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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART.281 SEXIES CPC
Nel proc. n. 1789 /2023 Ruolo Generale
Oggi 14/01/2025 alle ore 9.20 davanti al giudice dott.ssa Giulia Marozzi sono comparsi:
- per la parte opponente
[...]
, l'avv.to Fornaciari Chittoni Parte_1
Luigi;
- per parte convenuta Controparte_1
, l'avv. Caterina Piga in sostituzione dell'avv.
[...]
Ornati Andrea;
• per la parte opponente l'avv. Luigi Fornaciari Chittoni, il quale precisa le conclusioni come da atto di opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: A) In via preliminare:
1) DICHIARARE l'improcedibilità e l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria in materia bancari;
2) in subordine DICHIARARE il difetto di legittimazione attiva dell'opposta ., per poter Controparte_1 richiedere il decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito non era opponibile all'attuale opponente per difetto di notificazione della cessione ex art 1264 c.c., e per l'effetto
1 Voglia revocare, e/o annullare e/o dichiarare, inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta; B) Nel merito;
I) in via principale: Previa DICHIARAZIONE E/O ACCERTAMENTO della mancata prova della sussistenza del credito ingiunto, Voglia revocare, e/o annullare e/o dichiarare inefficace, integralmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta; II) in via subordinata previa DICHIARAZIONE E/O ACCERTAMENTO della mancata parziale prova della sussistenza del credito ingiunto, Voglia revocare, e/o annullare e/o dichiarare inefficace, integralmente, parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, CONDANNANDO l'opponente al pagamento in favore della opposta di una minor somma rispetto a quella ingiunta, nell'ammontare che risulterà provato dall'espletanda istruttoria. III) In ogni caso con vittoria di spettanze legali iva e cpa come per legge”
Chiede la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosi antistatario.
• per la parte opposta Controparte_1
, l'avv. Piga la quale precisa le conclusioni
[...] come da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 514/2023 del 04/08/2023 R.G n. 1451/2023 emesso dal Tribunale della Spezia stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.;
- concedere alla il termine per Controparte_1 attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto,
2 confermare il decreto ingiuntivo n. 514/2023 del 04/08/2023 RG n. 1451/2023 emesso dal Tribunale della Spezia In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 9.25 e i difensori dichiarano che devono allontanarsi e non presenzieranno alla lettura della sentenza. All'esito della camera di consiglio il giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 13.10. La Spezia, il 14.01.2025
Il GIUDICE Giulia Marozzi
1789/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
3 Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Giulia Marozzi, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia RG 1789/2023 tra
C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], interno 6, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fornaciari Chittoni, domiciliato presso lo studio del difensore in La Spezia, Via G. Pascoli 32,
- Parte attrice -
CONTRO
(P IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/ A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, domiciliata nella Spezia, Via Fontevivo n. 21 /N,
- Parte convenuta -
***
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento (rapporti bancari)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta dalla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale), a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 3.08.2023 dal Tribunale della Spezia, devono essere dichiarate improcedibili, in mancanza dell'esperimento della mediazione obbligatoria.
L'azione esercitata nel procedimento monitorio dall'opposta, cessionaria del credito vantato dall'originario Istituto di credito mutuante, ha ad oggetto il pagamento di ratei del finanziamento
4 accordato a Si tratta pertanto Parte_1 di controversia rientrante nel novero di quelle elencate al comma 1 bis dell'art 45 del D.lgs. 28/2010, in quanto relativa alla materia dei contratti bancari.
Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, in materia, statuito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).
Nel caso di specie, l'opposta, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, invitata ad esperire il tentativo di mediazione nel termine di quindici giorni, non lo avviava, né giustificava in alcun modo la circostanza, cosicché non vi erano i presupposti per una remissione in termini.
Pertanto, non può che essere dichiarata l'improcedibilità della domanda e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 1.698,50 secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (Euro 11.582,66), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale), presi in considerazione i valori medi, con decurtazione ai sensi dell'art. 4 c. 9 del predetto DM.
Gli onorari vengono distratti ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Fornaciari Chittoni, il quale si è dichiarato antistatario in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2025.
5
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
- DICHIARA l'improcedibilità della domanda proposta da
[...]
e per l'effetto REVOCA il decreto Controparte_1 ingiuntivo nr. 514/2023 emesso dal Tribunale della Spezia;
- CONDANNA a rifondere le spese Controparte_1 di lite in favore di liquidandole Parte_1 in 1.698,50, con distrazione a favore del procuratore costituito avv. Luigi Fornaciari Chittoni.
Così deciso in La Spezia, il 14.01.2025
Il GIUDICE
Giulia Marozzi
6
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART.281 SEXIES CPC
Nel proc. n. 1789 /2023 Ruolo Generale
Oggi 14/01/2025 alle ore 9.20 davanti al giudice dott.ssa Giulia Marozzi sono comparsi:
- per la parte opponente
[...]
, l'avv.to Fornaciari Chittoni Parte_1
Luigi;
- per parte convenuta Controparte_1
, l'avv. Caterina Piga in sostituzione dell'avv.
[...]
Ornati Andrea;
• per la parte opponente l'avv. Luigi Fornaciari Chittoni, il quale precisa le conclusioni come da atto di opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: A) In via preliminare:
1) DICHIARARE l'improcedibilità e l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria in materia bancari;
2) in subordine DICHIARARE il difetto di legittimazione attiva dell'opposta ., per poter Controparte_1 richiedere il decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito non era opponibile all'attuale opponente per difetto di notificazione della cessione ex art 1264 c.c., e per l'effetto
1 Voglia revocare, e/o annullare e/o dichiarare, inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta; B) Nel merito;
I) in via principale: Previa DICHIARAZIONE E/O ACCERTAMENTO della mancata prova della sussistenza del credito ingiunto, Voglia revocare, e/o annullare e/o dichiarare inefficace, integralmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta; II) in via subordinata previa DICHIARAZIONE E/O ACCERTAMENTO della mancata parziale prova della sussistenza del credito ingiunto, Voglia revocare, e/o annullare e/o dichiarare inefficace, integralmente, parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, CONDANNANDO l'opponente al pagamento in favore della opposta di una minor somma rispetto a quella ingiunta, nell'ammontare che risulterà provato dall'espletanda istruttoria. III) In ogni caso con vittoria di spettanze legali iva e cpa come per legge”
Chiede la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosi antistatario.
• per la parte opposta Controparte_1
, l'avv. Piga la quale precisa le conclusioni
[...] come da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 514/2023 del 04/08/2023 R.G n. 1451/2023 emesso dal Tribunale della Spezia stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.;
- concedere alla il termine per Controparte_1 attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto,
2 confermare il decreto ingiuntivo n. 514/2023 del 04/08/2023 RG n. 1451/2023 emesso dal Tribunale della Spezia In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 9.25 e i difensori dichiarano che devono allontanarsi e non presenzieranno alla lettura della sentenza. All'esito della camera di consiglio il giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 13.10. La Spezia, il 14.01.2025
Il GIUDICE Giulia Marozzi
1789/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
3 Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Giulia Marozzi, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia RG 1789/2023 tra
C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], interno 6, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fornaciari Chittoni, domiciliato presso lo studio del difensore in La Spezia, Via G. Pascoli 32,
- Parte attrice -
CONTRO
(P IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/ A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, domiciliata nella Spezia, Via Fontevivo n. 21 /N,
- Parte convenuta -
***
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento (rapporti bancari)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta dalla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale), a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 3.08.2023 dal Tribunale della Spezia, devono essere dichiarate improcedibili, in mancanza dell'esperimento della mediazione obbligatoria.
L'azione esercitata nel procedimento monitorio dall'opposta, cessionaria del credito vantato dall'originario Istituto di credito mutuante, ha ad oggetto il pagamento di ratei del finanziamento
4 accordato a Si tratta pertanto Parte_1 di controversia rientrante nel novero di quelle elencate al comma 1 bis dell'art 45 del D.lgs. 28/2010, in quanto relativa alla materia dei contratti bancari.
Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, in materia, statuito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).
Nel caso di specie, l'opposta, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, invitata ad esperire il tentativo di mediazione nel termine di quindici giorni, non lo avviava, né giustificava in alcun modo la circostanza, cosicché non vi erano i presupposti per una remissione in termini.
Pertanto, non può che essere dichiarata l'improcedibilità della domanda e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 1.698,50 secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (Euro 11.582,66), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale), presi in considerazione i valori medi, con decurtazione ai sensi dell'art. 4 c. 9 del predetto DM.
Gli onorari vengono distratti ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Fornaciari Chittoni, il quale si è dichiarato antistatario in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2025.
5
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
- DICHIARA l'improcedibilità della domanda proposta da
[...]
e per l'effetto REVOCA il decreto Controparte_1 ingiuntivo nr. 514/2023 emesso dal Tribunale della Spezia;
- CONDANNA a rifondere le spese Controparte_1 di lite in favore di liquidandole Parte_1 in 1.698,50, con distrazione a favore del procuratore costituito avv. Luigi Fornaciari Chittoni.
Così deciso in La Spezia, il 14.01.2025
Il GIUDICE
Giulia Marozzi
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