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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3546 TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Presidente delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 aprile 2025; letto il ricorso con cui la in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. , con sede in San Marco in Parte_1
Lamis (FG) via La Piscopia s.n., P. IVA , nato a P.IVA_1 Parte_1
San Marco in Lamis il 13.05.1953 hanno chiesto lo scioglimento della società in forza di quanto previsto dallo statuto sociale quanto alla durata della società, fissata fino al
31.12.2023; preso atto che tra le parti è controversa la sussistenza della causa di scioglimento di scioglimento della società; rilevato che
- secondo un consolidato orientamento di legittimità, il provvedimento del Presidente del Tribunale in tema di nomina di liquidatori di società di persone ex art.2275 c.c. è
“provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.”(così,
Cass. s.u. n. 11104/2002, nonché, ad es., da ultimo Cass. n. 15070/2011);
- a fronte del ricorso depositato da alcuni soci della citata s.a.s. per la nomina ex art. 2275 c.c. di liquidatore sul presupposto della scadenza del termine e dell'impossibilità di nomina un liquidatore su consenso di tutti i soci in ragione dell'irrimediabile conflittualità endosociale debba compiersi incidenter tantum una valutazione sommaria circa l'effettiva configurabilità di una causa di scioglimento e solo in caso di esito positivo procedere alla nomina richiesta dai ricorrenti;
- ritenuto che in tale situazione l'accertamento incidentale in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento della s.a.s possa, allo stato, concludersi positivamente;
- ritenuto che ad una delibazione incidenter tantum possa ritenersi sussistente una delle cause di scioglimento enunciate dall'art. 2272 cc e cioè quella di scadenza del termine poiché lo statuto in atti fissa la durata al 31 dicembre 2023, prorogabile di anno in anno su consenso di tutti i soci;
- evidenziato, altresì, che affinché possa parlarsi di proroga della società è necessario che nell'atto costitutivo della società sia indicata la durata. Per le società di persone ed in particolare per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, sebbene l'indicazione della durata sia espressamente richiesta dall'art. 2295, n. 9, c.c.
(applicabile anche alle società in accomandita semplice, in virtù del rimando di cui all'art. 2315 c.c.) è controverso se tale indicazione sia necessaria per la regolare costituzione delle medesime. È invece pacifico che il termine di durata, ove indicato nell'atto costitutivo, determini, al suo verificarsi una causa di scioglimento della società per cui, prima del suo decorso, sarà necessaria una valutazione circa l'ipotesi o meno di proroga del suddetto termine, salvo la possibilità di proroga tacita ai sensi degli artt.
23075, co. 3 e 22736 c.c., ipotesi quest'ultime evidentemente operative soltanto dopo la scadenza del termine. Occorrerà infine valutare la presenza di clausole statutarie che prevedano la proroga tacita e automatica qualora i soci (o anche uno solo di essi) non provvedano a dare disdetta entro un termine prefissato. Le disposizioni civilistiche in materia di proroga del termine di durata delle società di persone disciplinano le seguenti fattispecie - la proroga espressa (all'art. 2307, co. 1 e 2, c.c. per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice stante il rinvio di cui all'art. 2315
c.c.); la proroga tacita (all'art. 2307, co. 3, c.c. per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice stante il rinvio di cui all'art. 2315 c.c.; all'art. 2273 c.c. per le società semplici applicabile alle suddette società ai sensi degli artt. 2293 e 2315
c.c.).
- Rilevato che gli odierni ricorrenti con la missiva del 5 marzo 2024 e con la richiesta di convocazione del 3 aprile 2024 abbiano manifestato la volontà di sciogliere la società;
- ritenuto, dunque, che la durata del contratto societario non possa ritenersi prorogato tacitamente mancando il consenso unanime di tutti i soci;
- precisato altresì che, in presenza di una causa di scioglimento ed in difetto di nomina da parte dell'assemblea, il Tribunale sia comunque tenuto (cfr. Trib. Modena, 12/05/2004)
a provvedere in sostituzione dell'assemblea alla nomina giudiziale ex art. 2275 c.c. di un liquidatore, cui competerà ogni verifica in ordine all'avvenuta estinzione di tutti i rapporti sia attivi che passivi;
Pagina 3 - rilevato infine che la natura non contenziosa del presente procedimento esclude la possibilità di una regolazione delle spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
--accerta ex art. 2272 n. 1 c.c. la sopraindicata causa di scioglimento sociale;
--nomina liquidatore l'Avvocato Claudio Iadarola affinchè provveda alla liquidazione della società in questione e a tutti gli adempimenti successivi;
--nulla sulle spese della procedura.
Si comunichi alle parti ed al nominato liquidatore.
Così deciso in Foggia all'esito della Camera di Consiglio del 4 aprile 2023.
Il Presidente delegato
Filomena Mari
Pagina 4
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Presidente delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 aprile 2025; letto il ricorso con cui la in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. , con sede in San Marco in Parte_1
Lamis (FG) via La Piscopia s.n., P. IVA , nato a P.IVA_1 Parte_1
San Marco in Lamis il 13.05.1953 hanno chiesto lo scioglimento della società in forza di quanto previsto dallo statuto sociale quanto alla durata della società, fissata fino al
31.12.2023; preso atto che tra le parti è controversa la sussistenza della causa di scioglimento di scioglimento della società; rilevato che
- secondo un consolidato orientamento di legittimità, il provvedimento del Presidente del Tribunale in tema di nomina di liquidatori di società di persone ex art.2275 c.c. è
“provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.”(così,
Cass. s.u. n. 11104/2002, nonché, ad es., da ultimo Cass. n. 15070/2011);
- a fronte del ricorso depositato da alcuni soci della citata s.a.s. per la nomina ex art. 2275 c.c. di liquidatore sul presupposto della scadenza del termine e dell'impossibilità di nomina un liquidatore su consenso di tutti i soci in ragione dell'irrimediabile conflittualità endosociale debba compiersi incidenter tantum una valutazione sommaria circa l'effettiva configurabilità di una causa di scioglimento e solo in caso di esito positivo procedere alla nomina richiesta dai ricorrenti;
- ritenuto che in tale situazione l'accertamento incidentale in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento della s.a.s possa, allo stato, concludersi positivamente;
- ritenuto che ad una delibazione incidenter tantum possa ritenersi sussistente una delle cause di scioglimento enunciate dall'art. 2272 cc e cioè quella di scadenza del termine poiché lo statuto in atti fissa la durata al 31 dicembre 2023, prorogabile di anno in anno su consenso di tutti i soci;
- evidenziato, altresì, che affinché possa parlarsi di proroga della società è necessario che nell'atto costitutivo della società sia indicata la durata. Per le società di persone ed in particolare per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, sebbene l'indicazione della durata sia espressamente richiesta dall'art. 2295, n. 9, c.c.
(applicabile anche alle società in accomandita semplice, in virtù del rimando di cui all'art. 2315 c.c.) è controverso se tale indicazione sia necessaria per la regolare costituzione delle medesime. È invece pacifico che il termine di durata, ove indicato nell'atto costitutivo, determini, al suo verificarsi una causa di scioglimento della società per cui, prima del suo decorso, sarà necessaria una valutazione circa l'ipotesi o meno di proroga del suddetto termine, salvo la possibilità di proroga tacita ai sensi degli artt.
23075, co. 3 e 22736 c.c., ipotesi quest'ultime evidentemente operative soltanto dopo la scadenza del termine. Occorrerà infine valutare la presenza di clausole statutarie che prevedano la proroga tacita e automatica qualora i soci (o anche uno solo di essi) non provvedano a dare disdetta entro un termine prefissato. Le disposizioni civilistiche in materia di proroga del termine di durata delle società di persone disciplinano le seguenti fattispecie - la proroga espressa (all'art. 2307, co. 1 e 2, c.c. per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice stante il rinvio di cui all'art. 2315
c.c.); la proroga tacita (all'art. 2307, co. 3, c.c. per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice stante il rinvio di cui all'art. 2315 c.c.; all'art. 2273 c.c. per le società semplici applicabile alle suddette società ai sensi degli artt. 2293 e 2315
c.c.).
- Rilevato che gli odierni ricorrenti con la missiva del 5 marzo 2024 e con la richiesta di convocazione del 3 aprile 2024 abbiano manifestato la volontà di sciogliere la società;
- ritenuto, dunque, che la durata del contratto societario non possa ritenersi prorogato tacitamente mancando il consenso unanime di tutti i soci;
- precisato altresì che, in presenza di una causa di scioglimento ed in difetto di nomina da parte dell'assemblea, il Tribunale sia comunque tenuto (cfr. Trib. Modena, 12/05/2004)
a provvedere in sostituzione dell'assemblea alla nomina giudiziale ex art. 2275 c.c. di un liquidatore, cui competerà ogni verifica in ordine all'avvenuta estinzione di tutti i rapporti sia attivi che passivi;
Pagina 3 - rilevato infine che la natura non contenziosa del presente procedimento esclude la possibilità di una regolazione delle spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
--accerta ex art. 2272 n. 1 c.c. la sopraindicata causa di scioglimento sociale;
--nomina liquidatore l'Avvocato Claudio Iadarola affinchè provveda alla liquidazione della società in questione e a tutti gli adempimenti successivi;
--nulla sulle spese della procedura.
Si comunichi alle parti ed al nominato liquidatore.
Così deciso in Foggia all'esito della Camera di Consiglio del 4 aprile 2023.
Il Presidente delegato
Filomena Mari
Pagina 4