Articolo 8 della Legge 9 gennaio 1962, n. 1
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19 marzo 1974
Art. 8. (Stanziamenti)

Per la concessione del contributo relativo ai finanziamenti di (cui all'articolo 2 per lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili, sono autorizzati limiti di impegno annui di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1964-65: le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi. (2) (3) (4) (5) ((6)) I conseguenti stanziamenti saranno inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
All'onere di 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 21 giugno 1964, n. 461 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967 e di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario 1968." ------------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 maggio 1967, n. 451 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461 , sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970." ------------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 30 maggio 1970, n. 379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461 , e dalla legge 24 maggio 1967, n. 451 , sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 1.200 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1971, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1974." ------------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 5 luglio 1971, n. 430 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n. 594 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461 , dalla legge 24 maggio 1967, n. 451 e dalla legge 30 maggio 1970, n. 379 , sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972." ------------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 2 febbraio 1974, n. 26 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461 , dalla legge 24 maggio 1967, n. 451 , dalla legge 30 maggio 1970, n. 379 , e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430 , convertito in legge 4 agosto 1971, n. 594 , sono autorizzati ulteriori limiti di impegno annuali di lire 4.500 milioni per l'anno 1974, di lire 5.600 milioni per l'anno 1975 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1976."
Entrata in vigore il 19 marzo 1974
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