Versione
21 febbraio 1948
21 febbraio 1948
Art. 20. Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati
Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena e' punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da piu' persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena e' punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da piu' persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 23/08/2019, n. 36369Provvedimento: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM IL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20 febbraio 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Gíanluca Calderara, in sostituzione dell'avv. Giovanni Adami. AT\ RITENUTO IN FATTO 1. - Con sentenza del 20 febbraio 2018, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara del 9 febbraio 2016, con la quale l'imputato era stato …Leggi di più...
- elemento psicologico del reato·
- inammissibilità ricorso·
- dolo specifico·
- art. 20 legge n. 47/1948·
- onere delle spese·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- art. 131 bis cod. pen.·
- vizio di motivazione·
- art. 507 cod. proc. pen.·
- mancata rinnovazione istruttoria