Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 aprile 1951 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 aprile 1951 |
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- 1. Abbattimento alberi: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 dicembre 2022 · 0.9651961
Abbattimento di alberi di alto fusto nel parco condominiale; prevenzione di danni gravi ed irreparabili per la tutela dell'incolumità dei frequentatori dell'edificio scolastico; salvaguardia del territorio. Furto di olive grazie alla battitura degli alberi L'aggravante della violenza sulle cose sussiste qualora il soggetto usi energia fisica per commettere il fatto, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione; cosicché, l'abbattimento o la recisione di rami di un albero piantato al suolo (o anche la semplice potatura, se effettuata invito domino), in quanto rottura o danneggiamento dell'albero, …
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Giurisprudenza • 26
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 12/11/2025, n. 1496Provvedimento: Tribunale di Brindisi Sezione civile Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, avv. Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3081/ 2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza ingiunzione” e vertente tra Parte_1 C.F. C.F._1 , Parte_2 e Parte_3 P.I. P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. G. Vergine presso il cui studio a Lecce in via M.R. Imbriani n. 30 sono elettivamente domiciliati; ricorrenti C O N T R O CP_1 - Dipartimento Personale ed Controparte_2 [...] P.I P.IVA_2 , rappresentata e difesa dal dirigente della sezione dott. F. Solofrizzo e dal …Leggi di più...
- autorizzazione abbattimento alberi·
- verbale di accertamento·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- Xylella fastidiosa·
- art. 8-ter L. 44/2019·
- principio di proporzionalità sanzione·
- art. 22 L. 689/1981·
- D.Lgs. Lgt. n. 475/1945·
- illecito amministrativo·
- colpa nell'illecito amministrativo
Versioni del testo
- Art. 1. - "E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e' previsto nell'art. 2.
Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali".
Art. 2. - "Il prefetto, in deroga al divieto di cui all'art. 1, in seguito ad accertamenti compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura autorizza, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:
1) quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttivita' o scarsa produttivita' dovuta a cause non rimovibili;
2) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;
3) quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
"Il prefetto autorizza, altresi', con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia indispensabile per l'esecuzione di opera di pubblica utilita' e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.
"Il decreto di autorizzazione indichera' il termine entro cui dovra', essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.
Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento o alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo art. 4".