Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2003, n. 29564
CASS
Sentenza 10 giugno 2003

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Il provvedimento col quale, ai sensi dell'art. 104 cod. proc. pen., venga differito il diritto dell'indagato sottoposto a custodia cautelare di conferire col suo difensore può correttamente essere motivato con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio costituito dalla precostituzione di una strategia comune o di tesi difensive di comodo, in presenza di una pluralità di reati, di una pluralità di indagati e dell'uso da parte dei medesimi di una terminologia criptica per comunicare.

Nel procedimento incidentale di riesame disciplinato dall'art. 309 cod. proc. pen. e nel successivo giudizio di Cassazione non sono deducibili, ne' rilevabili d'ufficio, questioni di inefficacia della misura diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dello stesso articolo. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la questione relativa all'inefficacia dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. per la dedotta illegittimità del provvedimento di divieto di colloqui coi difensori emesso di violazione dell'art. 104 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2003, n. 29564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29564
    Data del deposito : 10 giugno 2003

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