Articolo 20 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Articolo 19Articolo 21
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21 febbraio 1948
Art. 20. Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena e' punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da piu' persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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