Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3290/2021 – 11/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 27.3.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., viste le note conclusive depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difesa dall'avv. ZOLI CARLO, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso lo studio del difensore
ATTRICE OPPONENTE
e c.f. , difesa dagli avv. IANNUCCI Controparte_1 P.IVA_2
ERNESTO e GIANLUCA PERONE
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da udienza di discussione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
1. ha proposto, con due distinti atti di citazione, opposizione avverso il d.i. Parte_1
n. 928/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 30.9.2021, con cui veniva condannata al pagamento della somma di € 576.469,56 in favore del a titolo di Controparte_1 corrispettivo per l'esecuzione di servizi di facchinaggio (fatture 404 dell'1.4.2021 di € 173.576,91, n. 540 dell'1.5.2021 di € 139.210,29, n. 677 dell'1.6.2021 di € 141.166,60 e n. 842 dell'1.7.2021 di € 122.515,76), nonché avverso il d.i. n. 1121/2021 emesso dall'intestato Tribunale, con condanna al pagamento della somma di € € 261.229,60
(fatture 1005 dell'1.8.2021 di € 144.153,39 e n. 1107 dell'1.9.2021 di € 117.076,21).
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e qualsiasi altra prova documentale ritenuta utile alla verifica) attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi. L'appaltatore, inoltre, si impegna altresì ad effettuare e versare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente così come dovute in base alla legge vigente, di ciò il committente potrà richiedere adeguata prova documentale”; art. 6: “l'appaltatore rimarrà comunque responsabile anche dei servizi oggetto di subappalto. Tale responsabilità si estenderà anche al regolare inquadramento del personale del subappaltatore nel rispetto del contratto collettivo applicabile in relazione ai servizi da eseguire, rispetto agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali”; l'appaltatore dovrà, inoltre, “mantenere indenne il committente, manlevandolo da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei suoi confronti dai dipendenti dell'impresa subappaltatrice in conseguenza al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali o alla non corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”; art. 8 “con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo un trattamento economico, normativo, retributivo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto dalle vigenti leggi, regolamenti e accordi”), dal momento che le imprese consorziate subappaltatrici ( e avevano illegittimamente applicato il CCNL Servizi Controparte_2 CP_3
Ausiliari – NPIT Cisal in luogo del CCNL del settore Trasporto e Logistica sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedeva una retribuzione tabellare inferiore e, di conseguenza, oneri contributivi e fiscali inferiori;
a causa di tale inadempimento, sospendeva il pagamento del Pt_1 corrispettivo a far data da marzo 2021. Le omissioni contributive per il periodo dall'1.7.2017 al 31.10.2020 (poiché a far data dal novembre 2020 applicava il CP_2
CCNL corretto) ammontavano a € 203.534,00 di cui €6.116,00 a carico de CP_3 Co ed € 197.418,00 a carico di oltre a € 35.200 a titolo di differenze Controparte_2 retributive, importi che, a seguito delle richieste dei sindacati, venivano pagati da Pt_1 all' il 4.8.2021. Nel settembre 2021, poi, ha corrisposto a 46 dipendenti di CP_4 Pt_1
l'importo di € 33.600 a fronte della sottoscrizione di verbali di Controparte_5 conciliazione. Il 31 agosto 2021, recedeva dal contratto di appalto e riscontrava Pt_1 ulteriori inadempimenti degli obblighi retributivi relativi al mese di agosto 2021 e del
TFR; le OO.SS., quindi, richiedevano a “quale responsabile in solido ai sensi Pt_1 dell'art. 29, D.lgs. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c., la corresponsione, ai lavoratori dipendenti dell' in subappalto presso lo stabilimento di Cotignola fino al CP_2
31.8.2021, dello stipendio di agosto 2021 e di provvedere anche alla scadenza prevista il pagamento del loro TFR, dopo avere calcolato correttamente in base alle retribuzioni
2 previste dal vigente CCNL trasporto merci e logistica”, calcolati in via presuntiva, stante la mancata trasmissione delle buste paga, in € 48.323,00 a titolo di stipendio del mese di agosto 2021 e di € 111.866,50 a titolo di TFR maturato oltre imposte per complessivi €
163.924,42. A fronte dei dedotti inadempimenti, l'opponente evidenzia che l'appaltatrice non ha mai fornito la documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva, legittimando così la sospensione dei pagamenti come previsto dall'art. 6 del contratto, che attribuisce al committente il “diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto fino all'esibizione, da parte dell'appaltatore, della documentazione attestante il rispetto, da parte del subappaltatore, degli adempimenti anzidetti”. Infine, la committente ascrive all'appaltatrice l'inadempimento rispetto all'obbligazione di prestare le garanzie fideiussorie prevista dall'appalto (art. 14 del contratto di appalto), essendo stata trasmessa una sola fideiussione limitata al periodo dal 17.5.2019 al 17.5.2020, con “importo massimo garantito” di € 30.000,00.
3. Si è costituito il chiedendo il rigetto delle opposizioni. L'opposta Controparte_1 contesta l'esistenza delle omissioni contributive e retributive rappresentate da Pt_1 essendo stato correttamente applicato sino all'ottobre 2020 il CCNL Servizi Ausiliari
ANPIT Cisal e, pertanto, ritiene illegittima la sospensione dei pagamenti e infondata l'eccezione di compensazione sollevata dalla committente.
4. La causa è stata istruita oralmente, con l'escussione dei testi Testimone_1
(Confartigianato Ravenna), (rappresentante sindacale Testimone_2 [...]
e (ex dipendente , e mediante CTU sul Controparte_6 Testimone_3 Pt_1 seguente quesito: “verifichi il CTU, acquisita tutta la documentazione necessaria e con autorizzazione all'accesso presso i pubblici uffici (ivi compreso il c.d. “cassetto fiscale”, il regolare versamento, da parte della consorziata/subappaltatrice, dei contributi relativi alle posizioni dei lavoratori impiegati presso l'attrice nel periodo dal 1.11.2020 al 31.8.2021”.
5. L'opposizione proposta avverso il d.i. n. 928/2021 è parzialmente fondata, attesa la fondatezza dell'eccezione di compensazione del controcredito vantato da Parte_1 con conseguente necessità di revoca del d.i. e opposto e statuizione di condanna di Pt_1 al pagamento dell'importo derivante dalla differenza dei due crediti. Non è invece fondata l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 1121/2021, che va conseguentemente confermato.
6. Chiarito che non è in contestazione l'esecuzione delle prestazioni di cui all'appalto concluso tra le parti, va innanzitutto precisato che la committente responsabile in Pt_1 solido con l'appaltatrice e con le subappaltatrici degli adempimenti retributivi e contributivi relativi ai dipendenti impiegati nell'appalto ai sensi dell'art. 29 d.lgs
276/2003, per cui “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione
3 al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento… Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto
d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. La S.C., in proposito, ha chiarito che “In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la
"responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16075 del 10/06/2024 (Rv. 671701 - 01), sicché il regresso può essere esercitato per l'intero limitatamente a quanto effettivamente versato dal committente.
7. Ancora, in forza della citata disposizione va osservato che la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo attribuita dal contratto al committente sino all'esibizione da parte dell'appaltatrice del regolare adempimento contributivo va considerata lecita entro i due anni dalla cessazione dell'appalto (31.8.2021). La clausola contrattuale attributiva di tale facoltà (art. 6 del contratto), infatti, costituisce una forma di autotutela del committente rispetto all'ipotesi dell'inadempimento contributivo e retributivo dell'appaltatore, e trova giustificazione e fondamento nei limiti in cui la committente sia esposta alla responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs 276/2003. Nel momento in cui tale responsabilità viene meno, quindi, la sospensione del pagamento non può più essere ritenuta legittima in forza di detta clausola. Quindi, la pretesa al corrispettivo dell'opposta non può essere interamente paralizzata, neppure in forza della suddetta clausola contrattuale, decorsi i due anni dalla cessazione del contratto di appalto.
8. Svolte queste doverose premesse, va quindi esaminata l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, fatto parzialmente estintivo del credito del Controparte_1
Tale eccezione è fondata nei limiti in cui essa abbia effettivamente adempiuto le obbligazioni retributive e contributive gravanti sulla subappaltatrice e, quindi, sull'appaltatrice, e cioè nel limite di € 404.839,91 (come allegato nella prima memoria istruttoria da a pag. 8, allegazione contestata solamente nelle note conclusive dal Pt_1
e, quindi, tardivamente). Tale eccezione non è, invece, fondata in relazione agli CP_1 inadempimenti retributivi e contributivi per i quali on ha pagato sia perché, decorsi Pt_1 due anni dalla cessazione dell'appalto, si estingue la responsabilità solidale della committente, sia perché ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso occorre la prova dell'effettivo adempimento dell'obbligazione da parte del responsabile in solido. Quindi, sebbene dalla CTU espletata sia emerso l'inadempimento da parte della consorziata degli inadempimento contributivi relativi ai mesi di luglio 2021 e agosto Controparte_5
2021, l'eccezione di compensazione non può essere ritenuta fondata relativamente a tali importi.
4 9. Attesa la contestazione dell'opposta in punto di effettiva debenza delle somme pagate da e considerato che gli inadempimenti retributivi e contributivi derivano, Pt_1 relativamente al periodo sino al 31.10.2020, dall'errata applicazione del CCNL Anpit
Cisal in luogo di quello corretto, occorre chiarire che, sul punto – e cioè sulla correttezza o meno dell'applicazione del CCNL Cisal – va condivisa la prospettazione dell'opposta.
È, infatti, non contestato tra le parti che il CCNL Anpit Cisal applicato da CP_5 sino al 31.10.2020 prevedesse una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL del settore Trasporto e Logistica sottoscritto da , sottoscritto dalle Controparte_7 organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Posto che la soglia minima del trattamento retributivo di cui all'art. 36 Cost. e della conseguente contribuzione previdenziale va individuata in base alla retribuzione prevista dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (“L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo
l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso.” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017 (Rv. 645147 - 01), il CCNL applicato da Controparte_5 prevedendo una retribuzione inferiore a quella minima come sopra individuata, va disapplicato limitatamente alla retribuzione, con applicazione, in parte qua, del CCNL del settore Trasporto e sottoscritto da . CP_8 Controparte_7
10. Gli importi versati da n forza dell'applicazione del CCNL corretto a titolo di Pt_1 differenze contributive in favore dell (€ 203.534) calcolate dalle OO.SS. con CP_4 conteggi tacciati di arbitrarietà dal Consorzio opposto ma mai specificamente contestati con propri conteggi erano quindi senz'altro dovuti. L , peraltro, pur richiesta da CP_4
non ha mai restituito detti importi, ritenendoli, appunto, dovuti. Essi Controparte_5 costituiscono pertanto un controcredito di he va compensato, in pari misura, con Pt_1 il corrispondente credito dell'opposto
11. Sono inoltre dovuti gli importi versati da titolo di differenze retributive, ed in Pt_1 prticolare: € 33.600,00, per l'attività svolta nell'ambito dell'appalto fino al 31.7.2021,
5 versati a titolo transattivo ai dipendenti in forza delle conciliazioni sottoscritte nel settembre 2021; € 149.487,30 per le retribuzioni di agosto 2021 e TFR spettanti ai dipendenti della subappaltatrice;
€ 18.218,81 a titolo di IRPEF sul TFR (cfr. doc. depositati in data 21.7.2022 dalla difesa di parte attrice). Sull'effettiva debenza di dette somme, contestata dal , deve osservarsi innanzitutto che le prove testimoniali CP_1 hanno confermato che la subappaltatrice aveva omesso di corrispondere le spettanze di chiusura rapporto (ferie e permessi maturati e non goduti, ratei di 13ma e 14ma mensilità; cfr. verb. ud. 20.4.2023, testi e verb. ud. Testimone_2 Testimone_1
21.11.2023, teste . Il CTU, poi, ha dato atto della mancata denuncia Testimone_3 all' delle retribuzioni di agosto 2021. Che L' non avesse CP_4 Controparte_2 effettivamente provveduto al pagamento, ancora, risulta sostanzialmente ammesso dal che, sul punto, nelle note conclusive si difende affermando che la Controparte_1 consorziata non aveva potuto fare fronte a tali pagamenti perché privata dalla liquidità necessaria a causa dei mancati pagamenti da parte di argomentazione, questa, priva Pt_1 di pregio, sia perché la mancanza di liquidità non rende lecito l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, sia perché, sino all'agosto 2023 era effettivamente legittima la sospensione dei pagamenti da parte di in forza dell'art. 6 del contratto, non Pt_1 avendo il esibito la necessaria documentazione dell'adempimento degli CP_1 obblighi retributivi e contributivi (come meglio precisato al punto 13). Anche in tal caso, con riguardo al quantum, il si limita ad affermare che i conteggi sarebbero stati CP_1 elaborati unilateralmente dai sindacati intervenuti, senza mai però offrire un conteggio alternativo.
12. Sussiste, dunque, il diritto di regresso di per l'importo di € 404.839,91, Pt_1 trattandosi di importi da ritenersi pagati e dovuti in forza dell'art. 29 d.lgs 276/2003.
13. Va, infine, rilevato che correttamente a sospeso i pagamenti nei confronti del Pt_1
sino all'agosto 2023. Una volta emerse, già nell'estate 2020, le problematiche CP_1 inerenti agli adempimenti contributivi e retributivi da parte della consorziata CP_5
è evidente la legittimità, da parte di della richiesta di esibire idonea
[...] Pt_1 documentazione attestante l'adempimento di detti obblighi. In proposito, a parte i Pt_2 il inviò un'asserverazione del 23.8.2021 proveniente dal proprio professionista CP_1 di fiducia con cui si attestava la regolarità degli adempimenti retributivi, contributi e fiscali sino al giugno 2021; non, quindi, anche per il mese di luglio, mese per i quali anche dalla
CTU espletata sono emersi inadempimenti contributivi. La sospensione dei pagamenti, tuttavia, come già osservato, è divenuta illegittima decorsi due anni dalla cessazione dell'appalto. La conseguenza è che, poiché l'importo dovuto da era esigibile dal Pt_1
31.8.2023, è da tale data che occorre calcolare gli interessi.
14. In conclusione, revocato il d.i. 928/2021 e confermato il d.i. 1121/2021, Parte_1 va condannata al pagamento del residuo importo di € 171.629,65= (576.469,56 - 404.839,91), oltre interessi a decorrere dal 31.8.2023.
6 15. Attesa la fondatezza dell'eccezione di compensazione, le spese di lite vanno compensate nella misura del 50%, e a quindi condannata alla refusione della metà Pt_1 delle spese di lite sostenute dal . Le spese di CTU vanno poste a carico CP_1 dell'opponente, in quanto maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 1121/2021; Parte_1
b) accerta il controcredito di nei confronti del Parte_1 Controparte_9 nella misura di € 404.839,91;
c) accerta il credito del nella misura di € 576.469,56; Controparte_9
d) effettuata la compensazione ex art. 1243 c.c., condanna al pagamento in Parte_1 favore del dell'importo di € 171.629,65 oltre interessi dal Controparte_9
31.8.2023 sino al saldo;
e) condanna alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute dal Parte_1
liquidate in complessivi € 14.103,00 oltre 15%, iva e cpa se Controparte_9 dovute e come per legge;
f) pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Parte_1
Si comunichi.
16.4.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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