Articolo 21 della Legge 23 dicembre 1992, n. 501
Articolo 20Articolo 22
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13 gennaio 1993
Art. 21. (Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario
1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).
2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico
per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della
legge 30 aprile 1985, n. 163 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.
3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 13
della legge 30 aprile 1985, n. 163 , le somme relative al Fondo unico
per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli
interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate.
Note all'art. 21:
- Il testo dell'intero art. 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , concernente "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", e' il seguente:
"Art. 2 (Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo). - Il Fondo unico per lo spettacolo e' ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'art. 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attivita' musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'uno per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.
La residua quota del Fondo e' riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonche' per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.
Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma".
- Il testo dell'art. 13, ultimo comma, della predetta legge 30 aprile 1985, n. 163 , e' il seguente: "Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993