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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa Anna Maria Diana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 27479/2021, riservata in decisione con i termini del 190 c.p.c. all'udienza del 10.01.2025 (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica), promossa da:
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), nella qualità di genitori esercenti la C.F._2
potestà genitoriale sulla figlia minore (Cod. Fisc. Persona_1
) nonché (Cod. Fisc. C.F._3 Parte_3
) ed (Cod. Fisc. C.F._4 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._5 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Andrea Cirino
(Cod. Fisc. ) presso il quale elettivamente C.F._6
domiciliano in Napoli, alla Avvocata a Piazza Dante n. 25, pec:
Email_1
ATTORI
Contro
(Cod. Fisc. e p.iva n. in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e Controparte_2
difeso dall'Avv. Carmela Sarnataro ( , presso la quale C.F._7
1 elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. Cosenza n° 26, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, pec:
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.01.2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. Il Giudice Istruttore riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 04.11.2021,
[...]
ed , nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sulle allora entrambe figlie minori ed Persona_1
(nelle more del giudizio divenuta maggiorenne) nonché Parte_3
, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Parte_4
Tribunale, il in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t., per ivi sentire dichiarare la Controparte_2
responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento CP_1
dedotto in lite e, per l'effetto, condannarlo a risarcire tutti i danni e le spese patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa. Precisamente, parte attrice deduceva che:
1) la minore , la , nonché la Persona_1 Parte_3 [...]
, sono titolari, ciascuna per la quota di 1/3, del diritto di Parte_4
2 proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Piazza Ottocalli n°6 al piano
5, interno 19 riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. SCA foglio 21, pert. 5 sub. 32 cat. A/3, ove abitano insieme ai loro genitori ed alla nonna.
2) L'edificio condominiale, ove è posto l'appartamento di proprietà delle istanti, versa già da tempo in uno stato di degrado causato dell'assenza di manutenzione da parte dell'amministrazione condominiale delle parti comuni. In particolare, le facciate ed i cornicioni interni ed esterni del suddetto edificio sono interessati, in più punti, da fenomeni di CP_4
distacco di intonaco ed il lastrico solare si trova in un evidente stato di degrado ed abbandono.
3) A causa del degrado in cui versano le facciate ed i cornicioni interni ed esterni nonché il lastrico solare dell'edificio condominiale, mai oggetto di interventi di ripristino da parte delle amministrazioni condominiali che si sono succedute, l'appartamento di proprietà delle odierne attrici è stato ed è, tuttora, interessato da molteplici fenomeni infiltrativi di acqua piovana, susseguitisi nel corso del tempo, che hanno cagionato innumerevoli danni all'immobile, come si evince dalla riproduzione fotografica depositata in atti.
4) A causa delle predette infiltrazioni, le pareti e le mura dell'immobile di proprietà delle attrici sono state gravemente ammalorate ed è stato, altresì, danneggiato l'impianto elettrico dell'appartamento; tale danneggiamento ha creato notevoli danni ed un forte disagio a tutto il nucleo familiare che ivi abita, soprattutto per la nonna invalida delle proprietarie che convive con loro.
5) A seguito di tali continui e gravi eventi infiltrativi di acqua piovana, causati esclusivamente dallo stato di degrado in cui versano le facciate ed i cornicioni interni ed esterni nonché il lastrico solare di proprietà condominiale, la Part proprietà, per tramite della loro madre , aveva contattato l' Parte_1
3 amministratore condominiale al fine di ottenere l'immediata eliminazione delle cause infiltrative ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6) Il in persona dell'amministratore del tempo, aveva conferito CP_1
incarico all'Ing. il quale aveva redatto apposita Controparte_5
relazione tecnica (del 6/02/2021, ma, nonostante ciò, l'amministrazione condominiale rimaneva inerte e non provvedeva né a far eseguire i lavori necessari ed urgenti di eliminazione delle cause infiltrative né a ripristinare lo stato dei luoghi dell'appartamento di proprietà delle istanti.
7) Le perduranti infiltrazioni, a seguito del verificarsi di ulteriori ed avversi eventi atmosferici nel periodo di marzo 2021, provocate esclusivamente dall' omessa manutenzione dell'edificio come sopra meglio CP_4
specificato, hanno causato danni all'impianto elettrico, alle pareti e alle mura dell'appartamento di proprietà delle odierne attrici con conseguente necessità di provvedere all'esecuzione dei seguenti lavori urgenti ed improcrastinabili:
Rifacimento dell'impianto elettrico;
Raschiamento delle pareti oggetto di infiltrazione;
Impermeabilizzazione delle superfici;
Rifacimento intonaco;
Stuccatura e rasatura di tutte le superfici;
tinteggiatura con due mani di pittura.
Per effettuare i suddetti lavori occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi e per provvedere alla riparazione di tutti i danni causati all'appartamento di proprietà delle odierne attrici è necessario un esborso pari ad € 6.968,39 per le sole opere murarie, come da relazione di parte Ingegnere Persona_2
depositata in atti.
[...]
8)In seguito alla presentazione di apposita domanda di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione di in data 12 aprile 2021, Controparte_6
l'assemblea condominiale ha deliberato di richiedere alla proprietaria dell'immobile A 19 una relazione tecnica per la quantificazione dei danni patiti all'immobile, fermo restando l'intenzione di risarcire i danni patiti e la
4 volontà di effettuare i lavori. (all. 5 Verbale assembleare del 12/04/2021).
9) Ciononostante, all'incontro di mediazione fissato per il 6 maggio 2021 il
, regolarmente invitato, non si presentava e, di conseguenza, la CP_1
conciliazione bonaria della vertenza non riusciva, come da verbale negativo redatto dal mediatore allegato in atti.
Tanto premesso, in mancanza di un adempimento spontaneo, parte attrice chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto per tutti i danni provocati CP_1
all'appartamento di proprietà delle attrici causati dal verificarsi di fenomeni infiltrativi di acqua piovana cagionati esclusivamente dalla omessa manutenzione delle facciate e dei cornicioni interni ed esterni nonché del lastrico solare dell'edificio con conseguente condanna al CP_4
risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di € 6.968,39 per le sole opere murarie ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore delle sottoscritte procuratrici, che si dichiarano antistatarie.
Incardinata la lite presso codesto Tribunale, si costituiva, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. Carmela Sarnataro depositata telematicamente il 28.01.2022, il Controparte_7
6, in persona dell'amministratore p.t., il quale,
[...] Controparte_2
preliminarmente, eccepiva vizi relativi alla procedura di mediazione e concludeva per il rigetto della domanda attorea così come formulata perché infondata;
eccepiva la genericità della pretesa risarcitoria di parte attrice, poiché nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice non provvedeva a precisare quali fossero gli ambienti o l'ambiente interessato dai fenomeni
5 infiltrativi, e quindi, quali le pareti danneggiate, non specificando neanche la tipologia di danneggiamento subito all'impianto elettrico, né quale potesse essere la causa;
chiedeva, altresì, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che il Tribunale, accertato il nesso di causalità tra l'evento e i danni lamentati, determinasse il “quantum” essendo quello richiesto da parte attrice eccessivo e sproporzionato, considerata la vetustà non solo dell'impianto elettrico dell'appartamento oggetto di causa, ma soprattutto la vetustà dello stesso appartamento per l'evidente stato di abbandono ed assenza di manutenzione ordinaria;
anche in considerazione della circostanza che, la relazione tecnica di parte attrice a firma dell'ing. , con Per_2
pedissequo computo metrico, fa riferimento a una ristrutturazione di immobile e non nello specifico alla quantificazione dei danni da muffa e infiltrazione verificatisi nell'appartamento oggetto di causa e che si ritengono essere conseguenza delle infiltrazioni di acqua piovana, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio, con nota di deposito del 17.01.2022, i procuratori di parte attrice allegavano delibere Prot. 6625/2021, Prot. 6626/2021, Prot.
6627/2021 di ammissione di e nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriali sulle (all'epoca) entrambe minori e e di Parte_3 Persona_1 Parte_4
al patrocinio a spese dello stato ai sensi del DPR 115 del 30/05/2002, pronunciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nella seduta del 09/12/2021 in merito alla domanda oggetto del presente giudizio.
Con ordinanza del 15.02.2022, il Giudice Istruttore, ritenuta non correttamente espletata la procedura di mediazione, assegnava a parte attrice termine di giorni 15 per promuovere correttamente tale procedura. Con ordinanza del 27.11.2023, veniva nominato, quale CTU, l'Ing. Per_3
6 il quale effettuava regolarmente il giuramento di rito, Persona_4
accettando l'incarico affidatogli. Tuttavia, il ctu con nota del 14.2.2024 comunicava l'impossibilità di espletare l0incarico stante il comportamento ostativo di parte attrice.
All'udienza del 07.05.2024 il precedente giudice, preso atto di quanto riferito dal proprio ausiliario, sulla scorta della comunicazione dallo stesso depositata telematicamente in data 14.02.24, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 gennaio 2025, udienza alla quale, subentrato un nuovo
Giudice istruttore, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Occorre rilevare, preliminarmente, che la fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c., atteso che parte attrice individua la causa del sinistro e dei fenomeni infiltrativi nell'assenza di manutenzione da parte dell'amministrazione condominiale delle parti comuni: delle facciate e dei cornicioni interni ed esterni nonché del lastrico solare dell'edificio che determina, altresì, uno stato di degrado CP_4
dell'intero edificio condominiale, di cui fa parte l'immobile di proprietà di parte attrice.
2. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo. Affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma
7 è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione (Cass. Civ., sez. III, n. 3793 del 18.02.2014).
Pertanto, l'attore è tenuto ad offrire la prova del danno lamentato, del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonchè dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 25243/06 e Cass. n. 21977/22).
Ancora, "L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni cagionati, individua un criterio oggettivo di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra lo cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (cfr. Cass. n. 2477/18).
3. Tanto chiarito in punto di diritto, occorre a questo punto verificare se la domanda attorea sia fondata, provata, e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Occorre, al riguardo precisare che, nel giudizio per cui è causa, non si è potuta svolgere compiutamente l'attività istruttoria, anche attraverso la Ctu tecnica disposta dal Giudice, a causa del comportamento ostativo dell'attrice
[...]
Parte_1
Invero, dalla comunicazione depositata telematicamente dal ctu ing.
, in data 14.02.2024, si ricava espressamente che: “per Persona_5
l'espletamento dell'incarico conferitogli si fissò accesso sui luoghi di causa
8 per il 12 gennaio 2024, regolarmente comunicato alle parti costituite, poi spostato, su richiesta del difensore del , al successivo 19 gennaio CP_1
2024 ore 10.30; • nella data fissata il sottoscritto si portò sui luoghi di causa per dare inizio alle operazioni peritali, trovando sul posto i procuratori costituiti ed il tecnico di parte ricorrente;
• con le parti presenti si raggiunse
l'alloggio in questione dove appena completate le presentazioni l'occupante dell'immobile, tale signora iniziò ad inveire contro i Parte_1
presenti ed in particolar modo contro i rappresentanti del condominio minando la serenità necessaria di tutti i partecipanti ad espletare i compiti istituzionali;
• tanto erano forti e durature le imprecazioni, che il sottoscritto decise, per evitare ulteriori problemi ai presenti, di lasciare l'appartamento in quanto lo stato d'animo dell'occupante non permetteva nemmeno di parlare, dell'accaduto fu redatto regolare verbale che si allega alla presente;
• successivamente è stato interpellato il procuratore del ricorrente per verificare se fosse stato possibile riprendere le operazioni peritali, purtroppo ad oggi non c'è stato alcun accenno alla possibilità di espletare l'incarico.
Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto non potendo procedere all'espletamento dell'incarico conferitogli si rimette alle determinazioni che il Giudice vorrà assumere per il prosieguo del giudizio, restando in attesa di qualsivoglia provvedimento si ritenga opportuno”.
Proprio in considerazione dei fenomeni infiltrativi lamentati nell'immobile di proprietà di parte attrice, si rendeva necessario l'espletamento della CTU tecnica disposta dal giudice, ctu tecnica che, una delle odierne attrici,
[...]
ha impedito ed ostacolato, senza addurre alcun motivo valido o Parte_1
giustificativo.
Nel nostro ordinamento, l'art. 118 c.p.c. attribuisce al Giudice che la ritenga necessaria il potere di disporre una consulenza tecnica d'ufficio ed il rifiuto di
9 espletare la stessa, o il comportamento ostativo al corretto svolgimento dei compiti istituzionali affidati all'ausiliario del giudice, oltre ad essere un comportamento valutabile dallo stesso giudicante ex art. 116 c.p.c, equivale al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'istante, tale da giustificare il rigetto della domanda (ex multis Cass. n. 19577/13; Cass. n.
13588/2013; Cass. ordinanza n. 29906 del 29.12.2011).
Il Tribunale condivide tale orientamento giurisprudenziale, in quanto, il comportamento ostativo all'espletamento della consulenza tecnica disposta dal Giudice, preclusiva delle necessarie indagini tecnico-legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda.
Pertanto, questo Giudicante ritiene che la domanda risarcitoria di parte attrice, sia rimasta priva di riscontro obiettivo, soprattutto per il mancato espletamento della ctu tecnica, atteso che il non espletamento delle operazioni peritali non può essere sanato mediante il semplice richiamo e/o rinvio alla documentazione esibita e depositata dalle parti in causa (relazione tecnica dell'ing nonché perizia tecnica di parte dell'ingegnere Controparte_5
, note tecniche del geometra ). Persona_2 Persona_6
Invero, le relazioni tecniche di parte depositate telematicamente dalle parti in causa sono confliggenti e discordanti tra loro, soprattutto per quanto concerne il “quantum” risarcitorio e la tipologia di danni verificatisi all' interno dell' appartamento interessato dai fenomeni infiltrativi per cui è causa.
Infatti, dalla perizia tecnica di parte attrice, a firma dell'ing. Persona_2
si ricava che il totale complessivo per risarcire parte attrice di tutti
[...]
i danni patiti all'appartamento di proprietà a causa dei fenomeni infiltrativi per cui è causa, ammonta ad € 6.968,39, importo comprensivo della realizzazione di un nuovo impianto elettrico nell'immobile in questione
10 secondo la normativa vigente, avente da solo un costo pari ad € 4.000.00.
Invece, dalle note tecniche redatte dal geometra , Persona_6
allegate alle memorie istruttorie ex. art. 183, vi comma c.p.c. n. 2, depositate telematicamente dal convenuto , in data 07.06.2023, si evince CP_1
che: “l'intervento a farsi consiste principalmente nel ripristino dell'intonaco ammalorato, con raschiatura dello stesso e conseguente rappezzo (si stima una superficie di 4 mq complessivi), oltre alle relative opere di stuccatura della parte trattata e ritinteggiatura di tutte le pareti. Stante l'esiguità delle lavorazioni, si ritiene dover valutare le opere a corpo, con lavori eseguiti in economia. In considerazione dei prezzi mediamente praticati in zona, dei materiali da impiegarsi e delle giornate di manodopera occorrenti, appare congruo stimare l'importo necessario al rispristino della situazione pregressa in €. 1.000 (mille)”.
Quanto all'impianto elettrico dell'appartamento, danneggiato secondo le doglianze di parte attrice, a causa dei fenomeni infiltrativi per cui è causa, dalle note tecniche del geometra , incaricato dal Persona_6
convenuto, si ricava che: “ i proprietari hanno poi denunciato CP_1
problemi e malfunzionamenti dell'impianto elettrico, risulta comunque anomalo che siano arrivati a verificarsi malfunzionamenti così gravi senza che intervenissero i sistemi di protezione, pur presenti (interruttori differenziali e magnetotermici). Tanto lascia ipotizzare una cattiva realizzazione dell'intero impianto che, nelle condizioni in cui è stato trovato, risulta sicuramente non a norma e, per il quale, peraltro, non è stata prodotta alcuna certificazione di conformità. Non è stata prodotta, inoltre, alcuna fattura relativa ad eventuali interventi di riparazione /manutenzione all'impianto, né è stata data prova di quando si siano verificati i malfunzionamenti o della correlazione tra questi e gli eventi infiltrativi”.
11 Dirimente, secondo questo Giudicante, alla luce delle relazioni tecniche di parte palesemente confliggenti, sarebbe stata la relazione tecnica dell'ausiliario ctu ingegnere che ben avrebbe potuto Persona_5
chiarire le cause dei fenomeni infiltrativi, i danni derivati all'immobile di proprietà di parte attrice ed il quantum, anche in relazione alla circostanza del risarcimento o meno dei danni concernenti l'impianto elettrico (a norma o meno) presente nell'immobile, oggetto di fenomeni infiltrativi per cui è causa.
Tuttavia, il comportamento ostativo della ha di fatto Parte_1
ostacolato il compito istituzionale affidato all'ausiliario del giudice, il quale non ha potuto svolgere le operazioni peritali necessarie a rispondere ai quesiti posti dal Giudice.
D'altronde, nella nota del 14.2.2024 il ctu ha dato atto che, successivamente alla condotta ostruzionistica di parte attrice del 19.1.2024, “è stato interpellato il procuratore del ricorrente per verificare se fosse stato possibile riprendere le operazioni peritali, purtroppo ad oggi non c'è stato alcun accenno alla possibilità di espletare l'incarico”.
Nemmeno dopo il 14.2.2024 e negli scritti conclusionali è stata addotta da parte attrice alcuna valida giustificazione della condotta di rifiuto all'accesso del ctu, né al momento dell'accesso le altri parti, costituite unitamente alla
[...]
, si sono curate di presenziare all'accesso del ctu e di consentirne Pt_1
l'espletamento dell'incarico, per cui l'inerzia manifestata ridonda inevitabilmente a loro svantaggio.
Sulla scorta del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il
Tribunale, ritiene, altresì, superflue le prove testi articolate dalle parti in causa, nelle memorie istruttorie ex. art. 183, vi comma c.p.c., che non potrebbero, in ogni caso, supplire alla dirimente ctu tecnica (Cass. civile n.
13375/2009; Cass. civile n. 22843/2006; Cass. civile n. 9942/1998).
12 Difatti, talune circostanze risultano genericamente capitolate ed, in ogni caso, oggetto di contestazione è il quantum debeatur, relativamente al quale, in presenza di perizie di parte discordanti, solamente il ctu nominato dal
Tribunale avrebbe potuto determinare l'esatto importo.
Nella memoria ex art 183 co 6 II termine c.p.c., parte convenuta ha ribadito la propria disponibilità alla corresponsione della somma di euro 1.000,00 per il danno cagionato all'immobile tenuto conto del contenuto della perizia del tecnico di parte (geom ) depositata in atti e della Persona_7
quantificazione dallo stesso eseguita.
4. Alla luce di quanto sopra esposto la domanda di parte attrice non potrà trovare accoglimento se non nei limiti di quanto espressamente ammesso da parte convenuta, ossia per il solo importo di euro 1.000,00, da liquidarsi all'attualità, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, sulla somma devalutata alla data della domanda.
L'esito complessivo del giudizio, unitamente alla condotta di parte attrice, costituiscono gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, nella persona del giudice monocratico, Dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nonché ed nei confronti del Parte_3 Parte_4
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_7
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così Controparte_2
provvede:
- Accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto,
13 condanna il convenuto al pagamento di euro 1.000,00, oltre CP_1
rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, sulla somma devalutata alla data della domanda.
- Spese compensate.
Napoli, 3.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa Anna Maria Diana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 27479/2021, riservata in decisione con i termini del 190 c.p.c. all'udienza del 10.01.2025 (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica), promossa da:
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), nella qualità di genitori esercenti la C.F._2
potestà genitoriale sulla figlia minore (Cod. Fisc. Persona_1
) nonché (Cod. Fisc. C.F._3 Parte_3
) ed (Cod. Fisc. C.F._4 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._5 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Andrea Cirino
(Cod. Fisc. ) presso il quale elettivamente C.F._6
domiciliano in Napoli, alla Avvocata a Piazza Dante n. 25, pec:
Email_1
ATTORI
Contro
(Cod. Fisc. e p.iva n. in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e Controparte_2
difeso dall'Avv. Carmela Sarnataro ( , presso la quale C.F._7
1 elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. Cosenza n° 26, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, pec:
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.01.2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. Il Giudice Istruttore riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 04.11.2021,
[...]
ed , nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sulle allora entrambe figlie minori ed Persona_1
(nelle more del giudizio divenuta maggiorenne) nonché Parte_3
, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Parte_4
Tribunale, il in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t., per ivi sentire dichiarare la Controparte_2
responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento CP_1
dedotto in lite e, per l'effetto, condannarlo a risarcire tutti i danni e le spese patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa. Precisamente, parte attrice deduceva che:
1) la minore , la , nonché la Persona_1 Parte_3 [...]
, sono titolari, ciascuna per la quota di 1/3, del diritto di Parte_4
2 proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Piazza Ottocalli n°6 al piano
5, interno 19 riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. SCA foglio 21, pert. 5 sub. 32 cat. A/3, ove abitano insieme ai loro genitori ed alla nonna.
2) L'edificio condominiale, ove è posto l'appartamento di proprietà delle istanti, versa già da tempo in uno stato di degrado causato dell'assenza di manutenzione da parte dell'amministrazione condominiale delle parti comuni. In particolare, le facciate ed i cornicioni interni ed esterni del suddetto edificio sono interessati, in più punti, da fenomeni di CP_4
distacco di intonaco ed il lastrico solare si trova in un evidente stato di degrado ed abbandono.
3) A causa del degrado in cui versano le facciate ed i cornicioni interni ed esterni nonché il lastrico solare dell'edificio condominiale, mai oggetto di interventi di ripristino da parte delle amministrazioni condominiali che si sono succedute, l'appartamento di proprietà delle odierne attrici è stato ed è, tuttora, interessato da molteplici fenomeni infiltrativi di acqua piovana, susseguitisi nel corso del tempo, che hanno cagionato innumerevoli danni all'immobile, come si evince dalla riproduzione fotografica depositata in atti.
4) A causa delle predette infiltrazioni, le pareti e le mura dell'immobile di proprietà delle attrici sono state gravemente ammalorate ed è stato, altresì, danneggiato l'impianto elettrico dell'appartamento; tale danneggiamento ha creato notevoli danni ed un forte disagio a tutto il nucleo familiare che ivi abita, soprattutto per la nonna invalida delle proprietarie che convive con loro.
5) A seguito di tali continui e gravi eventi infiltrativi di acqua piovana, causati esclusivamente dallo stato di degrado in cui versano le facciate ed i cornicioni interni ed esterni nonché il lastrico solare di proprietà condominiale, la Part proprietà, per tramite della loro madre , aveva contattato l' Parte_1
3 amministratore condominiale al fine di ottenere l'immediata eliminazione delle cause infiltrative ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6) Il in persona dell'amministratore del tempo, aveva conferito CP_1
incarico all'Ing. il quale aveva redatto apposita Controparte_5
relazione tecnica (del 6/02/2021, ma, nonostante ciò, l'amministrazione condominiale rimaneva inerte e non provvedeva né a far eseguire i lavori necessari ed urgenti di eliminazione delle cause infiltrative né a ripristinare lo stato dei luoghi dell'appartamento di proprietà delle istanti.
7) Le perduranti infiltrazioni, a seguito del verificarsi di ulteriori ed avversi eventi atmosferici nel periodo di marzo 2021, provocate esclusivamente dall' omessa manutenzione dell'edificio come sopra meglio CP_4
specificato, hanno causato danni all'impianto elettrico, alle pareti e alle mura dell'appartamento di proprietà delle odierne attrici con conseguente necessità di provvedere all'esecuzione dei seguenti lavori urgenti ed improcrastinabili:
Rifacimento dell'impianto elettrico;
Raschiamento delle pareti oggetto di infiltrazione;
Impermeabilizzazione delle superfici;
Rifacimento intonaco;
Stuccatura e rasatura di tutte le superfici;
tinteggiatura con due mani di pittura.
Per effettuare i suddetti lavori occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi e per provvedere alla riparazione di tutti i danni causati all'appartamento di proprietà delle odierne attrici è necessario un esborso pari ad € 6.968,39 per le sole opere murarie, come da relazione di parte Ingegnere Persona_2
depositata in atti.
[...]
8)In seguito alla presentazione di apposita domanda di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione di in data 12 aprile 2021, Controparte_6
l'assemblea condominiale ha deliberato di richiedere alla proprietaria dell'immobile A 19 una relazione tecnica per la quantificazione dei danni patiti all'immobile, fermo restando l'intenzione di risarcire i danni patiti e la
4 volontà di effettuare i lavori. (all. 5 Verbale assembleare del 12/04/2021).
9) Ciononostante, all'incontro di mediazione fissato per il 6 maggio 2021 il
, regolarmente invitato, non si presentava e, di conseguenza, la CP_1
conciliazione bonaria della vertenza non riusciva, come da verbale negativo redatto dal mediatore allegato in atti.
Tanto premesso, in mancanza di un adempimento spontaneo, parte attrice chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto per tutti i danni provocati CP_1
all'appartamento di proprietà delle attrici causati dal verificarsi di fenomeni infiltrativi di acqua piovana cagionati esclusivamente dalla omessa manutenzione delle facciate e dei cornicioni interni ed esterni nonché del lastrico solare dell'edificio con conseguente condanna al CP_4
risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di € 6.968,39 per le sole opere murarie ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore delle sottoscritte procuratrici, che si dichiarano antistatarie.
Incardinata la lite presso codesto Tribunale, si costituiva, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. Carmela Sarnataro depositata telematicamente il 28.01.2022, il Controparte_7
6, in persona dell'amministratore p.t., il quale,
[...] Controparte_2
preliminarmente, eccepiva vizi relativi alla procedura di mediazione e concludeva per il rigetto della domanda attorea così come formulata perché infondata;
eccepiva la genericità della pretesa risarcitoria di parte attrice, poiché nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice non provvedeva a precisare quali fossero gli ambienti o l'ambiente interessato dai fenomeni
5 infiltrativi, e quindi, quali le pareti danneggiate, non specificando neanche la tipologia di danneggiamento subito all'impianto elettrico, né quale potesse essere la causa;
chiedeva, altresì, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che il Tribunale, accertato il nesso di causalità tra l'evento e i danni lamentati, determinasse il “quantum” essendo quello richiesto da parte attrice eccessivo e sproporzionato, considerata la vetustà non solo dell'impianto elettrico dell'appartamento oggetto di causa, ma soprattutto la vetustà dello stesso appartamento per l'evidente stato di abbandono ed assenza di manutenzione ordinaria;
anche in considerazione della circostanza che, la relazione tecnica di parte attrice a firma dell'ing. , con Per_2
pedissequo computo metrico, fa riferimento a una ristrutturazione di immobile e non nello specifico alla quantificazione dei danni da muffa e infiltrazione verificatisi nell'appartamento oggetto di causa e che si ritengono essere conseguenza delle infiltrazioni di acqua piovana, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio, con nota di deposito del 17.01.2022, i procuratori di parte attrice allegavano delibere Prot. 6625/2021, Prot. 6626/2021, Prot.
6627/2021 di ammissione di e nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriali sulle (all'epoca) entrambe minori e e di Parte_3 Persona_1 Parte_4
al patrocinio a spese dello stato ai sensi del DPR 115 del 30/05/2002, pronunciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nella seduta del 09/12/2021 in merito alla domanda oggetto del presente giudizio.
Con ordinanza del 15.02.2022, il Giudice Istruttore, ritenuta non correttamente espletata la procedura di mediazione, assegnava a parte attrice termine di giorni 15 per promuovere correttamente tale procedura. Con ordinanza del 27.11.2023, veniva nominato, quale CTU, l'Ing. Per_3
6 il quale effettuava regolarmente il giuramento di rito, Persona_4
accettando l'incarico affidatogli. Tuttavia, il ctu con nota del 14.2.2024 comunicava l'impossibilità di espletare l0incarico stante il comportamento ostativo di parte attrice.
All'udienza del 07.05.2024 il precedente giudice, preso atto di quanto riferito dal proprio ausiliario, sulla scorta della comunicazione dallo stesso depositata telematicamente in data 14.02.24, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 gennaio 2025, udienza alla quale, subentrato un nuovo
Giudice istruttore, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Occorre rilevare, preliminarmente, che la fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c., atteso che parte attrice individua la causa del sinistro e dei fenomeni infiltrativi nell'assenza di manutenzione da parte dell'amministrazione condominiale delle parti comuni: delle facciate e dei cornicioni interni ed esterni nonché del lastrico solare dell'edificio che determina, altresì, uno stato di degrado CP_4
dell'intero edificio condominiale, di cui fa parte l'immobile di proprietà di parte attrice.
2. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo. Affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma
7 è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione (Cass. Civ., sez. III, n. 3793 del 18.02.2014).
Pertanto, l'attore è tenuto ad offrire la prova del danno lamentato, del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonchè dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 25243/06 e Cass. n. 21977/22).
Ancora, "L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni cagionati, individua un criterio oggettivo di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra lo cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (cfr. Cass. n. 2477/18).
3. Tanto chiarito in punto di diritto, occorre a questo punto verificare se la domanda attorea sia fondata, provata, e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Occorre, al riguardo precisare che, nel giudizio per cui è causa, non si è potuta svolgere compiutamente l'attività istruttoria, anche attraverso la Ctu tecnica disposta dal Giudice, a causa del comportamento ostativo dell'attrice
[...]
Parte_1
Invero, dalla comunicazione depositata telematicamente dal ctu ing.
, in data 14.02.2024, si ricava espressamente che: “per Persona_5
l'espletamento dell'incarico conferitogli si fissò accesso sui luoghi di causa
8 per il 12 gennaio 2024, regolarmente comunicato alle parti costituite, poi spostato, su richiesta del difensore del , al successivo 19 gennaio CP_1
2024 ore 10.30; • nella data fissata il sottoscritto si portò sui luoghi di causa per dare inizio alle operazioni peritali, trovando sul posto i procuratori costituiti ed il tecnico di parte ricorrente;
• con le parti presenti si raggiunse
l'alloggio in questione dove appena completate le presentazioni l'occupante dell'immobile, tale signora iniziò ad inveire contro i Parte_1
presenti ed in particolar modo contro i rappresentanti del condominio minando la serenità necessaria di tutti i partecipanti ad espletare i compiti istituzionali;
• tanto erano forti e durature le imprecazioni, che il sottoscritto decise, per evitare ulteriori problemi ai presenti, di lasciare l'appartamento in quanto lo stato d'animo dell'occupante non permetteva nemmeno di parlare, dell'accaduto fu redatto regolare verbale che si allega alla presente;
• successivamente è stato interpellato il procuratore del ricorrente per verificare se fosse stato possibile riprendere le operazioni peritali, purtroppo ad oggi non c'è stato alcun accenno alla possibilità di espletare l'incarico.
Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto non potendo procedere all'espletamento dell'incarico conferitogli si rimette alle determinazioni che il Giudice vorrà assumere per il prosieguo del giudizio, restando in attesa di qualsivoglia provvedimento si ritenga opportuno”.
Proprio in considerazione dei fenomeni infiltrativi lamentati nell'immobile di proprietà di parte attrice, si rendeva necessario l'espletamento della CTU tecnica disposta dal giudice, ctu tecnica che, una delle odierne attrici,
[...]
ha impedito ed ostacolato, senza addurre alcun motivo valido o Parte_1
giustificativo.
Nel nostro ordinamento, l'art. 118 c.p.c. attribuisce al Giudice che la ritenga necessaria il potere di disporre una consulenza tecnica d'ufficio ed il rifiuto di
9 espletare la stessa, o il comportamento ostativo al corretto svolgimento dei compiti istituzionali affidati all'ausiliario del giudice, oltre ad essere un comportamento valutabile dallo stesso giudicante ex art. 116 c.p.c, equivale al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'istante, tale da giustificare il rigetto della domanda (ex multis Cass. n. 19577/13; Cass. n.
13588/2013; Cass. ordinanza n. 29906 del 29.12.2011).
Il Tribunale condivide tale orientamento giurisprudenziale, in quanto, il comportamento ostativo all'espletamento della consulenza tecnica disposta dal Giudice, preclusiva delle necessarie indagini tecnico-legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda.
Pertanto, questo Giudicante ritiene che la domanda risarcitoria di parte attrice, sia rimasta priva di riscontro obiettivo, soprattutto per il mancato espletamento della ctu tecnica, atteso che il non espletamento delle operazioni peritali non può essere sanato mediante il semplice richiamo e/o rinvio alla documentazione esibita e depositata dalle parti in causa (relazione tecnica dell'ing nonché perizia tecnica di parte dell'ingegnere Controparte_5
, note tecniche del geometra ). Persona_2 Persona_6
Invero, le relazioni tecniche di parte depositate telematicamente dalle parti in causa sono confliggenti e discordanti tra loro, soprattutto per quanto concerne il “quantum” risarcitorio e la tipologia di danni verificatisi all' interno dell' appartamento interessato dai fenomeni infiltrativi per cui è causa.
Infatti, dalla perizia tecnica di parte attrice, a firma dell'ing. Persona_2
si ricava che il totale complessivo per risarcire parte attrice di tutti
[...]
i danni patiti all'appartamento di proprietà a causa dei fenomeni infiltrativi per cui è causa, ammonta ad € 6.968,39, importo comprensivo della realizzazione di un nuovo impianto elettrico nell'immobile in questione
10 secondo la normativa vigente, avente da solo un costo pari ad € 4.000.00.
Invece, dalle note tecniche redatte dal geometra , Persona_6
allegate alle memorie istruttorie ex. art. 183, vi comma c.p.c. n. 2, depositate telematicamente dal convenuto , in data 07.06.2023, si evince CP_1
che: “l'intervento a farsi consiste principalmente nel ripristino dell'intonaco ammalorato, con raschiatura dello stesso e conseguente rappezzo (si stima una superficie di 4 mq complessivi), oltre alle relative opere di stuccatura della parte trattata e ritinteggiatura di tutte le pareti. Stante l'esiguità delle lavorazioni, si ritiene dover valutare le opere a corpo, con lavori eseguiti in economia. In considerazione dei prezzi mediamente praticati in zona, dei materiali da impiegarsi e delle giornate di manodopera occorrenti, appare congruo stimare l'importo necessario al rispristino della situazione pregressa in €. 1.000 (mille)”.
Quanto all'impianto elettrico dell'appartamento, danneggiato secondo le doglianze di parte attrice, a causa dei fenomeni infiltrativi per cui è causa, dalle note tecniche del geometra , incaricato dal Persona_6
convenuto, si ricava che: “ i proprietari hanno poi denunciato CP_1
problemi e malfunzionamenti dell'impianto elettrico, risulta comunque anomalo che siano arrivati a verificarsi malfunzionamenti così gravi senza che intervenissero i sistemi di protezione, pur presenti (interruttori differenziali e magnetotermici). Tanto lascia ipotizzare una cattiva realizzazione dell'intero impianto che, nelle condizioni in cui è stato trovato, risulta sicuramente non a norma e, per il quale, peraltro, non è stata prodotta alcuna certificazione di conformità. Non è stata prodotta, inoltre, alcuna fattura relativa ad eventuali interventi di riparazione /manutenzione all'impianto, né è stata data prova di quando si siano verificati i malfunzionamenti o della correlazione tra questi e gli eventi infiltrativi”.
11 Dirimente, secondo questo Giudicante, alla luce delle relazioni tecniche di parte palesemente confliggenti, sarebbe stata la relazione tecnica dell'ausiliario ctu ingegnere che ben avrebbe potuto Persona_5
chiarire le cause dei fenomeni infiltrativi, i danni derivati all'immobile di proprietà di parte attrice ed il quantum, anche in relazione alla circostanza del risarcimento o meno dei danni concernenti l'impianto elettrico (a norma o meno) presente nell'immobile, oggetto di fenomeni infiltrativi per cui è causa.
Tuttavia, il comportamento ostativo della ha di fatto Parte_1
ostacolato il compito istituzionale affidato all'ausiliario del giudice, il quale non ha potuto svolgere le operazioni peritali necessarie a rispondere ai quesiti posti dal Giudice.
D'altronde, nella nota del 14.2.2024 il ctu ha dato atto che, successivamente alla condotta ostruzionistica di parte attrice del 19.1.2024, “è stato interpellato il procuratore del ricorrente per verificare se fosse stato possibile riprendere le operazioni peritali, purtroppo ad oggi non c'è stato alcun accenno alla possibilità di espletare l'incarico”.
Nemmeno dopo il 14.2.2024 e negli scritti conclusionali è stata addotta da parte attrice alcuna valida giustificazione della condotta di rifiuto all'accesso del ctu, né al momento dell'accesso le altri parti, costituite unitamente alla
[...]
, si sono curate di presenziare all'accesso del ctu e di consentirne Pt_1
l'espletamento dell'incarico, per cui l'inerzia manifestata ridonda inevitabilmente a loro svantaggio.
Sulla scorta del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il
Tribunale, ritiene, altresì, superflue le prove testi articolate dalle parti in causa, nelle memorie istruttorie ex. art. 183, vi comma c.p.c., che non potrebbero, in ogni caso, supplire alla dirimente ctu tecnica (Cass. civile n.
13375/2009; Cass. civile n. 22843/2006; Cass. civile n. 9942/1998).
12 Difatti, talune circostanze risultano genericamente capitolate ed, in ogni caso, oggetto di contestazione è il quantum debeatur, relativamente al quale, in presenza di perizie di parte discordanti, solamente il ctu nominato dal
Tribunale avrebbe potuto determinare l'esatto importo.
Nella memoria ex art 183 co 6 II termine c.p.c., parte convenuta ha ribadito la propria disponibilità alla corresponsione della somma di euro 1.000,00 per il danno cagionato all'immobile tenuto conto del contenuto della perizia del tecnico di parte (geom ) depositata in atti e della Persona_7
quantificazione dallo stesso eseguita.
4. Alla luce di quanto sopra esposto la domanda di parte attrice non potrà trovare accoglimento se non nei limiti di quanto espressamente ammesso da parte convenuta, ossia per il solo importo di euro 1.000,00, da liquidarsi all'attualità, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, sulla somma devalutata alla data della domanda.
L'esito complessivo del giudizio, unitamente alla condotta di parte attrice, costituiscono gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, nella persona del giudice monocratico, Dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nonché ed nei confronti del Parte_3 Parte_4
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_7
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così Controparte_2
provvede:
- Accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto,
13 condanna il convenuto al pagamento di euro 1.000,00, oltre CP_1
rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, sulla somma devalutata alla data della domanda.
- Spese compensate.
Napoli, 3.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
14