Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2781/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maurizio Minnicelli;
Parte_1
E
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Mirella Arlotta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2017, il ricorrente, lamentando l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di malattia nel 2012, a seguito della riduzione di giornate lavorative svolte nel 2011 alle dipendenze delle aziende agricole “Mundialfrutta srl” e “Sant'Angelica soc. coop.”, previa proposizione di ricorso amministrativo, adiva l'intestato Tribunale, per l'accertamento: del suo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate di lavoro originariamente denunciate, dell'insussistenza dei richiesti indebiti (di cui comunque eccepita prescrizione)
e del consequenziale diritto alle prestazioni di cui è causa.
Costituitasi la parte resistente , ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_2 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. 7/1970, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura.
La controversia è stata istruita con l'assunzione di prove documentali e testimoniali.
***
Preliminarmente va chiarito che il diritto di a procedere al recupero delle somme di CP_2 cui è causa non è prescritto. Infatti, alla ripetizione dell'indebito, con riferimento alle
2012 e la ripetizione è stata chiesta nel 2016.
Sempre in via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente non sia incorsa nella decadenza, di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento (che sta alla base della ripetizione di indebito) di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per la periodica di cui al ricorso.
Al riguardo, la norma, reintrodotta con d.l. n. 98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi
adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
E tale questione deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro contestati e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali erogate.
Quanto poi all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Nel nostro caso, l' non ha fornito prova della data in cui sarebbero stati Controparte_3
pubblicati gli elenchi di cancellazione sul sito istituzionale.
Attesa la mancanza di tale riscontro, può comunque prendersi in considerazione, come dies
a quo della decadenza, il successivo momento in cui l'assicurato ha ricevuto richiesta restitutoria basata sulla carenza del numero di giornate accreditate rispetto a quelle denunciate.
Poiché l'art. 22 fa decorrere il termine di 120 gg. alternativamente dalla notifica o dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento, è quindi da tale momento che occorre accertare l'osservanza del termine di decadenza di 120 giorni previsto dal D.L. n. 7 del 1970 per la proposizione dell'azione giudiziale, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
Ciò premesso, nel caso di specie non è maturata la indicata decadenza: le lettere di richiesta di restituzione delle prestazioni erogate sono pervenute alla parte ricorrente in data
20.12.2016; il ricorso amministrativo è stato proposto il 19.1.2017 con risposta il 14.3.2017; non è stata presentata alcun'altra impugnativa ed il provvedimento è diventato definitivo in data 13.4.2017; il ricorso giudiziale è stato depositato in data 17.7.2017, entro i 120 gg.
previsti ex lege e quindi tempestivamente.
Rigettate quindi le eccezioni preliminari, il presente ricorso va dichiarato infondato nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000). Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie.
Il ricorrente non ha fornito prova dei rapporti di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da . CP_2
Nel corso del giudizio sono stati escussi due testimoni di parte ricorrente, in qualità di colleghi di lavoro, e Testimone_1 Testimone_2
Tuttavia, i medesimi, escussi all'udienza del 21.12.2018, hanno reso dichiarazioni:
- generiche e stereotipate, indistintamente ed astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. Si riprende, al riguardo un passaggio della motivazione di CDA Catanzaro, sent. n. 1682/2017: “Parrebbe logica
l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e contraddittorio) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo (…)”;
- incerte, quanto ai riscontri individualizzanti, persino sul punto centrale della controversia ovvero il numero di giornate svolte, unitamente al periodo lavorativo omessi parzialmente o totalmente (cfr. dichiarazioni di : “Confermo che mio fratello ha Testimone_1 lavorato insieme a me per l'azienda Mundialfrutta…”; “Ricordo che per la società
Sant'Angelica abbiamo lavorato nel 2012….”; “Nel 2012 abbiamo lavorato anche per la cooperativa La fonte”; “Nel 2012 abbiamo lavorato anche per l'azienda agricola La
Grotta..”; e di “Ho lavorato nel 2011 per l'azienda Mundialfrutta di Testimone_3
Corigliano...ho lavorato insieme ad ”; “Nel 2011 da ottobre a dicembre Parte_1 abbiamo lavorato anche per la cooperativa Sant'Angelica”; “Nel 2012 abbiamo lavorato anche per la cooperativa La fonte”; “Nel 2012 abbiamo lavorato altresì per l'azienda La
Grotta Antonio”);
- vaghe, quanto alle mansioni e ai luoghi di lavoro, essendo mancanti di specifici riferimenti alla tipologia e alle modalità concrete dell'attività svolta, alla tipologia dei prodotti agricoli lavorati, all'esatta ubicazione (tutti parlano di terreni siti genericamente nel comune di
Corigliano-Rossano o Crotone) ed alle caratteristiche dei terreni, all'utilizzo o meno di strumenti, mezzi e attrezzi;
- contraddittorie, tra loro e con il contenuto assertivo del ricorso. Segnatamente, quanto all'orario di lavoro, a fronte della monolitica indicazione del ricorrente di un orario quotidiano compreso tra le 7.00 e le 14.00, i testi hanno riferito diverse e più complesse articolazioni della giornata lavorativa (cfr. deposizione di : “Confermo Testimone_1 che mio fratello ha lavorato insieme a me per l'azienda Mundialfrutta…lavoravamo dalle
7.00 alle 16”; “Ricordo che per la società Sant'Angelica abbiamo lavorato nel
2012…l'orario lavorativo andava dalle 7.00 alle 14.00”; “Nel 2012 abbiamo lavorato anche per la cooperativa La fonte…l'orario lavorativo andava dalle 7.00 alle 14.00”; “Nel
2012 abbiamo lavorato anche per l'azienda agricola La Grotta… e l'orario di lavoro era dalle 7.00 alle 14.00” e di “Ho lavorato nel 2011 per l'azienda Testimone_3
Mundialfrutta di Corigliano…lavoravamo dalle 7.30 alle 14.30”; “Ho lavorato insieme ad
”; “Nel 2011 da ottobre a dicembre abbiamo lavorato anche per la Parte_1 cooperativa Sant'Angelica…e l'orario lavorativo andava dalle 7.30 alle 14.30”; “Nel 2012 abbiamo lavorato anche per la cooperativa La fonte…l'orario lavorativo andava dalle 7.00 alle 13.00”; “Nel 2012 abbiamo lavorato altresì per l'azienda La Grotta Antonio…l'orario lavorativo andava dalle 7.00 alle 14.30”).
Ciò detto, la veridicità delle deposizioni assunte deve essere valutata alla stregua degli elementi di natura oggettiva appena enucleati (scarsa precisione e lacunosità delle dichiarazioni, contraddizioni) e di quelli di carattere soggettivo evincibili dal contesto narrato (qualità personali e rapporti con le parti).
Pertanto, in assenza di altri elementi di riscontro estrinseci, in grado di avvalorare le prefate deposizioni, le risultanze istruttorie non sono, per tali motivi, idonee ad offrire prova sufficiente dell'effettiva esistenza dei rapporti di lavoro, a fronte del disconoscimento CP_ operato da
Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (comunicazioni unilav e buste paga), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia dei rapporti di lavoro, perché provengono da soggetti indiziati di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di una contestazione di fittizietà.
Alla luce di quanto esposto, data l'assenza di questa prova, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali si compensano tra le parti dacché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché
esso è stato promosso per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche previdenziali (indennità di malattia) di cui l' , invece, rivendica la restituzione. CP_2
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.