Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32794/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. in persona dell'amministratrice p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Urciuoli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma,
Via San Giovanni in Laterano n. 210; opponente contro
(C.F. ), in persona della sua Controparte_1 P.IVA_2 procuratrice, Ing. giusta procura rilasciata il 25.5.2022 a CP_2 rogito Notaio di Milano (Rep. 176.732 Racc. 33.863), Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rilasciata il
2.12.2015 a rogito Notaio di Milano (Rep. 24.784) in atti, Persona_2 dall'Avv. Massimiliano Cardarelli del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Via San
Senatore n. 10;
opposta pagina 1 di 6
Per di km 16.200 n – Parte_1 Parte_1 Pt_1 Pt_1
"Voglia l'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i sopraesposti motivi: in via preliminare revocare, annullare, dichiarare nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo telematico n. 6743/2024 del 14.5.2024 (R.G. 6771/2024), notificato in data 11.7.2024, emesso dal Tribunale di Milano, incompetente per territorio, accertando e dichiarando l'incompetenza territoriale di codesto Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Tivoli, questo ultimo foro esclusivo del consumatore ex D.lgs 206/2005; sempre in via preliminare rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà parziale dell'ingiunzione opposta spiegata da in difetto dei CP_1 presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., primo comma;
nel merito, nella denegata ipotesi codesto Tribunale dovesse riconoscere la sussistenza della propria competenza, comunque revocare, annullare, dichiarare nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Milano n. 6743/2024 del 14.5.2024 (R.G. 6771/2024) notificato in data 11.7.2024, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria delle spese di lite, maggiorate di accessori, come per legge".
Per Controparte_1
“Piaccia alla giustizia del Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, - in via preliminare, gradatamente: a) dichiarare inammissibile la opposizione;
b) autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto opposto per la minor somma di €. 4.709,48; c) assegnare alle parti termine per la introduzione della mediazione obbligatoria;
- in via istruttoria, non ammettere i mezzi di prova articolati dal - nel Controparte_3 merito, condannare il nr° 34/I Parte_1 al pagamento in favore di degli interessi di mora dovuti, Controparte_1 pari ad €. 4.709,48. Con la condanna al pagamento delle spese della procedura monitoria e di quelle del giudizio di opposizione, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con atto di citazione notificato alla controparte in data 13.9.2024, il sito in ha Parte_1 Pt_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6743/2024, emesso dal
Tribunale di Milano in data 14.5.2024, con cui lo stesso era stato condannato a pagare in favore di la somma di € Controparte_1
25.763,55 oltre interessi e spese legali, chiedendone la revoca.
Al riguardo, parte opponente ha eccepito: a) l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano in favore di quello di Tivoli, in relazione al luogo in cui esso è sito e dovendosi, in tesi, applicare la disciplina consumeristica;
b) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, atteso che il credito vantato in monitorio era stato già soddisfatto dal il quale aveva pagato Parte_1 quanto richiesto dal nuovo fornitore di energia elettrica a titolo di corrispettivo CMOR.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1 eccependo, per ciò che qui rileva, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni a decorrere dalla notificazione del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c.
Al riguardo, parte opposta ha dedotto che il decreto ingiuntivo era stato notificato a mezzo posta all'amministratore del in data Parte_1
10.6.2024 e che l'atto di citazione in opposizione era stato notificato ad essa opposta soltanto il 13.9.2024, e, dunque, come sopra cennato, ben oltre il termine perentorio suddetto.
Parte opponente ha insistito per il rigetto dell'eccezione di inammissibilità in parola deducendo che la notificazione su indicata era stata eseguita in un luogo (Magliano Sabina, via Cavour n. 28) ove l'amministratrice del condominio non aveva né la residenza abituale né il suo domicilio professionale e che, pertanto, l'unica notificazione “efficace” a far decorrere il termine ex art. 641 c.p.c. era quella, successivamente effettuata dall'opposta in data 11.7.2024, presso lo studio della medesima amministratrice (sito in pagina 3 di 6 Rignano Flaminio, via Meucci n. 7), ove quest'ultima aveva, appunto, la sua residenza effettiva.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Al riguardo, deve, infatti, innanzitutto rilevarsi che la notificazione del
10.6.2024 è stata pacificamente eseguita all'amministratrice del Parte_1 opponente nel luogo di residenza di quest'ultima, come risultante dal certificato anagrafico (la circostanza è incontestata oltre che documentata ex doc. 1 allegato alla memoria n. 2 di parte opposta), con le modalità previste dall'art. 8, l. n. 890/1982, in caso di “temporanea assenza del destinatario”
(doc. 3 di parte opposta).
Ora, premesso che, com'è noto, la notifica eseguita nella residenza risultante dall'attestazione anagrafica deve essere considerata regolare, salvo la prova contraria, da fornirsi da parte del destinatario, della sua diversa residenza effettiva al momento della notifica stessa (cfr. Cass. n. 2230/1998 in motivazione;
Cass. n. 2143/1995), deve osservarsi che parte opponente non ha invero assolto all'onere allegativo, prima ancora che probatorio, sulla stessa gravante.
Poiché, infatti, come sopra visto, la notificazione si è perfezionata ai sensi dell'art. 8, l. n. 890/1982 nel luogo di residenza risultante dalla certificazione anagrafica, avendo l'agente postale, che ha accertato la
“temporanea assenza del destinatario”, verosimilmente rinvenuto elementi atti a ricollegare il luogo di notifica alla destinataria (esemplificativamente, tra tutti, il nome sulla cassetta postale, nella quale risulta essere stata immessa la comunicazione di avvenuto deposito – C.A.D.), deve rilevarsi l'irrimediabile genericità delle deduzioni dell'opponente volte a far ritenere che, nonostante le risultanze su richiamate, l'amministratrice avesse, nel luogo della seconda notificazione (Rignano Flaminio), oltre che il proprio pagina 4 di 6 domicilio professionale anche la sua residenza effettiva, alcunché di specifico avendo al riguardo allegato, nei termini decadenziali di rito. Ed essendosi la su riscontrata genericità degli asserti dell'opponente inevitabilmente riversata nell'unico capitolo di prova all'uopo formulato, il quale, peraltro finanche privo di ogni opportuno riferimento circa le relative circostanze di tempo e di modo, risulta inidoneo a fornire una compiuta rappresentazione della circostanza contestata (l'effettiva residenza abituale dell'amministratrice di condominio presso il proprio studio professionale, con esclusione di qualsiasi collegamento con la residenza anagrafica), rendendolo conseguentemente inammissibile.
Pertanto, essendosi perfezionata la prima notificazione, ai sensi del 4° comma, della l. n. 890/1982, in data 20.6.2024, la notifica dell'atto di citazione in opposizione effettuata il 13.9.2024 risulta tardiva, in quanto successiva allo spirare del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641
c.p.c. (v., fra molte, Cass. n. 15763/2006).
Né rileva, rispetto al decorso del termine perentorio su indicato, il fatto che, successivamente alla prima notificazione di cui si è detto, la convenuta opposta abbia eseguito un'ulteriore notificazione del medesimo decreto ingiuntivo nel luogo del domicilio professionale dell'amministratrice di condominio e da quest'ultima ricevuta “a mani”, non derivando da ciò alcuno slittamento in avanti del dies a quo del termine ex art. 641 c.p.c., il quale non può che coincidere con la prima notificazione, come detto regolarmente perfezionatasi “per compiuta giacenza”, in data 20.6.2024.
Per tutto quanto sopra esposto va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal di Parte_1 Parte_1
– con conseguente conferma del decreto ingiuntivo
[...] Pt_1 opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto del pagina 5 di 6 valore della domanda, della invero non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- visti e applicati gli artt. 641 e 645 c.p.c., dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
[...]
6743/2024 del 14.5.2024 e lo dichiara esecutivo;
- condanna il di km 16.200 n. 34/I – Parte_1 Parte_1 alla rifusione, in favore di delle spese di lite, Pt_1 Controparte_1 liquidate in € 1.950,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 30 maggio 2025
La Giudice
Francesca Avancini
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