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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Monica Mastrandrea Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13090/24 promossa da:
(C.F.: ) NATO A JHELUM (PAKISTAN) IL Parte_1 C.F._1
09.07.1986, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. MARIA CRISTINA BARBATO
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare relativo permesso di soggiorno in suo favore;
in via istruttoria:
pagina 1 di 6 disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie”.
per parte resistente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Nel merito:
rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
****
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 12.12.23, ha chiesto al Questore di il rilascio CP_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 1108/2024 reso in data 4.6.24 e notificato al ricorrente in data 3.7.24 il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 3.4.24 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 17.7.24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
All'udienza del 3 dicembre 2024 compariva il ricorrente personalmente che dichiarava: “Sono in Italia da 3 anni. Sono venuto in Italia da solo. La mia famiglia di origine è rimasta in Pakistan. Vivo ad Empoli in una casa privata, vivo assieme ad altre 2 persone. Lavoro come parrucchiere, cioè come barbiere. E' da 3 anni che lavoro come barbiere. Prima ho lavorato a Bolzano. Lavoro a tempo pieno”.
Il Giudice dava atto della mancata costituzione della parte resistente, malgrado la regolarità della notifica, e ne dichiarava la contumacia: tale dichiarazione viene qui revocata, essendosi l'Avvocatura costituita.
Il legale dichiarava di rinunciare, sia ai termini per il deposito di memorie contenenti le domande definitive, sia a quelli per il deposito delle memorie conclusionali. Il giudice fissava udienza collegiale, con la modalità della trattazione scritta al 10 dicembre.
All'esito del deposito delle note scritte, la causa veniva assunta a decisione del collegio.
****
La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CP_1 facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in relazione alla posizione dell'odierno CP_1
pagina 2 di 6 ricorrente, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale per i seguenti motivi: “il richiedente ha fatto ingresso in Italia il 16 luglio 2021, ha presentato domanda di protezione internazionale in data 8 settembre 2021 procedura definita con decisione di diniego della commissione territoriale di Milano. Risulta aver guadagnato 2.400 € per l'anno 2021; 3300 per l'anno 2022 e 700 € per l'anno 2023. Riferisce di essere integrato e di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo determinato, di avere una relazione stabile e di non avere figli. Di non aver mai fatto ritorno nel paese di origine, di essere in contatto con i familiari ivi residenti. Di temere problemi di lavoro in caso di rimpatrio. Non emergono elementi ostativi. Si ritiene che dalla documentazione prodotta non emergono elementi sufficienti a fondare un'integrazione nella società italiana tali da far presumere che il suo allontanamento possa comportare uno sradicamento dal suo luogo di socializzazione principale”.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando la sua integrazione sociale sul territorio nazionale, come da documentazione prodotta. Il ricorrente ha inoltre riferito di avere ottenuto in data 8.11.22 un appuntamento presso gli uffici della Questura di per la data 12.12.2023 al fine di formalizzare l'istanza di rilascio di permesso di CP_1 soggiorno per protezione ai sensi dell'art. 19 co. 1.2, d. lgs. n. 286/98. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che dalla documentazione prodotta non emerge una solidità e concretezza della integrazione, anche in considerazione dell'entità delle retribuzioni percepite.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, pagina 3 di 6 lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che parte ricorrente non ha fornito prova di quanto asserito in merito all'appuntamento ottenuto dalla Questura al fine di formalizzare la sua istanza di protezione speciale. L'aspetto assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, non essendovi prova del fatto che il ricorrente abbia ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza in data antecedente all'entrata in vigore del c.d. Cutro, dovrà trovare applicazione detta disciplina in quanto, come risulta dal documento impugnato e dalla ricevuta rilasciata al ricorrente, la domanda è stata presentata avanti alla Questura in data 12.12.23. Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”. Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è pagina 4 di 6 rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.). L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in Per_1 riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi Persona_2 legami familiari di fatto.
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali or ora richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Il ricorrente, infatti, attraverso la documentazione prodotta, ha fornito adeguata prova di aver avviato un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. documentazione prodotta in sede di ricorso ed ulteriore documentazione esibita nel corso della udienza). Da tali documenti si evince che il ricorrente, sin dal 2021, ha prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato più volte prorogati. Attualmente il ricorrente risulta assunto presso un negozio di barbiere di Empoli, come dallo stesso dichiarato in udienza: anche in questo caso si tratta di contratto più volte prorogato, ed attualmente sino ad ottobre 2025, e ciò a riprova della fiducia e della stima che il datore di lavoro ripone nelle attitudini lavorative del ricorrente. La documentazione contrattuale prodotta è accompagnata dalle buste paga e dalle certificazioni uniche relative ai corrispondenti anni.
Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta evidenzi l'impegno e la buona volontà del ricorrente di integrarsi sul territorio nazionale percependo retribuzioni sufficienti al suo mantenimento. Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, vi siano seri motivi per giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come egli abbia compiuto pagina 5 di 6 sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua piena integrazione nel nostro Paese. Va infatti precisato che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
A ciò si aggiunga anche la considerazione della particolare situazione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi il richiedente, stante il suo documentato avvio di inserimento socio- lavorativo, che verrebbe sicuramente messo a rischio da un ritorno nel suo Paese di provenienza. Pertanto, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che l'istante ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro nel Paese d'origine, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
4. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, in ipotesi di tal fatta, in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
NATO A JHELUM (PAKISTAN) IL 09.07.1986, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998.
Così deciso in Torino, 23.12.24
Il Presidente
Alessandra Aragno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Monica Mastrandrea Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13090/24 promossa da:
(C.F.: ) NATO A JHELUM (PAKISTAN) IL Parte_1 C.F._1
09.07.1986, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. MARIA CRISTINA BARBATO
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare relativo permesso di soggiorno in suo favore;
in via istruttoria:
pagina 1 di 6 disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie”.
per parte resistente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Nel merito:
rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
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Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 12.12.23, ha chiesto al Questore di il rilascio CP_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 1108/2024 reso in data 4.6.24 e notificato al ricorrente in data 3.7.24 il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 3.4.24 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 17.7.24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
All'udienza del 3 dicembre 2024 compariva il ricorrente personalmente che dichiarava: “Sono in Italia da 3 anni. Sono venuto in Italia da solo. La mia famiglia di origine è rimasta in Pakistan. Vivo ad Empoli in una casa privata, vivo assieme ad altre 2 persone. Lavoro come parrucchiere, cioè come barbiere. E' da 3 anni che lavoro come barbiere. Prima ho lavorato a Bolzano. Lavoro a tempo pieno”.
Il Giudice dava atto della mancata costituzione della parte resistente, malgrado la regolarità della notifica, e ne dichiarava la contumacia: tale dichiarazione viene qui revocata, essendosi l'Avvocatura costituita.
Il legale dichiarava di rinunciare, sia ai termini per il deposito di memorie contenenti le domande definitive, sia a quelli per il deposito delle memorie conclusionali. Il giudice fissava udienza collegiale, con la modalità della trattazione scritta al 10 dicembre.
All'esito del deposito delle note scritte, la causa veniva assunta a decisione del collegio.
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La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CP_1 facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in relazione alla posizione dell'odierno CP_1
pagina 2 di 6 ricorrente, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale per i seguenti motivi: “il richiedente ha fatto ingresso in Italia il 16 luglio 2021, ha presentato domanda di protezione internazionale in data 8 settembre 2021 procedura definita con decisione di diniego della commissione territoriale di Milano. Risulta aver guadagnato 2.400 € per l'anno 2021; 3300 per l'anno 2022 e 700 € per l'anno 2023. Riferisce di essere integrato e di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo determinato, di avere una relazione stabile e di non avere figli. Di non aver mai fatto ritorno nel paese di origine, di essere in contatto con i familiari ivi residenti. Di temere problemi di lavoro in caso di rimpatrio. Non emergono elementi ostativi. Si ritiene che dalla documentazione prodotta non emergono elementi sufficienti a fondare un'integrazione nella società italiana tali da far presumere che il suo allontanamento possa comportare uno sradicamento dal suo luogo di socializzazione principale”.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando la sua integrazione sociale sul territorio nazionale, come da documentazione prodotta. Il ricorrente ha inoltre riferito di avere ottenuto in data 8.11.22 un appuntamento presso gli uffici della Questura di per la data 12.12.2023 al fine di formalizzare l'istanza di rilascio di permesso di CP_1 soggiorno per protezione ai sensi dell'art. 19 co. 1.2, d. lgs. n. 286/98. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che dalla documentazione prodotta non emerge una solidità e concretezza della integrazione, anche in considerazione dell'entità delle retribuzioni percepite.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, pagina 3 di 6 lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che parte ricorrente non ha fornito prova di quanto asserito in merito all'appuntamento ottenuto dalla Questura al fine di formalizzare la sua istanza di protezione speciale. L'aspetto assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, non essendovi prova del fatto che il ricorrente abbia ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza in data antecedente all'entrata in vigore del c.d. Cutro, dovrà trovare applicazione detta disciplina in quanto, come risulta dal documento impugnato e dalla ricevuta rilasciata al ricorrente, la domanda è stata presentata avanti alla Questura in data 12.12.23. Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”. Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è pagina 4 di 6 rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.). L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in Per_1 riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi Persona_2 legami familiari di fatto.
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali or ora richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Il ricorrente, infatti, attraverso la documentazione prodotta, ha fornito adeguata prova di aver avviato un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. documentazione prodotta in sede di ricorso ed ulteriore documentazione esibita nel corso della udienza). Da tali documenti si evince che il ricorrente, sin dal 2021, ha prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato più volte prorogati. Attualmente il ricorrente risulta assunto presso un negozio di barbiere di Empoli, come dallo stesso dichiarato in udienza: anche in questo caso si tratta di contratto più volte prorogato, ed attualmente sino ad ottobre 2025, e ciò a riprova della fiducia e della stima che il datore di lavoro ripone nelle attitudini lavorative del ricorrente. La documentazione contrattuale prodotta è accompagnata dalle buste paga e dalle certificazioni uniche relative ai corrispondenti anni.
Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta evidenzi l'impegno e la buona volontà del ricorrente di integrarsi sul territorio nazionale percependo retribuzioni sufficienti al suo mantenimento. Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, vi siano seri motivi per giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come egli abbia compiuto pagina 5 di 6 sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua piena integrazione nel nostro Paese. Va infatti precisato che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
A ciò si aggiunga anche la considerazione della particolare situazione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi il richiedente, stante il suo documentato avvio di inserimento socio- lavorativo, che verrebbe sicuramente messo a rischio da un ritorno nel suo Paese di provenienza. Pertanto, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che l'istante ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro nel Paese d'origine, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
4. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, in ipotesi di tal fatta, in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
NATO A JHELUM (PAKISTAN) IL 09.07.1986, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998.
Così deciso in Torino, 23.12.24
Il Presidente
Alessandra Aragno
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