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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di ConSIlio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 689/24 r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 04.07.2024 da
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
17/03/1979 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata ad ZA (AQ) in Via Monte Grappa n. 7 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Silvia Tiburzi (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e CP_1 C.F._3 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Lilia D'Alessandro del foro di ZA (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso il proprio C.F._4
studio sito in ZA (AQ), via Trieste 4 giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto in data 05.06.2025 e depositato in data 06.06.2025):
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita in ZA, via Treves n. 6, viene assegnata al marito, che ci vivrà con i due figli. Sin da ora la SI.ra si impegna a trasferire al SI. Parte_1
e quest'ultimo si impegna a ricevere la propria quota pari al 50% di proprietà CP_1
relativa all'immobile coniugale, sito ad ZA in via Treves n. 6, int. 10, piano 3 e piano SI int. 32, adibito a casa familiare e accessori, contraddistinto al Catasto Immobili Urbano del
Comune di ZA al Foglio 13 Particella 421 Subalterno 30, rendita E 379,60, Zona censuaria 2, Categoria Al2, Classe 2, Consistenza 7,0 vani, Totale 128 mq, contraddistinto al
Catasto Immobili Urbano del Comune di ZA al Foglio 13, Particella 421, Subalterno 16,
Rendita 52, 01, Categoria C16, Classe 12, Consistenza 19 mq, Totale 21 mq e rinuncia alla domanda di assegnazione del medesimo immobile, il SI. già proprietario di CP_1
1/2 dell'immobile coniugale, ne diventerà titolare esclusivo, con contestuale accollo da parte dello stesso del debito nei confronti della banca mutuante, BCC di Roma, originato dal contratto di mutuo fondiario a tasso variabile acceso in data 23/02/2016, mediante atto rogato dal Notaio di ZA, con liberazione della SI.ra da Per_1 Parte_1
qualsivoglia onere nei confronti della banca mutuante. Le spese necessarie per l'atto notarile di trasferimento - che dovrà avvenire entro i due mesi successivi all'emissione del Decreto di omologa della separazione - saranno a carico del SI. e le parti dichiarano, sin d'ora, CP_1
che il consenso relativo al trasferimento dell'immobile e all'accollo del mutuo è irrevocabile.
La SI.ra s'impegna altresì a rinunciare al diritto di abitazione del medesimo Parte_1
immobile coniugale nell'ambito dell'atto notarile di trasferimento della propria quota di proprietà.
3) Il SI. , in attesa di ottenere dalla banca mutuante l'autorizzazione all'accollo CP_1
del mutuo fondiario, si impegna al pagamento del rateo mensile relativo allo stesso mutuo, acceso presso la BCC di Roma, e sin d'ora rinuncia all'azione di regresso della quota di debito ricadente in capo alla condebitrice Sig.ra per i ratei già scaduti, e da lui onorati in Parte_1
via esclusiva, e per i successivi. Il SI. dichiara che la rinuncia all'azione di CP_1
regresso è irrevocabile.
4) il SI. s'impegna a sostenere le spese per gli oneri condominiali e le utenze CP_1
tutte dell'immobile di cui al punto 2), con accollo dei debiti pregressi maturati non onorati, anche relativi al periodo in cui l'immobile è stato abitato in via esclusiva dalla SI.ra Parte_1
(es. pagamento del consumo dell'acqua, luce, gas, immondizia ove non pagate). Il SI. CP_1
dichiara che la rinuncia all'azione di regresso è irrevocabile.
[...] 5) Il mantenimento dei figli maggiorenni, ancora non economicamente indipendenti, resterà esclusivamente a carico del SI. anche relativamente alla totalità delle spese CP_1
straordinarie.
6) Il SI. rinuncia a qualsivoglia agevolazione, ai sensi della Legge n. 104/92, relativa CP_1
all'invalidità della moglie (es. bollo auto).
7) i coniugi rinunciano alle domande rispettivamente avanzate nel giudizio di separazione giudiziale pendente.
8) i coniugi rinunciano a somme a qualsiasi titolo dovute, anche a titolo di mantenimento, reciprocamente.
9) La SI.ra consegnerà al SI. le chiavi dell'immobile Parte_1 CP_1
di cui al punto 2), determinando la relativa immissione nel possesso del bene stesso da parte di quest'ultimo, nello stato di fatto descritto nel verbale di sopralluogo del 10.2.2025, a firma di entrambe le parti e che si allega al presente accordo, in occasione dell'udienza del
16/06/2025.
10) i coniugi e esprimono la volontà di non volersi riconciliare e confermano Parte_1 CP_1
integralmente le condizioni sopra elencate.
11) i coniugi e si impegnano a rimettere e ad accettare la rimessione delle Parte_1 CP_1
denunce/querele reciprocamente sporte.
12) i coniugi e chiedono al Tribunale di mandare all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 CP_1
del Comune di Collelongo, per l'annotazione, l'emanando provvedimento di separazione nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Collelongo, Anno 2001 —N. 3 P. 11 S. AU.
I.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ritualmente notificato in data 29.08.24, la SI.ra , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il SI. il 4.8.2001 a Collelongo (AQ), ha adito l'intestato Tribunale per chiedere CP_1
la separazione personale dal coniuge alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale in suo favore;
contributo di mantenimento in suo favore di euro 700,00 a carico del marito, con onere di pagare la propria quota della rata mensile del mutuo;
assegnazione in uso dell'automobile EL
IV (targata DM747ET), di proprietà del marito . CP_1
Si è costituito in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla domanda di declaratoria CP_1
della separazione personale, ha chiesto che tale decisione venisse presa alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale in suo favore, onde risiedervi con entrambi i figli, con obbligo a suo esclusivo carico di pagare la rata del mutuo e le spese di mantenimento;
rigetto della richiesta di mantenimento della SI.ra per essere i coniugi economicamente indipendenti l'uno Parte_1
dall'altro; assegnazione della vettura EL IV (targata DM747ET) alla SI.ra con Parte_1
impegno della ricorrente ad effettuare il passaggio di proprietà in proprio favore.
All'udienza del 16.06.2025, i difensori hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, sottoscritto in data 05.06.2025 e depositato telematicamente in data 06.06.2025, relativo a tutte le questioni di cui alla separazione, con allegata dichiarazione di non volersi riconciliare e rinuncia alla comparizione in udienza.
In tal sede, i difensori hanno dunque chiesto la rimessione in decisione della causa dinanzi al Collegio, con rinuncia al termine per note di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Il Giudice ha disposto in conformità.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni delle stesse, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle stesse e all'interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ed autorizza gli stessi a vivere separati;
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'assegnazione della casa familiare:
“2) La casa coniugale, sita in ZA, via Treves n. 6, viene assegnata al marito, che ci vivrà con
i due figli”;
- al mantenimento dei figli maggiorenni: “5) Il mantenimento dei figli maggiorenni, ancora non economicamente indipendenti, resterà esclusivamente a carico del SI. anche relativamente alla totalità delle spese straordinarie.” CP_1
- al mantenimento tra coniugi:
“8) i coniugi rinunciano a somme a qualsiasi titolo dovute, anche a titolo di mantenimento, reciprocamente.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Collelongo (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 2001.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in ZA, nella Camera di ConSIlio del 16 giugno 2025.
Il Presidente Il giudice relatore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di ConSIlio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 689/24 r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 04.07.2024 da
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
17/03/1979 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata ad ZA (AQ) in Via Monte Grappa n. 7 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Silvia Tiburzi (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e CP_1 C.F._3 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Lilia D'Alessandro del foro di ZA (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso il proprio C.F._4
studio sito in ZA (AQ), via Trieste 4 giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto in data 05.06.2025 e depositato in data 06.06.2025):
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita in ZA, via Treves n. 6, viene assegnata al marito, che ci vivrà con i due figli. Sin da ora la SI.ra si impegna a trasferire al SI. Parte_1
e quest'ultimo si impegna a ricevere la propria quota pari al 50% di proprietà CP_1
relativa all'immobile coniugale, sito ad ZA in via Treves n. 6, int. 10, piano 3 e piano SI int. 32, adibito a casa familiare e accessori, contraddistinto al Catasto Immobili Urbano del
Comune di ZA al Foglio 13 Particella 421 Subalterno 30, rendita E 379,60, Zona censuaria 2, Categoria Al2, Classe 2, Consistenza 7,0 vani, Totale 128 mq, contraddistinto al
Catasto Immobili Urbano del Comune di ZA al Foglio 13, Particella 421, Subalterno 16,
Rendita 52, 01, Categoria C16, Classe 12, Consistenza 19 mq, Totale 21 mq e rinuncia alla domanda di assegnazione del medesimo immobile, il SI. già proprietario di CP_1
1/2 dell'immobile coniugale, ne diventerà titolare esclusivo, con contestuale accollo da parte dello stesso del debito nei confronti della banca mutuante, BCC di Roma, originato dal contratto di mutuo fondiario a tasso variabile acceso in data 23/02/2016, mediante atto rogato dal Notaio di ZA, con liberazione della SI.ra da Per_1 Parte_1
qualsivoglia onere nei confronti della banca mutuante. Le spese necessarie per l'atto notarile di trasferimento - che dovrà avvenire entro i due mesi successivi all'emissione del Decreto di omologa della separazione - saranno a carico del SI. e le parti dichiarano, sin d'ora, CP_1
che il consenso relativo al trasferimento dell'immobile e all'accollo del mutuo è irrevocabile.
La SI.ra s'impegna altresì a rinunciare al diritto di abitazione del medesimo Parte_1
immobile coniugale nell'ambito dell'atto notarile di trasferimento della propria quota di proprietà.
3) Il SI. , in attesa di ottenere dalla banca mutuante l'autorizzazione all'accollo CP_1
del mutuo fondiario, si impegna al pagamento del rateo mensile relativo allo stesso mutuo, acceso presso la BCC di Roma, e sin d'ora rinuncia all'azione di regresso della quota di debito ricadente in capo alla condebitrice Sig.ra per i ratei già scaduti, e da lui onorati in Parte_1
via esclusiva, e per i successivi. Il SI. dichiara che la rinuncia all'azione di CP_1
regresso è irrevocabile.
4) il SI. s'impegna a sostenere le spese per gli oneri condominiali e le utenze CP_1
tutte dell'immobile di cui al punto 2), con accollo dei debiti pregressi maturati non onorati, anche relativi al periodo in cui l'immobile è stato abitato in via esclusiva dalla SI.ra Parte_1
(es. pagamento del consumo dell'acqua, luce, gas, immondizia ove non pagate). Il SI. CP_1
dichiara che la rinuncia all'azione di regresso è irrevocabile.
[...] 5) Il mantenimento dei figli maggiorenni, ancora non economicamente indipendenti, resterà esclusivamente a carico del SI. anche relativamente alla totalità delle spese CP_1
straordinarie.
6) Il SI. rinuncia a qualsivoglia agevolazione, ai sensi della Legge n. 104/92, relativa CP_1
all'invalidità della moglie (es. bollo auto).
7) i coniugi rinunciano alle domande rispettivamente avanzate nel giudizio di separazione giudiziale pendente.
8) i coniugi rinunciano a somme a qualsiasi titolo dovute, anche a titolo di mantenimento, reciprocamente.
9) La SI.ra consegnerà al SI. le chiavi dell'immobile Parte_1 CP_1
di cui al punto 2), determinando la relativa immissione nel possesso del bene stesso da parte di quest'ultimo, nello stato di fatto descritto nel verbale di sopralluogo del 10.2.2025, a firma di entrambe le parti e che si allega al presente accordo, in occasione dell'udienza del
16/06/2025.
10) i coniugi e esprimono la volontà di non volersi riconciliare e confermano Parte_1 CP_1
integralmente le condizioni sopra elencate.
11) i coniugi e si impegnano a rimettere e ad accettare la rimessione delle Parte_1 CP_1
denunce/querele reciprocamente sporte.
12) i coniugi e chiedono al Tribunale di mandare all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 CP_1
del Comune di Collelongo, per l'annotazione, l'emanando provvedimento di separazione nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Collelongo, Anno 2001 —N. 3 P. 11 S. AU.
I.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ritualmente notificato in data 29.08.24, la SI.ra , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il SI. il 4.8.2001 a Collelongo (AQ), ha adito l'intestato Tribunale per chiedere CP_1
la separazione personale dal coniuge alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale in suo favore;
contributo di mantenimento in suo favore di euro 700,00 a carico del marito, con onere di pagare la propria quota della rata mensile del mutuo;
assegnazione in uso dell'automobile EL
IV (targata DM747ET), di proprietà del marito . CP_1
Si è costituito in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla domanda di declaratoria CP_1
della separazione personale, ha chiesto che tale decisione venisse presa alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale in suo favore, onde risiedervi con entrambi i figli, con obbligo a suo esclusivo carico di pagare la rata del mutuo e le spese di mantenimento;
rigetto della richiesta di mantenimento della SI.ra per essere i coniugi economicamente indipendenti l'uno Parte_1
dall'altro; assegnazione della vettura EL IV (targata DM747ET) alla SI.ra con Parte_1
impegno della ricorrente ad effettuare il passaggio di proprietà in proprio favore.
All'udienza del 16.06.2025, i difensori hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, sottoscritto in data 05.06.2025 e depositato telematicamente in data 06.06.2025, relativo a tutte le questioni di cui alla separazione, con allegata dichiarazione di non volersi riconciliare e rinuncia alla comparizione in udienza.
In tal sede, i difensori hanno dunque chiesto la rimessione in decisione della causa dinanzi al Collegio, con rinuncia al termine per note di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Il Giudice ha disposto in conformità.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni delle stesse, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle stesse e all'interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ed autorizza gli stessi a vivere separati;
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'assegnazione della casa familiare:
“2) La casa coniugale, sita in ZA, via Treves n. 6, viene assegnata al marito, che ci vivrà con
i due figli”;
- al mantenimento dei figli maggiorenni: “5) Il mantenimento dei figli maggiorenni, ancora non economicamente indipendenti, resterà esclusivamente a carico del SI. anche relativamente alla totalità delle spese straordinarie.” CP_1
- al mantenimento tra coniugi:
“8) i coniugi rinunciano a somme a qualsiasi titolo dovute, anche a titolo di mantenimento, reciprocamente.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Collelongo (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 2001.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in ZA, nella Camera di ConSIlio del 16 giugno 2025.
Il Presidente Il giudice relatore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo