Sentenza 24 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/11/2003, n. 17874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17874 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Mario 1 7-8 7 4 03Ogg LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE etto AIONE SEZIONE SECONDA CIV COMPENSO ARBITRALE Composta dagli Ill Presidente R.G.N. 24781/00 SPADO Dott. Vincenzo COLARUSSO Cron. 35747 Consigliere Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 4681. Consigliere Ud. 10/07/03 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: RR BR, OT AM, DD AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BONCOMPAGNI 47, presso lo studio dell'avvocato AO VELANI, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO SORO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
COMUNE FONNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C COLOMBO 436, dall'avvocato GONARIO FLORIS, giusta delega indifeso 2003 atti;
controricorrente 1194 -1- nonchè
contro
COOPERATIVA TURISTICA MONTE SPADA SRL;
- intimata l'ordinanza n.470/00 del Tribunale di NUORO, avverso depositata il 31/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Oreste VACCARO deposita delega dell'Avvocato CARUSO Ercole difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- + RR + 2 c/ COMUNE FONNI + 1 RG 24781/00 -1- Oggetto: liquidazione compenso arbitrale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli Avvocati Bruno Murru, Priamo Siotto, Paolo Ca- reddu, nella loro qualità di componenti del collegio ar- bitrale chiamato a decidere della controversia insorta tra il Comune di Fonni e la S.r.l. Cooperativa Turistica Monte Spada in ordine al rapporto d'affitto novennale del complesso alberghiero di proprietà del primo condot - to dalla seconda, avendo depositato il lodo il 3/11.3.99 in una all'autoliquidazione in £ 160.000.000 del compen- loro spettante e questa non essendo stata accettata So dalle parti, con ricorso ex art. 814 CPC 11.6.00 adivano il presidente del tribunale di Nuoro onde ottenerne la determinazione delle spese e dell'onorario di loro com- petenza nella già indicata misura. Il Comune di Fonni resisteva alla pretesa dei ri- mentre la S.r.l. Cooperativa Turistica Montecorrenti, Spada non svolgeva attività difensiva. Con ordinanza 28.7.00, il presidente di sezione fa- cente funzioni di presidente del tribunale di Nuoro considerato che la Cooperativa aveva azionato un credito per £ 371.558.416 ed il Comune un controcredito per £ 210.000.000; che, ex art. 10 CPC la riconvenzionale non potendo essere sommata alla principale, il valore della causa doveva essere determinato in ragione della prima;
RR+2 c/ COMUNE FONNI + 1 RG 24781/00 -2- che il collegio arbitrale non aveva dovuto affrontare questioni di particolare complessità ed importanza de- - terminava gli esborsi in £ 425.000 e gli onorari in £ 44.000.000 compensando le spese del procedimento. Avverso tale decisione gli Avvocati Murru, Siotto, Careddu, proponevano ricorso per cassazione fondato su due motivi. Il Comune Resisteva con controricorso mentre la Co- operativa non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti denunziando violazione ed errata applicazione del tariffario profes- sionale forense approvato con D.M.
5.10.94 n. 589 punto 59 della tabella stragiudiziale in relazione all'art. della stessa tabella ed agli artt. 814, 10 e 12 CPC si dolgono che il giudicante abbia individuato il valore della controversia nello scaglione 200/500 milioni erro- neamente ritenendo inattuabile il cumulo tra principale e riconvenzionale e pretermettendo la valutazione di tutte le domande svolte dalle parti che, ove prese in considerazione, già per la sola Cooperativa avrebbero evidenziato un ammontare complessivo di richieste ampia- mente rientrante nello scaglione 1/5 miliardi. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziando carente motivazione su punto decisivo si dolgono che RR +2 C/ COMUNE FONNI + 1 RG 24781/00 -3- - il giudicante, anche all'interno dello scaglione errone- amente individuato, abbia determinato il compenso al mi- nimo della tariffa apoditticamente definendo l'opera prestata di non particolare complessità ed importanza laddove avrebbe dovuto render conto della decisione a- dottata in relazione al numero ed alla complessità delle questioni sottoposte al giudizio nonché all'impegno del- la compiuta istruttoria e del lodo redatto. Entrambi i motivi meritano accoglimento. La determinazione del compenso spettante ai membri del collegio arbitrale composto da avvocati, in applica- zione del DM 5.10.94 n. 585, non va effettuata, come sembra aver ritenuto il giudice a quo, ai sensi degli artt. 5/1, 6/1 e 12 delle disposizioni generali della tariffa relativa alle prestazioni rese dagli avvocati in materia giudiziale civile, ma ai sensi degli artt. 5/III, 6/II e IV delle medesime disposizioni nonché 9 della diversa tariffa relativa alle prestazioni rese da- gli avvocati in materia stragiudiziale, dacché le parti che concordemente attribuiscono agli arbitri l'incarico di risolvere il conflitto d'interessi tra le stesse in- sorto vanno considerate, nei confronti degli arbitri stessi, alla stregua del cliente e non del soccombente. Per il rinvio recettizio operato dal citato art. 6/I alle pertinenti disposizioni del codice di procedura : RR+2 c/ COMUNE FONNI + 1 RG 24781/00 -4- - civile in materia di determinazione del valore della controversia e vertendosi in tema di rapporti obbligato- che pre-ri, ai sensi dell'art. 12/1 CPC;
la qual norma, scrive doversi determinare il valore della causa, ove relativa all'esistenza, alla validità, alla risoluzione d'un rapporto giuridico obbligatorio, in base alla parte in contestazione del rapporto dedotto, subisce, peral- tro, una deroga nell'ipotesi in cui la stessa domanda introduttiva del giudizio sia formulata in guisa tale da postulare l'accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 CPC, in ordine all'intero rapporto o ad una determinata parte di esso, sì che il giudice sia l'uno о l'altra complessivamentechiamato ad esaminare considerati, il valore dei quali va, pertanto, intera- mente preso in considerazione ai fini della determina- zione del valore della causa. Principio che non ha trovato applicazione da parte del giudice a quo nella liquidazione degli onorari spet- tanti al collegio arbitrale, avendo quegli fatto riferi- mento non al complessivo valore delle questioni sottopo- ste all'esame del collegio stesso (deductum) e, quindi, allo scaglione della tariffa professionale relativa alle controversie di valore pari a quello così determinato, bensì solo a quello, concernente le cause di valore in- feriore, correlato alla diversa e minore entità del cre- RR+2 c/ COMUNE FONNI + 1 RG 24781/00 -5- dito in definitiva riconosciuto dal collegio alla parte attrice (decisum), laddove avrebbe dovuto considerare come l'attività decisionale da remunerare, ossia l'opera in- tellettuale prestata, avesse avuto ad oggetto l'intero rapporto controverso indipendentemente dall'entità del risultato pratico conseguito all'esito dalle parti. In particolare, avrebbe dovuto tener presente il valore dell'intero originario rapporto dedotto in giudi- zio (£ 70.000.000 annue per nove anni), dacché questo era venuto a costituire oggetto di decisione nella sua interezza in ragione sia della domanda principale di ri- duzione del canone sia della domanda riconvenzionale di risoluzione, nonché il valore delle domande di danni e di eliminazione dei vizi, dacché queste costituivano ra- gioni autonome di pretesa rispetto all'originario rap- porto, nonché gli interessi e gli accessori maturati al momento della domanda, ond'è che, nel complesso, lo sca- glione cui fare riferimento sarebbe stato, verosimilmen- te, quello relativo alle controversie di valore da £ 500 milioni a £ 1 miliardo e non quello da £ 200 a 500 mi- lioni posto a base dell'impugnato provvedimento;
non va, per contro, sommata la riconvenzionale, ma ciò non ex art. 10 CPC come ritenuto dal giudice a quo bensì perché non è basata su di un rapporto autonomo e distinto ri- spetto a quello dedotto con la domanda principale ma at- RR+2 C/ COMUNE FONNI + 1 RG 24781/00 -6-* tiene al medesimo rapporto del quale è chiesta la riso- luzione. Per quanto attiene, poi, alla motivazione, pur con- siderato che con il ricorso in esame, proposto ex art. 111 della Costituzione, il vizio relativo non può essere dedotto se non sotto la specie della violazione di leg- ge, che si verifica nelle ipotesi di difetto assoluto o d'insanabile illogicità o contraddittorietà della moti- vazione stessa tali da renderla inidonea ad essere indi- viduata ed apprezzata quale, eventualmente erroneo, sup- porto logico e giuridico della decisione, non si può non rilevare come l'apodittica affermazione per cui "il col- legio arbitrale ha deciso questioni di non particolare complessità ed importanza" equivalga sostanzialmente ad un'omissione totale di motivazione. Non è, infatti, ravvisabile in affermazione siffat- ta, unica posta a giustificazione della scelta tra le previsioni minima e massima dello scaglione considerato, un adeguatamente giustificato ricorso a criteri equita- tivi di valutazione rapportati alle caratteristiche del- l'opera prestata entità qualitativa e quantitativa - - ove, come nella specie, tali criteri non abbiano avuto ad oggetto la determinazione in concreto della misura del compenso tra il minimo ed il massimo, secondo prin- cipî ormai pacifici in materia, mediante il prudente e 1 RR + 2 C/ COMUNE FONNI + 1 RG 24781/00 -7- giustificato apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio quali l'oggetto ed il valore della controver- sia, la natura e l'importanza dei compiti d'accertamento in fatto e di valutazione in diritto, il tempo e l'im- pegno resi necessari dall'uno e dall'altra. L'impugnato provvedimento va, dunque, annullato ed il procedimento, di conseguenza, rimesso per nuovo esame al medesimo ufficio, funzionalmente competente, ma in persona di diverso giudice, che s'indica nel presidente titolare dell'ufficio stesso, cui è anche demandato, ex 1 art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al presidente titolare del tribunale di Nuoro. Così deciso in Camera di Consiglio il 10.07.2003. Il Presidente Il Co est. Ермени IL CANCELLIERE 01 Paplo Talarico Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 24/Nov. 12003 AL CANCELLIERE C1 2200