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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 926/2017 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'avv. Donatella Sabbatino che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della CP_1
(p.i. , con sede in Messina e ivi Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaetano Sorbello che lo rappresenta e difende con l'avv. Salvatore Sorbello per procura in atti,
resistente
oggetto: rapporto di subagenzia - impugnativa di recesso per giusta causa – sviamento di clientela.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 febbraio 2017 adiva questo giudice Parte_1
del lavoro e, premesso di aver svolto attività di sub-agente in via continuativa dal 1 gennaio
2005 al 29 settembre 2016, sempre per conto e nell'interesse di , dapprima CP_1
agente generale della GAN Italia s.p.a., poi della er Messina e provincia Parte_2
e da ultimo legale rappresentante della CP_1 Parte_3 Controparte_3
– di Messina Centro – 193, deduceva di essersi occupato, in virtù di distinti
[...] CP_4
incarichi a tempo determinato (rispettivamente del 1 gennaio 2005, 31 gennaio 2011 e 1 giugno
2014) di promuovere, sviluppare, conservare e gestire affari di assicurazione per conto delle diverse agenzie, operando senza diritto di esclusiva di marchio e territorio e con conseguente possibilità di svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre agenzie;
lamentava la nullità e/o l'illegittimità del recesso intimatogli senza preavviso il 29 settembre
2016, per insussistenza degli asseriti inadempimenti contrattuali genericamente contestatigli e, dunque, per totale carenza della giusta causa dedotta. Chiedeva, pertanto, la condanna di in proprio e della singolarmente e/o in solido fra CP_1 Controparte_5
loro, al pagamento in proprio favore della complessiva somma di 89.227,56 euro, oltre interessi e rivalutazione, di cui 59.227,56 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, indennità di cessazione rapporto, mancato incasso provvigioni, mancato incasso anni futuri su polizze pluriennali e danno emergente o da perdita di chance e 30.000 a titolo di risarcimento del danno morale, all'immagine e di estimazione commerciale.
Il convenuto resisteva alla pretesa, lamentando che l' , quantomeno a partire Parte_1
dal marzo 2016, aveva sviato la clientela della verso la società Controparte_5 [...]
continuando a svolgere attività concorrenziale anche per il periodo successivo CP_6
alla cessazione del rapporto, in violazione dell'art. 7 del contratto del 1 giugno 2014; ne chiedeva, dunque, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento dell'importo di 3.000 euro a titolo di provvigioni perse per polizze auto dirottate dalla all' Controparte_5 [...]
e di 36.689 euro per mancato premio di produttività anno 2016, oltre che della CP_6
maggior somma da determinare tramite CTU per mancato premio di produttività anno 2017 e per la perdita delle provvigioni relative alle polizze danno e vita dirottate dalla Pt_2
preponente della , in favore di . Chiedeva, altresì, la condanna del Controparte_5 CP_6
ricorrente al pagamento in favore della società della somma equivalente alle provvigioni e sovraprovvigioni non percepite sulle polizze trasferite, agli addebiti provvigionali subiti in conseguenza di disdette o mancati rinnovi, al danno da concorrenza sleale, o comunque al diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa a qualsiasi titolo per i suindicati fatti, liquidato anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Dunque, espletata la prova per testi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sostituita l'udienza dell'8 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da in proprio, per aver il ricorrente limitato le proprie domande al CP_1
solo contratto stipulato il 1 giugno 2014 con la e sottoscritto dal Controparte_5
solo nella qualità di rappresentante legale della società. CP_1
Le pretese attengono, in realtà, all'intero rapporto di subagenzia pacificamente intercorso con nella qualità di agente generale dapprima della Gan Italia s.p.a., CP_1 poi della e, solo da ultimo, della operante per conto Parte_2 Controparte_5
della stessa Parte_2
E', altrettanto, pacifico oltre che documentalmente provato che il rapporto si sia svolto, senza soluzione di continuità, dal 1 gennaio 2005 al 29 settembre 2016, rimanendo sempre funzionalmente collegato al contratto di agenzia principale intercorrente tra il e le CP_1
agenzie stipulanti.
Si rammenta sul punto che il contratto di subagenzia si distingue dal contratto di agenzia in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non anche di un'impresa assicuratrice, di cui, pertanto, non ha il potere rappresentativo, salvo espressa attribuzione da parte della stessa. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto, sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742 e 1753
c.c., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale (v. Cass. n. 9489/2020).
Nella specie, peraltro, l'art. 8 del contratto di conferimento incarico del 1 giugno 2014 prevedeva espressamente che ai fini del calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto
“questa scrittura è intesa come mera prosecuzione del rapporto di collaborazione esistente, conseguentemente per il suddetto calcolo si prenderà in considerazione l'intero arco temporale di durata del rapporto”; ed è, infatti, su tale complessiva durata che il ricorrente ha calcolato l'indennità di cessazione del rapporto qui richiesta, computando a tal fine l'ammontare di tutte le provvigioni maturate e riconosciutegli a far data dal 2005 e fino al 2016.
3.- Nel merito, l'istante ha dedotto: - di non aver mai ricevuto contestazioni antecedenti la comunicazione di revoca del 29 settembre 2016; - che gli inadempimenti contrattuali, dapprima solo genericamente contestatigli, sono stati specificati unicamente con successiva nota del 10 ottobre 2016; - che essi sarebbero in ogni caso pretestuosi, non corrispondendo al vero né la mancata conoscenza da parte del dell'attività di collaborazione intrapresa CP_1 dall' con la società già in costanza di rapporto, né il presunto Parte_1 Controparte_6
utilizzo da parte del subagente dei dati personali sensibili dei clienti ai fini del loro sviamento a tale agenzia, né ancora la presunta corresponsione in ritardo dei premi incassati dai clienti.
Quanto, invece, all'eccepita attività concorrenziale svolta anche per il periodo successivo al recesso, ha eccepito in via preliminare l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Tribunale ordinario;
ne ha contestato poi nel merito la fondatezza, non essendovi prova in atti della sottoscrizione tra le parti di un alcun valido patto di non concorrenza. Occorre, dunque, premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di cessazione del rapporto di agenzia – ovvero, come nella specie, di subagenzia al quale, come sopra precisato, si applica la medesima disciplina prevista per il primo, ove compatibile – il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (v. Cass. n. 22246/2021).
In tali casi, ai fini della legittimità del recesso, il preponente non deve far riferimento, fin dal momento della sua comunicazione, a fatti specifici, essendo piuttosto sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde (v. Cass. n. 10028/2021); la S.C. ha, infatti, precisato che “la contestazione della giusta causa come motivo di recesso dal contratto di agenzia non deve essere necessariamente formalizzata e dettagliatamente specificata, essendo sufficiente che l'agente venga di fatto ed anche sommariamente posto a conoscenza delle ragioni per le quali il preponente intende giustificare la propria dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, salvo, successivamente far seguire una più precisa e specifica illustrazione delle contestazioni già mosse” (cfr. in termini già Cass. n. 5446/1983, richiamata di recente da Corte di Appello di Milano n. 3332/2022).
Nel caso di specie, con lettera del 29 settembre 2016 , nella qualità di CP_1
agente della si è limitato a comunicare all' la cessazione Controparte_5 Parte_1
del rapporto di lavoro per “accertati inadempimenti contrattuali che fanno venir meno il rapporto fiduciario”, invitandolo a versare le somme incassate eventualmente ancora trattenute, specie i premi relativi alle polizze dei clienti, nonché a riconsegnare tutti gli atti, i documenti e il materiale di pertinenza dell'agenzia e ad astenersi, per i successivi due anni, dallo svolgere nella zona, per la clientela e per i servizi contemplati nel contratto, attività analoga a quella svolta per l'Agenzia o che potrebbe comunque determinare, anche indirettamente, la perdita di affari per la stessa. Con successiva nota del 10 ottobre 2016 ha, invece, specificato gli addebiti contestati, precisando che da accertamenti effettuati dalla società sarebbe emerso: - che l' avrebbe “proposto, ai clienti che avevano sottoscritto polizze con la società Parte_1
di recedere dai relativi contratti per sottoscrivere polizze analoghe con la società Pt_2
con la quale aveva un rapporto di collaborazione, non comunicato Controparte_6 all'Agenzia, rassicurandoli, peraltro, che nulla sarebbe cambiato in relazione alle condizioni contrattuali”; - che egli avrebbe “corrisposto all'agenzia, con colpevole ritardo, i premi già incassati dai clienti”; - che lo stesso avrebbe “utilizzato illegittimamente ed in violazione degli obblighi contrattuali i dati personali sensibili dei clienti già acquisiti e gestiti da
[...] e comunicatigli “esclusivamente per le finalità connesse alla formulazione e CP_3 gestione mandato ricevuto”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, l'agenzia ha dettagliatamente motivato il recesso, consentendo così al lavoratore di avere contezza dei fatti addebitatigli.
4.- Così chiarita la legittimità formale della comunicazione del recesso, va poi precisato che al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto o meno per un fatto imputabile all'agente è possibile fare ricorso per analogia al concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.; in tali casi il giudice deve, dunque, verificare la sussistenza di un inadempimento del lavoratore tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto ex art. 1751, comma 2, c.c., tenendo conto a tal fine delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta.
La S.C. ha, in particolare, specificato che per la valutazione di tale ultimo requisito è necessario considerare che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, attesa la maggiore autonomia di gestione dell'attività svolta dall'agente quanto a luoghi, tempi, modalità e mezzi della prestazione;
ne consegue che per la legittimità del recesso nel rapporto di agenzia è sufficiente anche un fatto di minore consistenza rispetto al tipo di comportamento normalmente richiesto per il licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato (v. ex multis Cass. n. 6915/2021).
Nella fattispecie, il resistente ha eccepito di aver più volte richiamato l' , Parte_1
durante il rapporto di lavoro, a causa di registrati fermi nella produzione e di conseguenti perdite del portafoglio clienti, precisando di non aver mai avuto conoscenza della collaborazione avviata dall'agente con la società già dal marzo 2016 e di aver avuto Controparte_6
contezza, solo nell'estate del 2016 e a causa di un drastico calo del fatturato, dello sviamento della clientela operato dal ricorrente;
ha precisato, in particolare, che circa il 65% del portafoglio clienti dell'agenzia, contraenti polizze auto e i cui premi venivano di solito riscossi dall' , era stato sviato da quest'ultimo in favore dell' , tramite inviti ai clienti Parte_1 CP_6
anche pluriennali dell'agenzia a disdire le polizze assicurative stipulate con la e a Pt_2
trasferirle all'agenzia concorrente, sul falso assunto che si trattasse di pacchetti assicurativi operati dalla medesima intermediaria. Ha eccepito, inoltre, che al fine di attuare lo sviamento,
l' non restituiva le quietanze di pagamento consegnategli dai clienti, trattenendole Parte_1
oltre il periodo consentito e non incassandole, dunque, per la giustificando tale Pt_2
ammanco con presunte difficoltà economiche del cliente. Ha prodotto a tal fine copia di n. 55 polizze auto non rinnovate e stipulate con la
[...]
nel periodo aprile 2016/ottobre 2017, n. 55 disdette di polizze di assicurazione CP_6
ramo , ricevute nel periodo gennaio 2016/maggio 2017, nonché copia degli estratti CP_7
attestanti l'andamento tecnico dell'agenzia, dai quali risultano al dicembre 2016 cali negli incassi pari al – 8,93% per rami auto, - 6,06 % per rami elementari e – 15,49 % per ramo vita, con un incremento del 55,01% per i rami speciali e all'ottobre 2017 cali del – 6,44% per rami auto e del - 12,83% per rami elementari, con un incremento del 13,66% rami speciali e 17,94% ramo vita, per un complessivo + 1,51%.
Di queste, però, solo n. 17 polizze auto risultano relative a clienti poi Pt_2
transitati alla nel periodo di vigenza del rapporto di subagenzia (e, in particolare, fino CP_6
al settembre 2016). Per nessuna delle disdette relative al ramo danni - delle quali, peraltro, solo
3 avvenute in costanza di rapporto - vi è, invece, prova della successiva attivazione della polizza presso l'agenzia ; lo stesso dicasi in relazione alla copia delle n. 4 polizze vita in atti, CP_6 tutte stipulate dall' , per le quali non vi è prova che trattasi di clienti prima assicurati CP_6
presso la (solo una, relativa peraltro ad un periodo antecedente, 29 maggio 2015, Pt_2 riporta a penna un indirizzo mail riconducibile all' ). Parte_1
Con le ultime note il resistente ha poi prodotto copia di n. 23 polizze assicurative acquisite, su ordine giudiziale, dall' e relative a ex clienti transitati alla prima CP_6 Pt_2 nell'anno 2016, di cui una polizza vita stipulata a maggio 2016 e solo 15 polizze r.c. auto stipulate prima del 29 settembre 2016, quindi durante la vigenza del rapporto in discussione.
Non vi è prova, tuttavia, che trattasi di clienti appartenenti al portafoglio gestito dall' (posto peraltro che è pacifico, oltre che documentalmente provato, che la Parte_1
si servisse anche di altri agenti, nel dettaglio 11 oltre il titolare, Controparte_5
operanti nel medesimo ambito territoriale), né che il passaggio all' sia dipeso da CP_6 un'effettiva attività di sviamento posta in essere da quest'ultimo.
Sul punto, va anzitutto precisato che l' è un intermediario plurimandatario, Parte_1
iscritto alla sez. E del registro degli intermediari assicurativi.
Dalle lettere di conferimento incarico sottoscritte il 1 febbraio 2005, 31 gennaio 2011 e
1 giugno 2014 risulta, infatti, che l'attività di intermediazione veniva svolta dal subagente
“senza diritto di esclusiva di marchio e territorio”, con conseguente possibilità di “svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre Agenzie od altre Imprese”, fermo restando l'obbligo di informare l'agente e di rispettare gli obblighi assunti in forza dell'incarico; sicché va esclusa l'operatività nella specie dell'obbligo di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c. Il ricorrente ha, infatti, prodotto copia del certificato IVASS, dal quale risulta che egli, iscritto fin dall'11 maggio 2007, svolgeva contemporaneamente attività di collaboratore dei seguenti intermediari: Assimedici s.r.l., Fenice s.r.l., S.I.A. s.r.l. e CP_1 Controparte_5
Angela Salonia.
A fronte delle contestazioni mosse dal resistente, egli ha poi precisato di aver comunicato all'agenzia, nel corso di una riunione tra intermediari tenutasi nel maggio 2016 alla presenza del e di altri collaboratori, di aver intrapreso a partire dal 12 aprile dello stesso CP_1 anno una collaborazione con l' ; e su tale circostanza null'altro è stato eccepito dal CP_6
resistente.
Ciò posto, si rammenta che al pari di quanto previsto per il rapporto di agenzia, anche in caso di subagenzia la disciplina applicabile è data dal settore di appartenenza, commerciale o assicurativo (cfr. in tal senso Cass. n. 12196/2020, la quale ha chiarito che “ciò è confermato anche dall'art. 109 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui anche i subagenti assicurativi non possono svolgere la loro attività se non sono iscritti nel RUI, sia pure nella sezione E del registro e non in quella propria degli agenti”).
Come eccepito dal ricorrente, al rapporto si applica dunque l'art. 34 d.l. n. 1/2012, convertito con modifiche in l. n. 27/2012, nel testo ratione temporis vigente, antecedente alle modifiche introdotte con l. n. 124/2017, a norma del quale “Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato”.
Ne consegue che all'epoca dei fatti era preciso obbligo dell' , in qualità di Parte_1
subagente assicurativo e quindi intermediario destinatario della predetta normativa, prospettare ai clienti preventivi relativi a compagnie assicurative diverse, al fine di garantire il confronto tra i prezzi delle differenti tariffe proposte.
Tale circostanza, non contestata dal resistente, è stata confermata da tutti i testimoni escussi su intimazione del lavoratore.
ex cliente tanto della che dell' (di quest'ultima Testimone_1 Pt_2 CP_6
presumibilmente nel 2017) ha, in particolare, riferito che il “Sig. al momento della Parte_1 sottoscrizione della polizza RC auto, era solito informarmi sulle tariffe e condizioni contrattuali di almeno tre diverse compagnie non appartenenti al “gruppo” . Pt_2
e clienti della poi Parte_4 Persona_1 Controparte_3
passati all' , hanno inoltre precisato che il passaggio è avvenuto liberamente e per mere CP_6
ragioni di convenienza economica (così “Poi sono passata ad aggiungo Pt_4 CP_6 spontaneamente perché ho avuto convenienza economica” e “il preventivo migliore Per_1 in quel periodo era e ho contratto l'assicurazione con tale compagnia”); quest'ultimo CP_6 ha, in particolare, dichiarato di aver sempre richiesto annualmente all' , quale suo Parte_1
assicuratore, “di farmi dei preventivi con altre assicurazioni, che lui mi consegnava e in base alla migliore offerta mi sono assicurato”.
Dalle dichiarazioni rese dai clienti dell'assicurazione risulta, dunque, smentito l'assunto del resistente - qui confermato solo dalle due testimoni sentite su intimazione di parte, entrambe ancora dipendenti della e, dunque, alla luce del complessivo quadro Controparte_5
probatorio, scarsamente attendibili - secondo cui i passaggi sarebbero avvenuti su sollecitazione dell' che, contattati i clienti, proponeva loro la stipula di nuove polizze con , Parte_1 CP_6
assicurandoli sul fatto che si trattasse di preposte gestite dalla medesima agenzia di intermediazione.
In ogni caso, pur considerando tali disdette come dipendenti dall'attività posta in essere dal ricorrente, va rilevato che dall'istruttoria compiuta non è emersa la prova della sussistenza del nesso di causalità con il documentato calo delle vendite registrato dall'agenzia nel 2016.
Trattasi, infatti, di un portafoglio clienti del valore, dichiarato in memoria, di 2.700.000 euro, in relazione al quale il solo trasferimento di quindici polizze r.c. auto e di un'unica polizza vita (tenendo conto a tal fine del solo dato certo risultante dalla documentazione fornita dall' ) non può ritenersi idoneo di per sé a determinare un calo degli incassi CP_6
complessivamente pari al – 8,93% per il ramo auto e al – 15,49% per il ramo vita.
Inoltre, delle oltre cinquanta disdette allegate dal resistente e relative, in generale, a polizze “ramo danni” asseritamente gestite dall' , solo quattro riguardano polizze in Parte_1
scadenza entro il 31 dicembre 2016, sicché neppure in relazione ad esse può dirsi sussistente il nesso di causalità con il documentato calo degli incassi registrato dall'agenzia a dicembre 2016, pari a – 6,06% per cd. “rami elementari”.
In assenza di prova degli addebiti contestati, va dunque ritenuta insussistente la giusta causa del recesso.
4.1.- Ne consegue che ai sensi dell'art. 6 del contratto del 1 giugno 2014 spetta all' l'indennità sostitutiva del preavviso, da liquidarsi, tenuto conto della durata Parte_1 complessiva del rapporto (2005-2016) e dell'ammontare delle provvigioni liquidategli nell'anno precedente allo scioglimento del contratto, nella somma non contestata di 5.050,50 euro, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Al ricorrente spetta, inoltre, l'ulteriore importo di 1.355,16 euro, anch'esso rimasto privo di contestazione nel quantum, a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 8 del richiamato contratto.
Si rammenta, infatti, che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando, invece, sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa;
e nella specie il resistente nulla ha eccepito ex art. 1460 c.c. in ordine all'eventuale mancata riconsegna da parte del subagente dei materiali previsti dall'art. 9, insistendo nella sola non dovutezza delle somme in ragione della presunta giusta causa del recesso.
5.- Vanno, invece, respinte le ulteriori pretese relative al mancato incasso delle provvigioni per le polizze annuali (2016/2017) e pluriennali, non essendovi prova che si tratti di contratti effettivamente stipulati dal ricorrente per conto dell'agenzia; sul punto il resistente ha eccepito, infatti, che si trarrebbe in prevalenza di clienti propri dell'assicurazione, contestando comunque la durata pluriennale indicata nei conteggi.
Si rammenta, in ogni caso, che in tema di rapporto tra mandante e agente o tra agente e subagente, i vantaggi in termini di avviamento e clientela che derivano al committente/agente dall'attività promozionale svolta dall'agente/subagente restano acquisiti al primo anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia o di subagenzia, come bene appartenente all'azienda; ne consegue che alcun diritto a titolo di provvigioni potrebbe vantare su di essi il subagente a seguito della revoca del mandato.
6.- Da ultimo, vanno altresì respinte le domande risarcitorie solo genericamente formulate in ricorso e relative a danno emergente o da perdita di chance, danno morale, all'immagine e di estimazione commerciale, anch'esse rimaste del tutto prive di allegazione e prova.
In particolare, quanto a questi ultimi si precisa che alcun contenuto denigratorio o diffamatorio è rintracciabile nella lettera inviata dalla ad alcuni dei clienti Controparte_5
(tra i quali quelli sentiti in sede testimoniale), essendosi essa limitata a comunicare, con toni neutri, l'avvenuta revoca del mandato all' e lo svolgimento dell'attività di Parte_1
intermediazione per esclusivo conto della Controparte_3 Nulla hanno poi riferito i testimoni in ordine alle presunte frasi ingiuriose pronunciate da e dalla figlia nel corso delle telefonate effettuate ai clienti all'indomani del CP_1
recesso.
7.- La rilevata carenza probatoria in ordine al lamentato sviamento della clientela operato dall' durante la vigenza del rapporto esclude, in radice, la fondatezza delle Parte_1
domande formulate dal resistente, in via riconvenzionale, di risarcimento del danno per provvigioni e sovraprovvigioni non percepite sulle polizze trasferite fino al settembre 2016, addebiti provvigionali subiti in conseguenza di disdette e mancati rinnovi e danno da concorrenza sleale.
7.1.- Quanto, invece, alle domande formulate in relazione al periodo successivo alla cessazione dell'incarico, occorre anzitutto precisare che in tema di contratto di agenzia (o, come nella specie, di subagenzia) l'art. 1751 bis c.c. – applicabile anche agli agenti assicurativi ex art. 1753 c.c. – dispone che il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente per il periodo successivo allo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto e deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia;
è inoltre previsto che la sua durata non possa eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
Tale norma, la cui formulazione è ben diversa da quella dell'art. 2125 c.c., non prescrive quindi dei contenuti essenziali che il patto deve presentare a pena di nullità, ma solamente che esso non deve eccedere quei limiti identificati dalla norma, al fine di non causare un'eccessiva compressione della libertà negoziale dell'agente.
Il secondo comma sancisce, poi, che l'accettazione del patto comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente di una indennità di natura non provvigionale, commisurata alla durata del vincolo di non concorrenza, alla natura del contratto e all'indennità di fine rapporto. La S.C., con orientamento consolidato, ha osservato che la corresponsione di tale indennità non è prevista dalla norma a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale;
ne consegue che la sua naturale onerosità, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale, è pienamente derogabile dalle parti tanto nell'an che, a fortiori, nel quomodo, ben potendo queste concordarne l'erogazione nel corso del rapporto, sotto forma di provvigioni (v. da ultimo Cass. n. 23331/2024).
Nel caso di specie, dall'esame dell'ultimo contratto del 1 giugno 2014 risulta che le parti hanno espressamente convenuto (v. doppia sottoscrizione per accettazione, tra le altre, anche della clausola di cui al n. 7 “cessazione del rapporto”) che in caso di cessazione del rapporto di collaborazione per qualunque causa, l' si sarebbe astenuto “per i due anni Parte_1
successivi allo scioglimento del rapporto predetto, dallo svolgere nella zona, per la clientela e per i servizi contemplati nel presente contratto, attività analoga a quella svolta per l'Agente o che comunque potrebbe determinare anche indirettamente la perdita di affari per lo stesso”.
Trattasi, dunque, di pattuizione pienamente valida, essendo essa contenuta entro il limite massimo temporale di due anni, stipulata per iscritto, oggettivamente limitata allo svolgimento dei medesimi servizi prestati per conto della precedente agenzia e contenuta entro il medesimo ambito territoriale (Messina), non rilevando in senso contrario la mancata corresponsione al subagente di un'apposita indennità; sul punto, si precisa comunque che è rimasta priva di riscontro probatorio la circostanza, allegata dal resistente, dell'avvenuta corresponsione di tale indennità sotto forma di provvigioni pagate in corso di rapporto - che avrebbe giustificato in ipotesi la condanna del ricorrente alla restituzione nei confronti dell'agenzia di quanto ricevuto a tale titolo (qui, infatti, neppure richiesta) - attesa la necessità a tale fine di una specifica pattuizione delle parti, non potendosi attribuire rilievo al mero dato del riconoscimento in favore dell' di provvigioni più alte rispetto a quelle degli altri collaboratori, giustificabili Parte_1
anche in relazione all'eventuale maggior professionalità dell'agente.
Ciò posto, è pacifico che per il periodo successivo al settembre 2016 l' abbia Parte_1
continuato a svolgere attività di subagente assicurativo per conto dell'Allianz Assicurazioni –
Agenzia di Messina.
L'operatività nella specie del patto di non concorrenza non è esclusa dall'accertata insussistenza della giusta causa di recesso, avendo le parti espressamente pattuito in contratto l'obbligo del subagente di astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale post- contrattuale in caso di recesso dal contratto “qualunque ne sia la causa”, non prevedendo esclusioni specifiche per i casi di cessazione per giusta causa/giustificato motivo, poi rivelatisi insussistenti (v. in tal senso Cass. n. 23021/2018 la quale, muovendo dal tenore letterale della clausola con la quale le parti avevano convenuto un patto di non concorrenza per il caso di cessazione del rapporto di lavoro “per qualsiasi motivo o in qualsiasi modo avvenga”, con esclusione dei soli casi di licenziamento senza giusta causa e mobbing, ha ritenuto pienamente valido il patto per l'ipotesi, diversa, di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, poi risultato ingiustificato).
Ne consegue che sussiste nella specie la violazione dell'obbligo di non concorrenza post contrattuale, il cui accertamento, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, rientra nella competenza del giudice adito, trattandosi di obbligo derivante da un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. Non essendo espressamente pattuita in contratto l'applicazione di una penale a carico dell'agente per la violazione del divieto, va riconosciuto unicamente il diritto dell'agenzia al ristoro dei danni subiti in conseguenza dell'anzidetta violazione, i quali possono liquidarsi tenendo conto del solo ammontare (non contestato) delle provvigioni perse dalla
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per effetto delle disdette delle polizze rc auto da parte di clienti contestualmente CP_5
transitati ad nel periodo ottobre 2016 – ottobre 2017 e pacificamente gestiti dal CP_6
ricorrente.
va, dunque, condannato a corrispondere a tale titolo alla Parte_1 [...]
la somma di 445,42 euro. Controparte_5
7.2.- Non vi è, invece, prova dell'ulteriore danno asseritamente subito dall'agenzia a seguito delle disdette delle polizze vita/danni, in alcun modo riconducibili all'attività concorrenziale posta in essere dall'ex subagente, stante il difetto di prova in ordine alla successiva attivazione, da parte dei medesimi clienti, di analoghe polizze assicurative presso l' Controparte_6
7.3.- Va del pari respinta la domanda di risarcimento del danno per mancata ricezione del premio produttività rappel 2016 e 2017, non avendo il resistente dato prova della correlazione tra l'anzidetta attività concorrenziale e la somma a tale titolo richiesta, tenendo anche conto del massimo erogabile stabilito dal piano delle incentivazioni.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
8.- Le ragioni della decisione e il comportamento delle parti (la resistente aveva accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, rifiutata dal ricorrente) giustificano la compensazione per 2/3 delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in
2.687 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara l'insussistenza della giusta causa di recesso intimato dalla
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a di con lettera del 29 settembre 2016 e, per l'effetto, Controparte_5 Parte_1
condanna la prima a corrispondere al secondo la somma complessiva di 6.405,66 euro, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, a titolo di indennità sostituita del preavviso e indennità di cessazione del rapporto;
2) dichiara il diritto della al risarcimento del danno subito in Controparte_5
conseguenza della violazione da parte dell'ex agente del patto di non concorrenza di cui all'art. 7 del contratto del 1 giugno 2014 e per l'effetto condanna l' a pagarle a tale titolo Parte_1
la somma di 445,42 euro, quale ammontare delle provvigioni non percepite per le polizze rc auto disdette nel periodo ottobre 2016 – ottobre 2017.
3) compensa per 2/3 le spese processuali, condannando in proprio e nella CP_1
qualità di legale rappresentante della a pagare la restante frazione, Controparte_5
liquidata in 2.687 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 9.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro