Sentenza 20 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/08/2002, n. 12283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12283 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2002 |
Testo completo
7 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES PREM DI A1 2283/0 2 IN NOME DEL POPOLO IT AJAN Oggetto officrizione a decreto infructue SEZIONE SECONDA CIVILE 1 coutminute coutoubiale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE M Presidente R.G.N. 2089/00 Cron. 28883 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 3310 - Consigliere Ud. 21/05/02 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERIDIONALE EDIL COOP SMEC SRL IN LIQ, in persona del legale rappresentante liquidatore Sig.Ugo RAPONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE DI SAN PIO V n.14, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GAVA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE AMMINISTRATORE GEN PARCO CONDOMINIALE SAN CIRO 100 per diritti 2 AGO. 2002 PORTICI, in persona del legale rappresentante H IL CANCELLIERE Sig. Bruno CORONA;
intimato2002 798 avversO la sentenza n. 2519/98 della Corte d'Appello -1- di NAPOLI, depositata il 17/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Roberto GAVA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. £ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 16 gennaio 1985, la Società Meridiona- le Edilizia Cooperativa (S.M.E.C.) s.r.l. proponeva opposizione avversO il decreto ingiuntivo del presidente del Tribunale di Napoli, che le aveva ingiunto di pagare alla Amministrazione generale del parco residenziale S. Ciro di Portici la somma di lire 12.244.188 per contributi condominiali, di cui ai consuntivi di spesa luglio 1982-giugno 1983/ luglio-dicembre 1983 ed al preventivo dell'anno 1984, quale proprietaria di area non edificata di quel parco, destinata alla realizzazione del fabbricato indicato in progetto con la lettera H. Sosteneva l'opponente di non essere obbligata, quale proprietaria di area inedificata, al pagamen- to dei contributi condominiali richiesti. Al riguardo, deduceva che il condominio generale del parco era condominio di fabbricati, non anche di aree destinate alla edificazione di nuovi fabbricati, e che il regolamento condominiale, depositato il 23 agosto 1971, di indiscussa natura contrattuale, non poteva applicarsi che ai soli edifici, palesandosi altrimenti nullo per mancanza di causa ed impossibilità d'oggetto. Sosteneva, poi, che i verbali di approvazione dei 3 consuntivi e del preventivo di spesa erano nulli ovvero inopponibili o privi di valore probatorio, per ragioni di forma e di contenuto. L'Amministrazione generale del parco residenziale S. Ciro si costituiva e resisteva alla opposizione. Con sentenza del 6/23 novembre 1991, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione. Cooperativa La Società Meridionale Edilizia riproponendo le (S.M.E.C.) presentava gravame, difese svolte in primo grado. L'Amministrazione generale del parco residenziale A S. Ciro resisteva al gravame. Con sentenza del 21 ottobre/17 dicembre 1998, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame. In primo luogo, esponeva la Corte che il regolamen- condominiale era applicabile alla società to appellante, quale proprietaria dell'area destinata alla edificazione del fabbricato H, posto che tale area faceva parte del rione residenziale in ogget- composto "di fabbricati già edificati e di to, altri da edificare", giusta conforme indicazione dello stesso regolamento, disciplinante "la compro- prietà, l'uso, l'amministrazione e la destinazione" di quel rione, nonché espositivo dei servizi comuni, quali *la custodia all'ingresso, la viabi- 4 lità interna, l'illuminazione esterna, la manuten- zione dei giardini..", e delle parti comuni, quali "l'ingresso all'intera rete stradale, agli impianti di illuminazione stradale, alla fogna, al riscalda- mento, alle centrali termiche, alle caldaie, ai Rilevava, poi, l'infondatezza deiserbatoi.." rilievi di nullità e di inefficacia, sollevati con riguardo al regolamento condominiale ed ai verbali di approvazione dei consuntivi e del preventivo di spesa. Per la cassazione di tale sentenza, la Società Meridionale Edilizia Cooperativa (S.M.E.C.) ha proposto ricorso in forza di un unico, articolato motivo. L'Amministrazione generale del parco residenziale S. Ciro, cui il ricorso è stato notificato il 25 gennaio 2000, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico ed articolato mezzo, rubricato "violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per difetto di motivazione e violazione degli artt. 1362 e segg., 1100 e segg., 1117 e segg., 1325 in relazione agli artt. 1343 e 1346, e degli artt. 1418 e 1421 c.c., e 2697 e segg. c.c.", la ricor- rente si duole che la sentenza impugnata abbia dato 5 apparente ed erronea risposta alle questioni sollevate con riguardo particolare al controverso obbligo di contribuire alle spese di gestione del condominio del parco, quale proprietaria di area inedificata, ed alla nullità del regolamento condominiale del parco, se interpretato in termini dispositivi di un obbligo siffatto per i proprieta- ri di aree non edificate. La Corte di merito, censura la ricorrente, ha ritenuto che le spese di gestione del condominio del parco gravassero anche sulle proprietà di aree inedificate, quale la sua, in ragione di un mero e non meglio precisato richiamo di disposizioni del regolamento condominiale, inopinatamente trascuran- do di considerarne altre, artt. 5, 6, 7, 8, 20, 21 e 23, che evidenziano come quelle spese facciano carico ai soli proprietari dei fabbricati e non anche ai proprietari di aree destinate alla edifi- cazione. La stessa Corte di merito, censura poi la ricorren- non ha considerato che l'interpretazione resa te, del regolamento condominiale lo avrebbe privato di causa e di oggetto possibile. La prima delle censure esposte è fondata. Ed invero, alla palese genericità delle norme di regolamento condominiale, richiamate dalla Corte di merito a fondamento del rilievo che le spese di gestione del condominio del parco gravassero anche sulla proprietà di aree non edificate, quale quella di specie, si accompagna il mancato esame di altre e più specifiche disposizioni regolamentari, quelle appunto indicate dalla ricorrente, indubbiamente rilevanti nella individuazione dei soggetti cui K debbano fare carico le spese anzidette, come già rilevato da questa Corte in altri, analoghi giudizi tra le stesse parti (v. sent. 9 maggio 1987 n. 4283 e sent. 4 febbraio 1988 n. 1093). In effetti, la Corte di merito ha trascurato di 5 e 6, che esaminare le disposizioni degli artt. limiti oggettivi di indicano nei fabbricati riferibilità del regolamento, laddove prevedono che "il regolamento si applica a tutti gli edifici e opere di urbanizzazione primaria e secondaria che la SMEC andrà a realizzare in Portici sull'intera estensione di sua proprietà" e che "i singoli fabbricati, per quanto concerne l'amministrazione e ripartizione delle spese, costituiscono singoli condomini con propria gestione." Ha trascurato, altresì, di esaminare la disposizio- ne dell'art. 7, laddove, prevedendo la proprietà f comune di tutte le aree esterne ai singoli edifici, ha evidenziato la diversità "regolamentare" tra fabbricati ed aree inedificate. considerato, Non ha poi, le disposizioni degli 23, artt. 20, 21 e relative anch'esse ai soli edifici del parco, laddove prescrivono: a) che l'assemblea deve svolgersi tra i rappresentanti dei singoli isolati" del parco;
b) che l'amministratore del parco ha la funzione di ripartire le spese tra gli isolati che lo compon- gono" e di costituire il fondo comune, mediante versamento per quota millesimale "degli importi da ciascun isolato dovuto"; c) che alla assemblee generali del parco sono delegati a partecipare "in rappresentanza dei condomini, gli amministratori dei singoli isolati costituenti condominii autono- mi." L'omesso esame delle sopraindicate e significative disposizioni del regolamento condominiale, dunque, dà fondamento alla prima censura della ricorrente, che va accolta, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e correlato assorbimento della seconda censura, relativa a questione dipendente. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Napoli, provvederà 8 a nuovo esame del merito, non trascurando di esaminare le sopraindicate disposizioni di regola- mento, al fine di stabilire se l'obbligo di contri- buire alle spese di gestione del parco sia previsto ovvero sia escluso nei confronti dei proprietari di aree non edificate. La regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione è rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 21 maggio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. cons. est. Il presidente Vol.tikehanceho Пробни IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T 29,11 Roma 20 AGO. 2002 4567 30,99 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 TOT. 160, 1 Francesco Catania AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 9 SET 2002 Serie 4 al n. 39234 versate €..... 160,10 (euro CENTOSESSANTA/10 2 p. Dirigente Area Servizi 0 0 (Dott.ssa Maria Grazia P UPPO) Il Responsabile Sergio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) 9