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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 4663/2022 avente ad oggetto: azione risarcimento del danno, vertente
TRA
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Controparte_1 sul minore , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Forgione, dom.ti Persona_1
come in atti;
attori
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_2
Mannetta, dom.to come in atti;
convenuto
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , convenivano in giudizio il , in Persona_1 Controparte_2 persona del Sindaco p.t., innanzi all'intestato Tribunale, al fine di condannare l'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali patite dal minore a causa del sinistro verificatosi nel parchetto attrezzato per bambini sito in Piazza Neviera a Gesualdo (Av) in data
26.06.2022 alle ore 23.20, quantificati in complessivi € 21.643,25 oltre interessi e personalizzazione del danno, quantificato in € 3.681,60, per un totale complessivo di € 25.324,85; il tutto vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva parte convenuta che contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto, vinte le spese.
La domanda è infondata.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c., atteso che i fatti dedotti farebbero riferimento ad un difetto custodiale del bene dal quale è scaturito il danno a parte attrice.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c., a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade e uso di parchi ed altro, riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha configurato, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti da terzi a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici.
L'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva tranne a prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione al riguardo ha precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
Parte attrice deduceva che il minore mentre si trovava nel parchetto attrezzato per Persona_1
bambini sito in Piazza Neviera nel Comune di , sotto la supervisione del padre e dei genitori CP_2 di altri bambini, nel camminare alle spalle dell'altalena, finiva per incastrare un piede ed inciampava tra la pavimentazione in gomma che delimita l'area giochi, il dislivello inferiore con pavimentazione grigia e lo scalino in cotto rosso;
così perdeva l'equilibrio e urtava violentemente con il braccio destro e poi con tutto il corpo contro il tubo di passaggio del gas metano, posizionato verticalmente sulla parete perimetrale della casa comunale, tubazione priva di ogni protezione e caratterizzata da sporgenze taglienti e parzialmente arrugginite. A causa di questo incidente riportava Persona_1 all'avambraccio destro una frattura angolata della diafisi distale del radio e una frattura scomposta della diafisi distale dell'ulna e dubbia dislocazione del semilunare.
Istruita la causa, durante l'escussione testimoniale il teste di parte attrice sig. ha Testimone_1 dichiarato: “preciso che il padre era seduto accanto a me sulla panchina. /Non ho visto precisamente dove è inciampato il bambino. /Non sono a conoscenza di altri incidenti avvenuti sul luogo. […] Le giostre sono poste sul piano rialzato di un gradino”; in pratica il teste ha dichiarato di non sapere dove il bambino sia inciampato ma solo che a seguito della caduta urtava contro il tubo.
Dall'escussione testimoniale non sono emersi elementi in ordine alla dinamica del sinistro ed al nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno riportato dal minore;
quindi la prova testimoniale non è stata atta a ricostruire le modalità di accadimento dell'evento, descrivendo e comprovando le circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro è avvenuto.
La prova del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno lamentato non è emersa neppure dalla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. , nella quale si legge che “Sulla Persona_2
base delle premesse all'inizio della relazione sintetizzate, alcun dubbio può essere formulato circa
l'attribuzione delle lesioni diagnosticate al trauma riportato. […] Il periziato sig.
[...]
di anni 8, riportò, a seguito di caduta accidentale: esiti di frattura metadiafisaria di Persona_1 radio e ulna dx trattata chirurgicamente con riduzione e pinning con 2 fili di kirschner”.
Ebbene sul piano dell'onere della prova grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, spetta al convenuto invece dare prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, sia suscettibile di interrompere il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi “semplificato” per il danneggiato, il quale - fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa e dalla sua pericolosità- è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.
Deve precisarsi che per costante orientamento giurisprudenziale l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., sent. n. 2660 del 2013), nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. ord. n. 11526/2017).
Inoltre, la più recente giurisprudenza ha evidenziato due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526; cfr. sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919,
e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).
Più in particolare la “prevedibilità”, va intesa “come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con la conseguenza che
“ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza
(v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo
2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930)”.
Dati questi presupposti, sulla base della prova testimoniale esperita e della produzione di parte attrice, in cui risultano allegati rilievi fotografici ritraenti soltanto lo stato dei luoghi oggetto di controversia, non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato avente ad oggetto il fatto dannoso ed il rapporto di causalità con le lesioni riportate.
Dalle prove assunte non risulta fornita da parte attrice la prova né in ordine alla situazione di pericolosità del bene, oggettivamente inerte, né l'assunzione da parte del danneggiato di tutte le cautele necessarie allo scopo., né il nesso di causalità con i danni riportati.
Si aggiunga che dalla documentazione prodotta risulta provato che i gradini e il tubo del gas fossero ben visibili, (nonostante la caduta sia avvenuta in orario serale) e/o comunque potenzialmente già conoscibili dal minore che giocava all'interno di quell'area, a prescindere dall'apposizione di un cartello che ne segnalasse la presenza (non previsto da specifica normativa- infatti non richiamata dalla parte attrice). Le foto allegate da parte attrice attestano, infatti, l'assenza di qualsiasi situazione di pericolo o di insidia.
Sebbene il fatto sia avvenuto in un parco giochi, il fatto lesivo e la sua causa, così come allegata, non
è dipeso dall'uso di un gioco, eventualmente pericoloso o maltenuto, ma dall'esistenza di un piano rialzato visibile e dalla presenza di un tubo lungo la parete del palazzo comunale, privi di insidie nascoste.
A ciò si aggiunga che sul genitore del piccolo infortunato e su quelli degli altri bambini sussiste, ad ogni modo, l'onere di vigilare, controllare e verificare che non si creassero situazioni insidiose.
La caduta di non è attribuibile, quindi, ad alcuna responsabilità del gestore Persona_1 per la condizione della propria res, bensì tuttalpiù a culpa in vigilando dell'esercente la responsabilità genitoriale per non essersi accorto della presenza dei gradini e del tubo del gas lungo il muro, ovvero a fatto proprio del bambino che può essere inciampato su sé stesso come, a volte, nella foga, può succedere, correndo (v. Trib. Roma, sez. XIII, 22 giugno 2022, n. 10049; all. n. 4).
Resta pertanto provato che parte attrice non adottava le ordinarie cautele nella zona oggetto di controversia, in sé non connotata da situazione di evidente pericolosità.
In conclusione deve ritenersi che lo stato dei luoghi non presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della res e, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (e, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.).
Alla luce di quanto esposto la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per compensi oltre rimborso forf., iva e cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte soccombente anche le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 26.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 4663/2022 avente ad oggetto: azione risarcimento del danno, vertente
TRA
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Controparte_1 sul minore , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Forgione, dom.ti Persona_1
come in atti;
attori
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_2
Mannetta, dom.to come in atti;
convenuto
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , convenivano in giudizio il , in Persona_1 Controparte_2 persona del Sindaco p.t., innanzi all'intestato Tribunale, al fine di condannare l'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali patite dal minore a causa del sinistro verificatosi nel parchetto attrezzato per bambini sito in Piazza Neviera a Gesualdo (Av) in data
26.06.2022 alle ore 23.20, quantificati in complessivi € 21.643,25 oltre interessi e personalizzazione del danno, quantificato in € 3.681,60, per un totale complessivo di € 25.324,85; il tutto vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva parte convenuta che contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto, vinte le spese.
La domanda è infondata.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c., atteso che i fatti dedotti farebbero riferimento ad un difetto custodiale del bene dal quale è scaturito il danno a parte attrice.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c., a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade e uso di parchi ed altro, riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha configurato, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti da terzi a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici.
L'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva tranne a prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione al riguardo ha precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
Parte attrice deduceva che il minore mentre si trovava nel parchetto attrezzato per Persona_1
bambini sito in Piazza Neviera nel Comune di , sotto la supervisione del padre e dei genitori CP_2 di altri bambini, nel camminare alle spalle dell'altalena, finiva per incastrare un piede ed inciampava tra la pavimentazione in gomma che delimita l'area giochi, il dislivello inferiore con pavimentazione grigia e lo scalino in cotto rosso;
così perdeva l'equilibrio e urtava violentemente con il braccio destro e poi con tutto il corpo contro il tubo di passaggio del gas metano, posizionato verticalmente sulla parete perimetrale della casa comunale, tubazione priva di ogni protezione e caratterizzata da sporgenze taglienti e parzialmente arrugginite. A causa di questo incidente riportava Persona_1 all'avambraccio destro una frattura angolata della diafisi distale del radio e una frattura scomposta della diafisi distale dell'ulna e dubbia dislocazione del semilunare.
Istruita la causa, durante l'escussione testimoniale il teste di parte attrice sig. ha Testimone_1 dichiarato: “preciso che il padre era seduto accanto a me sulla panchina. /Non ho visto precisamente dove è inciampato il bambino. /Non sono a conoscenza di altri incidenti avvenuti sul luogo. […] Le giostre sono poste sul piano rialzato di un gradino”; in pratica il teste ha dichiarato di non sapere dove il bambino sia inciampato ma solo che a seguito della caduta urtava contro il tubo.
Dall'escussione testimoniale non sono emersi elementi in ordine alla dinamica del sinistro ed al nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno riportato dal minore;
quindi la prova testimoniale non è stata atta a ricostruire le modalità di accadimento dell'evento, descrivendo e comprovando le circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro è avvenuto.
La prova del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno lamentato non è emersa neppure dalla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. , nella quale si legge che “Sulla Persona_2
base delle premesse all'inizio della relazione sintetizzate, alcun dubbio può essere formulato circa
l'attribuzione delle lesioni diagnosticate al trauma riportato. […] Il periziato sig.
[...]
di anni 8, riportò, a seguito di caduta accidentale: esiti di frattura metadiafisaria di Persona_1 radio e ulna dx trattata chirurgicamente con riduzione e pinning con 2 fili di kirschner”.
Ebbene sul piano dell'onere della prova grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, spetta al convenuto invece dare prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, sia suscettibile di interrompere il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi “semplificato” per il danneggiato, il quale - fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa e dalla sua pericolosità- è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.
Deve precisarsi che per costante orientamento giurisprudenziale l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., sent. n. 2660 del 2013), nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. ord. n. 11526/2017).
Inoltre, la più recente giurisprudenza ha evidenziato due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526; cfr. sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919,
e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).
Più in particolare la “prevedibilità”, va intesa “come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con la conseguenza che
“ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza
(v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo
2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930)”.
Dati questi presupposti, sulla base della prova testimoniale esperita e della produzione di parte attrice, in cui risultano allegati rilievi fotografici ritraenti soltanto lo stato dei luoghi oggetto di controversia, non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato avente ad oggetto il fatto dannoso ed il rapporto di causalità con le lesioni riportate.
Dalle prove assunte non risulta fornita da parte attrice la prova né in ordine alla situazione di pericolosità del bene, oggettivamente inerte, né l'assunzione da parte del danneggiato di tutte le cautele necessarie allo scopo., né il nesso di causalità con i danni riportati.
Si aggiunga che dalla documentazione prodotta risulta provato che i gradini e il tubo del gas fossero ben visibili, (nonostante la caduta sia avvenuta in orario serale) e/o comunque potenzialmente già conoscibili dal minore che giocava all'interno di quell'area, a prescindere dall'apposizione di un cartello che ne segnalasse la presenza (non previsto da specifica normativa- infatti non richiamata dalla parte attrice). Le foto allegate da parte attrice attestano, infatti, l'assenza di qualsiasi situazione di pericolo o di insidia.
Sebbene il fatto sia avvenuto in un parco giochi, il fatto lesivo e la sua causa, così come allegata, non
è dipeso dall'uso di un gioco, eventualmente pericoloso o maltenuto, ma dall'esistenza di un piano rialzato visibile e dalla presenza di un tubo lungo la parete del palazzo comunale, privi di insidie nascoste.
A ciò si aggiunga che sul genitore del piccolo infortunato e su quelli degli altri bambini sussiste, ad ogni modo, l'onere di vigilare, controllare e verificare che non si creassero situazioni insidiose.
La caduta di non è attribuibile, quindi, ad alcuna responsabilità del gestore Persona_1 per la condizione della propria res, bensì tuttalpiù a culpa in vigilando dell'esercente la responsabilità genitoriale per non essersi accorto della presenza dei gradini e del tubo del gas lungo il muro, ovvero a fatto proprio del bambino che può essere inciampato su sé stesso come, a volte, nella foga, può succedere, correndo (v. Trib. Roma, sez. XIII, 22 giugno 2022, n. 10049; all. n. 4).
Resta pertanto provato che parte attrice non adottava le ordinarie cautele nella zona oggetto di controversia, in sé non connotata da situazione di evidente pericolosità.
In conclusione deve ritenersi che lo stato dei luoghi non presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della res e, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (e, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.).
Alla luce di quanto esposto la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per compensi oltre rimborso forf., iva e cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte soccombente anche le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 26.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino