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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8401 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 21173/2024, promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 27.5.2024
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Fermo Parte_1 C.F._1
P.le Azzolino n. 18 presso l'avv. Paola Beleggia, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via Fontana n. 5, presso l'avv. Antonio Castiglione, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
pagina 1 di 9 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 5.11.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale e in particolare:
l'opponente ha così concluso:
” Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare nel rito:
- accertare e dichiarare che l'oggetto del presente giudizio rientra tra quelli per i quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 DLGS N. 28 del 2010;
- revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data
09.04.2024, nel procedimento n. 7278/2024 RG dal Tribunale Civile di Milano nella persona del
Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo per essere la domanda monitoria avanzata da
[...]
), corrente in Via Trivulzio n.7 di Milano (C.F. e Controparte_2
P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. Dott. ( P.IVA_1 Parte_2
) contro l'opponente nato a Sant'Elpidio a [...] li C.F._2 Parte_1
03.08.1992 ( residente in [...], C.F._1 inammissibile per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 cpc;
in via preliminare nel merito, in ragione dei gravi e comprovati motivi di cui in premessa, respingere anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ogni richiesta di provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto n. 5022/2024 emesso in data 09.04.2024, nel procedimento n. 7278/2024 RG dal Tribunale
Civile di Milano nella persona del Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo, avanzata da parte convenuta opposta, in ragione della fondatezza della proposta opposizione e del fatto che la stessa è fondata su prova scritta e di pronta soluzione e del difetto di prova del credito ingiunto;
nel merito, in via principale : per tutti i motivi esposti in narrativa revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 09.04.2024, nel procedimento n.
7278/2024 RG dal Tribunale Civile di Milano nella persona del Giudice Dott. Claudio Antonio
Tranquillo in quanto emesso su pretesa infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
pagina 2 di 9 nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le eccezioni esposte nei motivi indicati in narrativa e nella non creduta ipotesi di validità efficacia ed applicabilità della clausola penale di cui all'art. 15 dei contratti di locazione finanziaria oggetto di causa, accertare
e dichiarare la manifesta eccessività della penale riducendone in via equitativa l'importo ai sensi dell'art. 1384 c.c. e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/ o inefficace l'opposto
Decreto Ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 09.04.2024, nel procedimento n. 7278/2024 RG dal
Tribunale Civile di Milano nella persona del Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo;
in ogni caso: rigettare ogni domanda ed eccezione proposta da Controparte_2
corrente in Via Trivulzio n.7 di Milano (C.F. e P.IVA ) in persona del
[...] P.IVA_1 legale rapp.te p.t. Dott. ( )
contro
Parte_2 C.F._2
l'opponente nato a Sant'Elpidio a [...] li 03.08.1992 Parte_1 C.F._1 residente in [...], in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e comunque non provata e, in via subordinata, ridotta la pretesa di ai sensi dell'art. 1384 c.c., disporre Controparte_2 la compensazione tra il credito vantato da a titolo di risarcimento del danno per Parte_1 mancato guadagno come indicato in premessa con le eventuali somme che verranno riconosciute in favore di e per l'effetto, revocare e/o dichiarare Controparte_2 nullo e/o illegittimo il Decreto Ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 09.04.2024, nel procedimento n.
7278/2024 RG dal Tribunale Civile di Milano nella persona del Giudice Dott. Claudio Antonio
Tranquillo;
In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”;
l'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, per territorio e valore, così giudicare:
In via principale e nel merito:
Previe le declaratorie del caso, respingere le eccezioni e domande tutte formulate dal Sig. Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti meglio specificati negli atti di causa e,
[...] per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n. 5022/2024 – R.G. 7278/2024 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dello stesso.
Nel merito, ed in via subordinata:
pagina 3 di 9 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proposta dal
Sig. condannarsi in ogni caso, lo stesso, al pagamento del complessivo importo di € Parte_3
91.892,76=, come di seguito specificata:
- quanto al contratto n. 232442 del 26.03.20 (v,di doc. 2 della procedura monitoria) : € 64.777,12.= di cui € 25.858,05= per canoni scaduti e non pagati, € 2.319,94= per rimborso spese di ritiro beni, €
60.808,46= per i canoni a scadere, € 4.590,67= per interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs.
231/02 (art. 5) pro tempore vigente dalla scadenza delle singole fatture fino al 02.02.24, detratta la somma di € 23.000,00= quale ricavato dalla vendita dei beni, e la somma di € 5.800,00= quale indennizzo assicurativo, oltre interessi successivi sulla somma residua di € 60.186,45=, calcolati sempre nella stessa misura, dal 03.02.24 fino all'effettivo saldo;
- quanto al contratto n. 232694 del 11.06.20 (v.di doc. 5 della procedura monitoria): € 27.115,64= di cui € 12.094,68= per canoni scaduti e non pagati, € 2.319,94= per rimborso spese di ritiro beni, €
17.435,45= per i canoni a scadere, € 2.265,57= per interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs.
231/02 (art. 5) pro tempore vigente dalla scadenza delle singole fatture fino al 02.02.24, detratta la somma di € 7.000,00= quale ricavato dalla vendita dei beni, oltre interessi successivi sulla somma residua di € 24.850,07=, calcolati sempre nella stessa misura, dal 03.02.24 fino all'effettivo saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.5.2024 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 9.4.2024 dal Tribunale di
Milano, intimante il pagamento della somma di euro 91.892,76, oltre interessi e spese, in favore della in forza di due contratti di Controparte_1
leasing di beni mobili.
A tal fine l'opponente deduce:
-la violazione dell'art. 15 dei contratti di locazione finanziaria n. LS 232442 e n. LS
232694 e l'erronea dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto poiché non è stata fornita la prova documentale dell'avvenuto invio delle comunicazioni e dell'avvenuta pagina 4 di 9 ricezione delle stesse;
in ogni caso l'art. 15 prevede espressamente che il locatore avrà il diritto di risolvere nel caso di ritardato pagamento di almeno quattro canoni, mentre le comunicazioni di risoluzione parlano di tre canoni;
-l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 634 comma
2 c.p.c. poiché non sono stati allegati gli estratti conto dai quali desumere con chiarezza le fatture emesse;
-l'illegittimità ed invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 5022/2024 attesa l'errata determinazione della somma ingiunta, anche al fine del conteggio degli interessi moratori, poiché non si dà atto dei pagamenti effettuati alla convenuta da Parte_4
per l'importo complessivo di euro 38.064,52, e di quelli effettuati da
[...] CP_3
, per l'importo complessivo di euro 11.687,00;
[...]
-la violazione dell'art. 10 dei contratti di locazione finanziaria attesa la mancata rideterminazione dei canoni a seguito del furto di due rulli locati, come dalle due denunce prodotte;
-la violazione dell'art. 15 dei contratti di locazione finanziaria poiché non è stata seguita la procedura prevista per la vendita dei beni restituiti, poiché la stessa è stata effettuata unilateralmente ed inoltre con riferimento al contratto n. LS 232694 non si è tenuto conto dell'offerta formulata da che era superiore a quella pervenuta;
Parte_4
-l'errata decorrenza degli interessi moratori poiché vengono calcolati sul totale dei canoni scaduti e non dopo la detrazione delle somme incassate a titolo di indennizzo e di vendita;
-il manifesto inadempimento del locatore in relazione al contratto n. LS 232442 poiché la trattrice non è stata consegnata in data 25.3.2020 e quanto venne Parte_5
consegnata la stessa era priva dell'impianto di frenatura ad aria, di un girofaro e del cd. terzo punto idraulico, vizi segnalati al fornitore immediatamente.
Chiede, pertanto, di revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
pagina 5 di 9 contestando quanto ex adverso esposto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n.
12652/20 e Cass. n. 21830/21), si rileva che il Tribunale non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Non vengono esaminate e decise ex art. 189 c.p.c. le domande e le eccezioni formulate per la prima volta dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. in quanto non formulate nella prima difesa, ovvero nell'atto di citazione in opposizione, e quindi costituiscono domande ed eccezioni nuove, inammissibili in quanto tardive.
Rileva in particolare il Tribunale che sono domande ed eccezioni nuove l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria –peraltro infondata (v. Cass. n. 30520/19)-, la domanda di dichiarazione di manifesta eccessività della penale da ridurre in via equitativa, l'eccezione di compensazione e la domanda di risarcimento del danno.
Tali domande sono inammissibili in quanto tardive poiché non formulate nella prima difesa, ovvero nell'atto di citazione in opposizione, e non conseguenti a domande svolte dalla controparte.
E' infondata la doglianza inerente la mancata risoluzione di diritto dei due contratti di leasing de quibus, atteso che l'opposta ha prodotto la prova delle comunicazioni dalla stessa inviata via PEC all'opponente in data 30.12.2022 (v. doc. n. 1 opposta);
E' priva di pregio la doglianza inerente l'illegittimità della risoluzione di diritto in difetto del pagamento di quattro canoni, trattandosi invece di tre canoni, ed invero l'art.
pagina 6 di 9 15 delle condizioni generali (v. doc. nn. 2 e 5 fasc. monit.) prevede il ritardato pagamento di almeno 4 canoni “mensili,” ovvero l'importo equivalente se di periodicità diversa.
Nella fattispecie in esame i canoni sono semestrali e i due importi superano quanto previsto dalla citata clausola contrattuale.
Ritiene il Tribunale che sia del pari infondata l'eccezione di errata determinazione della somma ingiunta poiché non si è tenuto conto di due assegni versati da Parte_4
nel 2021 e degli importi versati dall nel maggio 2022 ed invero l'opposta ha Pt_1
prodotto l'estratto conto (v. doc. n. 2 opposta) da cui risulta che tali pagamenti sono stati conteggiati a parziale copertura dei canoni insoluti;
i due assegni consegnati dall Pt_1
non sono stati posti all'incasso e sono stati riconsegnati in data 2.3.2023 (v. doc. n. 4 opposta).
E' priva di pregio eccezione di mancata rideterminazione canoni a seguito dei denunciati furti dei rulli ed invero una denuncia è del 31.12.2022 e l'altra del 21.2.2023 (v. doc. n.
2 opponente) e quindi la seconda è successiva alla risoluzione di diritto del contratto, mentre la prima è di un giorno antecedente la risoluzione e quindi l'evento avrebbe inciso solo sul canone semestrale successivo.
E' infondata l'eccezione di violazione dell'art. 15 comma 2 CG con riferimento alla valutazione di beni restituiti da vendere atteso che risulta che l'opponente è stato posto
(v. doc. n. 13 fasc. monit.) in condizioni di interloquire in ordine alla stima dei beni e in ordine alle proposte di vendita ricevute, né si è opposto alla scelta dell'esperto indipendente.
Osserva il Tribunale che la proposta di acquisto pervenuta dalla moglie (v. doc. n. 4 opponente) è in realtà una proposta di cessione gratuita a compensazione di un asserito credito.
E', infine, priva di pregio l'eccezione inerente -con riferimento al contratto di leasing del
26.3.2020- la presenza di vizi del bene e l'asserita condotta non improntata a buona fede della concedente ed invero risulta che l in data 26.3.2020, non comportandosi Pt_1
pagina 7 di 9 diligentemente, ha sottoscritto il verbale di consegna (v. doc. n. 4 fasc. monit.) in cui afferma, tra l'altro, in relazione a tutti i beni oggetto del contratto, di averli ritirati e presi in consegna e di aver provveduto a verificare l'ottimo stato di efficienza e di manutenzione, nonché la rispondenza ai requisiti richiesti ed inoltre l'art. 9 CG (v. doc.
n. 2 fasc. monit.) stabilisce che nessuna responsabilità è addebitabile al locatore e che sarà a carico del conduttore ogni rischio e conseguenza relativi a vizi, palesi o occulti e difetto di funzionamento dei beni, anche se verificati si successivamente, e mancanza di qualità promesse. D'altro canto, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa né di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni (v. Cass. n. 8101/12 e Cass. n. 9577/24).
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
L'opposta ha provato il suo diritto producendo i due contratti di leasing, completi di piano di ammortamento (v. doc. nn. 2 e 5 fasc. monit.), la documentazione da cui emerge l'avvenuta consegna dei beni oggetto di tali contratti (v. doc. nn. 4 e 6 fasc. monit.), le lettere di risoluzione dei due contratti inviate in data 30.12.2022 via PEC (v. doc. nn. 6 e 7 fasc. monit.), la comunicazione inviata via PEC in data 6.7.202 con cui si informa l'utilizzatore delle perizie effettuate sui beni oggetto dei due contratti, delle offerte ricevute e della possibilità di comunicare altre offerte entro un termine (v. doc.
pagina 8 di 9 n. 14 fasc. monit.), le fatture di vendita di beni (v. doc. nn. 15 e 16 fasc. monit.) ed ha, altresì, allegato l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni.
L'opponente non ha, invece, provato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto di credito fatto valere dall'opposta in via monitoria.
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 9.4.2024 dal
Tribunale di Milano, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 9.4.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro Controparte_1
11.307,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Milano, 5.11.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 21173/2024, promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 27.5.2024
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Fermo Parte_1 C.F._1
P.le Azzolino n. 18 presso l'avv. Paola Beleggia, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via Fontana n. 5, presso l'avv. Antonio Castiglione, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
pagina 1 di 9 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 5.11.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale e in particolare:
l'opponente ha così concluso:
” Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare nel rito:
- accertare e dichiarare che l'oggetto del presente giudizio rientra tra quelli per i quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 DLGS N. 28 del 2010;
- revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data
09.04.2024, nel procedimento n. 7278/2024 RG dal Tribunale Civile di Milano nella persona del
Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo per essere la domanda monitoria avanzata da
[...]
), corrente in Via Trivulzio n.7 di Milano (C.F. e Controparte_2
P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. Dott. ( P.IVA_1 Parte_2
) contro l'opponente nato a Sant'Elpidio a [...] li C.F._2 Parte_1
03.08.1992 ( residente in [...], C.F._1 inammissibile per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 cpc;
in via preliminare nel merito, in ragione dei gravi e comprovati motivi di cui in premessa, respingere anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ogni richiesta di provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto n. 5022/2024 emesso in data 09.04.2024, nel procedimento n. 7278/2024 RG dal Tribunale
Civile di Milano nella persona del Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo, avanzata da parte convenuta opposta, in ragione della fondatezza della proposta opposizione e del fatto che la stessa è fondata su prova scritta e di pronta soluzione e del difetto di prova del credito ingiunto;
nel merito, in via principale : per tutti i motivi esposti in narrativa revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 09.04.2024, nel procedimento n.
7278/2024 RG dal Tribunale Civile di Milano nella persona del Giudice Dott. Claudio Antonio
Tranquillo in quanto emesso su pretesa infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
pagina 2 di 9 nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le eccezioni esposte nei motivi indicati in narrativa e nella non creduta ipotesi di validità efficacia ed applicabilità della clausola penale di cui all'art. 15 dei contratti di locazione finanziaria oggetto di causa, accertare
e dichiarare la manifesta eccessività della penale riducendone in via equitativa l'importo ai sensi dell'art. 1384 c.c. e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/ o inefficace l'opposto
Decreto Ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 09.04.2024, nel procedimento n. 7278/2024 RG dal
Tribunale Civile di Milano nella persona del Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo;
in ogni caso: rigettare ogni domanda ed eccezione proposta da Controparte_2
corrente in Via Trivulzio n.7 di Milano (C.F. e P.IVA ) in persona del
[...] P.IVA_1 legale rapp.te p.t. Dott. ( )
contro
Parte_2 C.F._2
l'opponente nato a Sant'Elpidio a [...] li 03.08.1992 Parte_1 C.F._1 residente in [...], in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e comunque non provata e, in via subordinata, ridotta la pretesa di ai sensi dell'art. 1384 c.c., disporre Controparte_2 la compensazione tra il credito vantato da a titolo di risarcimento del danno per Parte_1 mancato guadagno come indicato in premessa con le eventuali somme che verranno riconosciute in favore di e per l'effetto, revocare e/o dichiarare Controparte_2 nullo e/o illegittimo il Decreto Ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 09.04.2024, nel procedimento n.
7278/2024 RG dal Tribunale Civile di Milano nella persona del Giudice Dott. Claudio Antonio
Tranquillo;
In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”;
l'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, per territorio e valore, così giudicare:
In via principale e nel merito:
Previe le declaratorie del caso, respingere le eccezioni e domande tutte formulate dal Sig. Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti meglio specificati negli atti di causa e,
[...] per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n. 5022/2024 – R.G. 7278/2024 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dello stesso.
Nel merito, ed in via subordinata:
pagina 3 di 9 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proposta dal
Sig. condannarsi in ogni caso, lo stesso, al pagamento del complessivo importo di € Parte_3
91.892,76=, come di seguito specificata:
- quanto al contratto n. 232442 del 26.03.20 (v,di doc. 2 della procedura monitoria) : € 64.777,12.= di cui € 25.858,05= per canoni scaduti e non pagati, € 2.319,94= per rimborso spese di ritiro beni, €
60.808,46= per i canoni a scadere, € 4.590,67= per interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs.
231/02 (art. 5) pro tempore vigente dalla scadenza delle singole fatture fino al 02.02.24, detratta la somma di € 23.000,00= quale ricavato dalla vendita dei beni, e la somma di € 5.800,00= quale indennizzo assicurativo, oltre interessi successivi sulla somma residua di € 60.186,45=, calcolati sempre nella stessa misura, dal 03.02.24 fino all'effettivo saldo;
- quanto al contratto n. 232694 del 11.06.20 (v.di doc. 5 della procedura monitoria): € 27.115,64= di cui € 12.094,68= per canoni scaduti e non pagati, € 2.319,94= per rimborso spese di ritiro beni, €
17.435,45= per i canoni a scadere, € 2.265,57= per interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs.
231/02 (art. 5) pro tempore vigente dalla scadenza delle singole fatture fino al 02.02.24, detratta la somma di € 7.000,00= quale ricavato dalla vendita dei beni, oltre interessi successivi sulla somma residua di € 24.850,07=, calcolati sempre nella stessa misura, dal 03.02.24 fino all'effettivo saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.5.2024 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 9.4.2024 dal Tribunale di
Milano, intimante il pagamento della somma di euro 91.892,76, oltre interessi e spese, in favore della in forza di due contratti di Controparte_1
leasing di beni mobili.
A tal fine l'opponente deduce:
-la violazione dell'art. 15 dei contratti di locazione finanziaria n. LS 232442 e n. LS
232694 e l'erronea dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto poiché non è stata fornita la prova documentale dell'avvenuto invio delle comunicazioni e dell'avvenuta pagina 4 di 9 ricezione delle stesse;
in ogni caso l'art. 15 prevede espressamente che il locatore avrà il diritto di risolvere nel caso di ritardato pagamento di almeno quattro canoni, mentre le comunicazioni di risoluzione parlano di tre canoni;
-l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 634 comma
2 c.p.c. poiché non sono stati allegati gli estratti conto dai quali desumere con chiarezza le fatture emesse;
-l'illegittimità ed invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 5022/2024 attesa l'errata determinazione della somma ingiunta, anche al fine del conteggio degli interessi moratori, poiché non si dà atto dei pagamenti effettuati alla convenuta da Parte_4
per l'importo complessivo di euro 38.064,52, e di quelli effettuati da
[...] CP_3
, per l'importo complessivo di euro 11.687,00;
[...]
-la violazione dell'art. 10 dei contratti di locazione finanziaria attesa la mancata rideterminazione dei canoni a seguito del furto di due rulli locati, come dalle due denunce prodotte;
-la violazione dell'art. 15 dei contratti di locazione finanziaria poiché non è stata seguita la procedura prevista per la vendita dei beni restituiti, poiché la stessa è stata effettuata unilateralmente ed inoltre con riferimento al contratto n. LS 232694 non si è tenuto conto dell'offerta formulata da che era superiore a quella pervenuta;
Parte_4
-l'errata decorrenza degli interessi moratori poiché vengono calcolati sul totale dei canoni scaduti e non dopo la detrazione delle somme incassate a titolo di indennizzo e di vendita;
-il manifesto inadempimento del locatore in relazione al contratto n. LS 232442 poiché la trattrice non è stata consegnata in data 25.3.2020 e quanto venne Parte_5
consegnata la stessa era priva dell'impianto di frenatura ad aria, di un girofaro e del cd. terzo punto idraulico, vizi segnalati al fornitore immediatamente.
Chiede, pertanto, di revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
pagina 5 di 9 contestando quanto ex adverso esposto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n.
12652/20 e Cass. n. 21830/21), si rileva che il Tribunale non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Non vengono esaminate e decise ex art. 189 c.p.c. le domande e le eccezioni formulate per la prima volta dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. in quanto non formulate nella prima difesa, ovvero nell'atto di citazione in opposizione, e quindi costituiscono domande ed eccezioni nuove, inammissibili in quanto tardive.
Rileva in particolare il Tribunale che sono domande ed eccezioni nuove l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria –peraltro infondata (v. Cass. n. 30520/19)-, la domanda di dichiarazione di manifesta eccessività della penale da ridurre in via equitativa, l'eccezione di compensazione e la domanda di risarcimento del danno.
Tali domande sono inammissibili in quanto tardive poiché non formulate nella prima difesa, ovvero nell'atto di citazione in opposizione, e non conseguenti a domande svolte dalla controparte.
E' infondata la doglianza inerente la mancata risoluzione di diritto dei due contratti di leasing de quibus, atteso che l'opposta ha prodotto la prova delle comunicazioni dalla stessa inviata via PEC all'opponente in data 30.12.2022 (v. doc. n. 1 opposta);
E' priva di pregio la doglianza inerente l'illegittimità della risoluzione di diritto in difetto del pagamento di quattro canoni, trattandosi invece di tre canoni, ed invero l'art.
pagina 6 di 9 15 delle condizioni generali (v. doc. nn. 2 e 5 fasc. monit.) prevede il ritardato pagamento di almeno 4 canoni “mensili,” ovvero l'importo equivalente se di periodicità diversa.
Nella fattispecie in esame i canoni sono semestrali e i due importi superano quanto previsto dalla citata clausola contrattuale.
Ritiene il Tribunale che sia del pari infondata l'eccezione di errata determinazione della somma ingiunta poiché non si è tenuto conto di due assegni versati da Parte_4
nel 2021 e degli importi versati dall nel maggio 2022 ed invero l'opposta ha Pt_1
prodotto l'estratto conto (v. doc. n. 2 opposta) da cui risulta che tali pagamenti sono stati conteggiati a parziale copertura dei canoni insoluti;
i due assegni consegnati dall Pt_1
non sono stati posti all'incasso e sono stati riconsegnati in data 2.3.2023 (v. doc. n. 4 opposta).
E' priva di pregio eccezione di mancata rideterminazione canoni a seguito dei denunciati furti dei rulli ed invero una denuncia è del 31.12.2022 e l'altra del 21.2.2023 (v. doc. n.
2 opponente) e quindi la seconda è successiva alla risoluzione di diritto del contratto, mentre la prima è di un giorno antecedente la risoluzione e quindi l'evento avrebbe inciso solo sul canone semestrale successivo.
E' infondata l'eccezione di violazione dell'art. 15 comma 2 CG con riferimento alla valutazione di beni restituiti da vendere atteso che risulta che l'opponente è stato posto
(v. doc. n. 13 fasc. monit.) in condizioni di interloquire in ordine alla stima dei beni e in ordine alle proposte di vendita ricevute, né si è opposto alla scelta dell'esperto indipendente.
Osserva il Tribunale che la proposta di acquisto pervenuta dalla moglie (v. doc. n. 4 opponente) è in realtà una proposta di cessione gratuita a compensazione di un asserito credito.
E', infine, priva di pregio l'eccezione inerente -con riferimento al contratto di leasing del
26.3.2020- la presenza di vizi del bene e l'asserita condotta non improntata a buona fede della concedente ed invero risulta che l in data 26.3.2020, non comportandosi Pt_1
pagina 7 di 9 diligentemente, ha sottoscritto il verbale di consegna (v. doc. n. 4 fasc. monit.) in cui afferma, tra l'altro, in relazione a tutti i beni oggetto del contratto, di averli ritirati e presi in consegna e di aver provveduto a verificare l'ottimo stato di efficienza e di manutenzione, nonché la rispondenza ai requisiti richiesti ed inoltre l'art. 9 CG (v. doc.
n. 2 fasc. monit.) stabilisce che nessuna responsabilità è addebitabile al locatore e che sarà a carico del conduttore ogni rischio e conseguenza relativi a vizi, palesi o occulti e difetto di funzionamento dei beni, anche se verificati si successivamente, e mancanza di qualità promesse. D'altro canto, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa né di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni (v. Cass. n. 8101/12 e Cass. n. 9577/24).
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
L'opposta ha provato il suo diritto producendo i due contratti di leasing, completi di piano di ammortamento (v. doc. nn. 2 e 5 fasc. monit.), la documentazione da cui emerge l'avvenuta consegna dei beni oggetto di tali contratti (v. doc. nn. 4 e 6 fasc. monit.), le lettere di risoluzione dei due contratti inviate in data 30.12.2022 via PEC (v. doc. nn. 6 e 7 fasc. monit.), la comunicazione inviata via PEC in data 6.7.202 con cui si informa l'utilizzatore delle perizie effettuate sui beni oggetto dei due contratti, delle offerte ricevute e della possibilità di comunicare altre offerte entro un termine (v. doc.
pagina 8 di 9 n. 14 fasc. monit.), le fatture di vendita di beni (v. doc. nn. 15 e 16 fasc. monit.) ed ha, altresì, allegato l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni.
L'opponente non ha, invece, provato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto di credito fatto valere dall'opposta in via monitoria.
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 9.4.2024 dal
Tribunale di Milano, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 5022/2024 emesso in data 9.4.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro Controparte_1
11.307,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Milano, 5.11.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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