Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Frode informatica: è aggravata in caso di accesso abusivo ad un servizio di home bankingAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima In tema di frode informatica, la nozione di “identità digitale”, che integra l'aggravante di cui all' art. 640-ter, comma 3, c.p. , non presuppone una procedura di validazione adottata dalla pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di home banking - Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. 40862). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2012, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 23/10/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1821
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 20518/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US LO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa in data 5/1/2012 dal Tribunale di Catania - sezione riesame. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MURA Antonio che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania - sezione riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato c.p.p.) quella con la quale in data 17/12/2011 il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone aveva applicato all'odierno ricorrente (indagato per estorsione aggravata - capi A) e B) la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso tale provvedimento, l'imputato ha proposto (con l'ausilio del difensore) ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1;
1^ - violazione di legge, illogicità della sentenza (rectius, ordinanza), erronea applicazione della legge penale, lamentando promiscuamente:
- la violazione dell'art. 294 c.p.p., comma 4, non essendo stato il SS assistito nel corso dell'interrogatorio di garanzia dal difensore di fiducia all'uopo officiato, il che renderebbe nullo il predetto interrogatorio;
- vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, in ordine ai quali il G.I.P. si è limitato a recepire quanto sostenuto dal P.M. nella richiesta di applicazione della misura de qua: il vizio non sarebbe emendabile ad opera del Tribunale del riesame;
- vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, non enucleabili dalle effettuate intercettazioni;
- vizio di motivazione in ordine alla valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. A), B) e C), in considerazione della risalenza nel tempo delle condotte contestate e del fatto che esse si sarebbero "cristallizzate" in una occasione ben determinata (capo A), ovvero nei confronti di attività di soggetti già bene individuati (capo B).
Ha chiesto, conclusivamente, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con le statuizioni che ne conseguono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in toto inammissibile, perché fonda su motivi non consentiti in sede di legittimità, dedotti genericamente, o comunque manifestamente infondati.
1. La prima doglianza (violazione dell'art. 294 c.p.p., comma 4, non essendo stato il SS assistito nel corso dell'interrogatorio di garanzia dal difensore di fiducia all'uopo officiato, il che renderebbe nullo il predetto interrogatorio) non è consentita in questa sede, non essendo stata previamente sottoposta all'esame del G.I.P., come richiesto dagli artt. 302 e 306 c.p.p.. 1.1. In argomento, una non recente decisione delle Sezioni Unite penali di questa Corte Suprema (Sez. Un., n. 26 del 5 luglio 1995, Galletto, rv. 202015) ebbe modo di chiarire che, "poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti;
ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 cod. proc. pen., suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice". Una successiva decisione (Sez. Un., n. 7 del 17 aprile 1996, Moni, rv. 205255), peraltro relativa a fattispecie diversa, precisò che "le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva, devono essere fatte valere avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata dall'art. 306 cod. proc. pen.; tuttavia, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, con il ricorso per cassazione, deve ritenersi attratta da questo e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione de liberiate che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto di poter esaminare - respingendola peraltro per motivi diversi - la questione concernente la perdita di efficacia della misura cautelare per inosservanza del termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9, prospettata nel ricorso insieme a varie censure di violazione di legge;
ma ha altresì precisato che non ci sarebbe spazio per il dispiegarsi della descritta vis attrattiva del ricorso proposto nel procedimento di impugnazione della misura ove, con esso, si denunciasse esclusivamente la sopravvenuta inefficacia del provvedimento coercitivo)".
Richiamata la sentenza Galletto, le Sezioni Unite, con la sentenza Moni, osservarono in particolare, che "Questi principi, scaturiti dall'esame di una fattispecie diversa - si discuteva, in allora, se il tribunale del riesame possa porsi il problema della perdita di efficacia della ordinanza del g.i.p. per non avere questi, in violazione delle norme degli artt. 294 e 302 c.p.p., proceduto all'interrogatorio della persona in stato di custodia nel termine di cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia - debbono essere ribaditi, con la puntualizzazione, però, mutuata da Cass. sez. 1, 8 agosto 1995, Franco, sentenza, quest'ultima, che, in una fattispecie simile a quella oggetto dell'odierno ricorso, ha sottolineato la vis attractiva del ricorso per cassazione, quando, come nel caso in esame, oltre che l'inefficacia vengano prospettate questioni relative alla legittimità del provvedimento. Questa precisazione fa si tra l'altro, che, specialmente se l'assunto della perdita di efficacia del provvedimento è fondato, non si ritardi ulteriormente una decisione che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede subito dopo l'intervento della ordinanza del tribunale. È del tutto ovvio, peraltro, che non vi sarebbe spazio per il dispiegarsi della vis attractiva ove, con il ricorso per cassazione, si denunciasse unicamente la perdita di efficacia del provvedimento". Si ritenne, pertanto, consentita la deduzione in sede di legittimità anche della tardività del provvedimento impugnato per violazione del termine di giorni dieci previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 9, purché unitamente a censure direttamente inerenti all'ordinanza resa dal giudice del riesame ex art. 309 c.p.p.. Il principio è stato successivamente ribadito da Sez. Un. n. 25 del 16 dicembre 1998, Alagni, rv. 212072, in fattispecie nella quale la ricorrente, unitamente a censure inerenti all'ordinanza reiettiva della richiesta di riesame, lamentava la perdita di efficacia del provvedimento di custodia cautelare in carcere per effetto della mancata trasmissione al giudice del riesame di tutti gli atti di cui all'art. 291 c.p.p. entro il termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5. 1.2. Un successivo orientamento di questa Corte Suprema ha ritenuto di potere estendere il predetto principio anche ai vizi inerenti all'interrogatorio di garanzia, giungendo ad affermare che, in tema di misure cautelari personali, l'eccezione di nullità dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. e di conseguente perdita di efficacia della misura custodiale è proponibile solo avanti al giudice che ha adottato il provvedimento impositivo, e non dinanzi al Tribunale del riesame, fatta salva l'ipotesi in cui alla predetta censura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza inerenti al contenuto dell'atto impugnato, o comunque volti a dedurre vizi genetici dello stesso (Sez. 6, n. 42308 del 29 ottobre 2009, Mansueto, rv. 245479; Sez. 6, n. 4683 del 10 novembre 2011, Pispicia, rv. 245848; Sez. 6, n. 353 del 30 gennaio 1998, Cascino, rv. 21007;
1.3. Altro successivo orientamento è rimasto, peraltro, fermo nel ritenere che nel procedimento di riesame non sono deducibili, ne' rilevabili d'ufficio, questioni di inefficacia della misura diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi quinto e nono dell'art. 309 c.p.p. (da ultimo, Sez. 3, n. 16386 del 10 febbraio 2010, Vidori ed altro, rv. 246768: fattispecie di dedotta inefficacia per nullità dell'interrogatorio di garanzia. In precedenza, nel medesimo senso, Sez. 1, n. 477 del 9 luglio 1997, Suarino ed altri, rv. 208503; Sez. 4, n. 1430 del 6 maggio 1999, Barbaro, rv. 214243; Sez. 5, 24 novembre 1999, Frroku, rv. 216240;
Sez. 3, n. 809 del 17 febbraio 2000, Demo, rv. 216065; Sez. 2, n. 5428 del 13 novembre 2001, Giuliani, rv. 220998; Sez. 6, n. 29564 del 10 giugno 2003, Vinci, rv. 226222; Sez. 6, n. 22448 dell'8 maggio 2009, Patriarca, rv. 244008).
1.4. Pur nella consapevolezza del contrasto, ritiene questo collegio che meriti condivisione l'orientamento tradizionale, che - al contrario dell'altro - trova ineludibile conferma nell'art. 309 c.p.p. e negli artt. 302 e 306 c.p.p..
1.4.1, Nel procedimento incidentale di riesame disciplinato dall'art.309 c.p.p. - e nel successivo giudizio di Cassazione - non sono deducibili, ne' rilevabili di ufficio, in difetto di espressa previsione da parte del citato art. 309, questioni relative all'inefficacia della misura cautelare diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dello stesso articolo.
Soltanto quest'ultima - sanzionata dal successivo comma 10 con la automatica perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura cautelare - può a piena ragione essere dedotta in sede di riesame (nonché essere eventualmente rilevata, anche di ufficio, in Cassazione, a seguito del ricorso avverso l'ordinanza di riesame), poiché il giudice della procedura incidentale di impugnazione è, in quanto tale, non soltanto giudice della propria competenza, ma anche giudice della regolare instaurazione del contraddittorio e della validità di ogni suo atto, e quindi del rispetto dei termini che la procedura incidentale deve rispettare;
peraltro, detta inosservanza sarebbe rilevabile in base a dati oggettivi, documentalmente verificabili, che non richiedono accertamenti incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.
Per questa ragione, non appare possibile mutuare anche ai fini de quibus l'orientamento espresso dalla sentenza Moni. Invero, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per la omissione o la nullità dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. (costituente atto successivo all'adozione del provvedimento cautelare) risulta del tutto estranea all'ambito del riesame, dovendo, invece, formare - per espressa previsione di legge - oggetto di istanza al giudice del procedimento principale, il cui provvedimento, pronunciato ai sensi degli artt. 302 e 306 c.p.p. (che sistematicamente precedono l'art. 309 c.p.p. - dal cui ambito, pertanto, esulano -, ed esplicitamente attribuiscono proprio al giudice del procedimento principale una specifica competenza ad hoc), è soggetto all'appello previsto dall'art. 310 c.p.p., con possibilità di successivo ricorso per Cassazione in forza dell'art.311 c.p.p.. D'altro canto, l'art. 306 c.p.p. è già stato autorevolmente interpretato "nel senso che competente a dichiarare la caducazione di una misura cautelare sia esclusivamente il giudice del procedimento (principale o incidentale) nell'ambito del quale si è verificato l'evento che l'ha determinata" (così, in motivazione, Sez. Un., n. 14 del 31 maggio 2000, Piscopo).
1.4.2. Va, inoltre, evidenziato che il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sul protrarsi dell'applicazione della misura disposta: ciò conferma ulteriormente che non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti. Ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., le quali, inerendo a vicende che prescindono de tutto dall'ordinanza oggetto di gravame, si risolvono in vizi processual che non possono inficiare l'intrinseca legittimità di quest'ultima (alla cu verifica soltanto è legittimato il giudice del riesame), ma, operando sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta all'esito di un distinto subprocedimento (come detto, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p., appellabile ex art. 310 c.p.p.).
1.4.3. A tali conclusioni, sia pur incidentalmente, sono di recente giunte le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. Un., n. 45246 del 19 luglio 2012, P.M. in proc. Polcino, in motivazione), a parere delle quali "l'estinzione di una misura cautelare può (...) verificarsi ope legis, per caducazione automatica conseguente al verificarsi di determinati eventi che non incidono di regola ne' sulla validità del provvedimento applicativo ne' sui presupposti di applicazione della misura;
si tratta quindi di eventi sopravvenuti che determinano la perdita di efficacia della misura ma non ne precludono la rinnovazione, salve le limitazioni previste dall'art.307 cod. proc. pen. per la sostituzione della custodia cautelare caducata per decorso dei termini massimi di durata. E per questa ragione la giurisprudenza ha sempre escluso che le cause di caducazione ope legis delle misure cautelari personali possano essere dedotte con le impugnazioni proponibili contro le ordinanze applicative. In particolare deve escludersi che con la richiesta di riesame possa essere dedotta la caducazione della custodia cautelare per omissione o invalidità dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., che va dedotta con richiesta al giudice per le indagini preliminari, in quanto non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l'adozione della misura".
1.4.4. Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto:
"Nel procedimento di riesame non è deducibile, ne' rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato;
ne consegue che la predetta questione può costituire neanche oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen.".
1.4.5. Il motivo è, pertanto, inammissibile.
2. Il motivo inerente al lamentato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, in ordine ai quali il G.I.P. si sarebbe limitato a recepire acriticamente quanto sostenuto dal P.M. nella richiesta di applicazione della misura de qua, il che inficerebbe l'ordinanza coercitiva in modo non emendabile in sede di riesame, è manifestamente infondato: come evidenziato a f. 3 dell'ordinanza impugnata, ad ineludibile riprova del fatto che il G.I.P. non ha acriticamente recepito le richieste del P.M., ma le ha adeguatamente vagliate in piena autonomia di giudizio, si pone il dato - non contestato dal ricorrente - che le predette richieste del P.M. sono state accolte soltanto in parte, essendo state rigettate con riferimento a taluni dei reati in contestazione.
D'altro canto, la giurisprudenza di questa Sezione ha già chiarito anche che, nel caso in cui l'ordinanza cautelare coercitiva del G.I.P. sia motivata per relationem, richiamando integralmente e facendo motivatamente propria la richiesta del P.M., il Tribunale del riesame, anche ove ritenga che la motivazione del provvedimento promanante solo dal G.I.P. sia inadeguata per la sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto alla richiesta del P.M., non può prescindere dall'esame del materiale indiziario riepilogato dal P.M., avendo il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento genetico (Sez. 2, n. 30696 del 20 aprile 2012, P.M.T. in proc. Okunmweida, rv. 253326). Il che conferma la già ritenuta manifesta infondatezza del motivo.
3. Il motivo inerente al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, non essendo enuclearle dalla effettuate intercettazioni il necessario quadro indiziario, inammissibile per genericità, in quanto perché non sorretto dalle necessarie allegazioni, oltre che per manifesta infondatezza.
Questa Corte Suprema è, infatti, ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione "il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito" (Sez. 6, n. 11194 dell'8 marzo 2012, Lupo, rv. 252178).
Nella fattispecie, nessuna delle suddette evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata dal Tribunale del riesame in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.
Il ricorrente si è limitato ad offrire una propria lettura degli esiti delle effettuate captazioni, solo frammentariamente menzionate, ed in difetto dell'allegazione degli atti riportanti il contenuto delle conversazioni de quibus, trascurando del tutto di considerare, nel loro complesso, le articolate, esaurienti, logiche e non contraddittorie argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata (alle quali, in considerazione della loro completezza ed esaustività, non può che farsi in questa sede rinvio: cfr., in particolare, ff. 4 - 16), fondate sulla disamina del complesso degli elementi prodotti dal P.M., dai quali emerge con certezza la sussistenza del necessario quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati ipotizzati.
4. Il motivo inerente al vizio di motivazione in ordine alla valutazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. A), B) e C), in considerazione della risalenza nel tempo delle condotte contestate e del fatto che esse si sarebbero "cristallizzate" in una occasione ben determinata (capo A), ovvero nei confronti di attività di soggetti già bene individuati (capo B) è manifestamente infondata: l'ordinanza impugnata (f. 16) ha desunto la sussistenza di un serio, concreto ed attuale pericolo di recidiva dall'estrema gravità delle condotte accertate, dalla professionalità con la quale le estorsioni de quibus venivano concordate e consumate, dalla non occasionalità delle richieste di denaro e dalla personalità dell'indagato, desunta (oltre che dalle modalità della condotta) dai suoi significativi precedenti penali, evidenziando altresì la necessità dell'applicazione della custodia in carcere, unica misura atta a neutralizzare l'elevato pericolo di recidiva ed il pericolo di fuga in Germania, dove l'indagato dispone di proficui contatti.
Trattasi di argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, e pertanto esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità.
5. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
5.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art.94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013