CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 786/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano ConIGliere
Dott. Luca Marchi ConIGliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 786 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Christian Giangrande (c.f. ) e Debora D'Ippolito (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via C.F._3
Berzantina n. 30/5 a Castel Di Casio (BO), giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Debora Controparte_1 C.F._4
Degli Esposti (c.f. ) e Silvia Giuliani (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Bolognese n. 55 a Castiglione dei Pepoli
(BO), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bologna del 23.03.2021 (Rep.
982/2021) emessa nel giudizio R.G. 9453/2019.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 13.02.2024:
Appellante ( ): Parte_1
“accogliere, per i motivi in fatto e in diritto rassegnati, il presente appello all'uopo riformando in toto l'ordinanza impugnata, pertanto: respingere tutte le domande formulate nei confronti del IG. in quanto Parte_1
pagina 1 di 9 infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare che l'ordinanza risulta carente di motivazione e conseguentemente dichiararne la nullità e/o annullarla;
accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere il contratto risolto e per l'effetto ha errato nel riconoscere la restituzione dei ratei di mutuo versati dalla IG.ra
[...]
; CP_1 accertare e dichiarare la carenza dei presupposti giuridici e la mancanza della prova per la dichiarazione di risoluzione del contratto, per l'effetto riformare e annullare in toto
l'ordinanza; accertare e dichiarare la travisazione delle prove e l'errore di valutazione in cui è in corso il
Giudice di prime cure, per l'effetto riformare l'ordinanza, ritenendo la stessa affetta da vizio motivazionale in ordine all'interpretazione e valutazione delle prove;
Nel merito
- previo ogni ed opportuno accertamento o declaratoria, respingere le domande attoree formulate nei confronti del IG. , in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto e comunque prive di riscontri probatori, all'uopo riformando in toto l'ordinanza impugnata, anche in ordine alla condanna alle spese da imputare esclusivamente alla ricorrente IG.ra ; CP_1
- rigettare la domanda avversaria ex adverso formulata di inquadrare il rapporto negoziale insorto tra le parti nell'ambito del negozio fiduciario;
- accertare e dichiarare a prescindere dalla qualificazione giuridica che verrà data al contratto, che al IG. non può essere ascritto alcun Parte_1 inadempimento e per l'effetto dichiarare la scrittura privata sottoscritta in data
27/7/2006 pienamente valida ed efficace tra le parti;
- respingere le domande risarcitorie dell'appellata, sia di natura restitutoria che per il millantato lucro cessante, per tutti i motivi già esposti nell'atto e comunque poichè privi di supporto giuridico e probatorio;
- dichiarare tenuta la IG.ra a restituire tutte le somme che dovessero essere CP_1 versate dal IG. nelle more del presente giudizio in ragione Parte_1 dell'ordinanza impugnata.
Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso spese forfettarie 15% ex art. 15
TP, IVA (22%) e CPA (4%) come per legge.”
Appellata ): CP_1
“In via preliminare,
- rigettare, per le motivazioni di esposte in comparsa di costituzione e risposta, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata presentata dal Sig. Parte_1
e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c. dell'ordinanza emessa all'esito del giudizio di primo grado e condannare, ex art. 283, secondo comma c.p.c., il Sig.
[...]
al pagamento di una pena pecuniaria nei limiti fissati dalla legge e determinata Parte_1 dal Giudice di secondo grado;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione proposta dall'appellante, obbligare il Sig. , al versamento della cauzione ex art. 283 c.p.c., nella Parte_1 somma che il Giudicante riterrà equa e di giustizia;
Nel merito,
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Sig.
pagina 2 di 9 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa da Tribunale di Parte_1
Bologna il 23/03/2021, nel procedimento R.G. n. 9453/2019, confermando il medesimo provvedimento e tutte le statuizioni in esso contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante , Parte_1 per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Parte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La IG. (da qui ) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_1 CP_1
depositato il 3.6.2019, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il IG.
(da qui ) esponendo: Parte_1 Parte_1
- nel 2006 e che all'epoca erano uniti Controparte_1 Parte_1
sentimentalmente, avevano deciso di acquistare un appartamento nel Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), per andarvi a convivere;
- in fase di acquisto, le parti avevano concordato che l'immobile fosse intestato formalmente al solo Parte_1
- a tal fine il 26.07.2006, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, il aveva sottoscritto una scrittura privata con la nella quale: Parte_1 CP_1
si dava atto che il suddetto immobile era in realtà di proprietà del 50% ciascuno;
la si impegnava al pagamento del 50% della rata mensile di € 983,23del CP_1
mutuo fondiario stipulato dal Parte_1
la quota di proprietà della le sarebbe stata trasferita formalmente dietro sua CP_1
semplice richiesta e previa assunzione del 50% del mutuo;
- la aveva provveduto a versare sin da subito la sua quota della rata del mutuo, CP_1 pari ad € 490,00 al mese, mediante bonifico bancario a favore del Parte_1
- nel dicembre 2010, la convivenza si era interrotta a seguito della fine della relazione sentimentale e, mentre il decideva di rimanere a vivere nell'immobile, la Parte_1
ricorrente lasciava l'appartamento per andare a vivere altrove;
- la ricorrente aveva tuttavia continuato a versare al la propria quota della rata Parte_1
del mutuo, avendo concordemente deciso di mettere in vendita l'immobile;
- rimasto invenduto l'immobile, la nel settembre del 2012 aveva richiesto che le CP_1
venisse corrisposto un corrispettivo per l'uso esclusivo dell'appartamento da parte del convenuto;
- il convenuto non aveva però dato riscontro alla richiesta, né aveva provveduto a pagina 3 di 9 formalizzare l'intestazione della quota del 50% della proprietà dell'immobile alla , CP_1
sebbene questa avesse continuato a versare la propria quota di mutuo fino all'ottobre 2018;
- il 9.11.2018 la aveva richiesto al convenuto il pagamento di un corrispettivo CP_1
per l'uso esclusivo dell'immobile e per definire ogni rapporto tra le parti, dando corso alla scrittura sino ad arrivare alla divisione della comproprietà;
- il senza aver informato la ricorrente, il 7.12.2017 aveva contratto un Parte_1
nuovo mutuo con il quale aveva estinto il residuo del finanziamento iniziale, abbassando la rata mensile a € 600,00 (con una differenza di € 383,23 in meno rispetto al precedente finanziamento) e con un allungamento dei tempi del piano di ammortamento di 11 anni;
- del tutto inconsapevolmente, la dal gennaio del 2018 aveva quindi versato CP_1
somme maggiori rispetto a quanto avrebbe dovuto e pertanto aveva provveduto a sospendere i versamenti;
- l'11.04.2019 aveva comunicato al la risoluzione del contratto del 26.7.2006 Parte_1
a causa del grave inadempimento del convenuto, con richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto per l'uso esclusivo dell'immobile (€ 250,00 mensili) nonché di rimborso di tutte le somme versate quale quota di mutuo dal gennaio 2011 sino all'ottobre
2018, per un importo complessivo di € 45.570,00;
- il contratto del 2006 doveva qualificarsi come contratto fiduciario e la fattispecie rientrava nello schema dell'interposizione reale di persona in quanto le parti volevano tutti gli effetti di entrambi i contratti per regolare i loro rapporti patrimoniali;
- la mancata acquisizione del 50% della proprietà aveva provocato un danno da lucro cessante costituito dalla mancata locazione (al 50%) dell'immobile, stimato in € 25.000,00.
La ricorrente chiedeva quindi la condanna del convenuto al risarcimento del danno da inadempimento (€ 45.570,00) oltre al risarcimento del danno da lucro cessante (€ 25.000,00).
2. Si costituiva in giudizio , esponendo: Parte_1
- l'immobile de quo, per accordo tra le parti, era stato intestato esclusivamente al convenuto, con mutuo fondiario da questo acceso unitamente alla madre CP_2
[...]
- di essersi impegnato con la scrittura privata del 26.7.2006, a trasferire alla CP_1
previa richiesta, il 50% della proprietà dell'immobile con assunzione da parte di quest'ultima, del 50% della quota del mutuo;
- nel dicembre 2010 la convivenza si era interrotta e la si era trasferita altrove, CP_1
lasciando l'immobile nella piena disponibilità del convenuto che continuava ad abitarlo, assumendo a proprio carico tutte le spese di gestione e manutenzione dell'immobile;
- di aver sempre manifestato, nei confronti dell'ex compagna, la disponibilità ad pagina 4 di 9 ottemperare a quanto previsto nella scrittura privata e quindi a trasferirle il 50% della proprietà dell'immobile;
- il mutuo sino al mese di ottobre 2018 era stato pagato da entrambe le parti al 50%
ciascuno;
- la non aveva mai richiesto di intestarsi il 50% della proprietà dell'immobile, CP_1
nè di accollarsi pro-quota il mutuo fondiario, ma aveva solo chiesto un riconoscimento economico per il mancato utilizzo del bene;
- di aver sempre manifestato la volontà di adempiere agli accordi intercorsi offrendosi di formalizzare gli accordi contenuti nella scrittura privata con l'intestazione della quota dell'immobile alla , senza però ottenere riscontro positivo;
CP_1
- quanto all'indennità di occupazione dell'immobile di aver più volte offerto all'ex compagna di condividere l'immobile e valutare una possibile divisione dello stesso per limitare le spese;
- quanto al mutuo, il suo rifinanziamento del 6.12.2017 era stato comunicato alla
[...]
la quale si era resa disponibile ad aiutare il pagando il medesimo rateo, CP_1 Parte_1
senza applicare alcuna riduzione, al fine di agevolarlo e fronteggiare la crisi economica in cui versava;
- la dal mese di gennaio 2018 avrebbe dovuto versare € 306,55 mensili ed CP_1
invece aveva versato € 491,61 mensili, con una differenza pari ad € 185,06 mensili e quindi complessivamente all'ottobre 2018 € 1.665,00 che il convenuto riconosceva come dovuta;
- dall'ottobre 2018 la aveva omesso di versare il 50% della quota del rateo di CP_1
mutuo, rendendosi così inadempiente rispetto agli accordi di cui alla scrittura privata, risultando debitrice del convenuto di € 3.372,05, che detratto quanto versato in eccesso per i primi 9 mesi del 2018 si riduceva, per effetto della compensazione, ad € 1.707,05;
- la risoluzione del contratto del 26.7.2006 non era mai stata formalizzata;
- sulla richiesta di risarcimento non vi era alcuna prova;
- il contratto non poteva qualificarsi come contratto fiduciario e nessun inadempimento era imputabile al convenuto non essendo stata richiesta l'intestazione della quota dell'immobile da parte della che avrebbe potuto utilizzare il rimedio dell'art. CP_1
2932 c.c. e non la risoluzione del contratto per il cui adempimento il si era Parte_1
offerto di dar corso;
- la richiesta restitutoria del pagamento del 50% del rateo di mutuo era inammissibile in quanto il pagamento era frutto di un adempimento spontaneo non ripetibile.
Il convenuto concludeva quindi per il rigetto della domanda attrice.
pagina 5 di 9 3. Espletate le prove orali, all'esito della trattazione il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23.3.2021 accoglieva la domanda attrice, condannando il Parte_1 alla restituzione di € 45.570,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il IG. Parte_1
5. Si è costituita in giudizio la IG. chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. All'udienza del 13.2.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata in quanto il
Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito le circostanze di fatto, ritenendo che entrambe le parti, a seguito della cessazione della convivenza e della non percorribilità di una vendita dell'immobile de quo, fossero concordi nel perseguire lo scopo comune della risoluzione del contratto del 26.7.2006; secondo l'appellante, la avrebbe sempre richiesto solo CP_1
l'indennità di occupazione e non la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto sarebbe inoltre esclusa dalla sua qualificazione come negozio fiduciario, essendo invece esperibile – in forza del patto fiduciario di ritrasferimento della proprietà del bene –
l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., mai richiesta dall'appellata. Lamenta
l'appellante che le circostanze risultanti dai predetti documenti non siano state debitamente valutate dal Tribunale
8. Il motivo è infondato.
9. Il patto fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene, con l'obbligo per il fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo da lui deIGnato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito (v. Cass. SS.UU. n.
6459/2020). Il negozio fiduciario si realizza attraverso il collegamento tra due negozi: uno di carattere esterno, con efficacia verso i terzi, che realizza un effetto reale di intestazione del bene, ed un altro interno con efficacia obbligatori, tra fiduciante e fiduciario, in base al quale quest'ultimo è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante stesso o a un terzo (c.d. pactum
pagina 6 di 9 fiduciae). L'accordo fiduciario realizza quindi un fenomeno di interposizione reale di persona, in quanto il fiduciario diviene titolare effettivo, e non apparente, del bene in virtù del negozio traslativo, il quale produce effetti voluti, e non simulati, tra le parti e nei confronti dei terzi.
10. Ciò premesso, la configurazione di tale contratto passa attraverso la valutazione ermeneutica in concreto degli interessi dei soggetti contraenti, per cui l'obbligo di ritrasferimento deve essere effettuato dal fiduciario prescindendo dalla relativa eventuale richiesta del fiduciante ed il mancato adempimento di tale onere comporta ai sensi dell'art. 1218 cc il risarcimento del danno (v. Cass. n. 23728/2011).
11. Applicando i suesposti principi alla fattispecie, non coglie nel segno la difesa appellante nel ritenere che presupposto della risoluzione per inadempimento invocata dalla sia CP_1
la preventiva richiesta di ritrasferimento dell'immobile da parte di quest'ultima. A prescindere da quanto emerso dalle prove orali in merito alla disponibilità del ad adempiere Parte_1 all'impegno fiduciario ed in assenza di prova fornita da quest'ultimo, risulta irrilevante che la abbia formalizzato la richiesta di ritrasferimento del bene. In ogni caso, la tesi del CP_1
risulta smentita dalla nota del 11.4.2019 con la quale il legale della ha Parte_1 CP_1
espressamente denunciato l'inadempimento contrattuale del per non aver “ancora Parte_1
provveduto al trasferimento della metà della proprietà in capo alla IG.ra come CP_1 richiesto dalla medesima”. Non risulta provato che il abbia avanzato Parte_1
contestazioni a tale missiva;
dalle prove orali è emerso che la non si era rifiutata di CP_1 cointestarsi l'immobile, come risulta dalla deposizione del teste , madre Testimone_1
della appellata, della cui attendibilità non può dubitarsi, essendo ragionevole ritenere che la figlia avesse tale intenzione avendo comunque versato regolarmente la propria quota di mutuo.
La stessa teste ha poi riferito che il non le aveva mai manifestato la volontà di Parte_1
intestare la casa alla e nessuna prova contraria è stata fornita dall'appellante. CP_1
12. In secondo luogo, non appare fondata neppure la tesi dell'appellante secondo la quale la
[...]
avrebbe dovuto azionare l'art. 2932 c.c. per ottenere l'intestazione della propria quota di CP_1
proprietà, anziché chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Difatti, in caso di inadempimento all'anzidetto obbligo, il fiduciario è tenuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al risarcimento del danno verso il fiduciante.
13. Risulta che con la predetta nota del 11.4.2019, la abbia chiesto la risoluzione del CP_1
contratto per grave inadempimento del ed abbia richiesto il risarcimento del danno Parte_1
subìto. Ma in ogni caso è incontestato che il si sia reso inadempiente al proprio Parte_1
obbligo contrattuale, avendo medio tempore trasferito a terzi l'immobile de quo in data
20.10.2021 (v. all. note depositate dall'appellata il 12.5.2023), confermando che in realtà non vi pagina 7 di 9 era alcuna disponibilità a provvedere a dar corso alla scrittura privata del 2006, intestando la quota di proprietà dell'immobile alla ex convivente.
14. Nel caso in cui il fiduciario violi il patto, alienando il bene ad un terzo, il fiduciante può
comunque agire ai sensi dell'articolo 1218 c.c. e quindi esperire l'azione di inadempimento e risarcimento del danno. Inadempimento del che si connota da gravità, non solo Parte_1
per aver taciuto l'avvenuta vendita dell'immobile a terzi in corso di causa (solo in conclusionale a pag. 5 ne fa accenno), ma anche per il complessivo comportamento tenuto (non solo processuale) non connotato da correttezza e buona fede, come la rinegoziazione del mutuo non comunicata alla (l'appellante non ha provato di averla informata) e l'aver goduto CP_1
in modo esclusivo il bene per lungo tempo senza corrispondere alcun indennizzo all'appellata
(1).
15. Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al precedente, l'appellante lamenta che le circostanze risultanti dai documenti n. 4, 5 e 7 non siano state debitamente valutate dal Tribunale;
secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, da detti documenti, avrebbe erroneamente desunto la mancanza di volontà del di adempiere Parte_1 all'obbligazione fiduciaria e di cointestare il bene alla , la quale non avrebbe mai CP_1
richiesto la risoluzione del contratto, bensì solo il riconoscimento di una indennità di occupazione. L'appellante ritiene invece che la richiesta di adempimento (e quindi di cointestazione dell'immobile) dovesse pervenire dalla ed in assenza di questa nessun CP_1 inadempimento sarebbe stato configurabile in capo all'appellante in assenza di un suo rifiuto.
16. La censura è infondata per le considerazioni già svolte sul primo motivo di appello.
L'inadempimento del non solo è acclarato dalla vendita a terzi del bene senza Parte_1
alcun consenso o partecipazione della , ma, come detto, con il proprio comportamento CP_1
l'appellante ha dato conferma di una volontà di segno contrario a voler intestare il bene alla fiduciante. Vi è più che – come già detto – risulta irrilevante che la abbia o non abbia CP_1 formalizzato una richiesta di intestazione della quota di proprietà dell'immobile; a tal fine è sufficiente rilevare che a fronte dell'adempimento alle proprie obbligazioni da parte della
[...]
(i.e. pagamento della quota di mutuo) e dell'eccezione di inadempimento formulata con CP_1
la nota del 11.4.2019, il non ha fornito alcuna prova della sua volontà di Parte_1
adempiere al proprio obbligo. Sotto tale profilo, dunque, la sentenza è immune da vizi.
17. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole della condanna alla restituzione alla della somma corrispondente ai ratei di mutuo versati da questa (€ 45.570,00), in CP_1
(1) La considerato il tempo trascorso senza che si fosse pervenuti alla vendita dell'immobile, aveva CP_1 chiesto già nel 2012 un indennizzo di € 200,00 mensili. (v. doc. 5 fasc. app.ta).
pagina 8 di 9 quanto carente di motivazione.
18. Il motivo è infondato.
19. Il Tribunale ha chiaramente motivato la condanna dell'appellante, quale effetto restitutorio della risoluzione del rapporto negoziale e corrispondente ai pagamenti effettuati dal 25.1.2011 al 25.10.2018 (v. estratti conto - doc. 6 fasc. app.ta). Peraltro, lo stesso ha Parte_1 riconosciuto che “il mutuo sino alla data del mese di ottobre 2018 è stato pagato da entrambe le parti oggi in lite, nella misura del 50% ciascuno” (v. pag. 4 appello).
20. In conclusione, l'appello va rigettato.
21. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
22. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1
ter c.p.c. del Tribunale di Bologna del 23.03.2021 (Rep. 982/2021) emessa nel giudizio R.G.
9453/2019;
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio di appello che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 20 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il ConIGliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano ConIGliere
Dott. Luca Marchi ConIGliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 786 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Christian Giangrande (c.f. ) e Debora D'Ippolito (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via C.F._3
Berzantina n. 30/5 a Castel Di Casio (BO), giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Debora Controparte_1 C.F._4
Degli Esposti (c.f. ) e Silvia Giuliani (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Bolognese n. 55 a Castiglione dei Pepoli
(BO), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bologna del 23.03.2021 (Rep.
982/2021) emessa nel giudizio R.G. 9453/2019.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 13.02.2024:
Appellante ( ): Parte_1
“accogliere, per i motivi in fatto e in diritto rassegnati, il presente appello all'uopo riformando in toto l'ordinanza impugnata, pertanto: respingere tutte le domande formulate nei confronti del IG. in quanto Parte_1
pagina 1 di 9 infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare che l'ordinanza risulta carente di motivazione e conseguentemente dichiararne la nullità e/o annullarla;
accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere il contratto risolto e per l'effetto ha errato nel riconoscere la restituzione dei ratei di mutuo versati dalla IG.ra
[...]
; CP_1 accertare e dichiarare la carenza dei presupposti giuridici e la mancanza della prova per la dichiarazione di risoluzione del contratto, per l'effetto riformare e annullare in toto
l'ordinanza; accertare e dichiarare la travisazione delle prove e l'errore di valutazione in cui è in corso il
Giudice di prime cure, per l'effetto riformare l'ordinanza, ritenendo la stessa affetta da vizio motivazionale in ordine all'interpretazione e valutazione delle prove;
Nel merito
- previo ogni ed opportuno accertamento o declaratoria, respingere le domande attoree formulate nei confronti del IG. , in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto e comunque prive di riscontri probatori, all'uopo riformando in toto l'ordinanza impugnata, anche in ordine alla condanna alle spese da imputare esclusivamente alla ricorrente IG.ra ; CP_1
- rigettare la domanda avversaria ex adverso formulata di inquadrare il rapporto negoziale insorto tra le parti nell'ambito del negozio fiduciario;
- accertare e dichiarare a prescindere dalla qualificazione giuridica che verrà data al contratto, che al IG. non può essere ascritto alcun Parte_1 inadempimento e per l'effetto dichiarare la scrittura privata sottoscritta in data
27/7/2006 pienamente valida ed efficace tra le parti;
- respingere le domande risarcitorie dell'appellata, sia di natura restitutoria che per il millantato lucro cessante, per tutti i motivi già esposti nell'atto e comunque poichè privi di supporto giuridico e probatorio;
- dichiarare tenuta la IG.ra a restituire tutte le somme che dovessero essere CP_1 versate dal IG. nelle more del presente giudizio in ragione Parte_1 dell'ordinanza impugnata.
Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso spese forfettarie 15% ex art. 15
TP, IVA (22%) e CPA (4%) come per legge.”
Appellata ): CP_1
“In via preliminare,
- rigettare, per le motivazioni di esposte in comparsa di costituzione e risposta, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata presentata dal Sig. Parte_1
e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c. dell'ordinanza emessa all'esito del giudizio di primo grado e condannare, ex art. 283, secondo comma c.p.c., il Sig.
[...]
al pagamento di una pena pecuniaria nei limiti fissati dalla legge e determinata Parte_1 dal Giudice di secondo grado;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione proposta dall'appellante, obbligare il Sig. , al versamento della cauzione ex art. 283 c.p.c., nella Parte_1 somma che il Giudicante riterrà equa e di giustizia;
Nel merito,
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Sig.
pagina 2 di 9 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa da Tribunale di Parte_1
Bologna il 23/03/2021, nel procedimento R.G. n. 9453/2019, confermando il medesimo provvedimento e tutte le statuizioni in esso contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante , Parte_1 per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Parte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La IG. (da qui ) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_1 CP_1
depositato il 3.6.2019, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il IG.
(da qui ) esponendo: Parte_1 Parte_1
- nel 2006 e che all'epoca erano uniti Controparte_1 Parte_1
sentimentalmente, avevano deciso di acquistare un appartamento nel Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), per andarvi a convivere;
- in fase di acquisto, le parti avevano concordato che l'immobile fosse intestato formalmente al solo Parte_1
- a tal fine il 26.07.2006, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, il aveva sottoscritto una scrittura privata con la nella quale: Parte_1 CP_1
si dava atto che il suddetto immobile era in realtà di proprietà del 50% ciascuno;
la si impegnava al pagamento del 50% della rata mensile di € 983,23del CP_1
mutuo fondiario stipulato dal Parte_1
la quota di proprietà della le sarebbe stata trasferita formalmente dietro sua CP_1
semplice richiesta e previa assunzione del 50% del mutuo;
- la aveva provveduto a versare sin da subito la sua quota della rata del mutuo, CP_1 pari ad € 490,00 al mese, mediante bonifico bancario a favore del Parte_1
- nel dicembre 2010, la convivenza si era interrotta a seguito della fine della relazione sentimentale e, mentre il decideva di rimanere a vivere nell'immobile, la Parte_1
ricorrente lasciava l'appartamento per andare a vivere altrove;
- la ricorrente aveva tuttavia continuato a versare al la propria quota della rata Parte_1
del mutuo, avendo concordemente deciso di mettere in vendita l'immobile;
- rimasto invenduto l'immobile, la nel settembre del 2012 aveva richiesto che le CP_1
venisse corrisposto un corrispettivo per l'uso esclusivo dell'appartamento da parte del convenuto;
- il convenuto non aveva però dato riscontro alla richiesta, né aveva provveduto a pagina 3 di 9 formalizzare l'intestazione della quota del 50% della proprietà dell'immobile alla , CP_1
sebbene questa avesse continuato a versare la propria quota di mutuo fino all'ottobre 2018;
- il 9.11.2018 la aveva richiesto al convenuto il pagamento di un corrispettivo CP_1
per l'uso esclusivo dell'immobile e per definire ogni rapporto tra le parti, dando corso alla scrittura sino ad arrivare alla divisione della comproprietà;
- il senza aver informato la ricorrente, il 7.12.2017 aveva contratto un Parte_1
nuovo mutuo con il quale aveva estinto il residuo del finanziamento iniziale, abbassando la rata mensile a € 600,00 (con una differenza di € 383,23 in meno rispetto al precedente finanziamento) e con un allungamento dei tempi del piano di ammortamento di 11 anni;
- del tutto inconsapevolmente, la dal gennaio del 2018 aveva quindi versato CP_1
somme maggiori rispetto a quanto avrebbe dovuto e pertanto aveva provveduto a sospendere i versamenti;
- l'11.04.2019 aveva comunicato al la risoluzione del contratto del 26.7.2006 Parte_1
a causa del grave inadempimento del convenuto, con richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto per l'uso esclusivo dell'immobile (€ 250,00 mensili) nonché di rimborso di tutte le somme versate quale quota di mutuo dal gennaio 2011 sino all'ottobre
2018, per un importo complessivo di € 45.570,00;
- il contratto del 2006 doveva qualificarsi come contratto fiduciario e la fattispecie rientrava nello schema dell'interposizione reale di persona in quanto le parti volevano tutti gli effetti di entrambi i contratti per regolare i loro rapporti patrimoniali;
- la mancata acquisizione del 50% della proprietà aveva provocato un danno da lucro cessante costituito dalla mancata locazione (al 50%) dell'immobile, stimato in € 25.000,00.
La ricorrente chiedeva quindi la condanna del convenuto al risarcimento del danno da inadempimento (€ 45.570,00) oltre al risarcimento del danno da lucro cessante (€ 25.000,00).
2. Si costituiva in giudizio , esponendo: Parte_1
- l'immobile de quo, per accordo tra le parti, era stato intestato esclusivamente al convenuto, con mutuo fondiario da questo acceso unitamente alla madre CP_2
[...]
- di essersi impegnato con la scrittura privata del 26.7.2006, a trasferire alla CP_1
previa richiesta, il 50% della proprietà dell'immobile con assunzione da parte di quest'ultima, del 50% della quota del mutuo;
- nel dicembre 2010 la convivenza si era interrotta e la si era trasferita altrove, CP_1
lasciando l'immobile nella piena disponibilità del convenuto che continuava ad abitarlo, assumendo a proprio carico tutte le spese di gestione e manutenzione dell'immobile;
- di aver sempre manifestato, nei confronti dell'ex compagna, la disponibilità ad pagina 4 di 9 ottemperare a quanto previsto nella scrittura privata e quindi a trasferirle il 50% della proprietà dell'immobile;
- il mutuo sino al mese di ottobre 2018 era stato pagato da entrambe le parti al 50%
ciascuno;
- la non aveva mai richiesto di intestarsi il 50% della proprietà dell'immobile, CP_1
nè di accollarsi pro-quota il mutuo fondiario, ma aveva solo chiesto un riconoscimento economico per il mancato utilizzo del bene;
- di aver sempre manifestato la volontà di adempiere agli accordi intercorsi offrendosi di formalizzare gli accordi contenuti nella scrittura privata con l'intestazione della quota dell'immobile alla , senza però ottenere riscontro positivo;
CP_1
- quanto all'indennità di occupazione dell'immobile di aver più volte offerto all'ex compagna di condividere l'immobile e valutare una possibile divisione dello stesso per limitare le spese;
- quanto al mutuo, il suo rifinanziamento del 6.12.2017 era stato comunicato alla
[...]
la quale si era resa disponibile ad aiutare il pagando il medesimo rateo, CP_1 Parte_1
senza applicare alcuna riduzione, al fine di agevolarlo e fronteggiare la crisi economica in cui versava;
- la dal mese di gennaio 2018 avrebbe dovuto versare € 306,55 mensili ed CP_1
invece aveva versato € 491,61 mensili, con una differenza pari ad € 185,06 mensili e quindi complessivamente all'ottobre 2018 € 1.665,00 che il convenuto riconosceva come dovuta;
- dall'ottobre 2018 la aveva omesso di versare il 50% della quota del rateo di CP_1
mutuo, rendendosi così inadempiente rispetto agli accordi di cui alla scrittura privata, risultando debitrice del convenuto di € 3.372,05, che detratto quanto versato in eccesso per i primi 9 mesi del 2018 si riduceva, per effetto della compensazione, ad € 1.707,05;
- la risoluzione del contratto del 26.7.2006 non era mai stata formalizzata;
- sulla richiesta di risarcimento non vi era alcuna prova;
- il contratto non poteva qualificarsi come contratto fiduciario e nessun inadempimento era imputabile al convenuto non essendo stata richiesta l'intestazione della quota dell'immobile da parte della che avrebbe potuto utilizzare il rimedio dell'art. CP_1
2932 c.c. e non la risoluzione del contratto per il cui adempimento il si era Parte_1
offerto di dar corso;
- la richiesta restitutoria del pagamento del 50% del rateo di mutuo era inammissibile in quanto il pagamento era frutto di un adempimento spontaneo non ripetibile.
Il convenuto concludeva quindi per il rigetto della domanda attrice.
pagina 5 di 9 3. Espletate le prove orali, all'esito della trattazione il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23.3.2021 accoglieva la domanda attrice, condannando il Parte_1 alla restituzione di € 45.570,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il IG. Parte_1
5. Si è costituita in giudizio la IG. chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. All'udienza del 13.2.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata in quanto il
Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito le circostanze di fatto, ritenendo che entrambe le parti, a seguito della cessazione della convivenza e della non percorribilità di una vendita dell'immobile de quo, fossero concordi nel perseguire lo scopo comune della risoluzione del contratto del 26.7.2006; secondo l'appellante, la avrebbe sempre richiesto solo CP_1
l'indennità di occupazione e non la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto sarebbe inoltre esclusa dalla sua qualificazione come negozio fiduciario, essendo invece esperibile – in forza del patto fiduciario di ritrasferimento della proprietà del bene –
l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., mai richiesta dall'appellata. Lamenta
l'appellante che le circostanze risultanti dai predetti documenti non siano state debitamente valutate dal Tribunale
8. Il motivo è infondato.
9. Il patto fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene, con l'obbligo per il fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo da lui deIGnato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito (v. Cass. SS.UU. n.
6459/2020). Il negozio fiduciario si realizza attraverso il collegamento tra due negozi: uno di carattere esterno, con efficacia verso i terzi, che realizza un effetto reale di intestazione del bene, ed un altro interno con efficacia obbligatori, tra fiduciante e fiduciario, in base al quale quest'ultimo è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante stesso o a un terzo (c.d. pactum
pagina 6 di 9 fiduciae). L'accordo fiduciario realizza quindi un fenomeno di interposizione reale di persona, in quanto il fiduciario diviene titolare effettivo, e non apparente, del bene in virtù del negozio traslativo, il quale produce effetti voluti, e non simulati, tra le parti e nei confronti dei terzi.
10. Ciò premesso, la configurazione di tale contratto passa attraverso la valutazione ermeneutica in concreto degli interessi dei soggetti contraenti, per cui l'obbligo di ritrasferimento deve essere effettuato dal fiduciario prescindendo dalla relativa eventuale richiesta del fiduciante ed il mancato adempimento di tale onere comporta ai sensi dell'art. 1218 cc il risarcimento del danno (v. Cass. n. 23728/2011).
11. Applicando i suesposti principi alla fattispecie, non coglie nel segno la difesa appellante nel ritenere che presupposto della risoluzione per inadempimento invocata dalla sia CP_1
la preventiva richiesta di ritrasferimento dell'immobile da parte di quest'ultima. A prescindere da quanto emerso dalle prove orali in merito alla disponibilità del ad adempiere Parte_1 all'impegno fiduciario ed in assenza di prova fornita da quest'ultimo, risulta irrilevante che la abbia formalizzato la richiesta di ritrasferimento del bene. In ogni caso, la tesi del CP_1
risulta smentita dalla nota del 11.4.2019 con la quale il legale della ha Parte_1 CP_1
espressamente denunciato l'inadempimento contrattuale del per non aver “ancora Parte_1
provveduto al trasferimento della metà della proprietà in capo alla IG.ra come CP_1 richiesto dalla medesima”. Non risulta provato che il abbia avanzato Parte_1
contestazioni a tale missiva;
dalle prove orali è emerso che la non si era rifiutata di CP_1 cointestarsi l'immobile, come risulta dalla deposizione del teste , madre Testimone_1
della appellata, della cui attendibilità non può dubitarsi, essendo ragionevole ritenere che la figlia avesse tale intenzione avendo comunque versato regolarmente la propria quota di mutuo.
La stessa teste ha poi riferito che il non le aveva mai manifestato la volontà di Parte_1
intestare la casa alla e nessuna prova contraria è stata fornita dall'appellante. CP_1
12. In secondo luogo, non appare fondata neppure la tesi dell'appellante secondo la quale la
[...]
avrebbe dovuto azionare l'art. 2932 c.c. per ottenere l'intestazione della propria quota di CP_1
proprietà, anziché chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Difatti, in caso di inadempimento all'anzidetto obbligo, il fiduciario è tenuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al risarcimento del danno verso il fiduciante.
13. Risulta che con la predetta nota del 11.4.2019, la abbia chiesto la risoluzione del CP_1
contratto per grave inadempimento del ed abbia richiesto il risarcimento del danno Parte_1
subìto. Ma in ogni caso è incontestato che il si sia reso inadempiente al proprio Parte_1
obbligo contrattuale, avendo medio tempore trasferito a terzi l'immobile de quo in data
20.10.2021 (v. all. note depositate dall'appellata il 12.5.2023), confermando che in realtà non vi pagina 7 di 9 era alcuna disponibilità a provvedere a dar corso alla scrittura privata del 2006, intestando la quota di proprietà dell'immobile alla ex convivente.
14. Nel caso in cui il fiduciario violi il patto, alienando il bene ad un terzo, il fiduciante può
comunque agire ai sensi dell'articolo 1218 c.c. e quindi esperire l'azione di inadempimento e risarcimento del danno. Inadempimento del che si connota da gravità, non solo Parte_1
per aver taciuto l'avvenuta vendita dell'immobile a terzi in corso di causa (solo in conclusionale a pag. 5 ne fa accenno), ma anche per il complessivo comportamento tenuto (non solo processuale) non connotato da correttezza e buona fede, come la rinegoziazione del mutuo non comunicata alla (l'appellante non ha provato di averla informata) e l'aver goduto CP_1
in modo esclusivo il bene per lungo tempo senza corrispondere alcun indennizzo all'appellata
(1).
15. Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al precedente, l'appellante lamenta che le circostanze risultanti dai documenti n. 4, 5 e 7 non siano state debitamente valutate dal Tribunale;
secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, da detti documenti, avrebbe erroneamente desunto la mancanza di volontà del di adempiere Parte_1 all'obbligazione fiduciaria e di cointestare il bene alla , la quale non avrebbe mai CP_1
richiesto la risoluzione del contratto, bensì solo il riconoscimento di una indennità di occupazione. L'appellante ritiene invece che la richiesta di adempimento (e quindi di cointestazione dell'immobile) dovesse pervenire dalla ed in assenza di questa nessun CP_1 inadempimento sarebbe stato configurabile in capo all'appellante in assenza di un suo rifiuto.
16. La censura è infondata per le considerazioni già svolte sul primo motivo di appello.
L'inadempimento del non solo è acclarato dalla vendita a terzi del bene senza Parte_1
alcun consenso o partecipazione della , ma, come detto, con il proprio comportamento CP_1
l'appellante ha dato conferma di una volontà di segno contrario a voler intestare il bene alla fiduciante. Vi è più che – come già detto – risulta irrilevante che la abbia o non abbia CP_1 formalizzato una richiesta di intestazione della quota di proprietà dell'immobile; a tal fine è sufficiente rilevare che a fronte dell'adempimento alle proprie obbligazioni da parte della
[...]
(i.e. pagamento della quota di mutuo) e dell'eccezione di inadempimento formulata con CP_1
la nota del 11.4.2019, il non ha fornito alcuna prova della sua volontà di Parte_1
adempiere al proprio obbligo. Sotto tale profilo, dunque, la sentenza è immune da vizi.
17. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole della condanna alla restituzione alla della somma corrispondente ai ratei di mutuo versati da questa (€ 45.570,00), in CP_1
(1) La considerato il tempo trascorso senza che si fosse pervenuti alla vendita dell'immobile, aveva CP_1 chiesto già nel 2012 un indennizzo di € 200,00 mensili. (v. doc. 5 fasc. app.ta).
pagina 8 di 9 quanto carente di motivazione.
18. Il motivo è infondato.
19. Il Tribunale ha chiaramente motivato la condanna dell'appellante, quale effetto restitutorio della risoluzione del rapporto negoziale e corrispondente ai pagamenti effettuati dal 25.1.2011 al 25.10.2018 (v. estratti conto - doc. 6 fasc. app.ta). Peraltro, lo stesso ha Parte_1 riconosciuto che “il mutuo sino alla data del mese di ottobre 2018 è stato pagato da entrambe le parti oggi in lite, nella misura del 50% ciascuno” (v. pag. 4 appello).
20. In conclusione, l'appello va rigettato.
21. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
22. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1
ter c.p.c. del Tribunale di Bologna del 23.03.2021 (Rep. 982/2021) emessa nel giudizio R.G.
9453/2019;
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio di appello che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 20 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il ConIGliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 9 di 9