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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/07/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 795/2024, trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 1.07.2025 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Sulmona, Via Pola n. Parte_1
52/A, presso lo studio dell'avv. Andrea Lucci che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Sulmona, Via A. De Nino n.
8. presso e nello studio dell'avv.
Massimo Zambelli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 191/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata il 29.08.2024 – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'On. Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della Sentenza del Tribunale di Sulmona
n. 191/24 del 28-29/08/2024, notificata in data 4/09/2024, emessa nel proc. 324/21 r.g.a.c., così provvedere:
1. Accertare, riconoscere e dichiarare che l'Avv. nulla Parte_1 deve alla per estinzione dell'obbligazione lato sensu Controparte_1 fideiussoria e per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c., revocando, conseguentemente, il Decreto Ingiuntivo n. 65/21 emesso dal Tribunale di Sulmona il 16/03/21;
2. In via subordinata accertare, riconoscere e dichiarare che l'Avv. Parte_1
nulla deve alla revocando, conseguentemente, il
[...] Controparte_1
Decreto Ingiuntivo n. 65/21 emesso dal Tribunale di Sulmona il 16/03/21;
3. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con il rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. 55/14, C.n.a.p. ed IVA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
Per l'appellata:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, valutato quanto sostenuto nonché la documentazione in atti voglia:
- rigettare integralmente l'appello proposto da controparte, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare le statuizioni espresse dal Tribunale di Sulmona con
Sentenza n. 191/24 del 28-29/08/2024, che a loro volta confermano la validità ed efficacia di quanto disposto nel Decreto ingiuntivo n. 65/2021 dell'8 marzo 2021, con il quale il
Tribunale di Sulmona nella persona del suo Presidente, dott. Pierfilippo Mazzagreco, ingiungeva al debitore di pagare alla la somma di euro 39.205,60 oltre Controparte_1 agli interessi come da domanda e alle spese ivi liquidate;
- condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese e competenze legali di giudizio in favore della . Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 324/2021 R.G.C. promosso dall'odierno appellante con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
65/2021 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 39.205,60 oltre interessi a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 40/955-2) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta contestando l'opposizione- il Tribunale di Sulmona così statuiva: “- Rigetta l'opposizione proposta da per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 65/21 emesso dal Tribunale di Sulmona nel giudizio R.G. 138/21 per l'importo di € 39.205,60, oltre interessi e spese;
- Condanna
al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € CP_1
5.810,00 per compensi (scaglione sino a € 52.000,00, fase studio, introduttiva e decisionale, tariffe medie), oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie come per legge”.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva dedotto: -
l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1957 c.c. poiché il conto corrente di cui al contratto sottoscritto dal debitore era intestato all'Associazione tra professionisti composta dallo stesso debitore e dal defunto padre, con la conseguenza che la responsabilità del sottoscrittore doveva intendersi come di natura meramente fideiussoria e, per ciò stesso, regolata dalla sua disciplina specifica;
- la nullità della clausola disciplinante l'interesse applicato e la c.m.s. per essere la clausola contrattuale che individuava il tasso debitore
(prime rate Istituto, maggiorato delle commissioni di massimo scoperto per lo 0,50%) affetta da indeterminatezza.
1.2. Dava ancora atto che in giudizio si era costituita l'opposta ed aveva contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
1.3. Ciò detto, rilevava: - che il contratto di conto corrente ordinario n. 40/955-2 era stato stipulato in data 23 febbraio 2001 dagli avv.ti (deceduto in data Persona_1
11.04.2015) e , titolari dell'omonima associazione fra professionisti;
- che, Parte_1 su richiesta dei correntisti, la aveva concesso una prima linea di credito entro il limite CP_1 di € 15.000,00 con comunicazione di fido sottoscritta dalla parti in data 2-5 gennaio 2008, valida fino alla revoca;
- che una seconda linea di credito, estesa entro il limite di €
35.000,00, era stata sottoscritta dalle parti in data 16-24 luglio 2009 successivamente rinnovata entro il medesimo limite in data 26 febbraio 2014; - che in ragione dell'inadempimento degli obblighi restitutori previsti dal contratto e del saldo negativo accumulato, pari ad € 39.205,60 oltre interessi, la aveva chiesto ed Controparte_1 ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di € 39.205,60, oltre interessi e spese legali.
1.4. Affermava che la circostanza che il conto corrente sottoscritto dal debitore fosse intestato all'associazione tra professionisti composto dallo stesso debitore e dal suo defunto padre non rilevava ai fini della qualificazione dell'obbligazione del sottoscrittore come meramente fideiussoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
Al riguardo spiegava che l'associazione professionale è soggetta a regole e disciplina diverse da quella delle associazioni senza scopo di lucro disciplinate dagli artt. 14 e ss. c.c. Rilevava che, come chiarito anche dalla costante giurisprudenza di legittimità,
l'associazione professionale non si configura quale autonomo centro di interessi, né come ente collettivo sicché la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni verso i terzi grava sugli associati (Cass. 2415/2014).
Riteneva dunque che dei debiti dello studio dovessero rispondere tutti i componenti, tanto più che per le obbligazioni contrattuali vi era stata la personale sottoscrizione degli stessi.
Dava atto peraltro che, con riguardo al contratto atipico di associazione tra professionisti, la giurisprudenza riconosce l'applicabilità in via analogica delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice.
Richiamava infine la pronuncia della Suprema Corte n. 18257/2018 con la quale è stato enunciato il principio secondo cui il patto tra professionisti che costituiscono un'associazione professionale ha rilevanza meramente interna, che non attribuisce personalità giuridica all'associazione, per cui i professionisti appartenenti all'associazione rispondono personalmente per l'eventuale inadempimento dell'incarico, principio da ritenersi applicabile anche nel caso di responsabilità nei confronti di un finanziatore quale l'istituto di credito.
1.5. Rigettava, infine, l'eccezione di nullità della clausola disciplinante l'interesse applicato e la CMS rilevando come il tasso fosse in realtà determinato e comunque determinabile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario opponente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di due motivi di gravame con cui ha denunciato: 1) Violazione dell'art. 36 c.c. per avere il primo giudice assimilato l'associazione professionale alla società semplice, disattendendo la costante giurisprudenza che invece l'assimila all'associazione non riconosciuta;
2) Violazione dell'art. 1957 c.c. per non avere il primo giudice dichiarato la decadenza della Controparte_1 dall'azione ovvero l'estinzione dell'obbligazione del fideiussore.
3. L'appellata si è costituita nell'ambito del presente grado di giudizio ed ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. Con ordinanza in data 23.01.2025, assunta all'esito della camera di consiglio svolta in relazione all'udienza (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) del 21.01.2025, il Collegio ha rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.07.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali. Come detto, anche l'udienza del 1.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
4.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello non è meritevole di accoglimento.
5.1. L'appellante, come sopra anticipato, ha dedotto (con il primo motivo di appello) la erroneità della sentenza nella parte in cui ha assimilato alla società semplice, invece che all'associazione non riconosciuta, l'associazione professionale tra avvocati e, di conseguenza (con il secondo motivo di appello), l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile nella specie l'art. 1957 c.c.
5.2. Il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado sia corretta e meriti di essere confermata, anche alla luce del contenuto degli accordi degli associati consacrati nella scrittura dell'11.02.2001.
Dall'esame di tali patti emerge che: - le parti hanno costituito una associazione tra professionisti “allo scopo di raggiungere una più equa distribuzione dell'attività professionale”, richiamando espressamente il DPR n. 917 del 1986; - l'oggetto dell'associazione è stato individuato nell' ”assolvimento in collaborazione degli incarichi professionali che verranno affidati ai singoli associati nello studio di Sulmona al Corso Ovidio
n. 31, nonché al completamento delle pratiche già in corso”; - le parti hanno espressamente pattuito che “la responsabilità di natura professionale resta a carico dell'associato al quale
è stato conferito il mandato da parte del cliente, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte degli altri componenti dell'associazione”; - “il patrimonio dell'associazione è costituito mediante l'apporto da parte di ciascun associato che è convenuto in L. 100.000 pari al 10% a ed in L. 900.000 pari al 90% a così Persona_1 Parte_1 per un totale di L. 1.000.000”; - “Gli introiti lordi derivanti dello Studio associato, come pure le spese, anche se formalmente intestate ad uno degli associati, verranno suddivisi tra i componenti dell'associazione nella misura prefissata”.
5.3. Se è vero che la Suprema Corte ha reiteratamente, da ultimo con pronuncia n.
11940/2024, rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha assimilato le associazioni tra professionisti all'associazione ex art. 36 c.c., con la conclusione che occorre avere riguardo agli accordi tra gli associati in punto di ordinamento interno, è anche vero che detta assimilazione risulta operata al fine di riconoscere, qualora gli accordi interni attribuiscano all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti
(poi delegati ai singoli aderenti), la legittimazione attiva dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico.
Nella specie, oltre a doversi rilevare che non si pone una questione di legittimazione dello studio professionale ad esigere il credito per le prestazioni svolte dal singolo professionista nei confronti del cliente che gli ha conferito l'incarico (legittimazione che, sulla scorta del contenuto degli accordi degli associati quali sopra trascritti, andrebbe esclusa), va rilevato che in nessuna delle pronunce richiamate dall'appellante si afferma l'applicabilità all'associazione professionale dell'art. 38 c.c.
5.4. Va peraltro rilevato che nella specie l'associazione risulta univocamente finalizzata alla divisione delle spese ed alla ripartizione dei proventi derivanti dall'attività professionale svolta da ciascuno degli associati, sicché risulta applicabile analogicamente, con riferimento alla responsabilità dei singoli associati per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione (nella specie il contratto di conto corrente risulta sottoscritto da entrambi gli associati ancorché a nome dell'associazione), la disciplina prevista per le società semplici secondo cui il creditore può rivolgersi direttamente al socio illimitatamente responsabile su cui ricadrà l'onere (in sede esecutiva) di invocare il beneficio della preventiva escussione, indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi.
5.5. Neanche può essere ignorato l'espresso riferimento da parte degli associati al D.P.R.
917/86 che all'art. 5 comma 1 prevede espressamente “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione degli utili” e all'art. 5 comma tre prevede “ai fini delle imposte sui redditi” “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici”, il che induce a ritenere che le parti abbiano inteso richiamare proprio la disciplina delle società semplici.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
7. Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 15.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 795/2024, trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 1.07.2025 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Sulmona, Via Pola n. Parte_1
52/A, presso lo studio dell'avv. Andrea Lucci che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Sulmona, Via A. De Nino n.
8. presso e nello studio dell'avv.
Massimo Zambelli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 191/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata il 29.08.2024 – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'On. Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della Sentenza del Tribunale di Sulmona
n. 191/24 del 28-29/08/2024, notificata in data 4/09/2024, emessa nel proc. 324/21 r.g.a.c., così provvedere:
1. Accertare, riconoscere e dichiarare che l'Avv. nulla Parte_1 deve alla per estinzione dell'obbligazione lato sensu Controparte_1 fideiussoria e per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c., revocando, conseguentemente, il Decreto Ingiuntivo n. 65/21 emesso dal Tribunale di Sulmona il 16/03/21;
2. In via subordinata accertare, riconoscere e dichiarare che l'Avv. Parte_1
nulla deve alla revocando, conseguentemente, il
[...] Controparte_1
Decreto Ingiuntivo n. 65/21 emesso dal Tribunale di Sulmona il 16/03/21;
3. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con il rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. 55/14, C.n.a.p. ed IVA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
Per l'appellata:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, valutato quanto sostenuto nonché la documentazione in atti voglia:
- rigettare integralmente l'appello proposto da controparte, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare le statuizioni espresse dal Tribunale di Sulmona con
Sentenza n. 191/24 del 28-29/08/2024, che a loro volta confermano la validità ed efficacia di quanto disposto nel Decreto ingiuntivo n. 65/2021 dell'8 marzo 2021, con il quale il
Tribunale di Sulmona nella persona del suo Presidente, dott. Pierfilippo Mazzagreco, ingiungeva al debitore di pagare alla la somma di euro 39.205,60 oltre Controparte_1 agli interessi come da domanda e alle spese ivi liquidate;
- condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese e competenze legali di giudizio in favore della . Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 324/2021 R.G.C. promosso dall'odierno appellante con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
65/2021 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 39.205,60 oltre interessi a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 40/955-2) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta contestando l'opposizione- il Tribunale di Sulmona così statuiva: “- Rigetta l'opposizione proposta da per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 65/21 emesso dal Tribunale di Sulmona nel giudizio R.G. 138/21 per l'importo di € 39.205,60, oltre interessi e spese;
- Condanna
al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € CP_1
5.810,00 per compensi (scaglione sino a € 52.000,00, fase studio, introduttiva e decisionale, tariffe medie), oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie come per legge”.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva dedotto: -
l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1957 c.c. poiché il conto corrente di cui al contratto sottoscritto dal debitore era intestato all'Associazione tra professionisti composta dallo stesso debitore e dal defunto padre, con la conseguenza che la responsabilità del sottoscrittore doveva intendersi come di natura meramente fideiussoria e, per ciò stesso, regolata dalla sua disciplina specifica;
- la nullità della clausola disciplinante l'interesse applicato e la c.m.s. per essere la clausola contrattuale che individuava il tasso debitore
(prime rate Istituto, maggiorato delle commissioni di massimo scoperto per lo 0,50%) affetta da indeterminatezza.
1.2. Dava ancora atto che in giudizio si era costituita l'opposta ed aveva contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
1.3. Ciò detto, rilevava: - che il contratto di conto corrente ordinario n. 40/955-2 era stato stipulato in data 23 febbraio 2001 dagli avv.ti (deceduto in data Persona_1
11.04.2015) e , titolari dell'omonima associazione fra professionisti;
- che, Parte_1 su richiesta dei correntisti, la aveva concesso una prima linea di credito entro il limite CP_1 di € 15.000,00 con comunicazione di fido sottoscritta dalla parti in data 2-5 gennaio 2008, valida fino alla revoca;
- che una seconda linea di credito, estesa entro il limite di €
35.000,00, era stata sottoscritta dalle parti in data 16-24 luglio 2009 successivamente rinnovata entro il medesimo limite in data 26 febbraio 2014; - che in ragione dell'inadempimento degli obblighi restitutori previsti dal contratto e del saldo negativo accumulato, pari ad € 39.205,60 oltre interessi, la aveva chiesto ed Controparte_1 ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di € 39.205,60, oltre interessi e spese legali.
1.4. Affermava che la circostanza che il conto corrente sottoscritto dal debitore fosse intestato all'associazione tra professionisti composto dallo stesso debitore e dal suo defunto padre non rilevava ai fini della qualificazione dell'obbligazione del sottoscrittore come meramente fideiussoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
Al riguardo spiegava che l'associazione professionale è soggetta a regole e disciplina diverse da quella delle associazioni senza scopo di lucro disciplinate dagli artt. 14 e ss. c.c. Rilevava che, come chiarito anche dalla costante giurisprudenza di legittimità,
l'associazione professionale non si configura quale autonomo centro di interessi, né come ente collettivo sicché la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni verso i terzi grava sugli associati (Cass. 2415/2014).
Riteneva dunque che dei debiti dello studio dovessero rispondere tutti i componenti, tanto più che per le obbligazioni contrattuali vi era stata la personale sottoscrizione degli stessi.
Dava atto peraltro che, con riguardo al contratto atipico di associazione tra professionisti, la giurisprudenza riconosce l'applicabilità in via analogica delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice.
Richiamava infine la pronuncia della Suprema Corte n. 18257/2018 con la quale è stato enunciato il principio secondo cui il patto tra professionisti che costituiscono un'associazione professionale ha rilevanza meramente interna, che non attribuisce personalità giuridica all'associazione, per cui i professionisti appartenenti all'associazione rispondono personalmente per l'eventuale inadempimento dell'incarico, principio da ritenersi applicabile anche nel caso di responsabilità nei confronti di un finanziatore quale l'istituto di credito.
1.5. Rigettava, infine, l'eccezione di nullità della clausola disciplinante l'interesse applicato e la CMS rilevando come il tasso fosse in realtà determinato e comunque determinabile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario opponente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di due motivi di gravame con cui ha denunciato: 1) Violazione dell'art. 36 c.c. per avere il primo giudice assimilato l'associazione professionale alla società semplice, disattendendo la costante giurisprudenza che invece l'assimila all'associazione non riconosciuta;
2) Violazione dell'art. 1957 c.c. per non avere il primo giudice dichiarato la decadenza della Controparte_1 dall'azione ovvero l'estinzione dell'obbligazione del fideiussore.
3. L'appellata si è costituita nell'ambito del presente grado di giudizio ed ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. Con ordinanza in data 23.01.2025, assunta all'esito della camera di consiglio svolta in relazione all'udienza (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) del 21.01.2025, il Collegio ha rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.07.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali. Come detto, anche l'udienza del 1.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
4.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello non è meritevole di accoglimento.
5.1. L'appellante, come sopra anticipato, ha dedotto (con il primo motivo di appello) la erroneità della sentenza nella parte in cui ha assimilato alla società semplice, invece che all'associazione non riconosciuta, l'associazione professionale tra avvocati e, di conseguenza (con il secondo motivo di appello), l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile nella specie l'art. 1957 c.c.
5.2. Il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado sia corretta e meriti di essere confermata, anche alla luce del contenuto degli accordi degli associati consacrati nella scrittura dell'11.02.2001.
Dall'esame di tali patti emerge che: - le parti hanno costituito una associazione tra professionisti “allo scopo di raggiungere una più equa distribuzione dell'attività professionale”, richiamando espressamente il DPR n. 917 del 1986; - l'oggetto dell'associazione è stato individuato nell' ”assolvimento in collaborazione degli incarichi professionali che verranno affidati ai singoli associati nello studio di Sulmona al Corso Ovidio
n. 31, nonché al completamento delle pratiche già in corso”; - le parti hanno espressamente pattuito che “la responsabilità di natura professionale resta a carico dell'associato al quale
è stato conferito il mandato da parte del cliente, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte degli altri componenti dell'associazione”; - “il patrimonio dell'associazione è costituito mediante l'apporto da parte di ciascun associato che è convenuto in L. 100.000 pari al 10% a ed in L. 900.000 pari al 90% a così Persona_1 Parte_1 per un totale di L. 1.000.000”; - “Gli introiti lordi derivanti dello Studio associato, come pure le spese, anche se formalmente intestate ad uno degli associati, verranno suddivisi tra i componenti dell'associazione nella misura prefissata”.
5.3. Se è vero che la Suprema Corte ha reiteratamente, da ultimo con pronuncia n.
11940/2024, rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha assimilato le associazioni tra professionisti all'associazione ex art. 36 c.c., con la conclusione che occorre avere riguardo agli accordi tra gli associati in punto di ordinamento interno, è anche vero che detta assimilazione risulta operata al fine di riconoscere, qualora gli accordi interni attribuiscano all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti
(poi delegati ai singoli aderenti), la legittimazione attiva dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico.
Nella specie, oltre a doversi rilevare che non si pone una questione di legittimazione dello studio professionale ad esigere il credito per le prestazioni svolte dal singolo professionista nei confronti del cliente che gli ha conferito l'incarico (legittimazione che, sulla scorta del contenuto degli accordi degli associati quali sopra trascritti, andrebbe esclusa), va rilevato che in nessuna delle pronunce richiamate dall'appellante si afferma l'applicabilità all'associazione professionale dell'art. 38 c.c.
5.4. Va peraltro rilevato che nella specie l'associazione risulta univocamente finalizzata alla divisione delle spese ed alla ripartizione dei proventi derivanti dall'attività professionale svolta da ciascuno degli associati, sicché risulta applicabile analogicamente, con riferimento alla responsabilità dei singoli associati per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione (nella specie il contratto di conto corrente risulta sottoscritto da entrambi gli associati ancorché a nome dell'associazione), la disciplina prevista per le società semplici secondo cui il creditore può rivolgersi direttamente al socio illimitatamente responsabile su cui ricadrà l'onere (in sede esecutiva) di invocare il beneficio della preventiva escussione, indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi.
5.5. Neanche può essere ignorato l'espresso riferimento da parte degli associati al D.P.R.
917/86 che all'art. 5 comma 1 prevede espressamente “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione degli utili” e all'art. 5 comma tre prevede “ai fini delle imposte sui redditi” “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici”, il che induce a ritenere che le parti abbiano inteso richiamare proprio la disciplina delle società semplici.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
7. Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 15.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)