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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 169-1/ 2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 169- 1/2025 avente ad oggetto la domanda di l'apertura della liquidazione giudiziale proposta con ricorso depositato in data 21.3.2025 da
C.F. /P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Alberto Sbarra e Daniela Mainini
- RICORRENTE -
nonché con ricorso depositato il 2.4.2025 da
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede legale a Torino, in corso Vinzaglio 12 bis cap 10121, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cappa
- RICORRENTE in proprio-
***
Letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
[... (C.F. , con sede legale a Torino, in corso Vinzaglio 12 bis cap 10121, P.IVA_2 depositati dal creditore il 21.3.2025 e dalla società Controparte_1
debitrice in proprio in data 2.4.2025; ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
ritenuto che
, in ragione del ricorso depositato in proprio dalla società debitrice, con cui ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e contestualmente la conferma o concessione di misure protettive aventi ad oggetto il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni o diritti con cui viene esercitata l'attività di impresa, non debba fissarsi udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio ed in particolare a Torino (TO), in corso Vinzaglio 12 bis cap 10121, come risulta dalla visura camerale del 26.3.2025 in atti;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale la produzione di manufatti, impianti, veicoli, edifici e apparecchiature tecniche relativi al settore didattico (cfr. visura camerale del 26.3.2025 in atti) e che certamente non riveste natura di impresa minore, tenuto conto, tra il resto, delle risultanze dell'informativa trasmessa da ed inserita nel fascicolo telematico in data 1.4.2025, da cui risulta una CP_3
esposizione debitoria al 31.3.2025 di oltre 2.000.000,00 euro, così che può ritenersi applicabile la disciplina della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
dall'esame delle dichiarazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio emerga la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, anche sotto il profilo dell'insolvenza, avendo la ricorrente dato atto del sequestro e pignoramento dei conti correnti (pag. 9 del ricorso), di plurime esecuzioni, aventi ad oggetto l'intero compendio immobiliare della società, sia mobiliari, nonché dell'impossibilità di ottenere accesso al credito bancario in ragione della segnalazione alla centrale rischi, e tenuto conto delle passività indicate in 54.836.540,86 a pag. 13 del ricorso;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
, in ragione della apertura della liquidazione giudiziale non debba procedersi all'esame della domanda relativa alla concessione di misure protettive, producendosi con la presente sentenza gli effetti di cui agli artt. 150 ss CCII e, dunque, il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e l'apertura del concorso dei creditori;
visti gli artt. 49 e 121 CCII,
2 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, P.IVA_2
in corso Vinzaglio 12 bis cap 10121; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore l'avv. Jacopo Macchia, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15 luglio 2025 alle ore 15.00 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone
4 che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.4.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 169- 1/2025 avente ad oggetto la domanda di l'apertura della liquidazione giudiziale proposta con ricorso depositato in data 21.3.2025 da
C.F. /P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Alberto Sbarra e Daniela Mainini
- RICORRENTE -
nonché con ricorso depositato il 2.4.2025 da
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede legale a Torino, in corso Vinzaglio 12 bis cap 10121, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cappa
- RICORRENTE in proprio-
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Letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
[... (C.F. , con sede legale a Torino, in corso Vinzaglio 12 bis cap 10121, P.IVA_2 depositati dal creditore il 21.3.2025 e dalla società Controparte_1
debitrice in proprio in data 2.4.2025; ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
ritenuto che
, in ragione del ricorso depositato in proprio dalla società debitrice, con cui ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e contestualmente la conferma o concessione di misure protettive aventi ad oggetto il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni o diritti con cui viene esercitata l'attività di impresa, non debba fissarsi udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio ed in particolare a Torino (TO), in corso Vinzaglio 12 bis cap 10121, come risulta dalla visura camerale del 26.3.2025 in atti;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale la produzione di manufatti, impianti, veicoli, edifici e apparecchiature tecniche relativi al settore didattico (cfr. visura camerale del 26.3.2025 in atti) e che certamente non riveste natura di impresa minore, tenuto conto, tra il resto, delle risultanze dell'informativa trasmessa da ed inserita nel fascicolo telematico in data 1.4.2025, da cui risulta una CP_3
esposizione debitoria al 31.3.2025 di oltre 2.000.000,00 euro, così che può ritenersi applicabile la disciplina della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
dall'esame delle dichiarazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio emerga la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, anche sotto il profilo dell'insolvenza, avendo la ricorrente dato atto del sequestro e pignoramento dei conti correnti (pag. 9 del ricorso), di plurime esecuzioni, aventi ad oggetto l'intero compendio immobiliare della società, sia mobiliari, nonché dell'impossibilità di ottenere accesso al credito bancario in ragione della segnalazione alla centrale rischi, e tenuto conto delle passività indicate in 54.836.540,86 a pag. 13 del ricorso;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
, in ragione della apertura della liquidazione giudiziale non debba procedersi all'esame della domanda relativa alla concessione di misure protettive, producendosi con la presente sentenza gli effetti di cui agli artt. 150 ss CCII e, dunque, il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e l'apertura del concorso dei creditori;
visti gli artt. 49 e 121 CCII,
2 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, P.IVA_2
in corso Vinzaglio 12 bis cap 10121; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore l'avv. Jacopo Macchia, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15 luglio 2025 alle ore 15.00 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone
4 che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.4.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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