Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
Dal combinato disposto degli artt. 40 e 43 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 si desume il principio secondo cui l'applicazione della misura cautelativa della sospensione del medico dall'esercizio della professione non osta alla successiva applicazione allo stesso medico della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione, ma non esclude che la misura cautelativa precedentemente applicata non possa essere detratta dalla sanzione disciplinare successivamente inflitta. L'anzidetta detrazione, trattandosi di misure omogenee, risponde ad un più generale principio di ragionevolezza che trova espressione nell'art. 137 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI CHIRURGHI & ODONTOIATRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TANGARI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR AU, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, MINISTERO DELLA SANITÀ;
- intimati -
avverso la decisione n. 128/99 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 20/07/99 e depositata il 27/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Salvatore TANGARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'anno 1980 il Dr. AU RT, medico chirurgo in Roma, imputato del reato di cui all'art. 77 della legge 22/12/1975, n. 685 (prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti) fu con provvedimento del giudice istruttore penale, sospeso provvisoriamente dall'esercizio della professione medica. La sospensione del medico fu dichiarata anche dal Consiglio dell'ordine dei medici di Roma, ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. 5/4/1950, n. 221, e dopo alcuni mesi fu revocata dall'autorità giudiziaria penale. Il Dr. RT fu poi condannato per il reato ascrittogli ed ancora in prosieguo, sottoposto a procedimento disciplinare, fu sanzionato dal Consiglio dell'ordine con la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un mese. Su ricorso del Dr. RT la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha "ridotto la sanzione inflitta con il provvedimento impugnato in misura corrispondente alla sanzione già scontata". Per la cassazione di questa decisione l'Ordine Provinciale di Roma dei medici e degli odontoiatri propone ricorso affidato ad un motivo. Gli intimati Procuratore della Repubblica di Roma, Ministero della Sanità e Dr. AU RT non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA,DECISIONE
L'Ordine ricorrente denunzia violazione degli artt. 44 del d.p.r. n. 221 del 1950 653 Cod. Proc. Pen. - Lamenta che la Commissione Centrale, detraendo dalla durata della sanzione disciplinare inflitta al Dr. RT (e consistente nella sospensione per un mese dall'esercizio della professione) il periodo della sospensione cautelativa dall'esercizio della professione precedentemente applicata allo stesso sanitario, abbia in concreto omesso di sanzionarne l'illecito disciplinare. La doglianza non ha fondamento.
L'art. 44 del d.p.r. n. 221 dispone che il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo (come nella specie) procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché (e la riserva trova rispondenza nell'art. 653 del nuovo Codice di procedura penale) egli non sia stato prosciolto, per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso. Nel caso in esame gli artt. 44 del d.p.r. n. 221 e 653 Cod. Proc. Pen. non sono stati violati, perché il Dr. RT, condannato in sede penale, è stato giudicato e sanzionato anche in sede disciplinare. L'esame delle norme del d.p.r. n. 221 che trattano della sospensione (cautelativa e disciplinare) del medico dall'esercizio della professione induce, inoltre, ad escludere che nel caso in argomento la Commissione Centrale, imputando a sanzione disciplinare il periodo di sospensione cautelativa già sofferto dal Dr. RT, sia incorsa - sia pure ad altro titolo - nella violazione di legge (omessa sanzione di illecito disciplinare) sostanzialmente denunziata dai ricorrenti.
L'art. 40 del d.p.r. n. 221 elenca le sanzioni disciplinari e, prevedendo tra queste la sospensione dall'esercizio della professione (che è appunto la sanzione inflitta nella specie), fa "salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43", che contempla i casi di sospensione meramente cautelativa dall'esercizio della professione. Dal combinato disposto di queste due norme si desume, bensì, il principio secondo cui l'applicazione della misura cautelativa della sospensione del medico dall'esercizio della professione non osta alla successiva erogazione allo stesso medico della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dalla professione, ma non è dato desumere anche l'ulteriore principio (che il ricorrente parrebbe prospettare) secondo cui la misura cautelativa precedentemente applicata non potrebbe essere detratta dalla sanzione disciplinare successivamente inflitta, onde all'una dovrebbe sempre aggiungersi l'altra. In realtà, trattandosi di misure omogenee (v. sul punto Cass. 3/6/1985, n. 3282), la detrazione della misura cautelativa dalla sanzione disciplinare non soltanto non risulta vietata dal contesto normativo fin qui esaminato, ma risponde ad un più generale principio di ragionevolezza, che trova la sua più evidente espressione nell'art. 137 co. I Cod. Pen.. L'impugnato provvedimento con cui tale detrazione è stata operata non merita, quindi, censura. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001