Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
I D E A T O S R O CANCELLERIA T P IS 'IM 01 85 5 / 0 1 G A L E L R R UBBLICA ITALIAN. A T I L D D A E I , o T rz N O N a L E G m Legge CG066544 L S O 6 E O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE B A (Art. 19 D Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 17562/99 Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere 20443/99 Cron. 3958 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Dott. Giuseppe IA BERRUTI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere - Ud. 23/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studiosul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE FALCONE VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 9 FEB. 2001 3000 per diritti L A. SERPIERI 8, presso l'avvocato GAETANO BUSCEMI,VIA IL CANCELLIERE che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. AGI ricorrente - per diritti L. contro 9.2.01 il IL CANCELLIERE OS NN MA;
CANCELLERIA PUT - intimata e sul 2° ricorso n° 20443/99 proposto da: OS NNMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ROMAGNOSI 1/b, presso l'avvocato GIOVANNI F. 2000 MELIADO', che la rappresenta e difende, giusta procura 2168 -1- a margine del controricorso e ricorso incidentale;
à controricorrente e ricorrente incidentale - contro elettivamente domiciliato in ROMA, FALCONE VITTORIO, A. SERPIERI 8, presso l'avvocato GAETANO BUSCEMI, VIA che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente avversO il decreto della Corte d'Appello di ROMA depositato il 27/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2000 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito per il ricorrente l'Avvocato Buscemi che ha UFFICIO COPIE chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il Richiesta copia studio dal Sig. Knows rigetto del ricorso incidentale;
per diritti L. Soon 101 udito per il resistente e ricorrente incidentale IL CANCELLIERE 1'Avvocato Meliadò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso CANCELLERIA principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI FA chiedeva al Tribunale di Roma di modificare le condizioni di divorzio dalla moglie AN IA SA, dichiarando cessato il suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia LA, ormai maggiorenne e non autosufficiente per propria colpa, per aver rifiutato le offerte di lavoro prospettatele dal padre, ovvero disponendo la riduzione di detto contributo e la modifica delle modalità di pagamento dell' assegno, da versare direttamente alla figlia. La SA, costituitasi, chiedeva in via riconvenzionale un aumento dell' importo in precedenza fissato. Con decreto del 15 ottobre 1998 il Tribunale rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale. Proposto reclamo in via principale dal FA ed in via riconvenzionale dalla SA, con decreto del 15 aprile 27 maggio - 1999 la Corte di Appello di Roma rigettava entrambi i gravami, osservando in motivazione che la figlia era iscritta al corso di laurea in scienze politiche, che gli studi universitari erano del tutto compatibili sia con la condizione economica dei genitori che con il loro stato sociale e grado di istruzione, che la pretesa del ricorrente di un anticipato inserimento della ragazza nel mondo del lavoro appariva assolutamente ingiustificata ed ispirata al solo intento di ottenere l' esonero da ogni contributo, che peraltro non era stata dimostrata l' esistenza di alcuna possibilità di lavoro seria e concreta, idonea a far acquisire alla figlia una stabile ed adeguata indipendenza economica, che pertanto non poteva ravvisarsi colpa della giovane circa la sua 1 attuale condizione, che non appariva neppure necessario acquisire informazioni presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma in ordine al percorso universitario della medesima, non essendo ancora terminato il ciclo legale degli studi. Aggiungeva che andava disattesa la richiesta subordinata del FA di versare l'assegno direttamente alla figlia, stante il diritto della madre di percepire " iure proprio " il contributo dell' altro genitore, tanto più che la ragazza aveva espressamente rinunciato ad esercitare la propria legittimazione concorrente. Riteneva infine non meritevole di accoglimento la domanda della SA di aumento dell' assegno, non essendo intervenute sostanziali modificazioni nella situazione economica delle parti nè apparendo le documentate spese per cure mediche ed istruzione sostenute in favore della figlia come eccedenti la normalità. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il FA deducendo tre motivi. La SA ha resistito con controricorso ed ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, cui il FA ha resistito con controricorso. La SA ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., in quanto concernenti la medesima sentenza. Va altresì rilevata la irricevibilità della documentazione depositata in questa sede dal FA, siccome non riconducibile alla tipologia di 2 documenti la cui produzione è eccezionalmente consentita nel giudizio di legittimità dall' art. 372 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell' art. 147 c.c., si deduce che la Corte di Appello, pregiudizialmente ritenendo che l' iniziativa giudiziaria del FA fosse ispirata all' unico scopo di ottenere l' esonero dal pagamento del contributo per il mantenimento della figlia, ha mancato di svolgere la necessaria indagine circa la condotta della ragazza in relazione ai suoi doveri di studentessa. Si sostiene al riguardo che non è sufficiente per il figlio maggiorenne invocare la persistenza dell' impegno scolastico per aver diritto al mantenimento, atteso che l' aiuto familiare deve essere rivolto a consentire il raggiungimento di mete adeguate, e non ad evitare di far fronte all' obbligo generale di lavorare. Si precisa altresì che la non brillantezza del curriculum universitario della figlia aveva indotto il padre a proporle occasioni di lavoro e che la Corte di Appello avrebbe dovuto acquisire le informazioni idonee a delineare il complessivo atteggiamento di rifiuto della medesima nei confronti di dette opportunità. Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che il decreto opposto ha totalmente omesso di analizzare le motivazioni della ragazza in ordine al rifiuto delle occasioni di lavoro propostele dal padre, alle modalità in cui detto rifiuto è stato manifestato, ai risultati scolastici conseguiti. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per aver compensato per metà le spese processuali e posto a carico del FA 3 il pagamento dell' altra metà, erroneamente affermando la sua totale soccombenza. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si censura il decreto impugnato nel punto in cui ha disatteso la domanda di aumento dell' assegno, senza tener conto delle accresciute esigenze della ragazza rispetto alla data della pronuncia che ne aveva fissato l' ammontare. Preliminarmente all' esame dei motivi così sintetizzati va ricordato che con il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto emesso dalla corte di appello nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio possono essere denunciate soltanto violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale e di quella regolatrice del processo, mentre l' inosservanza dell' obbligo di motivazione può essere dedotta, quale vizio riconducibile a violazione della legge processuale, soltanto quando il vizio stesso si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero quando la motivazione stessa sia meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così da non consentire l' identificazione della effettiva ratio decidendi ( v. per tutte Cass. 1997 n. 2731; 1997 n. 1084; 1995 n. 6974; 1994 n. 11116; 1991 n. 11042). La puntuale applicazione di tali principi ai motivi di ricorso in esame consente di rilevare l' inammissibilità di tutte le censure sopra sintetizzate. Per quanto specificamente attiene al primo ed al secondo motivo del ricorso principale, va osservato che, nonostante il riferimento formale al vizio di violazione di legge contenuto nel primo di essi, entrambi tendono a prospettare difetti di motivazione in ordine alla ritenuta non colpevolezza della figlia per aver rifiutato le occasioni di lavoro propostele dal padre, e quindi alla ravvisata non volontarietà della sua condizione di dipendenza economica, nonchè in ordine alla non necessità di acquisire informazioni circa il curriculum universitario della ragazza, o addirittura appaiono diretti a sollecitare, ancor più inammissibilmente, un diverso apprezzamento degli elementi assunti dal giudice di merito a fondamento della sua decisione. Parimenti inammissibile è il terzo motivo dello stesso ricorso, atteso che come è noto - la violazione della normativa di cui all' art. 91 e ss. - c.p.c. è configurabile solo ove l'onere delle spese processuali sia stato posto in tutto o in parte a carico di chi è rimasto totalmente vittorioso, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione, la valutazione dell' opportunità della compensazione totale o parziale nelle ipotesi di soccombenza reciproca o in caso di concorso di altri giusti motivi ( v. per tutte sul punto Cass. 2000 n. 5390; 2000 n. 5305; 2000 n. 319; 1999 n. 14576; 1999 n. 12879; 1999 n. 4347). Nella specie il FA, soccombente in relazione al gravame da lui proposto, inammissibilmente si duole della limitata compensazione alla metà delle spese del grado. Ed ancora inammissibile è l' unico motivo del ricorso incidentale della SA, in quanto volto a denunciare un mero difetto di motivazione circa la ritenuta esclusione di circostanze sopravvenute, tali da giustificare un aumento dell' assegno per il mantenimento della figlia. L'esito della lite induce a disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
5 LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il T 23 novembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE lucciol lanad вашеты CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANDELLERE Depositato in celleria And Bonehi 9 FRB 2001 CANCELLIERE I D E A A ) T O S 4 S .7 R S n O T A P 7 S T I 8 'IM 9 G 1 A L E o R L rz R T A a L I D m A D 6 E I , T e N O N g L G g E e L S O L E O 9 .1 B A rt D (A 6