Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
. N.R.G. 3769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies,
III co. c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3769/2023, avente ad oggetto opposizione a ordinanza- ingiunzione, promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania Papa, giusta procura in calce all'atto introduttivo di giudizio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Siracusa (Sr), viale Montedoro n. 54;
RICORRENTE-OPPONENTE
contro
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Leone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Siracusa (Sr), via S. Freud n. 62/B;
RESISTENTE- OPPOSTA
Le parti hanno discusso la causa come da note conclusionali in atti nonché come da verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio e richiamando per il resto il contenuto dei verbali ed atti di causa.
Con ricorso notificato in data 18.10.2023 all' , Controparte_1 [...] ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito Parte_1
del processo verbale n. 2018/313 del 29.11.2018 del Comando dei Carabinieri per la Tutela della
Salute – di Ragusa – protocollo n. ASPSR-DGELEG00-2023-0023090 del 10/03/2023 - , ed CP_2 ha chiesto al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “Che il Tribunale di Siracusa adito, (…), preliminarmente sospenda l'esecuzione del provvedimento opposto e nel merito annulli il provvedimento impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine in caso di rigetto del ricorso chiede che venga applicata la sanzione nella misura ridotta ex art. 11 L. 689/1981”.
A fondamento della domanda parte ricorrente-opponente ha evidenziato, in via preliminare,
l'illegittimità del provvedimento impugnato - ovverosia l'inesistenza e la nullità dello stesso - , per carenza degli elementi essenziali inerenti sia la forma che il contenuto, nonché l'omesso rispetto delle prescrizioni codicistiche inerenti il procedimento notificatorio del processo verbale, con violazione del diritto di difesa;
nel merito, ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per incertezza del soggetto giuridico cui la contestazione era destinata nonché l'inapplicabilità, al caso di specie, della violazione contestata ex art. 6 co. 3 Dlgs 193 del 6/11/2007, alla attività di cui questa ultima era responsabile (Cooperativa Sociale EN) in quanto attività del tutto autorizzata – in quanto iscritta all'Albo regionale per la stipula di convenzioni con i comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori per la comunità alloggio - ed asseritamente non soggetta a “DIA o
SCIA alimentare”.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l' la quale ha Controparte_1 chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente, ovverosia ben oltre il termine dei 30 giorni così come previsto ai sensi dell'art. 22 della L. n.
689/1981 e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011; nel merito, ha chiesto il rigetto integrale dell'opposizione per infondatezza, sia in fatto che in diritto, con conferma del provvedimento opposto.
La causa, di natura documentale, matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di discussione con concessione di termine alle parti per il deposito di note.
***************
L'opposizione, seppur ammissibile, non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che l''opposizione, come iscritta a ruolo in data 2.10.2023, risulta tempestiva.
Ed invero. Circa l'eccezione di parte opposta relativa alla proposizione del ricorso-opposizione da parte dell'opposta “ben oltre i 30 giorni previsti ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981 e dell'art.
6 del D. Lgs. n. 150/2011”, si evidenzia che i termini in argomento risultano sospesi nel periodo feriale, dal 1° al 31 agosto 2023, considerato che la notifica dell'atto impugnato – Ordinanza
Ingiunzione di violazione amministrativa. Processo verbale n. 2018/313 del 29.11.2018, Comando
Carabinieri per della Salute N.A.S. di Ragusa - risulta operata in data 01.08.2023; inoltre, CP_3
la scadenza del termine di impugnazione, da proporsi entro 30 giorni, entro la data del 30.09.2023, è risultata prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ovverosia al 2.10.2023, coincidendo la predetta scadenza con la giornata del “sabato”.
Tanto premesso, infondate, risultano, altresì, le eccezioni preliminari di parte ricorrente-opponete.
Gli elementi essenziali del provvedimento impugnato – data certa e numero identificativo - risultano indicati a margine dello stesso atto amministrativo;
infatti, dal relativo allegato risulta la seguente dicitura “ASPSR – protocollo n. del 10/03/2023”, CodiceFiscale_2 oltre a quanto indicato nell'oggetto dell'Ordinanza impugnata ovverosia “ORDINANZA
INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA. Processo verbale n. 2018/313 del
29/11/2018, Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa”, non sussistendo, pertanto, la lamentata nullità dell'atto nonché la lesione del diritto di difesa.
Altresì, non meritevoli di pregio solo le ulteriori eccezioni preliminari di parte opponente in quanto il provvedimento impugnato risulta in ogni caso sottoscritto digitalmente e, dunque, non risulta impedita l'individuazione della provenienza dell'atto ovvero l'attribuzione dello stesso al suo autore;
inoltre, in relazione al procedimento di notifica, lo stesso atto risulta notificato a parte opponente, “quale trasgressore e quale obbligata in solido nella veste di legale responsabile (…) comunità alloggio per minori”, trovando in ogni caso applicazione la previsione di cui all'art. 156, co. III, c.p.c., circa il raggiungimento dello scopo a cui era destinato, considerato l'esercizio del diritto di difesa da parte opponente mediante l'esperimento della presente domanda.
Passando al merito della questione, l'Azienda Sanitaria Provinciale opposta ha irrogato - a seguito di verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 2018/313 del 29.11.2018, relativo all'ispezione igienico sanitaria eseguita il 23.11.2018 - la sanzione di cui all'art. 6, comma 3, del D.
Lgs. n. 193 del 06/11/2007, in applicazione del Regolamento CE n. 852 del 2004.
Ciò in quanto presso la cooperativa di cui era legale rappresentante
[...]
sita in Siracusa, via Damone n. 4, I piano – veniva riscontrata Controparte_4
l'attivazione di “un laboratorio produzione pasti per gli ospiti della Comunità Alloggio per minori, omettendo di presentare la prescritta D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) o S.C.I.A. Alimentare alla competente A.S.P. di Siracusa per la produzione di pasti da somministrare ai giovani ospiti della struttura”.
Gli estremi della violazione, come contestati a parte opponente e come riportati al D. Lgs. 193 del
06.11.2007, questo ultimo in recepimento nel nostro ordinamento del Regolamento CE n. 852/2004, trovano piena applicazione nel caso di specie.
Ed invero. Il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - adottato in data
29.04.2004 ed applicabile successivamente al 1° gennaio 2006 - introduce nuove norme, generali e specifiche, in materia di igiene, al fine di “garantire un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza alimentare”.
Lo stesso regolamento, all'art. 1, evidenzia l'ambito di applicazione delle relative disposizioni, “a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e alle esportazioni, fatti salvi requisiti più specifici in materia di igiene alimentare” nonché, al II co., gli ambiti di non applicazione, affermando che: “Il presente regolamento non si applica: (A) produzione primaria per uso domestico privato;
(B) la preparazione, la manipolazione o la conservazione domestica di alimenti per il consumo domestico privato;
(C) la fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari al consumatore finale ad esercizi locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale;
(D) centri di raccolta e concerie che rientrano nella definizione di impresa alimentare solo perché trattano materia prima per la produzione di gelatina o collagene”. L'attività svolta dalla ricorrente-opponente, nella qualità di rappresentante legale della Comunità alloggio “EN” al tempo della constatazione della violazione in argomento - stando agli esiti dell'accertamento di cui al processo verbale n. Processo verbale n. 2018/313 del 29/11/2018, elevato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di Ragusa, (con cui è stata CP_2 contestata l'attivazione di un laboratorio per la produzione dei pasti per gli ospiti della stessa comunità alloggio per minori omettendo di predisporre la prescritta D.I.A. o S.C.I.A. alimentare alla competente A.S.P. di Siracusa per la produzione dei pasti da somministrare agli ospiti della struttura), risulta avere – stante la mancata contestazione sul punto - una organizzazione anche di tipo alimentare per le esigenze degli stessi ospiti.
Considerato che per "impresa alimentare", si intende “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”, la stessa Comunità alloggio per minori facente capo all'opponente all'epoca della contestazione in argomento, risultava assoggettata all'onere della registrazione previsto dal Reg. N. 852/2004, art. 6 co. II (“In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'appropriata autorità competente, secondo le modalità richieste da quest'ultima, ogni stabilimento sotto il suo controllo che svolge una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, al fine della registrazione di ciascuno di tali stabilimenti”).
Fra l'altro, la stessa attività espletata dalla società ricorrente-opponente non rientra nemmeno fra i casi di esclusione di cui sopra, come tassativamente previsti dal Regolamento in argomento, non potendosi configurare nemmeno l'ipotesi di cui alla lettera B) circa “la preparazione, la manipolazione o la conservazione domestica di alimenti per il consumo domestico privato”.
Inoltre, come affermato da parte opposta, non rilevano, nel caso di specie, le disposizioni Regionali richiamate da parte opponente a sostegno della propria tesi difensiva – ovverosia la Legge
Regionale n. 22 del 1986 ed il Decreto Presidenziale Regione Siciliana del 29 giugno 1988, nonché la circolare dell'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro della Regione
Siciliana, prot. n. 17398 del 22/04/2010 - in quanto i criteri più flessibili evidenziati per ciò che concerne le comunità alloggio, fanno riferimento ai cosiddetti standard strutturali, standard questi ultimi che non possono essere confusi con le prescrizioni di natura igienico sanitario - tra cui la violazione indicata nell'atto oggi impugnato - previste dalla normativa vigente, del tutto rigide e non sottoposte ad alcun tipo di flessibilità. Sul punto, si segnala, inoltre, l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “Devono considerarsi operatori del settore alimentari, in quanto esercenti attività soggette a registrazione ai sensi dell' art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 , e perciò vincolati all'effettuazione della notifica sanitaria ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 193/2007 , non soltanto le strutture di ristorazione che si svolgono in pubblici esercizi e che sono rivolte ad un consumatore indifferenziato, ma anche quelle che sono destinate ad un consumatore finale identificabile, quali le mense di comunità religiose, gli ospedali, le case di cura o di riposo per anziani” (cfr. Cassazione civile , sez. II , 19/12/2019 , n. 34039), risultando, pertanto, anche la comunità già in testa all'opponente – quale legale rappresentante della comunità EN - , assoggettata alle disposizioni di cui al Regolamento n. 852/2004 per i fatti per cui è causa.
Infine, circa la domanda relativa all'asserita erronea determinazione dell'entità della sanzione amministrativa irrogata, non sussistono, nel caso de quo, i presupposti per l'accoglimento; infatti, la chiesta applicazione, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 8 della Legge n. 689/1981
(“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”) non può trovare applicazione - nonostante la documentata ulteriore ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'opponente, relativa alla medesima ispezione igienico sanitaria ma avente ad oggetto differente contestazione sanitaria ovverosia l'omessa predisposizione di “procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP” - in quanto questa ultima non risulta essere stata contestualmente impugnata nel presente giudizio, avente ad oggetto altra e differente ordinanza-ingiunzione. Pertanto, esula da un esame contestuale con l'ordinanza impugnata.
Infine, circa la domanda subordinata - applicazione della sanzione nella misura ridotta -, non sussistono, nel caso de quo, i presupposti per la riduzione al minimo edittale, considerata l'accertata responsabilità della società opposta, il tenore dell'attività difensiva espletata e l'avvenuta determinazione della sanzione anche in base al Regolamento Aziendale dell'ASP di Siracusa, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), per la mancata presentazione di scritti difensivi.
Tanto sopra considerato, la produzione documentale e le difese di parte ricorrente-opponente non possono condurre ad un esito differente del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente-opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri ministeriali in vigore, individuati secondo il valore della domanda ai valori medi, tenuto conto della natura documentale dell'istruttoria, delle argomentazioni difensive svolte, e della serialità delle questioni di diritto implicate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g 3769/2023, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto
- Conferma l'Ordinanza Ingiunzione protocollo n. del CodiceFiscale_2
10/03/2023 emesso ASP di Siracusa;
- Condanna già quale legale rappresentante della comunità alloggio Parte_1
per minori avente sede legale in Siracusa, via Damone n. 4, I piano, al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate nella misura di € 1701,00, oltre Controparte_1
spese generali, c.p.a. ed i.v.a, se dovute come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 4 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011