Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 13/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2023, proposto da -OMISSIS-l s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dal prof. avv. Mario Zoppellari e dall’avv. Gabriele Grande, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR per il Lazio, sezione staccata di IN, in IN, via A. Doria 4 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. mzoppellari@ordineavvocatibopec.it;
contro
SL di IN, in persona del direttore generale p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Valleriani con domicilio eletto presso la sede dell’ente in IN, viale P.L. Nervi, IN-Fiori, torre 2G e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. m.valleriani@pec.ausl.latina.it;
SL di NE, in persona del direttore generale p.t. , non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
Farmasan s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Antonietta Favale, Angelo Annibali, Matteo Valente e Andrea Ruffini, con domicilio eletto presso lo studio legale AOR Avvocati in Roma, via Sistina 48 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. antoniettafavale@ordineavvocatiroma.org, angelo.annibali@pecavvocaticivitavecchia.it, matteovalente@ordineavvocatiroma.org e andrearuffini@ordineavvocatiroma.org;
per l’annullamento
1) della deliberazione direttoriale n. 1318 del 2 novembre 2023, con cui la SL di IN ha aggiudicato in favore della controinteressata il lotto n. 42 della procedura aperta in forma aggregata, da espletarsi in modalità telematica ai sensi degli artt. 58 e 60, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, articolata in n. 163 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento per 24 mesi della fornitura di suturatrici meccaniche e dispositivi per laparoscopia occorrenti alla SL di IN (azienda capofila) e alla SL di NE (CIG 9145789FD3);
2) di tutti i verbali delle operazioni di gara, tra cui in ogni caso quello della seduta tenutasi il 4 maggio 2023;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della SL di IN e di Farmasan s.r.l.;
Vista la dichiarazione dell’11 febbraio 2025, con la quale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 4 dicembre 2024 e depositato il successivo giorno 18;
Vista la dichiarazione depositata in atti l’11 febbraio 2025, con la quale il procuratore della parte ricorrente ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, avendo l’amministrazione medio tempore proceduto all’annullamento d’ufficio degli atti impugnati ed ha altresì chiesto la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, a ben vedere, il ricorso non sia improcedibile ma che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché l’amministrazione resistente ha annullato in autotutela gli atti impugnati e aggiudicato il contratto pubblico di cui è causa alla società ricorrente, riconoscendone così le ragioni;
Ritenuto di estromettere dal giudizio Farmasan s.r.l., costituitasi con memoria di puro stile il 2 gennaio 2024, constando che tale atto è stato erroneamente inserito nel fascicolo del presente giudizio, riguardando l’impugnazione del medesimo provvedimento della SL di IN ma per l’aggiudicazione di un differente lotto (il n. 1) dell’appalto di cui è causa;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di giudizio, in linea con la richiesta della società ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di IN (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio di Farmasan s.r.l., dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Romano, Presidente FF
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Francesca Romano |
IL SEGRETARIO