Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 592
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Sentenza 17 gennaio 2001

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Dal combinato disposto degli artt. 40 e 43 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 si desume il principio secondo cui l'applicazione della misura cautelativa della sospensione del medico dall'esercizio della professione non osta alla successiva applicazione allo stesso medico della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione, ma non esclude che la misura cautelativa precedentemente applicata non possa essere detratta dalla sanzione disciplinare successivamente inflitta. L'anzidetta detrazione, trattandosi di misure omogenee, risponde ad un più generale principio di ragionevolezza che trova espressione nell'art. 137 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 592
    Data del deposito : 17 gennaio 2001

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