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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2709/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
02/01/1975 ( ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Olga Cavallaro, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
( ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione pagina 1 di 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.3.2024, Parte_1
ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto
[...]
con a Catania il 3.09.2014. CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
il 08/10/1994, maggiorenne ed economicamente autonoma, e Per_2
il 18/10/2009 (nonché il 03/08/1992, per come emerge dalla Per_3
sentenza di separazione) e che a causa di insanabili dissidi si sono separati con sentenza emessa da questo Tribunale in data 11.3.2022.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido esclusivo di alla Per_2 madre, atteso l'atteggiamento di grave disinteresse del padre nei suoi confronti, e di porre a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al mantenimento del figlio minore con un assegno di € 250,00 mensili.
Non si è costituito , sebbene regolarmente citato in CP_1
giudizio.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta.
_______________
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il CP_1
quale non ha curato di costituirsi in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 8 matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza di questo Tribunale n. 1209/2022 emessa in data 11.2.2022, passata in giudicato).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 3.09.2014 e trascritto nel Registro di Stato Civile del
Comune Catania Anno 2014, Atto n. 266, Parte I
In relazione alle disposizioni sulla prole, rileva il Collegio che i figli e sono maggiorenni e, pertanto, in Per_3 Persona_1
assenza di domande in relazione al loro mantenimento, nulla va disposto. pagina 3 di 8 Per quanto attiene al regime di affidamento di , va Per_2
ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità
genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore”
(v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
La scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va effettuata tenendo conto non soltanto dell'idoneità, ovvero della inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
L'individuazione di tale genitore va, dunque, fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (Corte appello Palermo
sez. I, 18/09/2023, n.1602) pagina 4 di 8 Venendo al caso di specie, la ricorrente nei propri atti e nel corso dell'audizione personale avvenuta all'udienza del 25.09.2024 ha lamentato forti carenze della figura genitoriale paterna.
Più nello specifico, ha allegato che il coniuge, successivamente alla separazione personale, si è reso gravemente inadempiente in ordine agli obblighi nascenti dal proprio ruolo genitoriale, non contribuendo in alcun modo - né sotto il profilo morale, né sotto il profilo materiale -
allo sviluppo e alla crescita dei figli, mantenendo con costoro solamente contatti sporadici e, da ultimo, rendendosi totalmente irreperibile.
In particolare, secondo le dichiarazioni rese in udienza, il resistente, per sua volontà, non incontra il figlio minore da circa quattro anni.
Va, altresì, considerato che il resistente sin dalla separazione ha omesso di versare il contributo di mantenimento stabilito in favore di
; quest'ultima circostanza, - secondo l'insegnamento del Per_2
Supremo Collegio (Cass. civ. n. 15815/2022) - assume particolare rilievo ai fini dell'affidamento esclusivo al genitore non inadempiente specie laddove, all'esito della complessiva valutazione delle condotte tenute dal coniuge, emerga una chiara e manifesta carenza delle attitudini genitoriali.
L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento, invero, non incide soltanto sul piano strettamente materiale, impedendo al figlio la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma rileva ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatica della mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze della prole e quindi della carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
Inoltre, per come lamentato dall'attrice, il resistente oltre ad essere inadempiente agli obblighi economici senza alcuna giustificazione - comportamento, di per sé, censurabile e che appare senza alcun dubbio
indice di disinteresse - rendendosi irreperibile ha tenuto una condotta pagina 5 di 8 tale da costituire concreto ostacolo all'esercizio condiviso della genitorialità, determinando oggettive difficoltà per la genitrice nella gestione del minore (anche con riguardo a questioni burocratiche relative al rilascio di permessi e autorizzazioni per i quali è necessario il consenso di entrambi i genitori in presenza di affido condiviso).
In tal modo si evidenzia ulteriormente l'inadeguatezza dell'attuale regime di affido condiviso rispetto al preminente interesse del minore.
A ciò si aggiunga che resistente, sebbene ritualmente citato, ha ritenuto di non costituirsi per esporre il proprio punto di vista e le proprie istanze in ordine ai rapporti con il minore né per dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dalla sua posizione genitoriale.
Per quanto esposto ricorrono giusti motivi - ritenuta la manifesta violazione da parte del resistente degli obblighi derivanti dal proprio ruolo genitoriale e l'inidoneità dell'attuale regime di affido condiviso - per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con Per_2 collocamento presso la quest'ultima, la quale, d'altronde, è stato l'unico genitore sin dall'epoca della separazione a curare la crescita e il sostentamento del figlio.
Quanto al diritto-dovere di visita del genitore non collocatario con il figlio minorenne, ritiene il Collegio, in considerazione dell'età raggiunta da (prossimo al compimento del sedicesimo anno di Per_2
età), che tempi e modalità di incontri con il padre possano essere rimessi alla di lui libera determinazione e gradimento, atteso che la frequentazione con il genitore non collocatario non costituisce un obbligo coercibile in capo al minore (soprattutto, nel caso in oggetto, in ragione della totale assenza fisica ed emotiva del padre, con cui la repentina ripresa dei rapporti, se non gradita al minore, potrebbe arrecargli nocumento) e che il grado di sviluppo evolutivo raggiunto da gli consente di poter stabilire in autonomia il regime degli eventuali incontri con il padre.
Il ricorrente deve contribuire al mantenimento della prole. pagina 6 di 8 Invero, in forza dell'art. 337 ter co. 4, 5 e 6 c.c, i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità
economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo
l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare
l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico - sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che il resistente sia chiamato a contribuire al mantenimento di con Per_2 un assegno determinato in € 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti.
La ricorrente, invero, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale;
ha depositato autocertificazione in cui dichiara di avere percepito nell'anno 2023 reddito di cittadinanza pari ad € 7.200,00, da gennaio 2024 € 575,00 mensili a titolo di reddito di inclusione e €
199,00 quale assegno unico;
di non essere titolare di conti corrente ma solo di una carta “Postepay” in cui confluisce il reddito di inclusione;
di non essere titolare di diritti reali su beni immobili né di quote societarie. Ha affermato in udienza soltanto di dedicarsi a lavori saltuari e di non sapere quale attività svolga il resistente;
va, poi, considerato che ella abita nella casa coniugale, che trattasi di alloggio di edilizia pagina 7 di 8 popolare di cui ha affermato essere assegnataria e che paga il relativo canone.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età del figlio e delle crescenti esigenze legate al suo sviluppo evolutivo, appare funzionale al solo soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, in assenza di opposizione alle domande formulate dal ricorrente, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
2709/2024 RG;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto nel Registro di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Catania al N. 266, Parte 1, Anno 2014;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida il figlio in via esclusiva alla ricorrente, con Per_2
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno 5 di CP_1
ogni mese alla resistente, per il mantenimento del figlio , un Per_2 assegno dell'importo di € 250,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2709/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
02/01/1975 ( ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Olga Cavallaro, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
( ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione pagina 1 di 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.3.2024, Parte_1
ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto
[...]
con a Catania il 3.09.2014. CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
il 08/10/1994, maggiorenne ed economicamente autonoma, e Per_2
il 18/10/2009 (nonché il 03/08/1992, per come emerge dalla Per_3
sentenza di separazione) e che a causa di insanabili dissidi si sono separati con sentenza emessa da questo Tribunale in data 11.3.2022.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido esclusivo di alla Per_2 madre, atteso l'atteggiamento di grave disinteresse del padre nei suoi confronti, e di porre a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al mantenimento del figlio minore con un assegno di € 250,00 mensili.
Non si è costituito , sebbene regolarmente citato in CP_1
giudizio.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta.
_______________
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il CP_1
quale non ha curato di costituirsi in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 8 matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza di questo Tribunale n. 1209/2022 emessa in data 11.2.2022, passata in giudicato).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 3.09.2014 e trascritto nel Registro di Stato Civile del
Comune Catania Anno 2014, Atto n. 266, Parte I
In relazione alle disposizioni sulla prole, rileva il Collegio che i figli e sono maggiorenni e, pertanto, in Per_3 Persona_1
assenza di domande in relazione al loro mantenimento, nulla va disposto. pagina 3 di 8 Per quanto attiene al regime di affidamento di , va Per_2
ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità
genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore”
(v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
La scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va effettuata tenendo conto non soltanto dell'idoneità, ovvero della inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
L'individuazione di tale genitore va, dunque, fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (Corte appello Palermo
sez. I, 18/09/2023, n.1602) pagina 4 di 8 Venendo al caso di specie, la ricorrente nei propri atti e nel corso dell'audizione personale avvenuta all'udienza del 25.09.2024 ha lamentato forti carenze della figura genitoriale paterna.
Più nello specifico, ha allegato che il coniuge, successivamente alla separazione personale, si è reso gravemente inadempiente in ordine agli obblighi nascenti dal proprio ruolo genitoriale, non contribuendo in alcun modo - né sotto il profilo morale, né sotto il profilo materiale -
allo sviluppo e alla crescita dei figli, mantenendo con costoro solamente contatti sporadici e, da ultimo, rendendosi totalmente irreperibile.
In particolare, secondo le dichiarazioni rese in udienza, il resistente, per sua volontà, non incontra il figlio minore da circa quattro anni.
Va, altresì, considerato che il resistente sin dalla separazione ha omesso di versare il contributo di mantenimento stabilito in favore di
; quest'ultima circostanza, - secondo l'insegnamento del Per_2
Supremo Collegio (Cass. civ. n. 15815/2022) - assume particolare rilievo ai fini dell'affidamento esclusivo al genitore non inadempiente specie laddove, all'esito della complessiva valutazione delle condotte tenute dal coniuge, emerga una chiara e manifesta carenza delle attitudini genitoriali.
L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento, invero, non incide soltanto sul piano strettamente materiale, impedendo al figlio la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma rileva ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatica della mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze della prole e quindi della carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
Inoltre, per come lamentato dall'attrice, il resistente oltre ad essere inadempiente agli obblighi economici senza alcuna giustificazione - comportamento, di per sé, censurabile e che appare senza alcun dubbio
indice di disinteresse - rendendosi irreperibile ha tenuto una condotta pagina 5 di 8 tale da costituire concreto ostacolo all'esercizio condiviso della genitorialità, determinando oggettive difficoltà per la genitrice nella gestione del minore (anche con riguardo a questioni burocratiche relative al rilascio di permessi e autorizzazioni per i quali è necessario il consenso di entrambi i genitori in presenza di affido condiviso).
In tal modo si evidenzia ulteriormente l'inadeguatezza dell'attuale regime di affido condiviso rispetto al preminente interesse del minore.
A ciò si aggiunga che resistente, sebbene ritualmente citato, ha ritenuto di non costituirsi per esporre il proprio punto di vista e le proprie istanze in ordine ai rapporti con il minore né per dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dalla sua posizione genitoriale.
Per quanto esposto ricorrono giusti motivi - ritenuta la manifesta violazione da parte del resistente degli obblighi derivanti dal proprio ruolo genitoriale e l'inidoneità dell'attuale regime di affido condiviso - per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con Per_2 collocamento presso la quest'ultima, la quale, d'altronde, è stato l'unico genitore sin dall'epoca della separazione a curare la crescita e il sostentamento del figlio.
Quanto al diritto-dovere di visita del genitore non collocatario con il figlio minorenne, ritiene il Collegio, in considerazione dell'età raggiunta da (prossimo al compimento del sedicesimo anno di Per_2
età), che tempi e modalità di incontri con il padre possano essere rimessi alla di lui libera determinazione e gradimento, atteso che la frequentazione con il genitore non collocatario non costituisce un obbligo coercibile in capo al minore (soprattutto, nel caso in oggetto, in ragione della totale assenza fisica ed emotiva del padre, con cui la repentina ripresa dei rapporti, se non gradita al minore, potrebbe arrecargli nocumento) e che il grado di sviluppo evolutivo raggiunto da gli consente di poter stabilire in autonomia il regime degli eventuali incontri con il padre.
Il ricorrente deve contribuire al mantenimento della prole. pagina 6 di 8 Invero, in forza dell'art. 337 ter co. 4, 5 e 6 c.c, i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità
economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo
l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare
l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico - sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che il resistente sia chiamato a contribuire al mantenimento di con Per_2 un assegno determinato in € 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti.
La ricorrente, invero, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale;
ha depositato autocertificazione in cui dichiara di avere percepito nell'anno 2023 reddito di cittadinanza pari ad € 7.200,00, da gennaio 2024 € 575,00 mensili a titolo di reddito di inclusione e €
199,00 quale assegno unico;
di non essere titolare di conti corrente ma solo di una carta “Postepay” in cui confluisce il reddito di inclusione;
di non essere titolare di diritti reali su beni immobili né di quote societarie. Ha affermato in udienza soltanto di dedicarsi a lavori saltuari e di non sapere quale attività svolga il resistente;
va, poi, considerato che ella abita nella casa coniugale, che trattasi di alloggio di edilizia pagina 7 di 8 popolare di cui ha affermato essere assegnataria e che paga il relativo canone.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età del figlio e delle crescenti esigenze legate al suo sviluppo evolutivo, appare funzionale al solo soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, in assenza di opposizione alle domande formulate dal ricorrente, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
2709/2024 RG;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto nel Registro di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Catania al N. 266, Parte 1, Anno 2014;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida il figlio in via esclusiva alla ricorrente, con Per_2
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno 5 di CP_1
ogni mese alla resistente, per il mantenimento del figlio , un Per_2 assegno dell'importo di € 250,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 8 di 8