Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01894/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02222/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2222 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cardile, Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sulla istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 22/10/2024, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 22 ottobre 2024, la ricorrente chiedeva di accedere ex lege 241/1990 agli atti e ai provvedimenti relativi alle azioni di recupero credito afferenti all’annualità 2013 - per prestazioni sanitarie “fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito” di cui alla richiesta di pagamento inoltrata dall’ASP intimata con missiva recante numero identificativo pratica 309741692, pervenuta a parte ricorrente il giorno 9 gennaio 2024.
La ricorrente, ritenendo generica la richiesta inviata dall’ASP, ha chiesto di poter accedere ai documenti di seguito indicati, al fine di poter agire in giudizio a tutela dei propri interessi:
a) copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento;
b) copia dell’atto da cui risulti con esattezza quale sia stata la prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale fruita in regime di “esenzione ticket” e in quale data tale prestazione sia stata erogata;
c) copia del conteggio/prospetto contabile da cui si evinca la quota di partecipazione alla spesa sanitaria di cui viene chiesto il rimborso;
d) ogni altro atto o documento utilizzato dall’ASP nell’ambito del procedimento conclusosi con la richiesta di pagamento per l’asserita insussistenza dei requisiti necessari per usufruire dell’esenzione in questione;
e) copia di ogni ulteriore atto o documento, prodromico presupposto o connesso alla richiesta di pagamento in questione.
Non ricevendo alcun riscontro, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha agito per l’accertamento e la declaratoria del suo diritto ad accedere agli atti di cui all’istanza in epigrafe.
L’ASP, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale dell’8 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
L’art. 22 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede, per l’esercizio del diritto di accesso, che il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
La giurisprudenza afferma ormai costantemente che la nozione di “situazione giuridicamente rilevante”, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo; così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.
Si è dunque pervenuti ad una nozione ampia di “strumentalità” del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso, non imponendosi che l’accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata “strumentalità” va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (Consiglio di Stato sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269; Cons. Stato, III, 16 maggio 2016, n. 1978).
Inoltre, quando l’accesso ai documenti amministrativi sia preordinato alla loro utilizzazione in un giudizio, non è possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o alla rilevanza degli specifici documenti rispetto a tale domanda, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere.
L’interesse all’accesso deve dunque essere valutato in astratto, avendo consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui la pretesa viene esercitata.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie di causa, la parte ricorrente ha dimostrato di vantare un “interesse qualificato”, diretto e personale, ad agire per ottenere di visionare la documentazione di cui trattasi, volendo agire in giudizio per la tutela dei propri interessi a fronte di ritenute irregolarità poste in essere dall’Amministrazione.
Ne consegue che avendo la ricorrente dimostrato, nella fattispecie in esame, il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse che la stessa intende tutelare, non si rinvengono ragioni ostative all’accoglimento della istanza proposta, con la conseguenza che alla ricorrente deve essere garantito l’accesso agli atti richiesti con l’istanza in epigrafe.
Si ordina pertanto all’ASP intimata di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti con l’istanza di cui si tratta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio, di cui i procuratori della parte ricorrente hanno chiesto la distrazione in loro favore, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche tenendo conto della proposizione seriale di cause analoghe.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’ASP di -OMISSIS- di consentire alla parte ricorrente di accedere alla documentazione richiesta e di estrarne copia entro il termine di cui in motivazione; b) condanna l’ASP di -OMISSIS- a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura di € 500,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato versato, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.,
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.