Sentenza 12 ottobre 2011
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 24, comma secondo, 25 e 111 Cost., degli art. 34, 392 e 398 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono quale causa di incompatibilità del giudice chiamato ad assumere un incidente probatorio il fatto che egli abbia disposto, nell'ambito dello stesso procedimento, una misura cautelare personale, in quanto l'incidente probatorio è privo di carattere decisorio in punto di responsabilità, anche solo a livello di predelibazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2011, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 12/10/2011
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2422
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 8574/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO AR IN N. IL 07/05/1963;
2) NF EL N. IL 28/06/1976;
3) CI AN EP N. IL 15/03/1963;
4) CI FR 74 N. IL 12/11/1974;
5) NA EP N. IL 22/05/1972;
6) CI FR 77 N. IL 02/08/1977;
avverso la sentenza n. 1269/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile l'Avv. Ventrella e Scozzari. Udito il difensore Avv. Aricò G. per UC LA PP e Sceusa G. per UC ES cl. 74 e in sost. Dell'avv. Mazzotta S. per AN PP, IO L. per UC ES cl. 77.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 13-7-2010 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma di quella del GUP del tribunale della stessa città del 3-12-2008, riconosceva responsabili di vari reati NF EL, LO AR IN, NA EP, CI AN EP, CI FR cl. 1977 e CI FR cl. 1974. Tanto sulla base delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia Di TI ZI, riscontrate dagli esiti di attività investigativa di PG, dagli apporti di altri collaboratori, dalle deposizioni delle vittime di alcuni reati estorsivi. I predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Per UC ES cl. 1974 sono stati depositati anche motivi nuovi. A) Con il ricorso proposto personalmente da NF, che risponde dei reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in danno di ZA PP, imprenditore operante nel settore delle discariche (capi 1 e 2), si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa, al quale, benché non seguito da ricognizione personale, ne' da riconoscimento in aula, era stata attribuita efficacia di prova, nonostante la mancata corrispondenza dei dati antropometrici dell'imputato, rilevati attraverso CT di parte, con la descrizione dell'autore del reato fornita dalla p.o.. Si chiedeva quindi l'annullamento sul punto della sentenza. Al) Ad avviso di questa corte, il ricorso è infondato e va disatteso.
Premesso che tanto l'esistenza dell'associazione quanto la sussistenza dell'estorsione non sono oggetto del gravame, la sentenza si sottrae ai vizi dedotti. La corte territoriale infatti, a fronte del riconoscimento fotografico del prevenuto effettuato in termini di certezza dalla persona offesa, ha in primo luogo osservato che tale forma di riconoscimento, se certo ed attendibile (nella specie l'imputato era stato visto più volte dalla p.o., in occasione degli incontri per la consegna delle somme estorte), rende superflui, per di più nell'ambito del giudizio abbreviato, la ricognizione personale e il riconoscimento in aula. È stata poi motivatamente svalutata l'asserita discordanza tra i dati antropometrici dell'imputato, ricostruiti attraverso la CT di parte, e la descrizione dell'autore del reato fornita dall'imprenditore, attraverso l'ineccepibile rilievo che, riferendosi la descrizione al 2004, mentre la consulenza era stata effettuata nel 2007, la circostanza che da essa AN risultasse obeso, mentre ZA non lo aveva descritto come tale, era giustificabile con un sopravvenuto aumento di peso dell'imputato, essendo quindi inidonea a sminuire la valenza del riconoscimento. Ciò anche a fronte della corrispondenza della descrizione fornita, quanto a mole e a colore scuro della carnagione, con le caratteristiche del soggetto ritratto nella fotografia riconosciuta dalla persona offesa, mentre la mancata indicazione della cicatrice che AN presenta al volto, peraltro non ben visibile nella fotografia, era attribuita dalla corte palermitana, con motivazione logica, alla difficoltà di individuarla alla normale distanza tra due interlocutori, soprattutto in un soggetto di colorito scuro, non potendo per contro sfuggire ad una visita medica accurata e ravvicinata, quale quella effettuata dal consulente di parte. Quanto poi al dato relativo alla statura, la corte non ha mancato di sottolineare come esso si presti più di ogni altro a valutazioni approssimative e soggettive, concludendo quindi per l'irrilevanza dell'apparente difformità.
B) LO, che risponde dei reati di estorsione aggravata in danno rispettivamente di RA ON e di NS NZ, imprenditori operanti nel settore della nettezza urbana (capi 4 e 5), deduce, tramite l'avv. Pier IG Cappello, quattro motivi. 1) Premesso che è pacifico, avendolo riconosciuto lo stesso imputato, che egli aveva percepito dazioni di denaro dai due imprenditori, si assumono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del suo concorso con Di TI e NE, soggetti che lo avevano preceduto nelle riscossioni, con l'effetto dell'affermazione di responsabilità per fatti avvenuti anni prima del suo intervento, che si colloca nel 2004. Tanto sul rilievo della mancanza di prova circa la cooperazione di TE in fase tanto di ideazione quanto di realizzazione della condotta, al punto che egli non era conosciuto dal Di TI, il quale non lo ha mai menzionato nelle sue dichiarazioni in veste di collaboratore di giustizia.
2) Violazione di legge in ordine all'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 la cui sussistenza è stata ritenuta sulla base di presunzioni, senza approfondire l'appartenenza di TE al sodalizio mafioso, e l'esistenza di effettive intimidazioni nei confronti delle pp.oo, da parte sua o di altri, in epoca coeva alle dazioni di denaro da lui ricevute.
3) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'estorsione aggravata ai sensi del art. 628 c.p., comma 3, n. 3, non risultando alcuna coercizione delle persone offese, nei cui confronti TE si era posto piuttosto come millantatore che come estorsore.
4) Violazione di legge in relazione al riconoscimento della solidarietà con altri imputati della condanna al risarcimento in favore della persone offese, che doveva invece essere limitata alle due o tre dazioni ricevute personalmente.
B) Il ricorso è infondato e merita rigetto.
B1) La prima doglianza, attraverso le censure di violazione di legge e vizio motivazionale, è intesa a contestare l'affermazione di responsabilità concorsuale di TE con riguardo alle dazioni di somme, effettuate dai due imprenditori, ad altri soggetti. Secondo il ricorrente, nell'ambito dei reati continuati di cui ai capi 4) e 5), caratterizzati dalla periodicità delle corresponsioni, dovrebbero addebitarsi a ciascun percettore (essendo pacifico che nel tempo se ne erano succeduti più di uno, causa il sopravvenuto arresto dei precedenti) soltanto le tranches personalmente riscosse, escluso il concorso nel reato commesso dai precedenti e successivi esattori. Tanto sul rilievo dell'assenza di prova circa la cooperazione dei predetti in fase di ideazione della condotta e di realizzazione della stessa da parte di altri, confermata dalla mancata menzione del TE da parte del collaboratore di giustizia Di TI. L'assunto ruota intorno all'inammissibile spezzettamento della condotta estorsiva, per contro unitaria, pur se accompagnata - secondo una nota prassi tipica delle associazioni mafiose, che sfrutta nel tempo lo stato di intimidazione ingenerato nelle vittime - da esecuzione periodica, mediante rateizzazione delle somme, da corrispondere in occasione di festività o di particolari eventi annuali. Rateizzazione che da luogo ad un reato a consumazione prolungata o progressiva, in costanza del quale, qualunque condotta - quale in particolare quella dell'addetto alla riscossione, che si traduca in una forma di sostegno per la protrazione dell'attività criminosa, integra concorso nell'estorsione (Cass. 4919/2010). Alla stregua, poi, del conforme, consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte, secondo cui il concorso nel reato di estorsione sussiste anche quando il contributo causale del correo sia limitato alla fase finale della riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, collegandosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica (Cass. 41177/2006), la successione, senza soluzione di continuità, di vari addetti all'esazione, a seconda delle disponibilità del momento (nella specie TE era succeduto a NE VA, che si era avvicendato al fratello IG, dopo il suo arresto), in un contesto intimidatorio precostituito ed immanente, comporta conseguentemente la cointeressenza di tutti alla complessiva attività estorsiva, e quindi la conoscenza e l'adesione ai termini dell'accordo imposto alle vittime. Conclusione nella specie confermata dalle modalità del subentro dell'imputato, ben illustrate in sentenza sottolineando che TE si era presentato a RA affermando che, al posto di VA NE, invariati i termini dell'accordo estorsivo, ora c'era lui che riscuoteva, e analogo era stato il suo inserimento nella vicenda NS, pure proseguita con dazioni dell'ammontare già prestabilito. Senza contare che anche l'impiego dell'imputato in due estorsioni realizzate per conto di Cosa nostra, concorre a dimostrare che tale impiego non era ne' casuale, ne' inconsapevole, rendendo recessiva la sua mancata menzione ad opera del pentito Di TI, pacifica essendo la partecipazione di TE al reato, per sua stessa ammissione. B2) Erronea, sotto il primo profilo, la censura di violazione di legge in ordine al riconoscimento all'aggravante di cui all'art. 7, basata sul mancato approfondimento dell'appartenenza di TE al sodalizio mafioso, dal momento che l'aggravante non esige tale appartenenza, del resto non contestata al prevenuto, ma richiede l'uso del metodo mafioso - nella specie prospettato nell'imputazione e non oggetto di specifica censura - o il fine di agevolare l'attività di quel tipo di associazioni. Del pari infondato il secondo profilo della doglianza, con cui si censura la mancata dimostrazione dell'esistenza di effettive intimidazioni nei confronti delle pp.oo, da parte dell'imputato o di altri, in epoca coeva alle dazioni di denaro da questi ricevute. Tale prospettazione, che si lega all'impostazione parcellizzatrice della condotta alla base del primo motivo, già ritenuta infondata, trascura infatti di considerare che il reato è nella specie sostanzialmente unitario, per quanto ad esecuzione periodica, e che per questo le singole dazioni sfruttavano uno stato di intimidazione in atto, in quanto gli imprenditori erano già stati vittime, per piagarne la volontà alle richieste estorsive, di gravi atti di violenza e minaccia ai danni dei cantieri e delle attrezzature, ricordati in sentenza. È quindi irrilevante che ad ogni singola esazione non fossero collegati atti violenti o minacciosi.
B3) La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, dedotti con il terzo motivo, reiterano l'assunto,
infondato, dell'asserita mancanza di coercizione delle persone offese da parte di TE - che si sarebbe posto nei loro confronti come un millantatore, piuttosto che come un estorsore, basata sulla tecnica difensiva della parcellizzazione del reato a seconda della persona dell'esattore. Quello che è richiesto per la sussistenza dell'aggravante, invece, è che la violenza o minaccia siano poste in essere da un appartenente all'associazione mafiosa, non necessariamente da tutti gli agenti. Il che nella specie è puntualmente avvenuto essendo Di TI ZI, correo di TE, un associato. Si tratta di aggravante soggettiva che si estende ai correi in quanto, a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera della L. n. 19 del 1990, art. 3 per quanto al concorrente non si comunichino più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle f) relative all'imputabilità ed alla recidiva, sono ancora valutate a suo carico o a suo favore le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70 c.p., comma 1, n. 2, cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole (Cass. 5639/2005). B4) Il quarto motivo di ricorso, collegato al primo, è infondato per le ragioni già espresse trattando quest'ultimo.
C) NA PP, riconosciuto responsabile in secondo grado, a seguito di appello del PM, del reato di cui al capo 1), qualificato ai sensi dell'art. 418 c.p., deduce, tramite l'avv. Serafino Mazzotta, due motivi.
1) Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 418 c.p. (vitto ed ospitalità ad associati mafiosi), basata sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di TI, non lineari ne' coerenti. Infatti questi, da un lato, non aveva riconosciuto in fotografia la persona indicata come PE Di RI (che faceva il pizzaiolo e conduceva in locazione un appartamento nel residence in cui IA aveva dato alloggio allo stesso Di TI e al SS, latitanti), dall'altro era incorso in incongruenze circa l'epoca in cui si collocherebbe la condotta attribuita all'imputato, epoca comunque contraddetta da produzioni documentali della difesa, ignorate dalla corte territoriale, attestanti che AN aveva lavorato presso il ristorante Le Canne di Siculiana, nel 2004, soltanto per nove settimane, e che nell'aprile di quell'anno si era trasferito a San Leone, per poi emigrare, nello stesso anno, in Germania, dove era rimasto fino al gennaio 2007.
2) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della conoscenza da parte dell'imputato dello status di mafioso del SS, non affermata neppure da Di TI, ritenuta in sentenza con la motivazione che AN non poteva non sapere. Il ricorso è infondato e va disatteso.
C1) Il primo motivo è attinente a profili di merito, relativi alla valutazione delle risultanze processuali, per contro adeguatamente effettuata, con congrua motivazione, nella sentenza di secondo grado. Correttamente, infatti, i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni del collaboratore Di TI, che ha descritto AN - PE Di RI, di professione pizzaiolo presso il ristorante Le Canne di CI, conduttore di un appartamento sito nel residence in cui IA BR alloggiava con i latitanti - come colui che riforniva di pizze lui e LA SS, durante la loro latitanza, o cucinava per loro, che ne frequentavano occasionalmente l'appartamento, descritto e riconosciuto in fotografia dal pentito. Il sospetto di mancanza di linearità e coerenza della ricostruzione di questi, espresso dal ricorrente, è smentito, da un lato, dall'avvenuta identificazione dell'imputato, puntualmente ricordata in sentenza, in sede di incidente probatorio cui Di TI era stato sottoposto, dall'altro dall'irrilevanza delle asserite contraddizioni in cui questi sarebbe caduto nel collocare nel tempo la condotta ascritta al AN, inidonee ad incidere sul nucleo essenziale del portato accusatorio. Infatti che l'epoca in cui quest'ultimo aveva iniziato a lavorare nel ristorante di cui sopra, sia la fine del 2003 (come dichiarato dal collaboratore), o l'inizio del 2004, è di scarso rilievo, considerato che è certo - come ammesso dal ricorrente - che nel 2004 AN aveva fatto il pizzaiolo in quella pizzeria (anche se Di TI ne ricordava la presenza fino al 2005, quando sarebbe stato invece in Germania). Così come sposta poco, nel quadro complessivo della versione del pentito, che l'incidente di motocicletta riferito da AN a Di TI sia risalente al 1999, anziché all'anno precedente alla confidenza, trattandosi di dettaglio che non inficia il narrato secondo cui il prevenuto, sicuramente noto al Di TI per le ragioni indicate, aveva, quale pizzaiolo residente nel medesimo residence in cui i due latitanti si nascondevano, contribuito alla loro sopravvivenza apprestando per essi il vitto in alcune occasioni.
C2) Sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico, poi, la sentenza si sottrae alla censura di vizio motivazionale, avendo i giudici di merito adeguatamente supportato la conclusione che AN non potesse ignorare lo status di associati latitanti del SS e del Di TI, valorizzando da un lato la sua pregressa conoscenza del IA (che dava ospitalità ai predetti essendo l'intestatario del contratto relativo all'appartamento), condannato per appartenenza all'associazione, dall'altro lo stile di vita riservato (ad esempio tenendo sempre chiuse le finestre dell'appartamento) tenuto dal IA stesso dopo che i due latitanti si erano trasferiti presso di lui.
D) CI AN EP, ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione in danno di ES FR e RA AS (sub 9), deduce, tramite l'avv. Aricò, tre motivi. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla non equivocità degli atti e al carattere di precisione degli indizi, per non essersi tenuto conto, nella valutazione dell'intercettazione ambientale del 15-3-2006 tra l'imputato e BR GE, suo concorrente nel reato - dalla quale, secondo la corte territoriale, emerge che era stato lui a collocare il segnale di avvertimento (una bottiglia contenente liquido infiammabile ed un accendino) sul furgone della ditta FR, della parte in cui, come alternativa al raggiungimento dell'accordo con AS RA, si prospetta l'acquisto di un escavatore più grande, esulando quindi l'elemento della minaccia. Inoltre illogicamente la corte ha affermato che NC, capo cantiere dell'impresa, avesse agito in stato di coartazione, a fronte di una richiesta di lavoro da parte dell'imputato, priva di contenuto minaccioso.
2) Gli stessi vizi venivano dedotti in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, apoditticamente motivato attraverso il richiamo al contesto ambientale e alle modalità esecutive, in assenza di motivazione circa la volontà di agire consapevolmente con metodologie mafiose.
3) Gli stessi vizi erano infine dedotti in relazione al trattamento sanzionatorio (mancata determinazione nel minimo della pena base) e al diniego di attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato e va disatteso.
D1) Il primo motivo investe l'interpretazione del contenuto di una intercettazione ambientale, per contro sorretta da congrua motivazione, avendo la corte territoriale ineccepibilmente spiegato come essa rappresenti la cronaca in diretta della collocazione del segnale di avvertimento (una bottiglia contenente liquido infiammabile ed un accendino) sul furgone della ditta FR, che il capocantiere NC aveva parcheggiato davanti alla pizzeria Zizzania, da parte del UC e del coimputato BR, la presenza del cui furgone, oggetto di intercettazione ambientale, era stata rilevata dal GPS, proprio presso quella pizzeria, la sera del fatto, all'indomani della quale NC lo aveva denunciato. Secondo la corretta ricostruzione operata in sentenza, alla stregua del tenore della conversazione, riportata testualmente, i due, nel mentre provvedono alla collocazione del segnale (circostanza che neppure il ricorrente ha contestato), fanno riferimento a AS RA che aveva respinto le richieste di UC di farlo lavorare per la FR al posto suo e l'imputato esclama "se vuole l'accordo ... se no - bestemmia ...".
La parte della conversazione valorizzata dal ricorrente ("ci andiamo ad impelagare e ci compriamo insieme l'escavatore grosso"), che si duole della mancata considerazione di essa in sentenza, appare staccata dal contesto precedente e comunque inidonea a costituire l'alternativa che il parlante prospetta al raggiungimento dell'accordo, per l'ovvia considerazione, risultante dalla sentenza, che i due loquenti avevano appena collocato la bottiglia incendiaria sul furgone della ditta FR, colpevole, nell'ottica dell'imputato, di dare lavoro alla ditta del RA, piuttosto che alla sua. Infatti l'episodio, come puntualmente osservato dalla corte territoriale, era stato preceduto dalla duplice strategia di effettuare richieste di lavoro a NC, che questi non aveva preso in considerazione, e richieste a RA di farsi da parte. Nè risulta che fosse stato seguito dall'acquisto dell'escavatore di grandi dimensioni.
Dunque non a caso, ma proprio per effetto dell'intimidazione subita, secondo quanto logicamente argomentato in sentenza sulla scorta delle dichiarazioni del RA - con il quale NC si era confidato, dopo il fatto NC aveva convocato UC per sollecitare la presentazione di un preventivo, che però l'ing. FR non aveva accettato ritenendolo troppo oneroso.
D2) Del pari infondate sono le censure dedotte in ordine alla ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso, ancorata in sentenza all'utilizzo a scopo intimidatorio dell'avvertimento rappresentato da una bottiglia di benzina e da un accendino, noto come tipico della consorteria mafiosa dominante su quel territorio. Mentre la condotta precedente e successiva di UC, determinato ad ottenere il lavoro, mostra il suo consapevole ricorso a quella metodologia al fine di raggiungere tale scopo.
D3) Le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono prive di fondamento.
La rideterminazione della pena, previa eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, è accompagnata dalla valutazione della sua congruità
"in relazione alla pervicacia criminale evidenziata dai comportamenti intimidatori di natura estorsiva posti in essere". Motivazione che, attraverso il richiamo alla caratura criminale del prevenuto, è atta a sorreggere tanto la quantificazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, quanto, implicitamente, il diniego di attenuanti generiche, la cui asserita meritevolezza non è supportata da alcun elemento.
E) CI FR, cl. 1977, che risponde del reato associativo e dell'estorsione in danno di MN OR srl in persona di GA AL (reati sub 1 e 8), ricorre tramite l'avv. L. Fiorello con due motivi.
1) Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e contraddittorietà della motivazione in ordine al reato associativo. La corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni del collaboratore Di TI (relative all'appartenenza a Cosa nostra dell'imputato, a lui noto come CC di Realmente, presentatogli da LA SS il quale gli aveva riferito della formale affiliazione del predetto alla famiglia di Porto Empedocle, e della sua occupazione nella messa a posto presso imprese operanti nel territorio di Realmonte e di Favara) riscontrate da quelle di AL, p.o. dell'estorsione, trascurando la mancata coincidenza tra la chiamata, generica, e l'episodio estorsivo specifico, riferito dal teste/p.o., non conosciuto dal Di TI. Episodio, quindi, o non verificatosi affatto, oppure esulante dagli affari di Cosa nostra. 2) Violazione dell'art. 194 c.p.p., art. 629 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La corte nella valutazione delle dichiarazioni del teste /p.o. sotto il profilo della credibilità soggettiva, non ha tenuto conto degli attriti esistenti tra AL e l'imputato (da un lato l'imprenditore, nel 1998, aveva emesso una comunicazione di non idoneità al lavoro nei confronti di uno zio del prevenuto, dall'altro questi, quale consigliere comunale di Realmente, aveva creato problemi all'impresa del AL). Inoltre non si è considerato che la p.o., nelle prime dichiarazioni, aveva affermato soltanto che le somme, secondo quanto riferitogli dall'imputato, erano destinate a terzi che lo avevano incaricato della richiesta, esulando qualunque minaccia, mentre solo nelle successive, rincarando la dose, aveva affermato che gli era stato intimato di pagare perché le somme servivano per pagare i legali di detenuti. Inoltre AL, oggetto di intimidazioni in varie località, avrebbe denunciato solo quelle asseritamente di UC, aspetto pure trascurato dai giudici di merito. Comunque ne' la prima ne' la seconda versione della p.o., darebbero conto della matrice mafiosa, oggetto di mera illazione nella motivazione della sentenza impugnata. Nè soccorrerebbero sul punto le dichiarazioni del Di TI, che non ha indicato le vittime delle estorsioni di cui si sarebbe occupato il prevenuto. Il ricorso è infondato e merita rigetto.
E1) La particolari della questione prospettata con il primo motivo, è data dal fatto che la chiamata del Di TI è assistita, sul punto del generico impiego dell'imputato nella 'messa a posto' (cioè nell'assoggettamento al pizzo) di imprese operanti nell'area di Realmente, dal riscontro specifico rappresentato dall'estorsione in danno della MN OR srl, riferita dal AL. Per quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, che privilegia l'aspetto sostanziale della concordanza tra propalazioni e riscontro, sia idoneo a riscontrare la chiamata anche un elemento che, senza essere sovrapponile alla stessa, e senza necessariamente investire la condotta illecita ascritta all'accusato, attenga alle dichiarazioni del propalante nella parte di riferimento (Cass. Sez. n. 36267/2006), questo non significa, come sembra ritenere il ricorrente, che, viceversa, se il riscontro è più specifico e pregnante della chiamata, esso sia per questo inidoneo alla funzione di confermarne l'attendibilità.
Ciò premesso, gli snodi della filiera argomentativa della corte palermitana escono indenni dalle censure sollevate con il motivo in esame.
Dalla sentenza risulta infatti come le dichiarazioni del Di TI in punto di appartenenza dell'imputato, a lui noto come CC di Realmente, alla consorteria mafiosa, fossero in primo luogo particolarmente credibili in quanto caratterizzate dalla ricchezza di dettagli derivante dalla loro provenienza da un fonte di livello qualificato. Fonte costituita da uno dei vertici della famiglia, LA SS - la cui latitanza Di TI aveva condiviso, il quale, proprio in quel periodo, aveva affiliato il prevenuto alla famiglia di Porto Empedocle. La corte territoriale ha poi ineccepibilmente argomentato come tali propalazioni fossero riscontrate, sul punto dell'impiego dell'imputato nella messa a posto di imprese operanti nel territorio di Realmonte e di Favara, dalla deposizione della p.o. AL, relativa all'episodio estorsivo di cui questi era stato vittima, proprio nel primo dei due territori (capo 8). Irrilevante è quindi la circostanza che il pentito non abbia riferito in modo specifico di quest'ultimo fatto, rientrante comunque nella generica attività di "messa a posto" in una delle aree territoriali indicata dal Di TI come frutto delle confidenze del boss SS.
Senza contare che le dichiarazioni di AL, la cui attendibilità è stata oggetto di ampia motivazione (sul punto, v. la trattazione del motivo seguente), sarebbero addirittura di per sè sufficienti, riguardando un reato di matrice palesemente associativa in quanto commesso con modalità tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (sul punto, v. pure la trattazione del motivo seguente), a dar conto, secondo un consolidato Indirizzo giurisprudenziale di questa corte (Cass. 6308/2010), dell'appartenenza di UC alla consorteria mafiosa.
E2) Infondatamente si addebita alla corte, con argomenti comunque in fatto, l'incompleta valutazione dei dati disponibili in punto di valutazione delle dichiarazioni del teste /p.o. sotto il profilo della credibilità soggettiva. Invero in sentenza è stato con ragione osservato che il richiamo all'esistenza di attriti tra AL e l'imputato, per avere il primo, in epoca risalente (1998), emesso una comunicazione di non idoneità al lavoro nei confronti di uno zio del prevenuto, mentre quest'ultimo, quale consigliere comunale di Realmente, aveva creato problemi all'impresa del AL, era del tutto generico, quindi finalizzato a scopi difensivi, essendo la portata di tali motivi di astio, minimale a fronte della grave responsabilità che l'imprenditore si assumeva con la denuncia, fonte di possibili ritorsioni. Denuncia tra l'altro presentata non d'iniziativa, ma "per togliersi il peso" in occasione di una convocazione in questura, dopo l'arresto del prevenuto e dopo che altri imprenditori avevano coraggiosamente iniziato a rompere la consegna del silenzio, denunciando analoghi fatti.
Nè è ammissibile, riguardando profili in fatto, la doglianza relativa all'asserito crescendo delle accuse dell'imprenditore, dalle prime delle quali esulerebbe l'affermazione di essere stato minacciato, a fronte della puntuale ricostruzione della corte territoriale secondo cui fin dal primo momento il teste aveva riferito che l'estorsore si era presentato come un "incaricato da alcune persone per riscuotere a Realmente" sintomo di un'investitura tipicamente mafiosa, mentre nelle successive, senza per questo rincarare la dose o contraddirsi, anche tenuto conto che il decorso di tre anni dal fatto giustificava qualche aggiustamento di tiro, aveva affermato che le somme, secondo quanto dichiaratogli dall'imputato, servivano per pagare i legali di detenuti (egli si era in particolare qualificato come "referente incaricato dagli amici per la zona di Realmente per riscuotere i soldi che servivano ad altri amici che erano in galera per pagare gli avvocati").
Del tutto generica è poi la doglianza circa la mancata considerazione della scelta di AL, oggetto di intimidazioni in varie località, di denunciare solo quelle provenienti da UC. Sul punto del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7, la sentenza si sottrae alle censure del ricorrente avendo adeguatamente dato conto - restando quindi recessiva la mancata menzione dell'episodio da parte del Di TI, che aveva peraltro precisamente indicato l'area territoriale di competenza dell'imputato, della matrice mafiosa del fatto, richiamando il riferimento da parte dell'imputato, nell'approccio all'imprenditore, all'organizzazione criminale mafiosa per cui agiva, della cui forza intimidatrice, derivante dal noto predominio di essa sul territorio, si era avvalso, ponendo il AL nell'alternativa tra pagare o esporsi al rischio di ritorsioni, puntualmente prospettategli e di fatto realizzate con l'episodio di danneggiamento ai suoi danni ricordato in sentenza.
F) CI FR cl. 1974, condannato in primo grado per il reato associativo (capo 1), in appello per detenzione e porto di armi, anche da guerra, aggravati (capo 3), ha proposto ricorso tramite l'avv. Sceusa con vari motivi, i primi quattro dei quali ripropongono questioni preliminari di rito, già disattese nei gradi precedenti.
Le ragioni della decisione, per comodità di lettura, saranno indicate dopo l'esposizione di ciascun motivo.
1) Violazione di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità ecc., e in particolare degli artt. 415 bis, 416 e 419 c.p.p. e L. n.742 del 1969, art.
2. In sostanza la deroga alla sospensione dei termini nel periodo feriale per le indagini preliminari relative a procedimenti per reati di criminalità organizzata, non opererebbe per il termine di venti giorni di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3, in quanto non attinente al compimento di indagini preliminari,
perché funzionale all'anticipazione del contraddittorio tra accusa e difesa (Cass. 248/1995, Martinelli). Inoltre il deposito della richiesta di rinvio a giudizio il ventunesimo giorno dopo la notifica del procedimento di conclusione delle indagini preliminari, non rispetta il dettato normativo, in quanto il ventesimo giorno era una domenica.
F1) La questione è infondata. Come ricordato in sentenza, la deroga alla sospensione feriale dei termini opera, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, non solo per quelli fissati per il compimento delle indagini preliminari, ma per tutti i termini genericamente procedurali riguardanti tale fase del procedimento (come da combinato disposto della L. n. 742 del 1969, art. 2, commi 1 e 2 nelle sue successive modifiche), quindi anche per quello di cui all'art. 415 bis c.p.p. (Cass. 622/1994). Il richiamo nel ricorso a risalente giurisprudenza di questa corte che, relativamente alla procedura di riesame, sosteneva l'inoperatività della deroga, non è più attuale, essendo superato da successivo contrario orientamento, anche a sezioni unite, relativo alle misure cautelari sia personali che reali (Cass. 9884/2009; Cass. Sez. U, 37501/2010). Il che conferma ulteriormente l'esattezza della soluzione condivisa dalla corte territoriale.
Va rilevata l'infondatezza anche del secondo profilo di doglianza, in quanto il deposito della richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice, risulta effettuata il 12.8.2008, non il 11 come affermato dal ricorrente, nel rispetto, quindi, del termine a difesa di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
2) Il secondo motivo propone la questione dell'inutilizzabilità dell'incidente probatorio, perché assunto dallo stesso Gip che aveva emesso l'ordinanza custodiate in data 19-11-2007, e quindi, secondo il ricorrente, in violazione del principio di terzietà del giudice (in tal modo il Gip concorrendo alla formazione di prova utilizzabile in dibattimento), con conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e artt. 178 e 191 c.p.p.. Nel caso in esame il Gip aveva per di più ammesso la costituzione delle parti civili, tra l'altro individuando, d'ufficio, una delle persone offese nella Confindustria di Agrigento. In subordine si chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 392 e 398 c.p.p., per violazione dell'art. 24 Cost. comma 2, artt. 25 e 111 Cost.. F2) Anche tale questione è priva di fondamento avendo questa corte già affermato, dichiarando la manifesta infondatezza della stessa eccezione di incostituzionalità, che il giudice il quale emette l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, non è incompatibile ad assumere l'incidente probatorio, essendo quest'ultimo atto privo di carattere decisorio in punto di responsabilità, anche solo a livello di predelibazione (Cass. 18887/2001). 3) Violazione dell'art. 414 c.p.p. e vizio di motivazione in quanto l'imputato è stato sottoposto ad indagini preliminari, senza previo provvedimento del Gip di riapertura delle indagini, dopo che con decreto in data 4-1-2008, era stato archiviato il procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (per fatti fino al 2002). Ciò in quanto il fatto sarebbe lo stesso, sia pure qualificato come partecipazione all'associazione invece che come concorso esterno, mentre il diverso periodo temporale sarebbe frutto della scelta del PM di segmentare la contestazione, con riferimento, tuttavia, alla stessa associazione, radicata nel medesimo territorio e con parziale identità soggettiva dei presunti partecipi. F3) Le doglianze sono infondate in quanto, come correttamente rilevato nella sentenza di secondo grado, la diversa indicazione del lasso temporale cui si riferisce l'attuale addebito, è sufficiente a rendere il fatto diverso dal precedente, oggetto di provvedimento di archiviazione, in quanto l'insussistenza del concorso esterno nel periodo precedente, non esclude la successiva partecipazione dell'imputato all'associazione.
4) Violazione dell'art. 405 c.p.p., comma 2 e vizio di motivazione sul punto della ritenuta utilizzabilità delle indagini svolte dopo il decorso di un anno dal deposito, in data 17-9-2005, presso la segreteria del PM, dell'informativa cd. Argo, contente la notizia di reato a carico del prevenuto, essendo tardiva la successiva iscrizione dell'imputato nel registro notizie di reato. F4) La questione è stata risolta in senso sfavorevole al ricorrente - che cita giurisprudenza non più attuale - da questa corte a sezione unite, la quale ha osservato che il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, mentre gli eventuali indebiti ritardi nell'iscrizione sono privi di conseguenze, salvi eventuali profili di responsabilità del magistrato che abbia ritardato l'iscrizione (Cass. Sez. u, 40538/2009).
5) Vizi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c), e) in relazione alla valutazione della prova, nonché alla sussistenza dei reati contestati e dell'aggravante di cui all'art.
7. Le doglianze hanno ad oggetto specifico il giudizio di credibilità soggettiva ed oggettiva del collaboratore Di TI e la ricorrenza dei riscontri, ritenuti lacunosi per quanto attiene al reato associativo, non individualizzanti per quanto riguarda il reato relativo alle armi, a) Sotto il primo profilo (la credibilità del collaboratore), si deduce motivazione solo apparentemente congrua sul punto dell'identificazione nell'imputato del soggetto indicato dal collaboratore Di TI come CC 'U DU, che aveva prestato assistenza alla latitanza del boss LA SS. Infatti, da un lato, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che le propalazioni difettavano di precisione e di coerenza interna, in particolare sul punto della proprieta' della masseria luogo degli incontri del Di TI con il SS, e su quello dell'epoca della sua frequentazione del territorio di CI (indicata dall'inverno 2003 a tutto il 2005, anche quando era in corso la campagna elettorale per l'elezione del sindaco, che si colloca invece nel 2006), dall'altro si era limitata a valorizzare i dettagli riferiti dal pentito che portavano all'identificazione nel UC di CC 'U DU (e cioe' che questo era il soprannome del padre, tramandato al figlio secondo un uso costante in Sicilia;
che i suoi suoceri gestivano un panificio in CI;
che faceva saltuariamente il pizzaiolo), trascurando altri elementi di segno contrario. E precisamente: 1) che in un'ambientale relativa al precedente procedimento a suo carico, due suoi asseriti sodali lo chiamavano CO - e non CC 'U DU;
2) che non costituisce fatto notorio che i soprannomi si trasmettano di padre in figlio, 3) che altre indicazioni del Di TI non erano risultate riferibili, almeno in modo certo, all'imputato (il fatto che il padre fosse stato assessore, la circostanza che egli avesse lavorato in una impresa, il dato che la moglie fosse figlia unica, il fatto del prelievo presso la pizzeria della suocera delle pizze destinate allo stesso Di TI e al SS durante la loro latitanza). Ne' il riconoscimento fotografico del prevenuto effettuato dal Di TI, era idoneo a superare le incertezze evidenziate, trattandosi soltanto dell'attribuzione di un soprannome ad una effige. b) Sul fronte dei riscontri alla chiamata di correo relativa alla partecipazione all'associazione, il ricorrente analizza il riscontro individuato dalla corte territoriale nel ruolo di staffetta che UC avrebbe svolto, la sera dell'11-5-2005, successivamente ad un incontro tra antonina mercante e giuseppe messina, e il latitante LA SS, rispettivamente marito e padre dei due predetti. Incontro seguito da quello, avvenuto in un garage, dei fiancheggiatori del latitante, tra i quali l'imputato, uditi dagli operanti dire che avevano corso un grosso rischio, ma che per questa volta era andata bene e bisognava pensare alla prossima. I giudici di merito avevano dato per accertati una serie di elementi, sulla base delle relazioni di servizio degli operanti, trascurando comunque la circostanza che la presenza in loco dell'autovettura dell'imputato poteva essere giustificata dal fatto che proprio lì è ubicato un terreno con annessa abitazione, di proprietà della sua famiglia e da lui condotto. Ulteriore doglianza del ricorrente si appunta sul riconoscimento di UC da parte degli operanti, ritenuto erroneo in diritto in quanto non oggetto di alcuna delle relazioni di servizio in atti, ma di altra relazione (a firma Nocca), non acquisita, cui fa richiamo la relazione di servizio Volpe, priva quindi di autonomo valore probatorio sul punto. Ad ulteriormente evidenziare i vizi della sentenza impugnata, nel ricorso si fa poi richiamo alla contraddittorietà tra la relazione di servizio LL, che indica la Fiat Bravo in uso all'imputato come parcheggiata presso il magazzino/garage, e quella dei colleghi mercante e LL, subentrati all'isp. LL nel pedinamento, da cui risulta che costoro avevano assistito in diretta alla discesa dal mezzo di un giovane di circa trent'anni che era entrato nel garage, dove poi erano stati fatti i commenti sulla rischiosità dell'operazione appena compiuta. Senza contare che gli operanti avevano attribuito al giovane un pizzetto, che l'imputato non poteva avere perché il 3-5-2005, ritratto in occasione di una festa, presentava il volto glabro, e comunque il suo barbiere aveva escluso che avesse mai portato alcun tipo di barba, c) Sul fronte dei riscontri alla chiamata di correo relativa alla detenzione e porto di armi anche da guerra (Di TI aveva dichiarato che CC 'U DU faceva da scorta al boss latitante, armato di una 357 Magnum), il ricorrente rileva il malgoverno dei criteri di valutazione della prova, in quanto l'accusa e' stata ritenuta riscontrata da una intercettazione in data 29-12-2002, relativa al precedente procedimento a carico del prevenuto, in cui l'imputato aveva parlato con antonino gagliano di una pistola a mitraglia, a forma di catenaccio, simile a quelle usate dai tedeschi nella seconda guerra mondiale, di cui però aveva affermato di non aver potuto verificare il funzionamento non conoscendo neppure la tipologia del munizionamento. Intercettazione la cui idoneità dimostrativa rispetto al capo 3), non è stata motivata in sentenza. Comunque il reato avrebbe dovuto essere ritenuto assorbito nel reato associativo aggravato ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 4. Con motivi nuovi depositati il 26-9-2011, l'avv. Sceusa, ad integrazione del quinto motivo, ha allegato le tre relazioni di servizio della polizia (Volpe, LL, mercante) onde evidenziare i vizi in cui sarebbe incorsa la sentenza di secondo grado laddove ha ritenuto il riconoscimento dell'imputato tra coloro che la sera dell'11-5-2005 avevano operato quali fiancheggiatori del latitante SS LA, dopo l'incontro di questi con la moglie.
In ordine al reato di cui al capo 3), il difensore ha sottolineato ulteriormente l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel riconoscere natura di riscontro individualizzante ad un elemento - l'intercettazione - che non rappresenta il fatto da provare, essendo relativo ad un'arma risalente alla seconda guerra mondiale, che non può essere la 357 magnum di cui al capo d'imputazione.
F5a) Premesso che la doglianza relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 non è stata sviluppata, con conseguente inammissibilità della stessa, e iniziando dalla prima questione posta con il quinto motivo, si osserva che, sul punto dell'identificazione nell'imputato del CC 'U DU, evocato dal Di TI come colui che aveva prestato assistenza alla latitanza del boss LA SS, la sentenza si sottrae alla censura di motivazione apparente. Invero non solo la corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali le indicazioni fornite dal pentito, oggettiva mente riscontrate, conducessero inequivocamente alla persona dell'imputato (infatti U DU era il soprannome del padre, tramandato al figlio secondo un uso costante in Sicilia nei paesi delle "inciurie"; i suoceri del UC gestivano effettivamente un panificio in Siculiana;
egli faceva effettivamente, in modo saltuario, il pizzaiolo, ha un fratello e aveva ricoperto la carica di consigliere comunale presso il comune di Siculiana), ma ha pure valorizzato, attribuendogli decisiva rilevanza, il riconoscimento fotografico del prevenuto operato in termini di assoluta certezza dal collaboratore, poco contando, quindi, che nell'effige - relativa all'imputato - questi avesse riconosciuto CC 'U DU (piuttosto che UC ES cl. 1974), in quanto tale riconoscimento conferma che CC 'U DU e' proprio il soprannome dell'imputato.
Conclusione non smentita dal fatto che in un'unica ambientale relativa a diverso procedimento, il prevenuto sia stato chiamato CO, soprattutto tenuto conto che dalla medesima conversazione il soprannome SU risulta attribuito proprio al padre di questi. Alla stregua di quanto sopra, restano irrilevanti tanto gli aggiustamenti operati dal pentito nelle successive dichiarazioni, sul punto, marginale, della proprieta' della masseria, luogo di taluni suoi incontri con il SS, quanto il mancato riscontro di alcuni ulteriori dettagli riferiti alla persona del prevenuto, che pero' non sono neppure risultati smentiti.
In ordine all'asserita contraddizione in cui il pentito sarebbe caduto collocando la propria frequentazione del territorio di Siculiana dall'inverno 2003 a tutto il 2005, fino alla campagna elettorale per l'elezione del sindaco, che si collocherebbe invece nel 2006, si osserva, da un lato, che tale assunto, peraltro riferito alla competizione elettorale e non alla campagna elettorale, è oggetto di mera allegazione, dall'altro che, comunque, si tratterebbe di divergenza di minima importanza a fronte del coacervo degli altri elementi riscontrati.
F5b) Le doglianze circa la valenza di riscontro riconosciuta al ruolo di staffetta svolto da UC in occasione di un incontro del boss latitante LA SS con i familiari, seguito dal un colloquio tra i fiancheggiatori del capo clan, sono prive di fondamento. Invero la corte territoriale ha ben illustrato le ragioni a sostegno della conclusione che il prevenuto, in tale occasione, avesse svolto - in tal modo avvalorando l'accusa di appartenenza al clan mafioso formulata da Di TI funzioni di controllo del territorio, in modo da proteggere il rientro a casa della moglie del latitante. Ha infatti logicamente motivato l'impossibilità di giustificare la presenza in loco della sua autovettura con l'ubicazione in quella zona di un terreno di proprietà della sua famiglia, con il decisivo rilievo delle sospette modalità dei movimenti del suo e degli altri automezzi coinvolti nell'operazione, svoltasi in orario notturno e caratterizzata da andirivieni dei veicoli e da scambio di segnali tra i conducenti degli stessi mediante colpi di clacson.
Esente da censure è poi la qualificazione di elemento a carico del riconoscimento, da parte degli operanti, del prevenuto, che risulta dalla relazione di servizio Nocca, di cui, per quanto non acquisita agli atti, la corte palermitana ha correttamente ritenuto l'utilizzabilità, anche in ragione del rito prescelto, in quanto richiamata e trasfusa in quella a firma Volpe, presente in atti e allegata ai motivi nuovi.
Così come è infondata la censura di contraddittorietà tra la relazione di servizio LL, che indica la Fiat Bravo in uso all'imputato come parcheggiata presso il magazzino/garage, luogo di incontro dei fiancheggiatori del latitante, e quella dei colleghi mercante e LL, subentrati all'isp. LL nel pedinamento, da cui risulta che costoro avevano assistito in diretta alla discesa dal mezzo di un giovane di circa trent'anni che era entrato nel garage, dove poi erano stati fatti i commenti sulla rischiosità dell'operazione appena compiuta. Premesso che tali relazioni sono state allegate ai motivi nuovi, si osserva, anche sulla base dell'analisi delle stesse, che plausibilmente la corte di Palermo ha escluso l'esistenza di un contrasto tra il rispettivo contenuto, argomentando come, essendo le pattuglie coordinate dalla sala operativa, non poteva escludersi che questa avesse allertato mercante e LL già sulle prime indicazioni di LL, il quale da lontano aveva avvistato l'autovettura Fiat Bravo presso il magazzino/garage -senza poter notare se a bordo vi fosse qualcuno - dalla quale era stato poi visto scendere, dagli altri due agenti immediatamente confluiti sul posto, il prevenuto. La presenza del pizzetto attribuito dagli operanti al giovane disceso dal veicolo - che, secondo il ricorrente, l'imputato non poteva avere perché il 3- 5-2005, ritratto in occasione di una festa, presentava il volto glabro, era poi spiegato in sentenza con il rilievo che poteva essergli cresciuto nel frattempo, mentre la circostanza del diniego, da parte del suo barbiere, che UC avesse mai portato alcun tipo di barba, appare generica, in quanto non assistita dalla precisazione della frequenza con la quale l'imputato si avvaleva delle sue prestazioni.
F5c) Manifestamente infondata la doglianza di malgoverno dei criteri di valutazione della prova. Infatti la corte palermitana ha ritenuto l'intercettazione in data 29-12-2002 idonea a riscontrare la chiamata di correo del Di TI in ordine al reato sub 3), ineccepibilmente motivandone la capacità dimostrativa con il rilievo che l'imputato aveva parlato con antonino gagliano di una pistola a mitraglia, a forma di catenaccio, simile a quelle usate dai tedeschi nella seconda guerra mondiale (e quindi non certo risalente a quell'epoca, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente con i motivi nuovi), con ciò ammettendo il possesso dell'arma da guerra, di cui aveva illustrato le caratteristiche all'interlocutore, e domandando a questi informazioni sul tipo di munizionamento più adatto - in quanto le cartucce in suo possesso non entravano nel caricatore, ma comunque assicurandogli che l'arma non era difettosa. Manifestamente infondata è pure la prospettazione dell'assorbimento del reato sub 3) in quello associativo aggravato ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 4 in quanto il concorso dei due reati, ritenuto in sentenza, è
in linea con un consolidato indirizzo di questa corte (Cass. 14173/2009). 6) e 7) Ulteriori censure di violazione di legge e vizio di motivazione investono il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, basato sulla sola appartenenza a Cosa nostra, il diniego di attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, nonché l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro, non accompagnata da motivazione in ordine alla pericolosità del prevenuto.
F6 e 7) Anche queste ultime doglianze sono prive di fondamento. Sotto il primo profilo i giudici del merito hanno opportunamente ricordato come, secondo giurisprudenza di questa corte, il sodalizio mafioso denominato Cosa nostra, e di conseguenza le famiglie aderenti ad esso, si configura, per esperienza storica e giudiziaria, come associazione criminale militarmente organizzata e con carattere armato, ricorrendo perciò stesso l'aggravante in questione, che tra l'altro si limita a richiedere la disponibilità di armi, a prescindere dalla loro effettiva utilizzazione (Cass. 5400/1999). Il diniego di attenuanti generiche, la dosimetria della pena, nonché l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro, sono infine congruamente assistiti dal rilievo - basato sul ruolo del prevenuto di scorta armata del boss latitante SS LA, di cui aveva gestito la latitanza e gli incontri con i familiari nel corso della stessa -, della elevata pericolosità sociale del soggetto, implicante la valutazione di un grado qualificato di pericolosità, più intenso di quello presunto dalla legge. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, singolarmente, alle spese processuali.
Segue pure la condanna di tutti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado dalle parti civili Presidenza del NS dei Ministri, Regione CI e Commissariato Antiracket, liquidate in complessivi Euro 2800 (Euro 2000 per la prima, oltre aumento del 20% per ciascuna delle altre due, stante l'identità di posizione processuale), e in Euro A 2000,00, in favore della parte civile Confindustria di Agrigento, oltre accessori di legge. AN va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili ZA NZ e ZA PP, in proprio e nella qualità, liquidate in complessivi Euro 3200,00 (Euro 2000 per la prima, oltre aumento del 20% per ciascuna delle altre tre, stante l'identità di posizione processuale), oltre accessori di legge. TE va inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili ISEDA srl e SAP srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, nonché RA ON e NS NZ, liquidate in complessivi Euro 3200,00 (Euro 2000 per la prima, oltre aumento del 20% per ciascuna delle altre tre, stante l'identità di posizione processuale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta da UC ES (cl. 74);
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.800,00, oltre accessori di legge, in favore delle parti civili Presidenza del NS dei Ministri, Regione CI e Commissariato Antiracket ed in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte civile Confindustria di Agrigento;
condanna, altresì, AN RM alla rifusione delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200,00, oltre accessori di legge, in favore delle parti civili ZA NZ e ZA PP, in proprio e nel nome;
condanna, ancora, TE NO DI alla rifusione delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200,00, oltre accessori di legge, in favore delle parti civili ISEDA srl e SAP srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, nonché RA ON e NS NZ.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012