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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9895 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Gallifuoco
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024, – a seguito Parte_1 dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nella Persona_1
pregressa fase di A.T.P.O., ed allegando, in particolare, il sopravvenuto aggravamento delle proprie condizioni di salute, quale asseverato dal certificato rilasciato in data 24.9.2024 dal
Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.L. di Foggia.
Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente invocava – previa integrazione peritale – la
CP_ condanna dell' al pagamento della prestazione giudizialmente rivendicata.
L' convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso ex adverso proposto. CP_2 Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Giova pure evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti
2.3. Nella specie, il dott. quale C.T.U. nominato nel procedimento per Persona_1
A.T.P.O., dopo aver sottoposto a visita l'assistibile ed aver scrutinato la documentazione sanitaria versata in atti, aveva diagnosticato, in capo a , “Pregresso k Parte_1
mammario trattato con CHT e mastectomia con posizionamento di espansore. Riscontro di lesione encefalica ripetitiva frontale dx sottoposta a RT. Mai crisi epilettiche. Nei controlli
TAC ed RM encefalo documentata regressione della lesione che appare immodificata.
Attualmente asintomatica. Non deficit neurologici in atto. Follow-up: costantemente negativi.
Sostituzione di espansore con protesi mammella sin. e mastoplastica additiva a dx, per simmetrizzazione. Nevrosi ansiosa”, quantificando il relativo grado d'inabilità in misura pari al 55% (come tale, insufficiente ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, che, giusta la previsione di cui all'art. 13, comma 1, L. n. 118/71, presuppone un'incapacità lavorativa generica pari o superiore al 74%).
2.4. Chiamato ad esaminare la documentazione sanitaria di formazione successiva prodotta dalla ricorrente nel presente giudizio di merito, il predetto ausiliare ha svolto le seguenti considerazioni: “Si prende visione della produzione di un nuovo referto documentale
2 rilasciato il 24/9/2024 dal Direttore del Dipartimento Psichiatrico di Salute Mentale ASL FG di FR :”......la sig.ra è affetta da Depressione maggiore con Parte_1
ansia generalizzata. Presenta umore deflesso......illeggibile...Terapia: Zoloft 100mg + Xanax
0,50. “Alla luce del predetto referto si espone la nuova Diagnosi: • (2010) Pregresso k mammario trattato con CHT e mastectomia con posizionamento di espansore. Riscontro di lesione encefalica ripetitiva frontale dx sottoposta a RT. Mai crisi epilettiche. Nei controlli
TAC ed RM encefalo documentata regressione della lesione che appare immodificata.
Attualmente asintomatica. Non deficit neurologici in atto. Follow-up: costantemente negativi. cod. 8006=34%. • 8/4/2024 Sostituzione di espansore con protesi mammella sin. e mastoplastica additiva a dx, per simmetrizzazione ed esiti sofferenza organica cod.
2301=30%. • Depressione maggiore con ansia generalizzata. cod.2209=50% si ottiene:
IT=77%. La valutazione delle ulteriori patologie diagnosticate (ipertensione arteriosa, osteoporosi, alluce valgo), ancorchè non prevista dal D.M., ma ritenuta inferiore al 10%, così come espressamente indicato dal D.M. non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo della complessiva percentuale di invalidità. Da tutto quanto sopra, ne deriva che la percentuale di invalidità della sig.ra sarebbe del 77% dal nuovo referto Parte_1 psichiatrico prodotto il 29/4/2024” (cfr., pagg.
2-3 della relazione depositata in data
29.3.2025).
2.5. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
2.6. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (e, men che meno, di condanna), condividendosi in proposito l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3 3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore alla domanda amministrativa (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1 marzo 2025,
n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9895/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71),
a decorrere dal 24.9.2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna –
CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9895 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Gallifuoco
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024, – a seguito Parte_1 dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nella Persona_1
pregressa fase di A.T.P.O., ed allegando, in particolare, il sopravvenuto aggravamento delle proprie condizioni di salute, quale asseverato dal certificato rilasciato in data 24.9.2024 dal
Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.L. di Foggia.
Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente invocava – previa integrazione peritale – la
CP_ condanna dell' al pagamento della prestazione giudizialmente rivendicata.
L' convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso ex adverso proposto. CP_2 Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Giova pure evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti
2.3. Nella specie, il dott. quale C.T.U. nominato nel procedimento per Persona_1
A.T.P.O., dopo aver sottoposto a visita l'assistibile ed aver scrutinato la documentazione sanitaria versata in atti, aveva diagnosticato, in capo a , “Pregresso k Parte_1
mammario trattato con CHT e mastectomia con posizionamento di espansore. Riscontro di lesione encefalica ripetitiva frontale dx sottoposta a RT. Mai crisi epilettiche. Nei controlli
TAC ed RM encefalo documentata regressione della lesione che appare immodificata.
Attualmente asintomatica. Non deficit neurologici in atto. Follow-up: costantemente negativi.
Sostituzione di espansore con protesi mammella sin. e mastoplastica additiva a dx, per simmetrizzazione. Nevrosi ansiosa”, quantificando il relativo grado d'inabilità in misura pari al 55% (come tale, insufficiente ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, che, giusta la previsione di cui all'art. 13, comma 1, L. n. 118/71, presuppone un'incapacità lavorativa generica pari o superiore al 74%).
2.4. Chiamato ad esaminare la documentazione sanitaria di formazione successiva prodotta dalla ricorrente nel presente giudizio di merito, il predetto ausiliare ha svolto le seguenti considerazioni: “Si prende visione della produzione di un nuovo referto documentale
2 rilasciato il 24/9/2024 dal Direttore del Dipartimento Psichiatrico di Salute Mentale ASL FG di FR :”......la sig.ra è affetta da Depressione maggiore con Parte_1
ansia generalizzata. Presenta umore deflesso......illeggibile...Terapia: Zoloft 100mg + Xanax
0,50. “Alla luce del predetto referto si espone la nuova Diagnosi: • (2010) Pregresso k mammario trattato con CHT e mastectomia con posizionamento di espansore. Riscontro di lesione encefalica ripetitiva frontale dx sottoposta a RT. Mai crisi epilettiche. Nei controlli
TAC ed RM encefalo documentata regressione della lesione che appare immodificata.
Attualmente asintomatica. Non deficit neurologici in atto. Follow-up: costantemente negativi. cod. 8006=34%. • 8/4/2024 Sostituzione di espansore con protesi mammella sin. e mastoplastica additiva a dx, per simmetrizzazione ed esiti sofferenza organica cod.
2301=30%. • Depressione maggiore con ansia generalizzata. cod.2209=50% si ottiene:
IT=77%. La valutazione delle ulteriori patologie diagnosticate (ipertensione arteriosa, osteoporosi, alluce valgo), ancorchè non prevista dal D.M., ma ritenuta inferiore al 10%, così come espressamente indicato dal D.M. non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo della complessiva percentuale di invalidità. Da tutto quanto sopra, ne deriva che la percentuale di invalidità della sig.ra sarebbe del 77% dal nuovo referto Parte_1 psichiatrico prodotto il 29/4/2024” (cfr., pagg.
2-3 della relazione depositata in data
29.3.2025).
2.5. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
2.6. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (e, men che meno, di condanna), condividendosi in proposito l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3 3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore alla domanda amministrativa (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1 marzo 2025,
n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9895/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71),
a decorrere dal 24.9.2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna –
CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/06/2025
Il Giudice
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