Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2011, n. 2112
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Sentenza 12 ottobre 2011

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 24, comma secondo, 25 e 111 Cost., degli art. 34, 392 e 398 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono quale causa di incompatibilità del giudice chiamato ad assumere un incidente probatorio il fatto che egli abbia disposto, nell'ambito dello stesso procedimento, una misura cautelare personale, in quanto l'incidente probatorio è privo di carattere decisorio in punto di responsabilità, anche solo a livello di predelibazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2011, n. 2112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2112
    Data del deposito : 12 ottobre 2011

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