Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03364/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05083/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5083 del 2024, proposto da
EN RO, EP RO e AS RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Fornaro e Giovanni Di Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Volla, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LE OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
l’accertamento
dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione resistente a fronte dell’atto di significazione, diffida e messa in mora notificata in data 2.09.2024, con il quale parte ricorrente segnalava l’assenza di titoli idonei all’esecuzione delle opere in corso di realizzazione, chiedendo di accertarne l’irregolarità e di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori;
nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Volla a provvedere in merito alla richiesta, mediante l’avvio di uno specifico procedimento di controllo e verifica, da concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Volla e di LE OR;
Vista la dichiarazione resa a verbale da parte ricorrente nel corso dell’udienza del 12 marzo 2025 di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione la parte ricorrente ha agito in giudizio per sentir dichiarare l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione resistente a fronte dell’atto di significazione, diffida e messa in mora notificata in data 2.09.2024, con il quale i ricorrenti segnalavano l’assenza di titoli idonei a sostenere le opere in corso di realizzazione sul fondo di proprietà della parte controinteressata, chiedendo di accertarne l’irregolarità e di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori, nonché perché fosse dichiarato l’obbligo del Comune di Volla di provvedere in merito alla richiesta;
- si sono costituiti il Comune di Volla e la parte controinteressata per resistere al ricorso;
- all’udienza camerale del 19 dicembre 2024 la parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso per proporre motivi aggiunti e la causa è stata rinviata all’udienza del 12 marzo 2025;
- all’udienza del 12 marzo 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. Le altre parti nulla hanno osservato.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso.” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia, della limitata attività difesiva delle controparti e della non opposizione alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO