Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 1
Nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini procedurali, si estende anche ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 9884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9884 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 309
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 36590/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN RA, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 6.3.2008 del Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Tomassi M. Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 c.p.p. dalla richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato NN RA, confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto promotore e organizzatore della consorteria Nirta - RA e di omicidio, aggravato dal motivo di supremazia mafiosa, di AR AR, CO RG, TO CO NT, RG AR, CO RG e AS RA appartenenti alla consorteria rivale dei Pelle - Vottari) commesso a Duisburg il 15 agosto 2007.
Ha proposto ricorso l'indagato latitante a mezzo del propri difensori, avvocati Minniti Eugenio e Russo TO, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
Eccepisce:
1. la nullità e comunque la invalidità degli atti d'indagine espletati in territorio straniero (in Germania) in contrasto con principi generali dell'ordinamento interno, e perciò con i limiti dell'ordine pubblico, in tema di esercizio del diritto di difesa e di garanzie difensive (dei coindagati, che avevano reso dichiarazioni valutate a sfavore del ricorrente), assumendo in particolare che gli interrogatori di DO RP, CA TI e RE TO, erano state assunti in violazione degli artt. 63, 64, 65, 142 e 191 c.p.p., art. 31 preleggi, art. 24 Cost. in assenza di difensore, sentendo i soggetti che dovevano considerarsi già indagati alla stregua di testimoni, senza dare avviso agli stessi delle facoltà loro riconosciute;
che le perquisizioni e i sequestri risultavano effettuati con modalità lesive del diritto di difesa, in assenza di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, senza consentire agli indagati di assistervi e senza consentire la presenza dei difensori ne' il contraddittorio sugli accertamenti (per la comparazione del DNA e prove STUB) all'esito disposti sui reperti sequestrati;
che i tabulati delle telefonate intercorse tra gli indagati risultavano acquisiti senza che esistesse autorizzazione motivata dell'Autorità giudiziaria;
che dalle traduzioni degli atti assunti all'estero acquisiti nel procedimento interno non risultava la loro rituale formazione e sottoscrizione;
2. mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, risultando la carenza di gravi indizi ed avendo erroneamente il Tribunale conferito rilievo esclusivamente, invece ad elementi equivoci, male interpretati e travisati, alle volte addirittura inesistenti quali il movente (non esclusivo), la presenza dello RA in territorio tedesco (equivoca); una missiva a tale Pizzata (travisata); il tentativo di acquisto di un caricatore, due giubbotti antiproiettili (rimasto infruttuoso e quindi in conducente); la disponibilità dell'auto dello RP (non dimostrata e anzi contraddetta dalle risultanze obiettive); la presenza (indimostrata e anzi pure essa contraddetta) sulla scena del delitto di una vettura, Renault Clio, riferibile al ricorrente;
gli esiti di accertamenti Stub e sul DNA in realtà inesistenti.
Osserva il Collegio che il ricorso è tardivo e per tale ragione assorbente va dichiarato inammissibile.
L'ordinanza impugnata è stata infatti pronunziata il 6 marzo 2008 e depositata il 6 luglio 2008.
Il suo deposito è stata quindi notificato ai difensori (tre) e all'indagato latitante, a mani dei predetti difensori, il 25 agosto (come si riconosce nello stesso ricorso) e il 26 agosto. Il termine per impugnare scadeva perciò il 5 settembre. Non rileva, difatti, che la notifica del provvedimento fosse stata eseguita in agosto, e cioè in periodo feriale, giacché a norma della L. n. 742 del 1969, art. 2, comma 2, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quali sono senza dubbio quelli in esame. E secondo interpretazione oramai consolidata detta regola (la non operatività della sospensione per detti procedimenti) si estende anche ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali (cfr. Sez. U., n. 12 del giorno 8.5.1996, Giammaria e, con specifico riferimento ai termini dell'art. 311 c.p.p., Sez. U., n. 14253 del 27.3.2002, De Feo).
Il ricorso porta invece in calce la data del 24 settembre e risulta "pervenuto" (depositato) al Tribunale di Locri, per l'inoltro al Tribunale di Reggio Calabria, il 25 settembre, ben oltre dunque i dieci giorni assegnati dall'art. 311 c.p.p., comma 1, quale termine per il ricorso per Cassazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009