Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non è consentito al difensore dell'imputato di presentare nuovi documenti, dal momento che la Corte di Cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità. Possono conseguentemente essere introdotti solo quei documenti -non attinenti al merito- che l'interessato non fu in condizione di esibire nei precedenti gradi e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/1999, n. 10382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10382 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 9/6/99
1. Dott. C. Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. R. L. Calabrese Consigliere N. 1258
3. Dott. A. Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. S. Occhionero Consigliere N. 46730/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AL PE, n. PA 29.1.51 Avverso la sentenza 9.7.98 corte assise d'appello Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. V. Martusciello che ha concluso per l'ann.to c.r.
Udito il difensore Avv. F. Inzerillo
Motivi della decisione La corte d'assise di Palermo, in data 3.5.95, condannava AL PE alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per mesi sei, per concorso in omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco.
Il 19.11.96 la corte d'assise d'appello, sul gravame dell'imputato, confermava la pronuncia.
È stato acclarato dai giudici di merito che il mattino del 15.11.83 il settantottenne RA NE, mentre percorreva la via Falsomiele di Palermo, veniva mortalmente raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco. Il collaboratore di giustizia Marino OI riferì che il mandante dell'omicidio era stato LA IO, "reggente" la famiglia di S. IA del Gesù, che aveva incaricato dell'esecuzione RI PI ed il AL. L'attentato costituiva la punizione per l'ausilio prestato dal RA agli esecutori dell'omicidio (consumato il 12 novembre, ossia pochi giorni prima) di CO TO, membro della famiglia di S. IA. Secondo quanto appurato da uno degli stessi affiliati, infatti, tale LA UE, il RA aveva fornito agli assassini le chiavi del cancello prospettante su "Maredolce", attraverso il quale essi avevano raggiunto il cancello del fondo Gioia, che dava accesso alla via S. IA, per la quale la vittima designata doveva transitare. Il OI, che confessava la propria partecipazione all'omicidio grado, riferiva pure le modalità e le circostanze riguardanti l'arrivo "in loco" e l'appostamento nella casa del LA, del AL e dell'RI, rimasto lievemente ferito per un colpo di pistola accidentalmente esploso.
Il dichiarante precisava che mentre l'RI era giunto con una Fiat A112 bianca, l'altro si era servito di una Fiat 500 dello stesso colore.
I collaboratori LO e EM confermavano la qualifica di "uomini d'onore" tanto del AL quanto del LA, entrambi affiliati alla "famiglia " governata dal LA.
In data 2.7.97 la Corte di Cassazione annullava nei confronti del AL per vizio di motivazione circa i riscontri estrinseci alla chiamata di correo del OI.
Riscontro non poteva definirsi la condotta tenuta dall'imputato in occasione dell'omicidio Raccardi, cui il AL aveva non preso parte, ma assistito, protestando contro l'avventatezza dell'esecutore materiale. Si doveva, se mai, ad avviso della Corte, utilizzare la circostanza dell'uso dell'auto Fiat 500, così come per i coimputati RI e LA si era trovato argomento di conforto nell'uso della A112 e, rispettivamente, nella messa a disposizione della abitazione come base operativa.
In ogni caso il predetto argomento doveva essere ripreso ed approfondito dal giudice di rinvio, non essendo al riguardo congrua la motivazione del primo giudice, secondo cui la disponibilità dell'utilitaria non era stata contestata dall'imputato. Inappagante, invero, doveva definirsi "la mancata contestazione di una circostanza che non si è motivato essere stata contestata;
e avrebbe altresì dovuto essere (tale argomento) ripreso in appello, laddove la sentenza tace sul punto ed argomenta nei termini illogici sopra riportati."
In sede di rinvio, la corte d'assise di appello eliminava l'isolamento diurno, confermando nel resto.
Essa indicava, quale specifico e coinvolgente riscontro, il possesso - accertato mediante rinnovazione della istruzione dibattimentale - da parte dell'imputato, di una Fiat 500 targata PA-187255, cancellata dai pubblici registri in data 1.2.85 ai sensi della legge 28.2.83, n.53, per il mancato pagamento della tassa di circolazione.
- Ricorre il difensore, deducendo vizio di motivazione ed inosservanza di norme processuali, nonché omessa assunzione di prova decisiva:
a) è stato disatteso il vincolo decisorio derivante dalla pronuncia rescindente, poiché non sono stati enunciati riscontri di carattere individualizzante.
Irrilevante è la mera disponibilità dell'autoveicolo succitato. L'argomentazione contenuta in sentenza, per cui a fronte dello accertamento della cancellazione nel 1985 "non è stato dedotto che l'auto sia stata ceduta a terzi o rottamata anteriormente al 1983, ond'è ragionevole ritenere per certo che il AL ne avesse la disponibilità al momento dell'omicidio RA", riversa inaccettabilmente sull'imputato l'onere della prova. D'altro canto, la radiazione d'ufficio conferma che il veicolo non era stato utilizzato dal 1977, data antecedente l'omicidio in questione.
L'escussione del vice-questore doveva essere completata mediante uno specifico accertamento di p.g.
b) Vero è che non è stata espletata la sola prova decisiva, ossia quella della verifica dell'identità del AL cui il collaborante ha fatto riferimento, poiché l'imputato ha sempre smentito il OI sul punto.
c) Sarebbero supportate da mere formule di stile la ritenuta premeditazione e il diniego delle generiche.
- Presso la cancelleria di questa Corte risulta depositata il 15.4.99 la copia fotostatica della denuncia di furto ad opera di ignoti della Fiat 500 targata PA-187255 e della sentenza di improcedibilità a carico di ignoti, ai sensi degli art. 378 e 384 c.p.p. abrog. Va detto subito che tale documento è irricevibile.
L'art. 610 c.p.p. è formulato in maniera diversa ed innovativa rispetto all'art. 533 c.p.p. 1930, giacché non è più prevista la facoltà dei difensori di presentare nuovi documenti. È stato così esaltato il ruolo di pura legittimità della S.C., che procede non ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. In Cassazione possono, invero, essere introdotti solo documenti, non attinenti al merito, che l'interessato non era in grado di esibire nei precedenti gradi e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", o di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Cass. sez. V, 19.8.98, n. 4940, Piccirillo;
sez. III, 15.1.98, n. 445, Fabbri;
sez. II, 26.8.94, n. 9231, Marrone;
sez. III, 23.4.94, n. 4723, Mangiapia). Ciò non esclude, peraltro, che il predetto documento possa essere utilizzato ai fini della revisione ai sensi dell'art. 630, lett. c) c.p.p. Le doglianze formulate col ricorso sono prive di fondamento. - Il giudice di rinvio ha operato nel rispetto della statuizione contenuta nella pronuncia rescindente della S.C.
Tale giudice, com'è pacifico, è tenuto ad adeguarsi alla sentenza di cassazione solo per quanto attiene alle questioni di diritto;
quanto alla motivazione, invece, egli ha pieno ed autonomo potere di accertamento dei fatti e deve solo evitare di ripetere i vizi e i difetti della pronuncia annullata, non essendo vincolato alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente circa la scelta dei mezzi più idonei alla formulazione del proprio convincimento. Quando il vizio determinante l'annullamento concerne la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e di valutazione, indipendentemente da eventuali elementi di fatto e valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento, che rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio stesso, ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli (cass. sez. V, 12.5.92, n. 5539, Florio;
sez. II, 16.3.92, n. 2812, De Maio). A parziale temperamento di tale indirizzo si riscontra un orientamento secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a giudicare anche sulle "tracce di fatto" indicate dalla S.C., poiché il suo obbligo di uniformarsi alla decisione implicherebbe l'intangibilità degli elementi che costituiscono il presupposto della pronuncia di annullamento (v. Sez. Un., 18.2.88, Rabito, in Cass. pen., p 1343 ss).
Pertanto, è stato affermato che la S.C. risolve una questione di diritto anche quando giudica sullo adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il suo convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine o, ancora, all'esame di specifiche istanze difensive.
Ciò non significa, tuttavia, che egli non sia libero di compiere un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato alla stregua del dettato dell'art. 627, 2^ c. c.p.p., in virtù del quale egli decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, con il solo limite di non ripetere i vizi già rilevati (cass. sez. VI, 27.4.95, 4614, Grande;
cass. 3.11.92, Fornaro). In sede di rinvio l'obbligo della motivazione è assolto quando il giudice, riproducendo o richiamando gli elementi essenziali della pronuncia rescindente, mostri di averla fatta ragionatamente propria e di averla posta in correlazione con le censure formulate contro il provvedimento di primo grado, sì da consentire il controllo logico e giuridico della decisione adottata (Cass., 7 agosto 1990, Costantino).
In aderenza a tali principi la corte di assise d'appello di Palermo ha colmato la carenza motivazionale riscontrata dalla S.C., così avviando all'aporia logica evidenziata.
Grazio alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è stato colto ed acquisito un riscontro specifico ed intrinseco di natura individualizzante alle propalazioni del dichiarante OI, costituito dalla disponibilità dell'auto Fiat 500 PA-185742. La rispondenza fra quanto riferito dal collaborante (secondo cui il AL si recò sul luogo dell'auto con una Fiat 500) ed il dato oggettivo emerso dall'accertamento espletato dal giudice di rinvio, rappresenta un preciso elemento di suffragio rispetto alla chiamata in correità di quegli ed integra il livello probatorio necessario a fondare il verdetto di colpevolezza.
Siffatto riscontro, com'è stato sottolineato dalla S.C. con la decisione 2.7.97, è simile a quelli riguardanti i coimputati RI (disponibilità di un'auto Fiat A112, con la quale costui giunse sul posto) e LA (messa a disposizione dell'abitazione per eseguire l'omicidio).
Il giudice di rinvio ha opportunamente evidenziato che il possesso del veicolo, debitamente accertato, non è stato contestato ne' smentito dall'imputato e ritenuto conseguentemente, con motivazione esente da vizi, che siffatto elemento, che riflette un obiettivo collegamento tra l'omicidio del RA e la persona dell'imputato, valga come idoneo suffragio ai detti del OI.
Non sussiste, dunque, il vizio lamentato col primo motivo di ricorso. Il vizio di motivazione, delimitato dal codice vigente (con maggior rigore rispetto a quello abrogato) alla mancanza o alla manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato, comprime il potere-dovere di cognizione della S.C. nell'ambito della verifica della struttura logica del documento, con l'esclusione di "escursioni verificatorie" negli atti del procedimento (cass. sez. II, 31.1.97, Bidognetti). - Speciosa è la doglianza inerente la mancata assunzione di prova decisiva, esplicitata in relazione alla mancata identificazione del AL da parte del OI, adombrando un errore di persona. Sul punto si è diffusamente ed esaurientemente soffermata la già ricordata pronuncia rescindente, ove si osserva che il coinvolgimento dell'imputato discende anche dalle dichiarazioni dei collaboratori LO e EM e che, comunque, il AL ha presenziato allo svolgimento di entrambi i gradi di giudizio, sicché la sua identificazione o il suo disconoscimento ben avrebbero potuto essere direttamente realizzati nella sede dibattimentale. - Ineccepibile è la motivazione della sentenza impugnata in punto di premeditazione, col dovuto supporto argomentativo degli elementi strutturali dell'aggravante.
È innegabile, d'altro canto, che è scritta nel codice genetico delle associazioni criminali di tipo mafioso la necessità di riaffermare anche mediante sanguinose rappresaglie la supremazia sul territorio, quando questa sia messa in forse.
Il puntuale ricorso alla vendetta per rispondere agli attacchi subiti (che sono avvertiti come affronti e sfide) è una regola inderogabile dello statuto dei clan criminali, che reagiscono con il metro del taglione, per dimostrare la capacità di reazione e l'efficienza necessarie al mantenimento o all'acquisizione della leadership. Sicché questo principio ispiratore del "modus operandi" dei sodalizi mafiosi, acquisito alla comune esperienza, accredita ampiamente - come ritenuto dai giudici di merito - la sussistenza degli estremi fattuali integranti lo schema normativo dell'aggravante in parola. La vendetta, quando non è estrinsecazione di un moto subitaneo dell'animo, ma costituisce il frutto di un meditato proposito, ben si coniuga con la premeditazione.
- Costituisce censura in fatto la doglianza relativa al diniego delle generiche.
Il ricorso proposto dal AL va, dunque, rigettato con le conseguenze di legge.
P.T.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 9 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999