Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 458/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 22.5.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difesa dall'avv. MOLARO Parte_1 C.F._1
VINCENZO
ATTRICE
e
, c.f. , difesa dall'avv. PINZA ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
Conclusioni: come da udienza di discussione
RAGIONI DELLA DECISIONE
debitrice esecutata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare pendente Parte_1 presso l'intestato Tribunale (RG185/2021), ha proposto ricorso in opposizione all'esecuzione in data 7.11.2023 lamentando il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, depositata in data 14.1.2022 e quindi oltre i 15 giorni dalla trascrizione del pignoramento avvenuta il 15.12.2021 e dall'istanza di vendita del 28.12.2021.
Da ciò deriverebbe, nella prospettazione dell'attrice, l'impossibilità di dare corso alla vendita.
Il GE, nella fase cautelare, ha così statuito: “- Rigetta l'istanza ex art. 557 c.p.c., difettando i presupposti per la declaratoria di inefficacia;
- Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, previa qualificazione del ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c.”, assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, ritualmente introdotto con atto di citazione del 27.2.2025.
1
Il ricorso proposto è inammissibile in quanto chiaramente tardivo.
Come correttamente rilevato dal GE, l'opposizione in parola va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 2, c.p.c.) e non certo come opposizione all'esecuzione, denunciando “un vizio del sub-procedimento autorizzatorio (il mancato deposito nel termine ex art. 557 c.p.c della nota di trascrizione del pignoramento) e, in particolare, dell'istanza di vendita e degli atti ad essa successivi.” (cfr. ordinanza del GE).
Di conseguenza, e come già condivisibilmente rilevato dal GE, il ricorso “dovrebbe”
(recte, deve) “dichiararsi tardivo in quanto l'atto esecutivo che si assume viziato (l'istanza di vendita) risulta compiuto in data 28.12.21 mentre la conoscenza legale di esso da parte dell'opponente può al più collocarsi alla data dell'11.02.2023, momento della notificazione del ricorso in riassunzione della procedura esecutiva medio tempore sospesa”; il dies a quo del termine di venti giorni per l'opposizione decorreva infatti, al più tardi, dall'11.2.2023, mentre il ricorso è stato depositato in data
7.11.2023.
La tardività e quindi l'inammissibilità del ricorso preclude l'esame di qualunque questione di merito (ovviamente, anche di quelle rilevabili d'ufficio).
Le spese di lite, da liquidarsi in valori compresi tra i minimi e i medi in ragione della scarsa complessità della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così definitivamente provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, Parte_1 liquidate in € 10.000 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
23.5.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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