Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4262/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4262/2024 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
, C.F. col patrocinio dell'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Laface
e
, C.F. col patrocinio dell'avv. Daniele CP_1 C.F._2
Teodoro
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede posta in decisione all'esito dell'udienza del 17/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 04/11/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio ad Augusta il 19/04/2001 (Atto n. 11, parte II, serie
A, anno 2001);
- che dall'unione nasceva il figlio (il 07/02/2006); Per_1
1
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Pronunziare la sentenza avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti celebrato in Augusta in data 19.04.2001, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Augusta – Atto n. 11, P. 2, Sez.
A, Uff. 1, anno 2001 ed ordinare al Comune di Augusta di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Nessun assegno divorzile a carico o a favore di alcuno dei coniugi, risultando gli stessi economicamente autonomi;
3) Il figlio maggiorenne continuerà a vivere presso l'abitazione della madre Per_1
e regolerà i rapporti di frequentazione con il genitore non collocatario con modalità che - tenuto conto della raggiunta maggiore età - verranno liberamente concordate tra il padre e il figlio.
4) Le parti confermano di porre a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento del figlio e fino al raggiungimento della sua autonomia economica, così determinato: - fino al mese di maggio 2025, un assegno mensile di euro 500,00, per le medesime causali di cui al decreto di omologazione della separazione, ossia euro
200,00 per il mantenimento del figlio ed euro 300,00 a titolo di rimborso di Per_1 un precedente finanziamento pagato dalla sig. ; - a far data dal mese Parte_1 di giugno 2025 un assegno mensile di euro 300,00, per il mantenimento del figlio
; Le parti convengono di rivedere l'ammontare dell'assegno di Per_1 mantenimento del figlio a far data dal mese di febbraio-marzo 2026, anche in relazione alle future previsioni delle spese straordinarie correlate agli studi universitari che il figlio vorrà intraprendere. L'assegno di mantenimento del figlio sarà annualmente rivalutato secondo le variazioni ISTAT e verrà versato a Per_1 mezzo bonifico bancario intestato alla madre sig.ra , entro i primi Parte_1 cinque giorni del mese.
4) Quanto ai rapporti economico-patrimoniali pregressi, le parti concordano che il sig.
verserà in favore della sig. , a mezzo di bonifico CP_1 Parte_1 bancario, quanto segue: - la somma di euro 4.000,00 (quattromila) afferente all'assegno di mantenimento non versato dal mese di luglio 2023 al mese di Febbraio
2024; detta somma verrà corrisposta quanto ad euro 1.500,00 entro il 31.12.2024, quanto ad euro 500,00 entro il 31.01.2025 e quanto ad euro 2.000,00 entro il
31.05.2025; - la somma di euro 3.000,00 (tremila) afferente alle spese straordinarie
2 di pertinenza del padre, sostenute dalla madre dal mese di novembre 2022 al mese di giugno 2024, nonché l'aumento istat non versato dal mese di novembre 2021 ad ottobre 2024:detta somma verrà corrisposta con versamenti mensili consecutivi non inferiori ad euro 100,00 a far data dal mese di novembre 2024 - e con impegno del sig. ad integrare la detta somma, ove possibile, a far data dal mese CP_1 di giugno 2025 - fino alla estinzione del debito.
5) Le spese straordinarie per il figlio, determinate secondo le previsioni di cui alle
Linee Guida in uso presso il Tribunale di Siracusa, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno e saranno corrisposte secondo le modalità di cui alle richiamate previsioni ed in ogni caso ogni mese, a fronte di apposito riepilogo.
6) Le parti riconoscono di avere definito, con il presente atto, le questioni personali e patrimoniali derivanti dal matrimonio e di non avere nulla a pretendere ad eccezione di quanto contenuto nel presente accordo.
7) Le spese legali vengono compensate e sottoscrivono altresì i difensori delle parti per rinunzia al vincolo della solidarietà professionale previsto dal Codice deontologico forense.”
All'udienza del 17/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4262/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Augusta il giorno 19/04/2001 (Atto n. 11, parte
[...] CP_1
II, serie A, anno 2001); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 5.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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