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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/11/2024, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1086/2023 promossa da:
, nato a [...], l'[...], residente a [...]
Fiume n. 4/B, C.F. , con l'Avv. Christian Greco C.F._1
contro
, nata a [...], il [...], residente a [...], in Corso Controparte_1
Vercelli n. 152, C.F. , con gli avv.ti Katia Bui e Cristiana Corona C.F._2
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: affidamento della prole e mantenimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso in modo congiunto come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 5 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. il ricorrente ha chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di cui al decreto decreto emesso in data 16 luglio 2020, all'esito del procedimento R.G.V.G. 298/2016.
pagina 1 di 3 Con decreto in data 5 luglio 2023, il Giudice Relatore fissava udienza avanti a sé, assegnando termine al convenuto per costituirsi fino a 30 giorni prima dell'udienza fissata mandando al ricorrente di notificare ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza nel rispetto dei termini di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta la convenuta si costituiva in giudizio, contestando l'esposizione dei fatti svolta dal ricorrente e formulando proposte alternative.
Nel corso dell'udienza del 26 settembre 2024, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa che veniva accolta dalle parti che presentavano conclusioni congiunte per l'udienza del 5 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento;
preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del visto del P.M.;
ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del padre, adeguata a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità; ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che, pertanto, sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare superflua l'audizione diretta dei minori (ex art. 337 octies c.c.);
ritenuto che non occorre stabilire in punto spese trattandosi di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulle conclusioni congiunte di e così Persona_1 Controparte_1
provvede:
DISPONE l'affido esclusivo del minore alla madre, con Persona_2 Controparte_1
collocazione e residenza anagrafica presso di essa;
- DISPONE che il padre corrisponda alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio Per_2
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) da rivalutarsi pagina 2 di 3 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
DISPONE la cessazione della presa in carico del nucleo e del minore da parte del Servizio Per_2
Sociale competente per territorio nonché da parte del Servizio Psicologia presso ASL Vercelli.
- PRENDE ATTO del formale impegno, assunto dalla Signora ad informare il Signor Controparte_1
sulle questioni rilevanti riguardanti gli aspetti scolastici e sanitari del minore. Parte_1
- DISPONE su accordo tra le parti per cui l'assegno unico per rimarrà a favore della madre. Per_2
Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 7 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1086/2023 promossa da:
, nato a [...], l'[...], residente a [...]
Fiume n. 4/B, C.F. , con l'Avv. Christian Greco C.F._1
contro
, nata a [...], il [...], residente a [...], in Corso Controparte_1
Vercelli n. 152, C.F. , con gli avv.ti Katia Bui e Cristiana Corona C.F._2
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: affidamento della prole e mantenimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso in modo congiunto come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 5 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. il ricorrente ha chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di cui al decreto decreto emesso in data 16 luglio 2020, all'esito del procedimento R.G.V.G. 298/2016.
pagina 1 di 3 Con decreto in data 5 luglio 2023, il Giudice Relatore fissava udienza avanti a sé, assegnando termine al convenuto per costituirsi fino a 30 giorni prima dell'udienza fissata mandando al ricorrente di notificare ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza nel rispetto dei termini di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta la convenuta si costituiva in giudizio, contestando l'esposizione dei fatti svolta dal ricorrente e formulando proposte alternative.
Nel corso dell'udienza del 26 settembre 2024, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa che veniva accolta dalle parti che presentavano conclusioni congiunte per l'udienza del 5 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento;
preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del visto del P.M.;
ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del padre, adeguata a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità; ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che, pertanto, sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare superflua l'audizione diretta dei minori (ex art. 337 octies c.c.);
ritenuto che non occorre stabilire in punto spese trattandosi di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulle conclusioni congiunte di e così Persona_1 Controparte_1
provvede:
DISPONE l'affido esclusivo del minore alla madre, con Persona_2 Controparte_1
collocazione e residenza anagrafica presso di essa;
- DISPONE che il padre corrisponda alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio Per_2
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) da rivalutarsi pagina 2 di 3 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
DISPONE la cessazione della presa in carico del nucleo e del minore da parte del Servizio Per_2
Sociale competente per territorio nonché da parte del Servizio Psicologia presso ASL Vercelli.
- PRENDE ATTO del formale impegno, assunto dalla Signora ad informare il Signor Controparte_1
sulle questioni rilevanti riguardanti gli aspetti scolastici e sanitari del minore. Parte_1
- DISPONE su accordo tra le parti per cui l'assegno unico per rimarrà a favore della madre. Per_2
Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 7 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3