è certamente peculiare poiché sin dall'inizio il sig. e la sig.ra hanno assunto Controparte_2 Parte_1 contestualmente le vesti di imputati e di parti offese.
Nella fase iniziale del procedimento e sino allo stralcio determinato dalla remissione di alcune querele (cioè sino al 30/05/2016) la loro posizione è stata unica, inglobante i diritti ed i doveri processuali sia quali imputati che quali parti offese.
In questo contesto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere intesa globalmente, per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di quel procedimento in relazione a qualsiasi esigenza, sia per la difesa dall'imputazione, sia per la tutela del diritto deduttivamente leso da parte degli altri imputati.
Salvo una diversa espressa limitazione indicata dalle parti – che non si rinviene in atti – la procedura di ammissione ai benefici del gratuito patrocinio deve essere intesa nella sua più ampia portata, cioè estesa all'intero esercizio delle facoltà difensive.
Deve concludersi, dunque, che il sig. e la sig.ra con i decreti Controparte_2 Parte_1 del 15/04/2016 e del 26/03/2025 sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento penale n. 374/2014 RGNR e n. 17/2015 R.GdP per tutte le attività difensive possibili.
Ne consegue che all'avv. Vincenzo gagliardi deve essere riconosciuto il compenso – integrativo rispetto ai decreti già ottenuti – anche per l'attività svolta in favore degli assistiti parti civili nell'appendice successiva al maggio 2016.
Si è detto che il difensore ha documentato l'attività di studio, di redazione dell'atto di costituzione di parte civile, di partecipazione alle udienze istruttorie, di redazione conclusioni scritte per le parti civili e di partecipazione all'udienza di discussione.
Ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera a, b, c, d D.M. n. 55/2014 ha diritto al compenso per tutte le quattro fasi previste dai parametri.
In tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n.
115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in
4 concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni
“ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come
è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, nel caso di specie l'applicazione dei predetti criteri in rapporto alla concreta attività come documentata giustifica la liquidazione nei seguenti termini:
5 a) per la fase di studio della controversia, € 180,00 (il minimo rispetto al parametro base di € 360,00), avuto riguardo alla circostanza che l'esame in fatto e diritto della vicenda che ha visto gli assistiti parti offese è stato comune all'esame dei fatti funzionale alla loro posizione di imputati (attività quest'ultima già separatamente retribuita);
b) per la fase introduttiva, € 337,50 (parametro base € 450,00, riconosciuto il parametro medio ponderato per la “ordinarietà” della prestazione);
c) per la fase istruttoria, € 540,00 (parametro base € 720,00, riconosciuto il parametro medio ponderato per la “ordinarietà” della prestazione);
d) per la fase decisionale, € 472,50 (parametro base € 630,00, riconosciuto il parametro medio ponderato per la “ordinarietà” della prestazione e la duplicità degli atti conclusivi).
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.530,00, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Trattandosi di due assistiti l'importo è aumentato del 20% (normativa antecedente al DM
n. 147/2022).
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, con applicazione del minimo per la fase decisionale in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in parziale riforma del decreto emesso dal Giudice di Pace di Palmi in data 26/03/2025 liquida in favore dell'avvocato Vincenzo AR, quale compenso per l'attività svolta in difesa delle parti offese/parti civili sig. e sig.ra nel procedimento Controparte_2 Parte_1 penale n. 374/2014 RGNR e n. 17/2015 R.GdP presso il Giudice di Pace di Palmi.,
l'importo complessivo di € 1.224,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Vincenzo Controparte_1
AR delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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