Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 18887
CASS
Sentenza 14 febbraio 2001

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.34,392,398 c.p.p. nella parte in cui non prevedono come causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice chiamato all'assunzione di un incidente probatorio il fatto che egli, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia precedentemente emesso ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti della persona sottoposta a indagine. Non dandosi luogo, infatti, in sede di incidente probatorio, ad alcuna predelibazione di responsabilità, deve escludersi l'ipotizzato contrasto delle norme suindicate con gli artt.24, comma secondo, 25, comma primo, e 111 della Costituzione.

Attesa l'assenza, nell'attività di assunzione di un incidente probatorio, di qualsivoglia connotazione decisoria implicante una anticipata valutazione delibativa sulla fondatezza dell'accusa, deve escludersi che possa costituire causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice chiamato all'effettuazione del suddetto incombente il fatto che egli abbia, in precedenza, nell'ambito del medesimo procedimento, emesso ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti della persona sottoposta a indagine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 18887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18887
    Data del deposito : 14 febbraio 2001

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