Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6460 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 15406/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine asse- gnato tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fonda- mento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta depositate in so- stituzione del verbale d'udienza del 5/06/2025, sciogliendo la riserva, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15406/2022
R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA
(C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Luca Avvisati (
[...]
; e dall'Avv. Gianfranco Telese (C.F. C.F._2 Email_1
fax 081.199.70.921), presso il cui C.F._3 Email_2
1
ATTORE
E
, cod. fisc. nata a [...] il [...] e _1 C.F._4
residente in [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni Buo- nocunto c.f. del Foro di Napoli, giusta procura alle liti allegata, C.F._5
ed elett.te dom.ta presso il Suo studio in Napoli, alla via Pazzigno n. 6, il quale, inoltre, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedu- ra a mezzo fax al seguente n. 0816581330 ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo:
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CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
Oggetto: Transazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione del verbale di udienza cartolare del 05/06/2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno richiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice instaurava il giudizio de quo al fine di ottenere una sentenza costitutiva di risoluzione per grave inadempi- mento dell'accordo transattivo stipulato tra le parti in data 20 settembre 2017 e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti.
Nella specie, si rappresentava in fatto e in diritto che il , in qualità di Pt_1
comodatario dell'immobile, posto al secondo piano del fabbricato sito in Portici alla Via
De Gregorio Francesco n. 10 (riportato nel N.C.E.U. al foglio 3, p.lla 914, sub 5) (giusto contratto del 1° marzo 2016, registrato all'Agenzia delle Entrate di Ischia l'11 marzo
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2016 al n. 254 serie III), di proprietà della , con la quale intratteneva relazione _1
sentimentale, aveva provveduto al pagamento di complessivi euro 46.067,97 per ese- cuzione di lavori all'interno dell'appartamento che, nel frattempo, era stato adibito a casa coniugale.
Nelle more, siccome le parti si erano separate il richiedeva la ripetizio- Pt_1
ne delle somme impiegate per la ristrutturazione e l'arredamento dell'appartamento.
In data 20 settembre 2017, le parti, a seguito delle intavolate trattative, addi- venivano ad un accordo transattivo che prevedeva, oltre alla restituzione di alcuni beni ed oggetti personali, anche il pagamento da parte della signora in favore del _1
della complessiva somma di euro 16.000,00 (euro sedicimila/00), da versarsi Pt_1
nei termini seguenti: a) quanto ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), mediante asse- gno circolare, al momento del ritiro da parte dell'odierno attore dei suddetti beni ed oggetti, e b) quanto ad euro 11.000,00 (euro undicimila/00) al momento della sotto- scrizione del verbale di separazione consensuale;
a fronte di quanto sopra dovuto dalla
, il avrebbe restituito al padre della convenuta l'hard disk contenente le _1 Pt_1
fotografie del matrimonio e avrebbe abbandonato il giudizio possessorio istaurato presso il tribunale di Napoli e si sarebbe provveduto all'estinzione del contratto di co- modato, con spese poste a carico della signora . _1
In data 21 ottobre 2017 le parti si incontrarono per dare seguito all'accordo transattivo e procedere alla consegna di quanto in esso pattuito.
Tuttavia, la , contravvenendo a quanto pattuito nell' accordo transattivo, _1
chiedeva al signor di procedere anche alla rimessione della querela sporta nei Pt_1
suoi confronti in data 12 giugno 2017 presso il Commissariato della Polizia di Stato di
Portici/Ercolano; sicché, l'odierno attore, non intendendo addivenire a quanto illegit- timamente richiesto e preteso dalla signora - non facente parte degli accordi _1
assunti inter partes - non ratificava il contenuto del verbale di riconsegna nelle modali- tà indicate dalla convenuta e ricevere quanto gli era stato offerto.
Intanto, veniva proposto innanzi all'Organismo di Conciliazione “Dc Concilia
s.r.l.” di Napoli procedimento ex D.Lgs. 28/2010, un procedimento avente ad oggetto l'inadempimento agli accordi transattivi e la ripetizione delle somme di cui la signora si è arricchita senza causa”. Il procedimento si sarebbe concluso con esito nega- _1
tivo, in data 28 febbraio 2022, stante il rifiuto della di entrare in mediazione _1
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giustificato nel seguente modo: “in considerazione dei provvedimenti e degli atti so- pravvenuti all'accordo transattivo che viene fatto in menzione dall'istante, ritiene che
l'atteggiamento del sig , per fatti concludenti, sia stata da intendersi come ri- Pt_1
nunciataria”.
Sulla scorta di quanto detto, si chiedeva al giudice adito:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica:
- in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione dell'accordo transattivo del 20 settembre 2017 a causa del grave inadempimento della convenuta, , per i _1
motivi e le causali di cui alla premessa in fatto ed in diritto del presente atto;
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patri- _1
moniali subiti dall'attore quantificati in euro 50.184,50 (euro cinquan- Parte_1
tamilacentottantaquattro/50), ovvero nella diversa maggiore o minor somma stabilita, anche secondo giustizia, dall'On.le Giudicante all'esito del giudizio, oltre interessi e ri- valutazione dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
- sempre per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dei beni e degli ogget- ti contenuti nell'elenco presente nella scrittura transattiva del 20 settembre 2017 o, in alternativa, in caso di perdita o deperimento di essi, al rimborso del loro valore venale al tempo della transazione anche mediante eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- ancora per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'impossibilità di poter fruire dei beni e degli oggetti indi- cati nella scrittura transattiva del 20 settembre 2017, danni da liquidarsi, in via equita- tiva, da parte dell'Ill.mo Giudicante;
- in subordine, nella denegata ipotesi si ritenesse inefficace l'accordo transattivo del 20 settembre 2017, voglia condannare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla ripeti- _1
zione e/o al versamento dell'indennizzo di euro 46.067,97 (euro quarantaseimilases- santasette/97), o alla diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo
Giudicante, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo, per le motivazioni e le causali di cui alla premessa in fatto ed in diritto del presente atto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ai sot- toscritti procuratori per averne fatto anticipo”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedot- to e fornendo differente inquadramento in fatto e in diritto delle vicende che avevano
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condotto al contenzioso de quo.
In primo luogo, si evidenziava che l'esecuzione dei lavori sull'immobile era da ricondurre ad una volontà esclusiva del dal momento che lo stesso era in ot- Pt_1
time condizioni manutentive e non necessitava, in modo urgente o indifferibile, di al- cun intervento;
e che ad ogni modo, in forza di agevolazioni fiscali ottenute, il Pt_1
stava già rientrando del 50% dei costi sostenuti.
Per quanto concerne l'invocato accordo transattivo, si rappresentava che lo stesso non era stato portato ad esecuzione in quanto inopinatamente il si era Pt_1
rifiutato di firmare il verbale di consegna dei regali di nozze e di una prima somma di €
5.000,00, in quanto era stata inserita una clausola relativa alla remissione di querela sporta contro ignoti per la sostituzione delle serrature - poi archiviata in data
23.10.2017; inoltre, lo stesso non aveva consentito la previa verifica del contenuto dell'hard disk offerto.
Pertanto, si contestava ogni addebito di responsabilità in ordine alla mancata attuazione dell'assetto obbligatorio definito e si censurava la condotta inadempiente della controparte.
Ad ogni modo, anche in considerazione del successivo atteggiamento rinuncia- tario manifestato dal , testimoniato dalla documentazione acquisita agli atti Pt_1
relativa a successiva corrispondenza in cui non si faceva più alcun riferimento al conte- nuto dell'accordo, si riteneva che lo stesso comunque era da considerare risolto per mutuo consenso.
Inoltre, si evidenziava che il , al tempo degli eseguiti lavori, deteneva Pt_1
l'immobile in forza di diritto di godimento per effetto di un contratto di comodato a ti- tolo gratuito intercorrente tra essi, il quale prevedeva, ai sensi dell'art. 4, che il como- datario era tenuto a tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
Pertanto, dal un lato si deduceva che le spese sostenute per la ristrutturazione non erano ripetibili in quanto non necessarie o urgenti, e dall'altro che la ave- _1
va diritto alla ripetizione delle spese ordinarie da lei sostenute durante la vigenza del rapporto di comodato per utenze domestiche e/o mmontanti ad € 1.019,00. Per_1
Infine, si chiedeva:
- la restituzione della somma di € 24.240,00 asseritamente sottratta in modo in-
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debito dal dal cointestato c/c 104442272 nel periodo intercorrente dal Pt_1
22.11.2016 al 13.03.2017;
- l'equa divisione dei regali nuziali ricevuti tra i quali ricomprendere, oltre quelli indicati nell'accordo transattivo risolto, anche quelli presuntivamente sottratti dal dalla casa coniugale il giorno 12.03.2017. Pt_1
Sulla scorta di tutto quanto esposto, si rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- 1) Rigettare in ogni caso ogni richiesta di addebito a carico della dott.ssa _1
anche a titolo di inadempimento o di risarcimento per pretesi danni, in quanto nulla deve al per le ragioni sovra esposte;
Pt_1
- 2) Rigettare ogni richiesta di addebito così come formulata dall'odierno attore per aver lo stesso sostenuto in qualità di comodatario le spese per le opere di abbelli- mento dell'appartamento sito in Portici alla via de Gregorio riportato nel N.C.E.U. del comune di Portici con i seguenti dati al foglio 3, p.lla 914, sub 5 e per le quali sta bene- ficiando delle agevolazioni fiscali - mai menzionate dal;
Pt_1
- 3) Rigettare ogni richiesta di restituzione dei regali nuziali in quanto ricevuti da- gli sposi in vista delle nozze celebrate in data 12.10.2016;
- 4) In subordine dividere equamente tutti i regali ricevuti dai coniugi compresi quelli sottratti dal il giorno 12.03.2017, quando, unitamente al fratello Pt_1 CP_2
sottraevano beni dall'abitazione di via De Gregorio, 10 beni e regali ricevuti dalla cop- pia;
- 5) In via riconvenzionale si chiede la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dal conto corrente cointestato come sopra meglio descritte Pt_1
quantificate in euro 24.240,00 nonché tutte le spese sostenute (oneri condominiali - utenze domestiche) dalla dottoressa a far data dal 1.03.2016 fino alla data del _1
12.06.2017 quantificate in euro 3.000,00 di cui euro 1.019,07 per oneri condominiali a cui andranno ad aggiungersi le spese per il consumo di energia, gas, tari ed imu - che verranno documentate nell'apposita fase processuale, per un totale pari ad euro
27.240,00 ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse risultare;
- 6) Sempre in via riconvenzionale si chiede la restituzione dell'hard disk conten- te le foto del matrimonio ed in caso di smarrimento e/o distruzione si chiede il ristoro di tutti i danni sia patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 10.000,00 ovvero
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nella maggior o minor somma che dovesse risultare anche con l'ausilio di un CTU che sin d'ora si avanza richiesta o da quantificarsi in via equitativa;
- 7) Sempre in via riconvenzionale si chiede il ripristino dello status quo ante dell'immobile sito in Portici alla via De Gregorio n. 10, oggetto del contratto di como- dato a cura e spese del ovvero in alternativa si chiede l'equivalente in denaro Pt_1
per l'importo pari ad euro 15.000,00 ovvero la maggior o minor somma che dovesse risultare;
- 8) Sempre in via riconvenzionale si chiede la condanna ex art. 96 cpc per aver,
l'attore, azionato un giudizio defatigante e speculativo e per non aver menzionato in alcun modo delle agevolazioni fiscali di cui sta beneficiando cercando di ottenere tutte le somme indicate in fattura emesse da ditte incaricate dallo stesso - nono- Pt_1
stante gli sgravi di cui lo stesso sta beneficiando e per aver sottratto dal conto corrente cointestato somme per l'equivalente pari ad euro 24.240,00 di cui non viene fatta al- cuna menzione;
- 9) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande si chiede la decurtazione dei benefici fiscali derivanti dai lavori eseguiti nell'immobile in comodato, da quantificarsi anche a mezzo CTU, che allo stato sta percependo e percepirà il Per_2
[.
nonché la compensazione delle somme residuali con gli importi richiesti dalla dott.ssa , come sopra meglio specificati;
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- 10) Vinte le spese e le competenze di giudizio con attribuzione in favore degli scriventi avvocati antistatari”.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, alla luce del compendio cognitorio acquisito, si ritiene che le domande formulate in via principale e subordinata da parte attrice non siano meritevoli di accoglimento, mentre la domanda di ripetizione formulata in via riconvenzionale da parte convenuta sia parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Iniziando la disamina dei fatti presupposti dalle parti e analizzando dapprima la domanda costitutiva di risoluzione, ex art. 1453 e ss. dell'accordo transattivo dedotto per presunto grave inadempimento della , si ritiene che la stessa non possa tro- _1
vare accoglimento non sussistendo i presupposti ai fini del venir in essere del diritto potestativo della parte non inadempiente.
Invero, la fattispecie caducatoria in questione postula una grave disfunzione del
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sinallagma negoziale la cui valutazione, rimesso all'apprezzamento del giudice, deve essere condotta tenendo conto del complessivo assetto di interessi obiettivizzato nel contratto che ne va a costituire la ragione economica giustificativa.
Ragion per cui, la condotta di una parte, eventualmente difforme dal regola- mento predisposto, non deve essere valutata atomisticamente ma in modo stretta- mente collegato e dipendente dal comportamento assunto dalla controparte e dall'insieme delle obbligazioni avente fonte nel contratto, tenendo a mente il ruolo as- sunto dalla buona fede, quale esplicazione codicistica del dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost., sia in chiave ermeneutica sia quale autonoma fonte di obblighi di prote- zione ed informazione avente attitudine ad etero - integrare il contratto.
Sulla scorta di tale approccio, non si ritiene che la condotta assunta dalla Pt_2
[..
, la quale, al momento dell'infruttuoso tentativo di esecuzione dell'accordo di tran- sazione, aveva chiesto l'inserimento di clausola in forza della quale il si impe- Pt_1
gnava a rimettere la querela sporta nei confronti di ignoti e/o della sig.ra relati- _1
va al cambio di serratura dell'immobile di cui era comodataria, possa considerarsi gra- ve inadempimento idoneo a fondare la pretesa alla risoluzione ex art. 1453.
Infatti, si deve tener conto del contesto nel quale l'accordo di transazione era stata stipulato, della condotta complessivamente assunta dalle parti, e dell'interesse sostanziale delle parti sottesa alle posizioni giuridiche.
L'accordo si inseriva nell'alveo della separazione consensuale tra i coniugi Pt_3
tera-Ligorio ed era espressamente volto a regolare tutti i rapporti patrimoniali tra gli stessi intercorrenti al fine di sterilizzare attuali o futuri contenziosi relativi agli stessi.
Orbene, in ragione della funzione in concreto perseguita dal negozio stipulato non appare distonica la pretesa della ma anzi conforme ai canoni di correttezza _1
e buona fede essendo volta a definire un aspetto che aveva diretta incidenza con i rap- porti oggetti di regolamentazione, nella specie riguardante la cessazione della posizio- ne di comodataria del . Pt_1
Pertanto, in considerazione che il era stato edotto del cambio di serra- Pt_1
tura, la richiesta di rimessione di querela, la quale era verosimilmente destinata ad es- sere archiviata, come in effetti è avvenuto, non può di certo considerarsi grave disfun- zione che ha impedito la realizzazione dell'assetto di interessi programmato.
Del resto, si evidenzia che, per come risulta dal verbale del 21/10/2017, la Ligo-
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rio aveva offerto l'adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti ossia la conse- gna dei beni oggetto dell'elenco di cui all'accordo transattivo nonché l'assegno circola- re di euro 5.000,00 intestato al e si era impegnata a corrispondere un ulterio- Pt_1
re assegno di euro 11.000,00 in sede di udienza presidenziale.
Tuttavia, l'accertamento negativo in ordine alla sussistenza del requisito del grave inadempimento ascrivibile alla non è in concreto preclusivo ad una pro- _1
nuncia di risoluzione del contratto per impossibilità di esecuzione dello stesso.
Sul punto, è opportuno evidenziare che la convenuta ha fondato il suo assetto difensivo sulla risoluzione del contratto per mutuo dissenso declinando ogni responsa- bilità per inadempimento e dolendosi, d'altra parte, dell'indebito rifiuto del di Pt_1
ricevere la prestazione offerta nonché della sua condotta inadempiente, che si sarebbe sostanziata nel rifiuto, senza alcun valido motivo apparente, di far verificare il contenu- to dell'hard disk contente le foto del matrimonio, nonostante la presenza di un pc.
Orbene, in casi come quello di specie, ove entrambi le parti manifestano volon- tà abdicativa del contratto fondata sulla censura di reciproci addebiti, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve procedere a una valutazione comparativa e unitaria della condotta di entrambi i contraenti, onde accertare gli adempimenti che le parti recipro- camente si addebitano e apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale con ri- guardo alla finalità economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte del medesimo, senza attribuire efficacia determinante al mero dato crono- logico dell'anteriorità di un inadempimento ma valutando l'importanza delle singole inadempienze nel loro rapporto di dipendenza e proporzionalità.
Ove, a fronte delle specifiche doglianze fondate da ciascuna parte su determi- nati inadempimenti dell'altra, il giudice che accerta l'inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunziare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458
c.c. Il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mu- tuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia di- rette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale. (Cassazione civile sez. II, 06/02/2025, n.3003).
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Sulla scorta di quanto detto si dispone che il contratto di transazione, stipulato tra le parti in causa in data 20/09/2017, è risolto per sopravvenuta impossibilità.
Corollario, in punto di diritto, è l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da inadempimento promossa sempre in via principale dall'attore, mancando evidentemente i presupposti costituivi del diritto di credito ex artt. 1218 e ss.
Passando, dunque all'esame della domanda proposta in via subordinata da par- te attrice ex art. 2041 c.c., volta ad ottenere la condanna all'adempimento di obbliga- zione indennitaria derivante dall'ingiustificata locupletazione della a danno del _1
, si ritiene che anche la stessa sia infondata per difetto del requisito della sus- Pt_1
sidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.
Invero, la sussidiarietà in questione deve intendersi in senso astratto come im- possibilità di sussumere ab origine il rapporto dedotto in giudizio in differente titolo che non sia la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c.
Nella fattispecie concreta, invece, la condotta del , ossia il pagamento Pt_1
dei lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile, che avrebbe dato luogo all'obbligazione indennitaria azionata, era riconducibile, sotto un profilo causale, ad uno specifico rapporto giuridico ossia quello di comodato in relazione al quale si sa- rebbero dovuto azionare i rimedi predisposti dall'ordinamento.
Sul punto, si evidenzia che la pretesa alla ripetizione non appare giuridicamente fondata attesa la mancata prova della sussistenza dei requisiti enucleati ex art. 1808
c.c., ossia il carattere straordinario delle spese sostenute che devono essere connotate da urgenza ed indifferibilità.
La normativa non differenzia in alcun modo tra spese autorizzate dal comodan- te o meno con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione non può fondare ex sé la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.
In definitiva, al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c., perché egli non è possessore, né sotto quello dell'art. 936, perché non è ter- zo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell'art. 1595
c.c., in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata an- che al locatario la cui posizione è molto simile a quella del comodatario (Cassazione ci- vile sez. III, 20/10/2021, n.29192).
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Prima di esaminare la domanda riconvenzionale è opportuno precisare che, con la recente sentenza del 7 febbraio 2024, n. 3452, la Cassazione Sezioni Unite, ha af- frontato la questione relativa all'obbligo di provvedere alla mediazione nel caso di pro- posizione di una domanda riconvenzionale, quando la mediazione obbligatoria è già stata effettuata ritualmente, ma solo in relazione alla domanda principale.
A tal riguardo, le Sezioni Unite escludono che il tentativo obbligatorio di media- zione sia una condizione necessaria per la proposizione della domanda riconvenziona- le: e ciò, per la sentenza in commento, vale non solo per le domande riconvenzionali connesse con la domanda principale ma anche per quelle “eccentriche”, vale a dire che non siano connesse con la domanda principale.
Ciò detto, rispetto alle domande spiegate in riconvenzionale da parte convenu- ta, si ritiene che la domanda di ripetizione delle somme sottratte indebitamente dal dal c/c 104442272 cointestato nel periodo ricompreso dal 1.09.2016 al Pt_1
11.07.2017 è parzialmente fondata.
In punto di diritto, si rammenta che la cointestazione di un conto corrente ban- cario ai sensi dell'art. 1854 c.c. attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova, gravante sul correntista che intende rivendicarne la proprietà esclusiva, che le somme versate siano di sua esclusiva pertinenza.
Pertanto, ove non si ritenga superata la succitata presunzione di uguaglianza delle quote, va anche escluso che nei rapporti interni ogni cointestatario, sebbene avente facoltà di effettuare operazioni in maniera disgiunta, possa disporre in proprio favore senza il consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario della somma deposi- tata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. Si tratta di una presunzione le- gale semplice atteso che dà luogo solo all'inversione dell'onere della prova e può esse- re superata mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta la prova, non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata soltanto da uno dei cointestatari, bensì che la mede- sima abbia anche avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitola- ri.
Orbene, si ritiene che, da un lato entrambi i cointestatari del suddetto c.c. non
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abbiano vinto la presunzione di contitolarità delle somme ivi accreditate;
d'altra parte, che il non abbia fornito prova che le operazioni, di rilevante importo, effettate Pt_1
in suo favore fossero autorizzate dal previo consenso della né che fossero _1
preordinate a sostenere spese comuni relative al rapporto coniugale.
In particolare, ci si riferisce alle seguenti operazioni:
- giroconto effettuato dal in data 22.11.2016 in suo favore Parte_1
dell'importo pari ad euro 6.720,00;
- giroconto effettuato dal in data 26.01.2017 in suo favore Parte_1
dell'importo pari ad euro 3.070,00;
- giroconto effettuato dal in suo favore in data 13.03.2017 Parte_1
dell'importo pari ad euro 9.800,00.
Dunque, appare fondata la richiesta di ripetizione di metà delle suddette som- me, ammontante ad € 9.795,00, prelevate dal in assenza di valida giustifica- Pt_1
zione.
Non può dirsi altrettanto in relazione ai prelievi effettuati presso sportelli ban- comat attesa la mancanza di prova del soggetto che li abbia eseguiti.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte e che non hanno fondato espressa statuizione, devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ra- gione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte:
Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
Quanto alle spese di lite, visti gli esiti del giudizio e l'assenza di questioni giuri- diche di pregio giuridico si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diver- sa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto di transazione proposta da parte attri- ce per l'assunto grave inadempimento di parte convenuta;
- rigetta la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta da parte attrice in via subordinata, per mancanza dei relativi requisiti;
- accoglie parzialmente la domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenu-
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ta di ripetizione delle somme prelavate dall'attore dal c/c 104442272 cointestato;
- per l'effetto, condanna l'attore alla restituzione alla convenuta della somma di €
9.795,00, oltre interessi nella misura legale dalla data dei prelievi ingiustificati sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 26.06.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento inform-tico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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