TRIB
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/01/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47916/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 47916/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gian Pietro Pilliu e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gabriella Odisio, elettivamente domiciliato in Milano, via Carducci n. 17, presso lo studio dell'avv. Pilliu
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Flaminia Maria CP_1 C.F._2
Costanza Besozzi, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Matteotti n. 1, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in data 18.6.24 per la parte attrice e in data 20.6.24 per la parte convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 pagina 1 di 9 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti questo Tribunale , Parte_1 CP_1
chiedendo, nel merito, in via principale, di accertare e condannare la sig.ra alla restituzione a CP_1 favore dell'attore della metà della somma oggetto dell'atto di accettazione di mutuo stipulato in data
30.10.2019 e/o di tutte le somme pagate dal marzo 2018 al 17.02.2021 dal sig. a vantaggio della Pt_1
sig.ra per arricchimento senza giusta causa e/o indebito oggettivo e/o altra somma che CP_1
risultasse in corso di causa, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
chiedeva inoltre la restituzione di tutti gli oggetti personali di proprietà del sig. ed esistenti nell'immobile sito in Pt_1
Boffalora sopra Ticino, Via Mazzini n. 5; nel merito, in via subordinata, in caso di non accettazione delle precedenti domande, chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra CP_1 all'accordo con il sig. di trasferire allo stesso la metà dell'immobile acquistato con atto notarile in Pt_1
data 30.10.2019 e di emettere sentenza ex art. 2932 c.c., ordinando alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Pavia la trascrizione nei pubblici registri immobiliari della sentenza che producesse gli effetti del trasferimento a favore del sig. della metà del succitato immobile;
chiedeva infine di Pt_1
condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni che risultassero quantificati in corso di CP_1
causa; con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rilevava in sintesi che:
- dal mese di marzo 2018 alla data del 17.02.2021 le parti intrattenevano una relazione sentimentale con convivenza more uxorio;
- il sig. lavorava come apprendista al supermercato Tigros di Inveruno dal marzo 2018 al Pt_1
31.12.2020;
- in data 30.10.2019, con atto a rogito del Notaio , acquistava Persona_1 CP_1
l'immobile sito in Boffalora Sopra Ticino, Via Mazzini n. 5, al prezzo convenuto di euro pagina 2 di 9 135.000,00, di cui euro 5.000,00 pagati dal sig. mediante assegno bancario non Pt_1
trasferibile n. 3770033671-01 tratto in data 16.11.2018 sulla banca Unicredit s.p.a. di Busto
Arsizio ed euro 130.000,00 con due bonifici bancari effettuati da Che Banca! s.p.a., di cui il primo di euro 23.835,00 in data 28.10.2019 e il secondo di euro 106.165,00 mediante netto del ricavo del contratto di mutuo stipulato in data 30.10.2019, con atto n. 35141/20348 di rep. a rogito del Notaio , tra la suddetta banca e le odierne parti in causa;
Persona_1
- a partire dal 30.10.2019 la convivenza tra le parti continuava presso la suddetta unità immobiliare sita a Boffalora Sopra Ticino, Via Mazzini n. 5;
- durante il periodo di convivenza more uxorio il sig. per far fronte alle esigenze familiari, Pt_1
aveva stipulato contratti di prestito personale, sostenuto numerose spese ed effettuato numerosi pagamenti a favore e a vantaggio della sig.ra CP_1
- in data 17.02.2021 l'attore interrompeva la convivenza con la convenuta in quanto la stessa si rifiutava di trasferire al sig. la metà dell'immobile sopra citato, contravvenendo agli Pt_1
accordi intercorsi, nonché di restituire tutti gli importi di denaro pagati dallo stesso e di restituire vari oggetti personali di proprietà dell'attore;
- tutti gli importi versati dall'attore durante la convivenza more uxorio con dal CP_1 marzo 2018 al 17.02.2021 sia per l'acquisto dell'immobile intestato alla sig. sia per la CP_1
ristrutturazione, miglioramento e arredamento dello stesso immobile integravano la fattispecie dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. e/o di indebito oggettivo, in considerazione anche delle condizioni personali e patrimoniali del sig. il quale aveva Pt_1
sostenuto tali spese senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, senza avere intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale.
, ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, nel merito, in via CP_1 principale, accertata e dichiarata l'infondatezza e l'illegittimità, in fatto e in diritto, della pretesa avanzata dal sig. diretta ad ottenere la restituzione della metà della somma oggetto dell'atto di Pt_1
accettazione di mutuo stipulato in data 30.10.2019 dagli ex conviventi, di respingerla;
accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto e in diritto, della pretesa economica avanzata dal sig. volta ad Pt_1
ottenere la restituzione delle somme da lui asseritamente sostenute durante la convivenza more uxorio intercorsa per il periodo marzo 2018 – 7 febbraio 2021, chiedeva di respingerla per i motivi esposti e in quanto nulla era comunque dovuto dalla sig.ra al sig. a nessun titolo;
accertato e CP_1 Pt_1
dichiarato che difettavano nel caso di specie i presupposti per un arricchimento senza giusta causa e/o indebito oggettivo in capo alla sig.ra chiedeva di rigettare tutte le domande formulate nel CP_1
pagina 3 di 9 presente giudizio dal sig. nei confronti di quest'ultima, ivi compresa la domanda di risarcimento Pt_1
danni; accertato e dichiarato che era assente nel caso di specie qualsiasi (valido) accordo preliminare al trasferimento della quota di un mezzo dell'immobile sito a Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Mazzini
n. 5 e/o qualsiasi inadempimento da parte della sig.ra al riguardo, chiedeva di respingere la CP_1 richiesta di parte attrice di ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, di rigettare tutte le ulteriori domande ex adverso formulate, ivi compresa la domanda di risarcimento danni;
in via riconvenzionale, chiedeva di condannare il sig. al pagamento a favore della sig.ra dell'importo di euro Pt_1 CP_1
20.501,46, ovvero del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, e rivalutazione monetaria, anche mediante compensazione tra dette somme ed eventuali somme che la sig.ra dovesse essere condannata a corrispondere all'esito del CP_1
presente giudizio;
in ogni caso, accertato che parte attrice aveva agito in giudizio con mala fede o colpa grave, chiedeva di condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. c. 1 e/o c. 3 anche mediante la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice a sanzione del danno arrecato non solo a parte convenuta ma anche al sistema giudiziario nel suo complesso per procedimenti introdotti per finalità meramente strumentali e pretestuose. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- non era mai intercorso tra le parti un accordo in forza del quale la sig.ra si sarebbe CP_1 impegnata a trasferire al sig. la metà dell'immobile sito a Boffalora Sopra Ticino, Via Pt_1
Mazzini n. 5;
- la rata mensile del mutuo relativo all'immobile sito a Boffalora Sopra Ticino, Via Mazzini n. 5, era sempre gravata solo ed unicamente sulla sig.ra sia durante la convivenza more CP_1
uxorio sia successivamente (cfr. doc. 1 convenuta), non avendo il sig. mai rimborsato Pt_1 alcuna rata all'Istituto Bancario né avendo mai sostenuto alcuna delle spese connesse all'erogazione, nonostante il contratto fosse cointestato e nonostante l'attore abbia abitato abitualmente e stabilmente presso la predetta unità immobiliare di proprietà esclusiva dell'odierna convenuta;
- dal 29.10.2019 il sig. rivestiva il ruolo di vicedirettore di supermercato, con una revisione Pt_1 in aumento dello stipendio mensile da quest'ultimo percepito;
- delle spese asseritamente sostenute dal sig. a vantaggio della sig.ra alcune erano Pt_1 CP_1
individuate erroneamente nel loro ammontare, altre non venivano in alcun modo documentate, né provate o giustificate;
pagina 4 di 9 - in ogni caso tutte le asserite spese, anche laddove effettivamente sostenute dal sig. nel Pt_1
corso della convivenza, rientravano a pieno titolo nel novero delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e non potevano conseguentemente formare oggetto di alcuna pretesa restituzione.
All'udienza del 20.04.2022 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con le Note scritte per l'udienza del 28.09.2022, parte attrice dava atto che in data 28.07.2022 la sig.ra aveva provveduto a restituire al sig. gli oggetti personali dello stesso di cui al verbale e CP_1 Pt_1 all'elenco allegati alle medesime note, rinunciando alla relativa domanda.
All'udienza del 28.09.2022 il Giudice, osservata la natura documentale della causa, evidenziato che le dazioni di denaro, comunque, sarebbero avvenute nel corso della convivenza, invitava le parti a pervenire ad una soluzione conciliativa e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Risulta pacifico in causa che le parti intrattenevano un rapporto di convivenza more uxorio dal marzo
2018 al febbraio 2021, che, a far data dal 30.10.2019, proseguiva nell'immobile di Boffalora Sopra
Ticino, Via Mazzini n. 5, acquistato in pari data da , con atto a rogito del Notaio CP_1
, per la somma di euro 135.000,00, con contestuale contratto di mutuo ipotecario Persona_1 cointestato tra le parti, concesso dalla banca per l'importo di euro 108.000,00, con un piano di ammortamento che prevedeva il rimborso mediante il pagamento di 360 rate mensili pari a euro 384,63 ciascuna (cfr. docc. 5 e 6 attore e doc. 1 convenuta).
Parte attrice esperiva azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e/o ripetizione dell'indebito al fine di ottenere la restituzione dalla convenuta della metà della somma oggetto dell'atto di accettazione di mutuo stipulato in data 30.10.2019 e/o di tutte le somme pagate dal marzo 2018 al
17.02.2021 dal sig. a vantaggio della sig.ra Pt_1 CP_1
In particolare, l'attore deduceva di aver sostenuto nel corso del periodo di convivenza numerose spese a favore della sig.ra consistenti in: CP_1
- euro 5.000,00 a titolo di caparra/anticipo per l'acquisto dell'immobile sopraccitato;
- euro 2.440,00 a titolo di provvigione a favore della per l'acquisto del suddetto Parte_2
immobile;
- euro 16.890,00 in data 16.11.2019 per contratto di prestito personale con Unicredit;
- euro 5.000,00 in data 7.02.2019 per contratto di prestito personale con Unicredit;
pagina 5 di 9 - euro 5.000,00 in più tranches a favore di per opere di ristrutturazione eseguite Persona_2
nel suddetto immobile;
- euro 5.000,00 a favore della 2A per opere di ristrutturazione eseguite nel citato Controparte_2
immobile;
- euro 5.200,00, a seguito di stipulazione di un contratto di finanziamento per opere di ristrutturazione eseguite nel predetto immobile;
- euro 1917,10 per l'acquisto di una camera da letto per il menzionato immobile;
- euro 399 per l'acquisto di un aspirapolvere;
- euro 399 per l'acquisto di una lavatrice;
- euro 80 per l'acquisto di un fornello da pizza;
- euro 299 per l'acquisto di un'impastatrice;
- un importo non precisato derivante dal pagamento per fornitura di gas per il suddetto immobile.
Con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 parte attrice depositava ulteriore documentazione, chiedendo, conclusivamente, il pagamento a proprio favore da parte della sig.ra della somma di euro CP_1
49.225,10, oltre il trasferimento in via giudiziale della metà dell'immobile sito in Boffalora sopra
Ticino, via Mazzini n. 5.
Parte convenuta contestava la debenza delle suddette somme, evidenziando errori di calcolo nella determinazione delle stesse, peraltro sfornite di prova e, in ogni caso, qualificabili come obbligazioni naturali non ripetibili ex art. 2034 c.c.
Le domande attoree appaiono infondate e vanno dunque rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, tra i documenti depositati da parte attrice non si rinviene alcun accordo intercorso tra le parti e avente ad oggetto l'assunto impegno della sig.ra a trasferire al sig. la metà CP_1 Pt_1 dell'immobile acquistato dalla convenuta in data 30.10.2019.
Un'ipotetica volontà delle parti in tal senso avrebbe dovuto necessariamente tradursi in un atto avente forma scritta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 c.c., avendo ad oggetto il trasferimento, o l'obbligo di trasferire, un bene immobile o una porzione di esso.
Del pari, nessuna prova è stata fornita circa l'asserito pagamento da parte dell'attore di una parte del prezzo del bene immobile compravenduto né di alcuna delle rate di mutuo.
Si osserva ulteriormente che a pag. 47 del deposito documentale effettuato in unico blocco, emerge che il sig. risulta come garante del mutuo relativo all'acquisto dell'appartamento oggetto di causa, ed Pt_1
emerge che si tratta di mutuo ipotecario;
il prestito è dunque con garanzia reale che ricade sulla stessa proprietaria dell'immobile.
pagina 6 di 9 Pertanto, andranno rigettate sia la domanda attorea tesa a ottenere la condanna della sig.ra CP_1 alla restituzione della metà della somma oggetto dell'atto di accettazione di mutuo sia quella volta a ottenere la restituzione della somma di euro 5.000,00, su 135.000,00 totali costituenti il prezzo di acquisto, asseritamente versata dal sig. con assegno bancario tratto sulla banca Unicredit di Busto Pt_1
Arsizio, di cui non c'è traccia nella documentazione prodotta.
Va rigettata anche la domanda, avanzata dall'attore in via subordinata, di emissione della sentenza ex art. 2932 c.c., stante l'impossibilità di accertare un qualsivoglia inadempimento di parte convenuta a un accordo la cui esistenza è stata contestata dalla convenuta e non provata da parte attrice.
Con riguardo ai pagamenti asseritamente effettuati e alle spese asseritamente sostenute da parte attrice a vantaggio della sig.ra come sopra sinteticamente elencati, non risulta in atti alcuna prova CP_1
documentale a sostegno dei due contratti di prestito personale stipulati con Unicredit per un totale di euro 21.890,00 (i docc. 7 e 8 di parte attrice, infatti, provano l'esistenza di tali contratti, ma non appaiono idonei e sufficienti a dimostrare che le somme oggetto dei prestiti siano state utilizzate a favore dell'odierna convenuta o dell'immobile alla stessa intestato, recando alla voce “Destinazione
d'uso” la generica dicitura “Esigenze familiari”), né del contratto di finanziamento per opere di ristrutturazione e pavimentazione eseguite nel predetto immobile per un totale di euro 5.200,00, né dell'importo di euro 1917,10 asseritamente speso per l'acquisto di una camera da letto per il menzionato immobile (il doc. 15 di parte attrice, infatti, non contiene alcuna specifica che consenta di ricondurre le rate ivi indicate, il cui totale ammonta peraltro alla minor somma di euro 1.556,08, e rimborsate alla Findomestic Banca s.p.a. all'assunto utilizzo), né della pretesa somma complessiva di euro 1.177 asseritamente spesa dall'attore per l'acquisto di elettrodomestici (generico e privo di valenza probatoria risulta il doc. 16 di parte attrice), né, infine, dell'assunto pagamento delle bollette per fornitura di gas per il già citato immobile.
Anche i lunghi elenchi prodotti dall'attore sub docc. 50, 51, 52 e 53 e contenenti l'informativa delle movimentazioni sul c/c presso Unicredit risultano sprovvisti di qualsivoglia valore probatorio, dimostrando solo l'effettuazione da parte del sig. di numerosi pagamenti di varia natura, ma non Pt_1
l'effettiva destinazione e impiego di tali esborsi.
Risultano, al contrario, provati documentalmente il pagamento di euro 2.440,00 a titolo di provvigione a favore della per l'acquisto dell'immobile sito in Boffalora sopra Ticino, via Mazzini n. Parte_2
5, (cfr. doc. 19 di parte attrice), nonché i pagamenti effettuati in quattro tranches a favore di Per_2
per opere di ristrutturazione eseguite nel suddetto immobile, per un totale di euro 5.000,00
[...]
(cfr. docc. da 9 a 12 e 21, 23, 25 e 26 di parte attrice), nonché i pagamenti effettuati a favore della 2A
pagina 7 di 9 per opere di ristrutturazione eseguite nel predetto immobile, per la minor somma totale Controparte_2
di euro 2.652,00 (cfr. docc. 22 e 24 di parte attrice).
Tuttavia, non può qui essere riconosciuta la ripetibilità nemmeno di tali ultime spese, considerato che, come insegna la giurisprudenza di legittimità, “In favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5086 del 16.02.2022).
Nel caso di specie, parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante, limitandosi ad asserire, senza provare, di aver sostenuto le predette spese “senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere ed effettuando tutti i pagamenti, il convivente sig. non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale” (cfr. Comp. Parte_1
Concl. di parte attrice, pag. 9).
Si evidenzia, al contrario, che tutte le dazioni di denaro documentate si collocano temporalmente nel corso del periodo di convivenza more uxorio tra le parti e, per stessa ammissione del sig. sono Pt_1 state poste in essere “per far fronte alle esigenze familiari della convivenza” (cfr. Atto di citazione, pag.
3), dovendosi pertanto qualificare le prestazioni effettuate dall'odierno attore come obbligazioni naturali, trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti dell'allora partner e non travalicando i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l'adempiente disponeva né all'interesse da soddisfare.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
I capitoli di prova per testi sono stati formulate per sentir dichiarare che il muratore il piastrellista, il titolare dell'agenzia immobiliare hanno ricevuto il pagamento delle prestazioni direttamente dal sig.
Si tratta di aspetti che sono assorbiti dalla motivazione che precede. Pt_1
Anche la domanda formulata da parte convenuta in via riconvenzionale andrà rigettata, in quanto non sostenuta da un adeguato supporto probatorio.
Le spese di lite, tenuto conto del valore delle rispettive domande vanno poste per 2/3 a carico di parte attrice e si liquidano per l'intero in applicazione del DM 55/14 in euro 11.268,00 (importo costì
pagina 8 di 9 determinato con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria, con riferimento allo scaglione di valore da 52.000,00 a 260.000,00 euro) oltre iva cpa e spese generali al
15%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
3) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta che liquida in euro 7.512,00 (2/3 di 11.268,00) oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 17 gennaio 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 47916/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gian Pietro Pilliu e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gabriella Odisio, elettivamente domiciliato in Milano, via Carducci n. 17, presso lo studio dell'avv. Pilliu
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Flaminia Maria CP_1 C.F._2
Costanza Besozzi, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Matteotti n. 1, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in data 18.6.24 per la parte attrice e in data 20.6.24 per la parte convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 pagina 1 di 9 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti questo Tribunale , Parte_1 CP_1
chiedendo, nel merito, in via principale, di accertare e condannare la sig.ra alla restituzione a CP_1 favore dell'attore della metà della somma oggetto dell'atto di accettazione di mutuo stipulato in data
30.10.2019 e/o di tutte le somme pagate dal marzo 2018 al 17.02.2021 dal sig. a vantaggio della Pt_1
sig.ra per arricchimento senza giusta causa e/o indebito oggettivo e/o altra somma che CP_1
risultasse in corso di causa, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
chiedeva inoltre la restituzione di tutti gli oggetti personali di proprietà del sig. ed esistenti nell'immobile sito in Pt_1
Boffalora sopra Ticino, Via Mazzini n. 5; nel merito, in via subordinata, in caso di non accettazione delle precedenti domande, chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra CP_1 all'accordo con il sig. di trasferire allo stesso la metà dell'immobile acquistato con atto notarile in Pt_1
data 30.10.2019 e di emettere sentenza ex art. 2932 c.c., ordinando alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Pavia la trascrizione nei pubblici registri immobiliari della sentenza che producesse gli effetti del trasferimento a favore del sig. della metà del succitato immobile;
chiedeva infine di Pt_1
condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni che risultassero quantificati in corso di CP_1
causa; con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rilevava in sintesi che:
- dal mese di marzo 2018 alla data del 17.02.2021 le parti intrattenevano una relazione sentimentale con convivenza more uxorio;
- il sig. lavorava come apprendista al supermercato Tigros di Inveruno dal marzo 2018 al Pt_1
31.12.2020;
- in data 30.10.2019, con atto a rogito del Notaio , acquistava Persona_1 CP_1
l'immobile sito in Boffalora Sopra Ticino, Via Mazzini n. 5, al prezzo convenuto di euro pagina 2 di 9 135.000,00, di cui euro 5.000,00 pagati dal sig. mediante assegno bancario non Pt_1
trasferibile n. 3770033671-01 tratto in data 16.11.2018 sulla banca Unicredit s.p.a. di Busto
Arsizio ed euro 130.000,00 con due bonifici bancari effettuati da Che Banca! s.p.a., di cui il primo di euro 23.835,00 in data 28.10.2019 e il secondo di euro 106.165,00 mediante netto del ricavo del contratto di mutuo stipulato in data 30.10.2019, con atto n. 35141/20348 di rep. a rogito del Notaio , tra la suddetta banca e le odierne parti in causa;
Persona_1
- a partire dal 30.10.2019 la convivenza tra le parti continuava presso la suddetta unità immobiliare sita a Boffalora Sopra Ticino, Via Mazzini n. 5;
- durante il periodo di convivenza more uxorio il sig. per far fronte alle esigenze familiari, Pt_1
aveva stipulato contratti di prestito personale, sostenuto numerose spese ed effettuato numerosi pagamenti a favore e a vantaggio della sig.ra CP_1
- in data 17.02.2021 l'attore interrompeva la convivenza con la convenuta in quanto la stessa si rifiutava di trasferire al sig. la metà dell'immobile sopra citato, contravvenendo agli Pt_1
accordi intercorsi, nonché di restituire tutti gli importi di denaro pagati dallo stesso e di restituire vari oggetti personali di proprietà dell'attore;
- tutti gli importi versati dall'attore durante la convivenza more uxorio con dal CP_1 marzo 2018 al 17.02.2021 sia per l'acquisto dell'immobile intestato alla sig. sia per la CP_1
ristrutturazione, miglioramento e arredamento dello stesso immobile integravano la fattispecie dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. e/o di indebito oggettivo, in considerazione anche delle condizioni personali e patrimoniali del sig. il quale aveva Pt_1
sostenuto tali spese senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, senza avere intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale.
, ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, nel merito, in via CP_1 principale, accertata e dichiarata l'infondatezza e l'illegittimità, in fatto e in diritto, della pretesa avanzata dal sig. diretta ad ottenere la restituzione della metà della somma oggetto dell'atto di Pt_1
accettazione di mutuo stipulato in data 30.10.2019 dagli ex conviventi, di respingerla;
accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto e in diritto, della pretesa economica avanzata dal sig. volta ad Pt_1
ottenere la restituzione delle somme da lui asseritamente sostenute durante la convivenza more uxorio intercorsa per il periodo marzo 2018 – 7 febbraio 2021, chiedeva di respingerla per i motivi esposti e in quanto nulla era comunque dovuto dalla sig.ra al sig. a nessun titolo;
accertato e CP_1 Pt_1
dichiarato che difettavano nel caso di specie i presupposti per un arricchimento senza giusta causa e/o indebito oggettivo in capo alla sig.ra chiedeva di rigettare tutte le domande formulate nel CP_1
pagina 3 di 9 presente giudizio dal sig. nei confronti di quest'ultima, ivi compresa la domanda di risarcimento Pt_1
danni; accertato e dichiarato che era assente nel caso di specie qualsiasi (valido) accordo preliminare al trasferimento della quota di un mezzo dell'immobile sito a Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Mazzini
n. 5 e/o qualsiasi inadempimento da parte della sig.ra al riguardo, chiedeva di respingere la CP_1 richiesta di parte attrice di ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, di rigettare tutte le ulteriori domande ex adverso formulate, ivi compresa la domanda di risarcimento danni;
in via riconvenzionale, chiedeva di condannare il sig. al pagamento a favore della sig.ra dell'importo di euro Pt_1 CP_1
20.501,46, ovvero del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, e rivalutazione monetaria, anche mediante compensazione tra dette somme ed eventuali somme che la sig.ra dovesse essere condannata a corrispondere all'esito del CP_1
presente giudizio;
in ogni caso, accertato che parte attrice aveva agito in giudizio con mala fede o colpa grave, chiedeva di condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. c. 1 e/o c. 3 anche mediante la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice a sanzione del danno arrecato non solo a parte convenuta ma anche al sistema giudiziario nel suo complesso per procedimenti introdotti per finalità meramente strumentali e pretestuose. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- non era mai intercorso tra le parti un accordo in forza del quale la sig.ra si sarebbe CP_1 impegnata a trasferire al sig. la metà dell'immobile sito a Boffalora Sopra Ticino, Via Pt_1
Mazzini n. 5;
- la rata mensile del mutuo relativo all'immobile sito a Boffalora Sopra Ticino, Via Mazzini n. 5, era sempre gravata solo ed unicamente sulla sig.ra sia durante la convivenza more CP_1
uxorio sia successivamente (cfr. doc. 1 convenuta), non avendo il sig. mai rimborsato Pt_1 alcuna rata all'Istituto Bancario né avendo mai sostenuto alcuna delle spese connesse all'erogazione, nonostante il contratto fosse cointestato e nonostante l'attore abbia abitato abitualmente e stabilmente presso la predetta unità immobiliare di proprietà esclusiva dell'odierna convenuta;
- dal 29.10.2019 il sig. rivestiva il ruolo di vicedirettore di supermercato, con una revisione Pt_1 in aumento dello stipendio mensile da quest'ultimo percepito;
- delle spese asseritamente sostenute dal sig. a vantaggio della sig.ra alcune erano Pt_1 CP_1
individuate erroneamente nel loro ammontare, altre non venivano in alcun modo documentate, né provate o giustificate;
pagina 4 di 9 - in ogni caso tutte le asserite spese, anche laddove effettivamente sostenute dal sig. nel Pt_1
corso della convivenza, rientravano a pieno titolo nel novero delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e non potevano conseguentemente formare oggetto di alcuna pretesa restituzione.
All'udienza del 20.04.2022 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con le Note scritte per l'udienza del 28.09.2022, parte attrice dava atto che in data 28.07.2022 la sig.ra aveva provveduto a restituire al sig. gli oggetti personali dello stesso di cui al verbale e CP_1 Pt_1 all'elenco allegati alle medesime note, rinunciando alla relativa domanda.
All'udienza del 28.09.2022 il Giudice, osservata la natura documentale della causa, evidenziato che le dazioni di denaro, comunque, sarebbero avvenute nel corso della convivenza, invitava le parti a pervenire ad una soluzione conciliativa e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Risulta pacifico in causa che le parti intrattenevano un rapporto di convivenza more uxorio dal marzo
2018 al febbraio 2021, che, a far data dal 30.10.2019, proseguiva nell'immobile di Boffalora Sopra
Ticino, Via Mazzini n. 5, acquistato in pari data da , con atto a rogito del Notaio CP_1
, per la somma di euro 135.000,00, con contestuale contratto di mutuo ipotecario Persona_1 cointestato tra le parti, concesso dalla banca per l'importo di euro 108.000,00, con un piano di ammortamento che prevedeva il rimborso mediante il pagamento di 360 rate mensili pari a euro 384,63 ciascuna (cfr. docc. 5 e 6 attore e doc. 1 convenuta).
Parte attrice esperiva azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e/o ripetizione dell'indebito al fine di ottenere la restituzione dalla convenuta della metà della somma oggetto dell'atto di accettazione di mutuo stipulato in data 30.10.2019 e/o di tutte le somme pagate dal marzo 2018 al
17.02.2021 dal sig. a vantaggio della sig.ra Pt_1 CP_1
In particolare, l'attore deduceva di aver sostenuto nel corso del periodo di convivenza numerose spese a favore della sig.ra consistenti in: CP_1
- euro 5.000,00 a titolo di caparra/anticipo per l'acquisto dell'immobile sopraccitato;
- euro 2.440,00 a titolo di provvigione a favore della per l'acquisto del suddetto Parte_2
immobile;
- euro 16.890,00 in data 16.11.2019 per contratto di prestito personale con Unicredit;
- euro 5.000,00 in data 7.02.2019 per contratto di prestito personale con Unicredit;
pagina 5 di 9 - euro 5.000,00 in più tranches a favore di per opere di ristrutturazione eseguite Persona_2
nel suddetto immobile;
- euro 5.000,00 a favore della 2A per opere di ristrutturazione eseguite nel citato Controparte_2
immobile;
- euro 5.200,00, a seguito di stipulazione di un contratto di finanziamento per opere di ristrutturazione eseguite nel predetto immobile;
- euro 1917,10 per l'acquisto di una camera da letto per il menzionato immobile;
- euro 399 per l'acquisto di un aspirapolvere;
- euro 399 per l'acquisto di una lavatrice;
- euro 80 per l'acquisto di un fornello da pizza;
- euro 299 per l'acquisto di un'impastatrice;
- un importo non precisato derivante dal pagamento per fornitura di gas per il suddetto immobile.
Con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 parte attrice depositava ulteriore documentazione, chiedendo, conclusivamente, il pagamento a proprio favore da parte della sig.ra della somma di euro CP_1
49.225,10, oltre il trasferimento in via giudiziale della metà dell'immobile sito in Boffalora sopra
Ticino, via Mazzini n. 5.
Parte convenuta contestava la debenza delle suddette somme, evidenziando errori di calcolo nella determinazione delle stesse, peraltro sfornite di prova e, in ogni caso, qualificabili come obbligazioni naturali non ripetibili ex art. 2034 c.c.
Le domande attoree appaiono infondate e vanno dunque rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, tra i documenti depositati da parte attrice non si rinviene alcun accordo intercorso tra le parti e avente ad oggetto l'assunto impegno della sig.ra a trasferire al sig. la metà CP_1 Pt_1 dell'immobile acquistato dalla convenuta in data 30.10.2019.
Un'ipotetica volontà delle parti in tal senso avrebbe dovuto necessariamente tradursi in un atto avente forma scritta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 c.c., avendo ad oggetto il trasferimento, o l'obbligo di trasferire, un bene immobile o una porzione di esso.
Del pari, nessuna prova è stata fornita circa l'asserito pagamento da parte dell'attore di una parte del prezzo del bene immobile compravenduto né di alcuna delle rate di mutuo.
Si osserva ulteriormente che a pag. 47 del deposito documentale effettuato in unico blocco, emerge che il sig. risulta come garante del mutuo relativo all'acquisto dell'appartamento oggetto di causa, ed Pt_1
emerge che si tratta di mutuo ipotecario;
il prestito è dunque con garanzia reale che ricade sulla stessa proprietaria dell'immobile.
pagina 6 di 9 Pertanto, andranno rigettate sia la domanda attorea tesa a ottenere la condanna della sig.ra CP_1 alla restituzione della metà della somma oggetto dell'atto di accettazione di mutuo sia quella volta a ottenere la restituzione della somma di euro 5.000,00, su 135.000,00 totali costituenti il prezzo di acquisto, asseritamente versata dal sig. con assegno bancario tratto sulla banca Unicredit di Busto Pt_1
Arsizio, di cui non c'è traccia nella documentazione prodotta.
Va rigettata anche la domanda, avanzata dall'attore in via subordinata, di emissione della sentenza ex art. 2932 c.c., stante l'impossibilità di accertare un qualsivoglia inadempimento di parte convenuta a un accordo la cui esistenza è stata contestata dalla convenuta e non provata da parte attrice.
Con riguardo ai pagamenti asseritamente effettuati e alle spese asseritamente sostenute da parte attrice a vantaggio della sig.ra come sopra sinteticamente elencati, non risulta in atti alcuna prova CP_1
documentale a sostegno dei due contratti di prestito personale stipulati con Unicredit per un totale di euro 21.890,00 (i docc. 7 e 8 di parte attrice, infatti, provano l'esistenza di tali contratti, ma non appaiono idonei e sufficienti a dimostrare che le somme oggetto dei prestiti siano state utilizzate a favore dell'odierna convenuta o dell'immobile alla stessa intestato, recando alla voce “Destinazione
d'uso” la generica dicitura “Esigenze familiari”), né del contratto di finanziamento per opere di ristrutturazione e pavimentazione eseguite nel predetto immobile per un totale di euro 5.200,00, né dell'importo di euro 1917,10 asseritamente speso per l'acquisto di una camera da letto per il menzionato immobile (il doc. 15 di parte attrice, infatti, non contiene alcuna specifica che consenta di ricondurre le rate ivi indicate, il cui totale ammonta peraltro alla minor somma di euro 1.556,08, e rimborsate alla Findomestic Banca s.p.a. all'assunto utilizzo), né della pretesa somma complessiva di euro 1.177 asseritamente spesa dall'attore per l'acquisto di elettrodomestici (generico e privo di valenza probatoria risulta il doc. 16 di parte attrice), né, infine, dell'assunto pagamento delle bollette per fornitura di gas per il già citato immobile.
Anche i lunghi elenchi prodotti dall'attore sub docc. 50, 51, 52 e 53 e contenenti l'informativa delle movimentazioni sul c/c presso Unicredit risultano sprovvisti di qualsivoglia valore probatorio, dimostrando solo l'effettuazione da parte del sig. di numerosi pagamenti di varia natura, ma non Pt_1
l'effettiva destinazione e impiego di tali esborsi.
Risultano, al contrario, provati documentalmente il pagamento di euro 2.440,00 a titolo di provvigione a favore della per l'acquisto dell'immobile sito in Boffalora sopra Ticino, via Mazzini n. Parte_2
5, (cfr. doc. 19 di parte attrice), nonché i pagamenti effettuati in quattro tranches a favore di Per_2
per opere di ristrutturazione eseguite nel suddetto immobile, per un totale di euro 5.000,00
[...]
(cfr. docc. da 9 a 12 e 21, 23, 25 e 26 di parte attrice), nonché i pagamenti effettuati a favore della 2A
pagina 7 di 9 per opere di ristrutturazione eseguite nel predetto immobile, per la minor somma totale Controparte_2
di euro 2.652,00 (cfr. docc. 22 e 24 di parte attrice).
Tuttavia, non può qui essere riconosciuta la ripetibilità nemmeno di tali ultime spese, considerato che, come insegna la giurisprudenza di legittimità, “In favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5086 del 16.02.2022).
Nel caso di specie, parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante, limitandosi ad asserire, senza provare, di aver sostenuto le predette spese “senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere ed effettuando tutti i pagamenti, il convivente sig. non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale” (cfr. Comp. Parte_1
Concl. di parte attrice, pag. 9).
Si evidenzia, al contrario, che tutte le dazioni di denaro documentate si collocano temporalmente nel corso del periodo di convivenza more uxorio tra le parti e, per stessa ammissione del sig. sono Pt_1 state poste in essere “per far fronte alle esigenze familiari della convivenza” (cfr. Atto di citazione, pag.
3), dovendosi pertanto qualificare le prestazioni effettuate dall'odierno attore come obbligazioni naturali, trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti dell'allora partner e non travalicando i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l'adempiente disponeva né all'interesse da soddisfare.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
I capitoli di prova per testi sono stati formulate per sentir dichiarare che il muratore il piastrellista, il titolare dell'agenzia immobiliare hanno ricevuto il pagamento delle prestazioni direttamente dal sig.
Si tratta di aspetti che sono assorbiti dalla motivazione che precede. Pt_1
Anche la domanda formulata da parte convenuta in via riconvenzionale andrà rigettata, in quanto non sostenuta da un adeguato supporto probatorio.
Le spese di lite, tenuto conto del valore delle rispettive domande vanno poste per 2/3 a carico di parte attrice e si liquidano per l'intero in applicazione del DM 55/14 in euro 11.268,00 (importo costì
pagina 8 di 9 determinato con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria, con riferimento allo scaglione di valore da 52.000,00 a 260.000,00 euro) oltre iva cpa e spese generali al
15%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
3) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta che liquida in euro 7.512,00 (2/3 di 11.268,00) oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 17 gennaio 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 9 di 9