CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/06/2026, n. 17653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17653 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18026/2023 R.G. proposto da: BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.P.A., in persona della l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Trinchera, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Adriana n. 15, presso SCGT;
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende – controricorrente – RA - SO Civile Sent. Sez. 5 Num. 17653 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 03/06/2026 2 avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 435/2023 depositata in data 3/02/2023, non notificata;
udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 7/01/2026, dal consigliere dott. ER ME;
udito il sostituto Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’avv. Francesco Falcitelli e l’avv. Stefano Rota per la società ricorrente;
udito l’avv. Alberto Giovannini per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di assicurazione e riassicurazione s.p.a., esercente l’attività assicurativa, formulava istanza di rimborso in relazione all’RA versata nel 2014, imposta dovuta e calcolata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446 del 1997, che dispone la rilevanza dei dividendi nel valore della produzione netta in misura del 50 per cento, ritenendo illegittima l’imposizione di tali dividendi. A fondamento della domanda deduceva: che i dividendi erano stati sottoposti alla imposizione IR nella misura del 5 per cento;
che l’ulteriore tassazione a fini RA, eccedente il già tassato a fini IR 5 per cento, contravveniva al combinato disposto dell’art. 4 par. 1, lett. a e 3 della RE madre figlia, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, che aveva escluso l’assoggettamento di dividendi a qualsiasi prelievo fiscale in misura eccedente il 5 per cento;
che tale disposizione era poi applicabile anche al caso di pagamento di dividendi nazionali o extra UE o al di fuori del campo di applicazione della direttiva perché diversamente si determinerebbe una ingiustificata discriminazione a sfavore dei contribuenti che li percepiscono. 3 2. La società impugnava il diniego espresso avanti alla Commissione tributaria di primo grado di Milano che rigettava il ricorso. 3. La società proponeva appello contro tale sentenza, gravame che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava con la sentenza oggetto di ricorso. In particolare, i giudici evidenziavano che la direttiva DR figlia non si applicava all’RA. 4. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione BNP Cardif Vita Compagnia di assicurazione e riassicurazione s.p.a. in base a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 21/06/2024 e poi nuovamente fissata per il 7/01/2026; entrambe le udienze sono state precedute dal deposito di memoria illustrativa della ricorrente. Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., perché affetta da motivazione apparente o comunque, a tratti, perplessa. Evidenzia la ricorrente che la CTR avrebbe del tutto frainteso l’oggetto della lite e le stesse sentenze della Corte di giustizia, da cui avrebbe fatto discendere il principio che la RE DR FI si applica alle sole imposte sui redditi e non all’RA. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma. n. 5 od. proc. civ., subordinatamente al primo, deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di 4 discussione tra le parti, costituito dalla citata giurisprudenza unionale che ha affermato il principio che il limite di tassazione dei dividendi ai applica a prescindere dalla circostanza che la misura fiscale nazionale sia qualificabile come imposta sui redditi. Con il terzo motivo, proposto ai dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della RE del Consiglio 2011/96/UE del 30/11/2011 (cd. direttiva madre figlia), degli artt. 89 t.u.i.r. e 7 d.lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 3 e 53 della Costituzione e degli artt. 49 e 63 del TFUE. La società deduce che la RE DR FI nasce con il dichiarato intento di eliminare la doppia imposizione giuridica ed economica dei medesimi elementi di reddito in capo ai diversi soggetti di un gruppo di imprese, in particolare eliminando, o riducendo al solo 5 per cento, l’imposizione del dividendo nei confronti della società madre (considerando 7 e art. 4, par. 1 e par. 3); da essa si ricava la regola che ove la doppia imposizione economica degli utili societari sia eliminata mediante il metodo dell’esenzione, al livello della società madre deve essere consentito solo l’assoggettamento a tassazione di una quota minimale dei dividendi, sotto forma di mancata deduzione forfetaria delle spese di gestione relative alla partecipazione, ma tale quota non possa eccedere la misura del 5 per cento dei dividendi distribuiti;
tale combinato disposto renderebbe illegittimo anche il prelievo RA, posto che la misura massima dell’imposizione è già assorbita dal prelievo IR e la stessa Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle citate decisioni nelle cause C-68/15 e C-365/16 ha riconosciuto che la direttiva impedisce l’imposizione anche ad altro titolo. 5 Da tali assunti la ricorrente ricava la conclusione che la norma interna che sottopone a RA i dividendi debba essere disapplicata in quanto in contrasto con la RE e ciò non solo nel caso di dividendi distribuiti da società figlie residenti in altri paesi UE quanto con riferimento ai dividendi di fonte nazionale e/o extra UE o comunque per quelli al di fuori del campo di applicazione della direttiva, posto che diversamente si verificherebbe un’insanabile violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva di cui all’art. 3 e all’art. 53 della Costituzione, nonché degli ulteriori principi unionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento. In relazione all’art. 3 Cost., infatti, non vi sarebbero ragioni tali da giustificare il fatto che due società, entrambe italiane, o anche la medesima società, che percepiscano uguali dividendi debbano assoggettarli ad un diverso trattamento fiscale a seconda della provenienza degli stessi, se da società con sede nell’Unione o da società con sede in Italia o extra UE o prive dei requisiti della RE. In relazione all’art. 53 Cost., si verificherebbe una violazione del divieto di doppia imposizione ad esso riconducibile, poiché i soli percettori di dividendi di fonte interna o extra UE e/o comunque al di fuori del campo di applicazione della RE subirebbero una doppia imposizione dei medesimi elementi reddituali. Il contrasto con i principi unionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento ex artt. 63 e 49 TFUE deriverebbe dalla maggiore gravosità del prelievo sui dividendi rispettivamente provenienti da società italiane o da società extra UE nonché per i dividendi di fonte UE privi dei requisiti della RE. La CTR avrebbe errato nel negare tali considerazioni altresì senza confrontarsi con il tema della discriminazione alla rovescia che si verificherebbe in caso di disapplicazione della norma interna in 6 contrasto con il diritto UE unicamente in riferimento ai dividendi UE, rilevata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2022. La società in memoria chiede quindi di cassare la sentenza impugnata, decidendo nel merito, previo l’eventuale rinvio della questione alla CGUE in va pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE e/o comunque esperimento ex art. 23, comma 1, della l. n. 87 del 1953, della questione di legittimità costituzionale;
in subordine cassare con rinvio per gli accertamenti in fatto. 2. Il primo motivo di ricorso, che deduce una nullità della sentenza per motivazione apparente, è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo e del terzo. 2.1. La base imponibile dell’RA è costituita dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione (art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997). Per le imprese di assicurazione la base imponibile è specificamente individuata dall’art. 7 del d.lgs. n. 446 del 1997. L’art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ha rivisto, per quanto qui rileva, le regole di determinazione dell’IRAP. Più precisamente, per effetto della citata novella, l’art. 7, comma, 1, recante la «Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione», prevede che «Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni… b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento». 7 Alla luce di tali disposizioni i dividendi concorrono alla base imponibile RA nella misura del 50 per cento. 2.2. La tesi della società ricorrente è che tale imposizione sia illegittima e si articola su plurimi passaggi: a) il divieto derivante dall’art. 4 par. 1, lett. a e 3 della RE madre figlia di assoggettare i dividendi provenienti da società UE a tassazione in misura eccedente il 5% si riferisce non solo alla imposizione a fini IR ma anche alla imposizione a fini RA, concernendo cioè qualsiasi imposizione su tale reddito;
b) il divieto derivante dalla direttiva ha una efficacia diretta come confermato dalla sentenza CGUE nella causa C-138/07; c) la tassazione RA dei dividendi prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 446 del 1997 contrasta con la RE in quanto determina una imposizione dei dividendi superiore alla misura massima consentita, pari al 5% e già tutta integralmente consumata con l’imposizione a fini IR, come previsto dall’art. 89 t.u.i.r.; d) ciò posto, anche ove si tratti poi di dividendi interni, di fonte nazionale, o extra UE o comunque al di fuori del campo di applicazione della RE, l’art. 7 sarebbe in contrasto con i principi unionali in tema di libertà di stabilimento e libertà di circolazione dei capitali e con le norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche in termini di discriminazione alla rovescia. 2.3. Come è noto, questa Corte ritiene che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura non solo quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ma 8 anche quando essa formalmente esista come parte del documento, ma si tratti di "motivazione apparente" o di motivazione affetta da "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. 2.4. Ciò premesso, la sentenza di appello resa dalla CGT2 appare effettivamente del tutto priva di una reale e concreta motivazione sui fatti di causa, come sopra descritti. Dopo aver richiamato alcuni precedenti di merito, l’unica affermazione resa dai giudici di appello è che la RE non si estende all’RA. Tali affermazioni appaiono del tutto astratte e generiche sia poiché dei precedenti non risulta riportato il contenuto sia poiché esse non sembrano riferirsi alla domanda concretamente spiegata dalla società che non attiene all’applicabilità o meno della RE anche all’RA bensì al tema se il prelievo RA sui dividendi sia rilevante ai fini del limite massimo di imposizione previsto dalla RE. 9 Inoltre, la CTR non spiega in alcun modo per quali ragioni la RE, laddove prevede un limite alla imposizione dei dividendi, non possa essere ritenuta riferibile anche all’RA. Ed invece il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. n. 32980/2018; Cass. n. 15964/2016; Cass. n. 1236/2006). L’accoglimento del primo motivo, formulato in termini di nullità della sentenza, assorbe l’esame del secondo e del terzo motivo. 2.5. Appare opportuno comunque evidenziare fin da ora che tale affermazione, ove abbia inteso negare la rilevanza del prelievo RA sui dividendi ai fini del limite di imposizione previsto dalla RE, va confrontata con quanto ritenuto recentemente dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in tema di RA nel caso di attività bancaria (prevista dal diverso ma contiguo art. 6 del d.lgs. RA). La questione della compatibilità unionale della imposizione RA dei dividendi percepiti da società madri residenti in Italia ed esercenti attività bancaria e versati da società figlie con sede nell’Unione europea, è stata infatti oggetto della recente e sopravvenuta decisione CGUE, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum s.p.a., cause riunite da C-92/24 a C-94/24 che ha affermato che l'art. 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che 10 esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione. Le motivazioni poste alla base del ragionamento della CGUE sono essenzialmente tre. In primo luogo, essa ha osservato che dalla formulazione letterale dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 risulta chiaramente che uno Stato membro che abbia scelto il sistema dell'esenzione deve astenersi dall'assoggettare a imposizione gli utili che una società madre residente in tale Stato membro percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri e che il divieto concerne qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile i dividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri. In secondo luogo, sotto il profilo del contesto, la CGUE ha osservato che l'art. 2 della direttiva 2011/96 definisce l'ambito di applicazione ratione personae di quest'ultima, ma tale articolo non è invece pertinente al fine di determinare l'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva. Dunque, il fatto che l'IRAP non faccia parte delle imposte menzionate nell'allegato I, parte B, di tale direttiva, al quale rinvia l'articolo 2, lettera a), punto iii), della medesima direttiva, non significa affatto che tale imposta sia esclusa dall'ambito di applicazione sostanziale di detta direttiva. 11 Infine, sotto il profilo teleologico, la CGUE ha osservato che nella misura in cui detta direttiva intende evitare la doppia imposizione di tali utili «in termini economici», occorre ritenere che il sistema dell'esenzione riguardi qualsiasi imposta che, nello Stato membro di residenza della società madre, include nella propria base imponibile anche solo una parte di detti utili, quale che sia la natura dell'imposta in questione. Come è noto l’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017). La decisione riguarda, esplicitamente, i dividendi corrisposti da società figlie con sede in UE a società madri con sede in Italia, nell’ambito di applicazione della RE. 2.6. Il legislatore peraltro è intervenuto con la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) introducendo, per le imprese di assicurazione, il nuovo comma 1-bis dell’art. 7, nel d.lgs. n. 46 del 1997, secondo cui i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in altro Stato membro UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo «non concorrono a formare il margine di intermediazione […] in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta […] per il 95 per cento del loro ammontare», al ricorrere delle condizioni del regime madre- figlia (rinviando alle condizioni di cui all’art. 27-bis d.P.R. 600/1973 e all’art. 44, comma 2, lett. a, TUIR). I dividendi quindi sono esclusi al 95 per cento dalla base IRAP, sempre in presenza dei requisiti RE-coerenti. 12 In forza dell’art. 1, comma 47, le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i periodi anteriori, è precisato che la quota IRAP riferita a dividendi intra-UE assoggettata in misura eccedente rispetto al nuovo regime «può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 602/1973». Il comma 48 infine, nel prevedere l’esercizio del diritto entro il termine dell’art. 38, fa salve le istanze di rimborso già presentate. 2.7. In sintesi, la CGT2 ha reso una unica affermazione, della inapplicabilità della RE all’RA, affermazione che non solo è del tutto astratta e non supportata da alcuna motivazione ma neanche immediatamente correlata all’oggetto della lite;
essa inoltre appare oggi, alla luce della sopravvenuta decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, non coerente con il citato quadro normativo, con riferimento ai dividendi provenienti da società figlie con sede in UE e per i quali ricorrano le condizioni della RE. E’ invece mancato del tutto un effettivo esame sia delle tesi giuridiche della ricorrente sia della natura e dell’origine dei dividendi cui si riferisce la domanda, accertamento in fatto che peraltro si rende necessario alla luce della immediata valenza precettiva della decisione della Corte di giustizia, in relazione ai dividendi di fonte UE, e del mutato quadro normativo, nonché appare correlato alla valutazione delle tesi difensive, in relazione agli ulteriori dividendi. 3. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo e del terzo. Parimenti devono considerarsi assorbite dalla pronuncia di nullità anche le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di sollevare questione di legittimità costituzionale. La sentenza va cassata, con rinvio alla CGT2 della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie, anche alla 13 luce della sopravvenuta decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nonché per la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 gennaio 2026. Il Consigliere est. Il Presidente ER ME RE PI
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende – controricorrente – RA - SO Civile Sent. Sez. 5 Num. 17653 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 03/06/2026 2 avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 435/2023 depositata in data 3/02/2023, non notificata;
udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 7/01/2026, dal consigliere dott. ER ME;
udito il sostituto Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’avv. Francesco Falcitelli e l’avv. Stefano Rota per la società ricorrente;
udito l’avv. Alberto Giovannini per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di assicurazione e riassicurazione s.p.a., esercente l’attività assicurativa, formulava istanza di rimborso in relazione all’RA versata nel 2014, imposta dovuta e calcolata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446 del 1997, che dispone la rilevanza dei dividendi nel valore della produzione netta in misura del 50 per cento, ritenendo illegittima l’imposizione di tali dividendi. A fondamento della domanda deduceva: che i dividendi erano stati sottoposti alla imposizione IR nella misura del 5 per cento;
che l’ulteriore tassazione a fini RA, eccedente il già tassato a fini IR 5 per cento, contravveniva al combinato disposto dell’art. 4 par. 1, lett. a e 3 della RE madre figlia, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, che aveva escluso l’assoggettamento di dividendi a qualsiasi prelievo fiscale in misura eccedente il 5 per cento;
che tale disposizione era poi applicabile anche al caso di pagamento di dividendi nazionali o extra UE o al di fuori del campo di applicazione della direttiva perché diversamente si determinerebbe una ingiustificata discriminazione a sfavore dei contribuenti che li percepiscono. 3 2. La società impugnava il diniego espresso avanti alla Commissione tributaria di primo grado di Milano che rigettava il ricorso. 3. La società proponeva appello contro tale sentenza, gravame che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava con la sentenza oggetto di ricorso. In particolare, i giudici evidenziavano che la direttiva DR figlia non si applicava all’RA. 4. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione BNP Cardif Vita Compagnia di assicurazione e riassicurazione s.p.a. in base a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 21/06/2024 e poi nuovamente fissata per il 7/01/2026; entrambe le udienze sono state precedute dal deposito di memoria illustrativa della ricorrente. Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., perché affetta da motivazione apparente o comunque, a tratti, perplessa. Evidenzia la ricorrente che la CTR avrebbe del tutto frainteso l’oggetto della lite e le stesse sentenze della Corte di giustizia, da cui avrebbe fatto discendere il principio che la RE DR FI si applica alle sole imposte sui redditi e non all’RA. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma. n. 5 od. proc. civ., subordinatamente al primo, deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di 4 discussione tra le parti, costituito dalla citata giurisprudenza unionale che ha affermato il principio che il limite di tassazione dei dividendi ai applica a prescindere dalla circostanza che la misura fiscale nazionale sia qualificabile come imposta sui redditi. Con il terzo motivo, proposto ai dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della RE del Consiglio 2011/96/UE del 30/11/2011 (cd. direttiva madre figlia), degli artt. 89 t.u.i.r. e 7 d.lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 3 e 53 della Costituzione e degli artt. 49 e 63 del TFUE. La società deduce che la RE DR FI nasce con il dichiarato intento di eliminare la doppia imposizione giuridica ed economica dei medesimi elementi di reddito in capo ai diversi soggetti di un gruppo di imprese, in particolare eliminando, o riducendo al solo 5 per cento, l’imposizione del dividendo nei confronti della società madre (considerando 7 e art. 4, par. 1 e par. 3); da essa si ricava la regola che ove la doppia imposizione economica degli utili societari sia eliminata mediante il metodo dell’esenzione, al livello della società madre deve essere consentito solo l’assoggettamento a tassazione di una quota minimale dei dividendi, sotto forma di mancata deduzione forfetaria delle spese di gestione relative alla partecipazione, ma tale quota non possa eccedere la misura del 5 per cento dei dividendi distribuiti;
tale combinato disposto renderebbe illegittimo anche il prelievo RA, posto che la misura massima dell’imposizione è già assorbita dal prelievo IR e la stessa Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle citate decisioni nelle cause C-68/15 e C-365/16 ha riconosciuto che la direttiva impedisce l’imposizione anche ad altro titolo. 5 Da tali assunti la ricorrente ricava la conclusione che la norma interna che sottopone a RA i dividendi debba essere disapplicata in quanto in contrasto con la RE e ciò non solo nel caso di dividendi distribuiti da società figlie residenti in altri paesi UE quanto con riferimento ai dividendi di fonte nazionale e/o extra UE o comunque per quelli al di fuori del campo di applicazione della direttiva, posto che diversamente si verificherebbe un’insanabile violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva di cui all’art. 3 e all’art. 53 della Costituzione, nonché degli ulteriori principi unionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento. In relazione all’art. 3 Cost., infatti, non vi sarebbero ragioni tali da giustificare il fatto che due società, entrambe italiane, o anche la medesima società, che percepiscano uguali dividendi debbano assoggettarli ad un diverso trattamento fiscale a seconda della provenienza degli stessi, se da società con sede nell’Unione o da società con sede in Italia o extra UE o prive dei requisiti della RE. In relazione all’art. 53 Cost., si verificherebbe una violazione del divieto di doppia imposizione ad esso riconducibile, poiché i soli percettori di dividendi di fonte interna o extra UE e/o comunque al di fuori del campo di applicazione della RE subirebbero una doppia imposizione dei medesimi elementi reddituali. Il contrasto con i principi unionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento ex artt. 63 e 49 TFUE deriverebbe dalla maggiore gravosità del prelievo sui dividendi rispettivamente provenienti da società italiane o da società extra UE nonché per i dividendi di fonte UE privi dei requisiti della RE. La CTR avrebbe errato nel negare tali considerazioni altresì senza confrontarsi con il tema della discriminazione alla rovescia che si verificherebbe in caso di disapplicazione della norma interna in 6 contrasto con il diritto UE unicamente in riferimento ai dividendi UE, rilevata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2022. La società in memoria chiede quindi di cassare la sentenza impugnata, decidendo nel merito, previo l’eventuale rinvio della questione alla CGUE in va pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE e/o comunque esperimento ex art. 23, comma 1, della l. n. 87 del 1953, della questione di legittimità costituzionale;
in subordine cassare con rinvio per gli accertamenti in fatto. 2. Il primo motivo di ricorso, che deduce una nullità della sentenza per motivazione apparente, è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo e del terzo. 2.1. La base imponibile dell’RA è costituita dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione (art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997). Per le imprese di assicurazione la base imponibile è specificamente individuata dall’art. 7 del d.lgs. n. 446 del 1997. L’art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ha rivisto, per quanto qui rileva, le regole di determinazione dell’IRAP. Più precisamente, per effetto della citata novella, l’art. 7, comma, 1, recante la «Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione», prevede che «Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni… b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento». 7 Alla luce di tali disposizioni i dividendi concorrono alla base imponibile RA nella misura del 50 per cento. 2.2. La tesi della società ricorrente è che tale imposizione sia illegittima e si articola su plurimi passaggi: a) il divieto derivante dall’art. 4 par. 1, lett. a e 3 della RE madre figlia di assoggettare i dividendi provenienti da società UE a tassazione in misura eccedente il 5% si riferisce non solo alla imposizione a fini IR ma anche alla imposizione a fini RA, concernendo cioè qualsiasi imposizione su tale reddito;
b) il divieto derivante dalla direttiva ha una efficacia diretta come confermato dalla sentenza CGUE nella causa C-138/07; c) la tassazione RA dei dividendi prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 446 del 1997 contrasta con la RE in quanto determina una imposizione dei dividendi superiore alla misura massima consentita, pari al 5% e già tutta integralmente consumata con l’imposizione a fini IR, come previsto dall’art. 89 t.u.i.r.; d) ciò posto, anche ove si tratti poi di dividendi interni, di fonte nazionale, o extra UE o comunque al di fuori del campo di applicazione della RE, l’art. 7 sarebbe in contrasto con i principi unionali in tema di libertà di stabilimento e libertà di circolazione dei capitali e con le norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche in termini di discriminazione alla rovescia. 2.3. Come è noto, questa Corte ritiene che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura non solo quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ma 8 anche quando essa formalmente esista come parte del documento, ma si tratti di "motivazione apparente" o di motivazione affetta da "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. 2.4. Ciò premesso, la sentenza di appello resa dalla CGT2 appare effettivamente del tutto priva di una reale e concreta motivazione sui fatti di causa, come sopra descritti. Dopo aver richiamato alcuni precedenti di merito, l’unica affermazione resa dai giudici di appello è che la RE non si estende all’RA. Tali affermazioni appaiono del tutto astratte e generiche sia poiché dei precedenti non risulta riportato il contenuto sia poiché esse non sembrano riferirsi alla domanda concretamente spiegata dalla società che non attiene all’applicabilità o meno della RE anche all’RA bensì al tema se il prelievo RA sui dividendi sia rilevante ai fini del limite massimo di imposizione previsto dalla RE. 9 Inoltre, la CTR non spiega in alcun modo per quali ragioni la RE, laddove prevede un limite alla imposizione dei dividendi, non possa essere ritenuta riferibile anche all’RA. Ed invece il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. n. 32980/2018; Cass. n. 15964/2016; Cass. n. 1236/2006). L’accoglimento del primo motivo, formulato in termini di nullità della sentenza, assorbe l’esame del secondo e del terzo motivo. 2.5. Appare opportuno comunque evidenziare fin da ora che tale affermazione, ove abbia inteso negare la rilevanza del prelievo RA sui dividendi ai fini del limite di imposizione previsto dalla RE, va confrontata con quanto ritenuto recentemente dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in tema di RA nel caso di attività bancaria (prevista dal diverso ma contiguo art. 6 del d.lgs. RA). La questione della compatibilità unionale della imposizione RA dei dividendi percepiti da società madri residenti in Italia ed esercenti attività bancaria e versati da società figlie con sede nell’Unione europea, è stata infatti oggetto della recente e sopravvenuta decisione CGUE, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum s.p.a., cause riunite da C-92/24 a C-94/24 che ha affermato che l'art. 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che 10 esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione. Le motivazioni poste alla base del ragionamento della CGUE sono essenzialmente tre. In primo luogo, essa ha osservato che dalla formulazione letterale dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 risulta chiaramente che uno Stato membro che abbia scelto il sistema dell'esenzione deve astenersi dall'assoggettare a imposizione gli utili che una società madre residente in tale Stato membro percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri e che il divieto concerne qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile i dividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri. In secondo luogo, sotto il profilo del contesto, la CGUE ha osservato che l'art. 2 della direttiva 2011/96 definisce l'ambito di applicazione ratione personae di quest'ultima, ma tale articolo non è invece pertinente al fine di determinare l'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva. Dunque, il fatto che l'IRAP non faccia parte delle imposte menzionate nell'allegato I, parte B, di tale direttiva, al quale rinvia l'articolo 2, lettera a), punto iii), della medesima direttiva, non significa affatto che tale imposta sia esclusa dall'ambito di applicazione sostanziale di detta direttiva. 11 Infine, sotto il profilo teleologico, la CGUE ha osservato che nella misura in cui detta direttiva intende evitare la doppia imposizione di tali utili «in termini economici», occorre ritenere che il sistema dell'esenzione riguardi qualsiasi imposta che, nello Stato membro di residenza della società madre, include nella propria base imponibile anche solo una parte di detti utili, quale che sia la natura dell'imposta in questione. Come è noto l’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017). La decisione riguarda, esplicitamente, i dividendi corrisposti da società figlie con sede in UE a società madri con sede in Italia, nell’ambito di applicazione della RE. 2.6. Il legislatore peraltro è intervenuto con la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) introducendo, per le imprese di assicurazione, il nuovo comma 1-bis dell’art. 7, nel d.lgs. n. 46 del 1997, secondo cui i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in altro Stato membro UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo «non concorrono a formare il margine di intermediazione […] in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta […] per il 95 per cento del loro ammontare», al ricorrere delle condizioni del regime madre- figlia (rinviando alle condizioni di cui all’art. 27-bis d.P.R. 600/1973 e all’art. 44, comma 2, lett. a, TUIR). I dividendi quindi sono esclusi al 95 per cento dalla base IRAP, sempre in presenza dei requisiti RE-coerenti. 12 In forza dell’art. 1, comma 47, le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i periodi anteriori, è precisato che la quota IRAP riferita a dividendi intra-UE assoggettata in misura eccedente rispetto al nuovo regime «può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 602/1973». Il comma 48 infine, nel prevedere l’esercizio del diritto entro il termine dell’art. 38, fa salve le istanze di rimborso già presentate. 2.7. In sintesi, la CGT2 ha reso una unica affermazione, della inapplicabilità della RE all’RA, affermazione che non solo è del tutto astratta e non supportata da alcuna motivazione ma neanche immediatamente correlata all’oggetto della lite;
essa inoltre appare oggi, alla luce della sopravvenuta decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, non coerente con il citato quadro normativo, con riferimento ai dividendi provenienti da società figlie con sede in UE e per i quali ricorrano le condizioni della RE. E’ invece mancato del tutto un effettivo esame sia delle tesi giuridiche della ricorrente sia della natura e dell’origine dei dividendi cui si riferisce la domanda, accertamento in fatto che peraltro si rende necessario alla luce della immediata valenza precettiva della decisione della Corte di giustizia, in relazione ai dividendi di fonte UE, e del mutato quadro normativo, nonché appare correlato alla valutazione delle tesi difensive, in relazione agli ulteriori dividendi. 3. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo e del terzo. Parimenti devono considerarsi assorbite dalla pronuncia di nullità anche le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di sollevare questione di legittimità costituzionale. La sentenza va cassata, con rinvio alla CGT2 della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie, anche alla 13 luce della sopravvenuta decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nonché per la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 gennaio 2026. Il Consigliere est. Il Presidente ER ME RE PI