Sentenza 10 giugno 2003
Massime • 2
Il provvedimento col quale, ai sensi dell'art. 104 cod. proc. pen., venga differito il diritto dell'indagato sottoposto a custodia cautelare di conferire col suo difensore può correttamente essere motivato con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio costituito dalla precostituzione di una strategia comune o di tesi difensive di comodo, in presenza di una pluralità di reati, di una pluralità di indagati e dell'uso da parte dei medesimi di una terminologia criptica per comunicare.
Nel procedimento incidentale di riesame disciplinato dall'art. 309 cod. proc. pen. e nel successivo giudizio di Cassazione non sono deducibili, ne' rilevabili d'ufficio, questioni di inefficacia della misura diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dello stesso articolo. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la questione relativa all'inefficacia dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. per la dedotta illegittimità del provvedimento di divieto di colloqui coi difensori emesso di violazione dell'art. 104 cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2003, n. 29564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29564 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Saverio Mannino Consigliere
2. Dott. Francesco Serpico Consigliere
3. Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
4. Dott. Agnello Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC AN e RA AU;
avverso l'ordinanza 10 dicembre 2002 Tribunale di Catania;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv Luigi Colaleo che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 10 dicembre 2002 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame dell'ordinanza in data 29 novembre 2001 con la quale il G.I.P del Tribunale di quella città aveva disposto la misura della custodia in carcere a carico di RA AU per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90, e di NC AN per il reato ex art. 73 D.P.R. 309/90, confermava il provvedimento impositivo.
Con la menzionata ordinanza il Tribunale, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento della precedente ordinanza in data 27 dicembre 2001 del medesimo Tribunale del riesame da parte della Corte di Cassazione, che aveva censurato tale provvedimento nella parte in cui non aveva motivato in ordine all'eccepita nullità dell'interrogatorio di garanzia, conseguenziale alla prospettata illegittima applicazione del divieto di colloqui col difensore, di cui all'art. 104 cod. proc. pen., riteneva insussistente tale nullità, avendo il G.I.P. adeguatamente motivato le ragioni che giustificavano la dilazione dei colloqui degli indagati con il loro difensore. Condivideva quindi il giudizio di gravità del quadro indiziario, delineatosi a carico degli indagati, costituito essenzialmente da intercettazioni telefoniche ed ambientali, riscontrate da servizi di pedinamento e di osservazione e controlli su strada, effettuati dalla polizia giudiziaria. Confermava infine la sussistenza di esigenze cautelari, connesse al pericolo di recidivanza ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza ricorrono nuovamente entrambi gli indagati a mezzo del loro difensore, con due distinti ricorsi, ma di analogo contenuto, chiedendone l'annullamento, e deducendo con il primo motivo il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta illegittimità del provvedimento di applicazione del divieto di cui al cit. art. 104, avendo il Tribunale omesso di rendere conto delle ragioni per cui era indispensabile procrastinare i colloqui degli indagati con il loro difensore e di rilevare conseguentemente la nullità, ritualmente eccepita nei termini, non solo del menzionato provvedimento, neppure depositato ex art. 293 comma terzo cod. proc. pen., ma anche del conseguente interrogatorio di garanzia, e dichiarare inefficace la misura cautelare;
con il secondo motivo il vizio motivazionale in relazione alla ricorrenza dell'aggravante della quantità ingente delle sostanze stupefacenti, di cui all'art. 80 cit. D.P.R., che il giudice a quo aveva ritenuto al di fuori dei dati oggettivi in ordine alla quantità e alla qualità della droga trafficata;
con il terzo motivo la violazione della legge processuale (art. 309 cod. proc. pen.), avendo il Tribunale omesso di acquisire l'interrogatorio reso ex art. 294 cod. proc. pen. erroneamente ritenendo che fosse onere della difesa illustrarne il contenuto e curarne la produzione;
con il quarto motivo la violazione della legge processuale (art. 273 cod. proc. pen.) e il vizio motivazionale nella valutazione del quadro indiziario, avendo il giudice a quo, quanto al RA, omesso di rendere conto dei motivi che lo inducevano ad intendere come linguaggio criptato le conversazioni intercorse tra il predetto e alcuni coindagati, e ad interpretarlo nei sensi voluti dall'accusa (vendite di autovetture intese come vendite di stupefacenti), senza confutare quanto emergeva dagli atti e dalla produzione documentale prodotta dalla difesa, nonché di esplicitare, quanto al NC, le ragioni per cui la voce di uno sconosciuto dovesse identificarsi in quella dell'indagato NC AN;
con il quinto motivo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nell'apprezzamento delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale correttamente valutata la personalità degli indagati e i precedenti ostativi, che non deponevano affatto per una spiccata pericolosità sociale e per una tendenza alla recidivanza nei reati contestati.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, rileva anzitutto questa Corte, a prescindere da ogni questione sulla tempestività dell'eccezione, proposta per la prima volta in sede di riesame, che avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale non sono deducibili, ne' rilevabili di ufficio, questioni relative all'inefficacia della misura cautelare diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi quinto e nono dell'art. 309 cod. proc. pen. Ed invero poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti, legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura, derivante dalla mancanza o invalidità dei successivi adempimenti;
ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività, o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del riesame, si risolvono in vizi processuali, che non ne intaccano l'intrinseca legittimità, ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica, che deve essere disposta in un distinto procedimento, con l'ordinanza prevista dall'art. 309 cod. proc. pen., suscettibile di appello ex art. 310 stesso cod. proc. pen. (Cass. Sez. Un. n. 26 del 20 luglio 1995 rv. 202015; Cass. Sez. IV n. 1430 del 24 maggio 1999 rv. 214243).
Nondimeno nella fattispecie il tribunale, richiesto con la sentenza di annullamento con rinvio di questa II sezione di pronunciarsi sulla dedotta eccezione, ha puntualmente risposto, affermando la congruità e l'adeguatezza della motivazione a sostegno del provvedimento dilatorio dei colloqui con il difensore, che correttamente faceva riferimento alla natura dei reati contestati, al numero dei reati in contestazione, ai costanti rapporti tra gli indagati finalizzati all'attuazione delle attività criminose, all'uso da parte dei medesimi di una terminologia criptica per indicare lo stupefacente, al pericolo della precostituzione di una strategia comune o di tesi difensive di comodo, idonee ad inquinare il materiale probatorio acquisito.
Una tale decisione, involgendo una valutazione di merito, è incensurabile in questa sede, e si adegua alla consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il provvedimento con cui ex art. 104 comma terzo cod. proc. pen. venga differito il diritto dell'indagato sottoposto a custodia cautelare di conferire con il proprio difensore può correttamente essere basato anche sulla ritenuta gravità dei fatti, riguardanti una pluralità di indagati, unita all'esigenza di evitare la possibilità dell'imposizione di preordinate e comuni tesi difensive di comodo (Cass. Sez. V n. 2378 del 27 settembre 1993 rv. 195086). Nè maggior pregio riceve il secondo motivo. La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 è sorretta da non illogica motivazione, che fa leva sull'entità delle somme di denaro impiegate negli acquisti dello stupefacente e sui quantitativi acquistati o comunque nella disponibilità degli indagati, desunti dal tenore delle conversazioni intercettate. Del resto nella fase cautelare, caratterizzata dalla continua evoluzione degli elementi acquisiti, non è esigibile una più diffusa motivazione. La censura di cui al terzo motivo è superata dall'intervento delle Sezioni Unite, che nel dirimere il contrasto insorto sul punto nella stessa giurisprudenza di legittimità hanno stabilito che tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale di interrogatorio di garanzia, che pertanto a norma dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. va trasmesso al Tribunale del riesame solo se in concreto li contenga (Cass. Sez. Un. n. 25 dell'11 gennaio 2001 rv. 217443). Bene ha fatto pertanto il giudice a quo a rimettere l'onere probatorio della rilevanza degli interrogatori dei ricorrenti, dei quali essa aveva senz'altro la disponibilità.
Le censure di cui al quarto e al quinto motivo sono del tutto destituite di fondamento. I ricorrenti infatti tendono a dare una diversa interpretazione degli elementi di fatto a sostegno del quadro indiziario e cautelare, che non è consentita in sede di legittimità, essendo il discorso giustificativo, seguito dal giudice di merito per giungere alla conclusione: a) dell'esistenza, di un sodalizio criminoso, finalizzato al traffico degli stupefacenti, dotato di mezzi, contatti e disponibilità finanziaria, con ripartizione di compiti tra gli associati;
b) del contributo dato dal RA quale fornitore dello stupefacente;
c) della terminologia criptica di macchina, casco, scooter, motorino, data allo stupefacente, con particolare riferimento alla qualifica di netturbino del RA;
d) della individuazione della voce del NC nelle conversazioni intercettate sull'utenza in uso a quest'ultimo; e) del ruolo di fornitore di droga del predetto, sia pure senza il carattere della stabilità assunto dal coindagato RA;
infine f) del pericolo grave e concreto di reiterazione della condotta criminosa, sorretto da motivazione congrua, convincente ed esaustiva, non manifestamente illogica, di guisa che la prospettazione da parte dei ricorrenti di una diversa, e, per loro, più adeguata valutazione delle stesse risultanze processuali non è idonea ad integrare il vizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 LUGLIO 2003.