Sentenza 6 febbraio 2009
Massime • 1
A norma degli artt. 1 e 2 del d. lgs. lgt n. 27 luglio 1945, 475, come modificati dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144, l'abbattimento degli alberi da olivo, consentito anche per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo, richiede, indipendentemente dal motivo per cui è effettuato, un'apposita preventiva autorizzazione, in mancanza della quale si applica la relativa sanzione, senza che possa avere efficacia scriminante l'eventuale autorizzazione intervenuta successivamente all'abbattimento.
Commentario • 1
- 1. Abbattimento alberi: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2009, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOP IRIDE 83 SOC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato BRUZZONE ALBERTO C/O ST DE MAJO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRIGUGLIO CARMELO;
- ricorrente -
contro
ASSESS AGRICOLTURA FORESTE REG SICILIANA ISP. RIPARTIMENTALE FORESTE MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 53/2004 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 14/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/12/2008 dal Consigliere Dott. MALPICA Emilio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. coop. Iride 83, con sede in Messina, propose opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina del 25.3.1996, con la quale veniva irrogata la sanzione del pagamento della somma di L. 92.000.000 per violazione del D.L.L. n. 475 del 1945, art. 1, in quanto detta cooperativa aveva proceduto all'abbattimento di n. 115 piante di ulivo senza l'autorizzazione prefettizia. A fondamento dell'opposizione dedusse che l'area su cui sorgevano le piante era destinata ad edilizia economica ed essa doveva iniziare le costruzioni entro il termine previsto;
aggiunse che le piante erano solo 45 e che era stata chiesta ed ottenuta successivamente l'autorizzazione.
Instauratosi il contraddittorio, il tribunale in composizione monocratica con sentenza 6.10.2002, respinse l'opposizione e compensò le spese del giudizio.
Rilevò il giudice che la destinazione edilizia dell'area era irrilevante ai fini della necessità di richiedere l'autorizzazione all'abbattimento delle piante di ulivo, e che l'autorizzazione successivamente concessa non poteva avere effetti sananti. Quanto al numero delle piante, osservò che era onere della opponente dare la prova del suo assunto, mentre si era limitata alla mera enunciazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Soc. Coop. Iride 83 in forza di quattro motivi;
resiste con controricorso l'Ispettorato Ripartimente delle Foreste di Messina, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società denuncia errata, omessa e insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942 e della L.R. n. 71 del 1978, della L. n. 865 del 1971, art. 51, come integrato dalla L. n. 247 del 1974, art. 3.
La ricorrente deduce che era stato dimostrato che l'area in questione era destinata ad edilizia economica e popolare, che su si essa era stato localizzato un programma costruttivo ex L. n. 865 del 1971 approvato con la delibera comunale 859/C, e che l'area era stata assegnata ad essa opponente;
aggiunge che proprio sulla base delle suddette considerazioni era stata successivamente rilasciata l'autorizzazione all'abbattimento delle piante. Si duole che il tribunale di Messina erroneamente abbia trascurato tali circostanze, limitandosi ad affermare che la necessità della previa autorizzazione all'abbattimento degli ulivi non influiva sulla destinazione, senza considerare che nella specie era prevalente l'interesse alla edificazione degli alloggi di edilizia economico - popolare.
Con il secondo motivo la cooperativa denuncia violazione e falsa applicazione del D.L.L. n. 475 del 1945, artt. 1, 2 e 4 come modificato dalla L. n. 144 del 1951; deduce che la sentenza è errata laddove ha disconosciuto efficacia sanante all'autorizzazione successivamente rilasciata dal prefetto, benché il D.L.L. n. 475 del 1945, art. 2 citato - come sostituito dal D.P.R. n. 987 del 1955, art. 71 - e le altre norme del D.L.L. non escludano l'efficacia di sanatoria dell'autorizzazione postuma.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia;
lamenta che il tribunale non abbia considerato che l'autorizzazione, sia pure successiva all'abbattimento, era intervenuta prima della emissione dell'ordinanza ingiunzione. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
La L. n. 144 del 1951, che ha modificato il D.L.L. n. 475 del 1947, chiaramente dimostra la necessità dell'autorizzazione a prescindere dal motivo per il quale devono essere abbattute le piante;
basti rilevare che tra i motivi che consentono l'abbattimento - ma per il quale è comunque necessaria l'autorizzazione - vi è quello della "costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione". La necessità dell'autorizzazione è anche comprovata dal fatto che il D.L.L. n. 475 del 1947, art. 2, comma 3, quale risulta modificato dalla L. n. 144 del 1951, prevede - per evitare abbattimenti pretestuosi- che il prefetto indica nel decreto di autorizzazione il termine entro il quale deve avvenire la costruzione dei fabbricati per i quali è stata concessa l'autorizzazione e, nel caso in cui non sia adempiuto all'obbligo di costruire nel termine assegnato, vengono applicate le stesse sanzioni previste dall'art. 4 per il caso di abbattimento non autorizzato.
Quanto alla possibilità di attribuire effetto sanante all'autorizzazione, questa è certamente da escludere perché una tale previsione dovrebbe essere desumibile dalla normativa stessa o dal sistema, il che non può sostenersi.
Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, omessa insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo e violazione dell'art. 2700 c.c.. Si duole che il tribunale abbia omesso di pronunciare sulla istanza subordinata di riduzione della sanzione, consentita dalla L. n. 689 del 1981. Sul punto, ad avviso della ricorrente, sussistevano molteplici ragioni che avrebbero consigliato la riduzione in parola, tenuto conto della destinazione urbanistica dell'area e dell'avvenuta successiva concessione dell'autorizzazione. Circa l'errore nella indicazione del numero di piante rimosse assume che la motivazione della sentenza è erronea, perché non ha tenuto conto della immediata contestazione sollevata dalla cooperativa già in sede di ricorso amministrativo, e delle risultanze del successivo accertamento effettuato dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Messina che aveva individuato in n. 23 le piante abbattute. Deduce che il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, ma non anche delle eventuali valutazioni espresse.
Anche tale articolato motivo è infondato in ogni deduzione. Quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c., deve escludersi il vizio per la inammissibilità della riduzione da parte del giudice, trattandosi di sanzione non compresa tra un minimo e un massimo, ma determinata in maniera fissa in relazione al numero delle piante e al loro valore di mercato valutato come piante in piena produttività. Quanto alla questione del numero delle piante abbattute, va osservato che l'accertamento contenuto nel verbale fa fede fino a querela di falso, ne' si vede come possa considerarsi il numero delle piante come "valutazione" del p.u. suscettibile di errore percettivo;
inoltre appare pertinente il rilievo dato dal tribunale al fatto che nella immediatezza dell'accertamento nessuna contestazione fosse stata mossa dal presidente della cooperativa interessata. Deve, quindi, concludersi per il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, oltre esborsi prenotati a debito e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2009