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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13709/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...] il [...]; , nato Parte_1 Controparte_1
a AN AO (Brasile) il 29.09.1977, in proprio e, congiuntamente al coniuge sig.ra
[...]
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori CP_2 Per_1
, nato a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Persona_2
(Brasile) il 12.01.2017; nato a [...] il [...]; Controparte_3
, nata a BA (Brasile) il [...], in [...] e, Controparte_4
congiuntamente al coniuge Sig. nella qualità di Controparte_5
esercente la potestà genitoriale sul minore , Persona_3
nato a [...] il [...]; , nata a Controparte_6
Sao OE OS OS (Brasile) il 21.12.2004; , nato a [...] il Parte_1
18.11.1979, in proprio e, congiuntamente al coniuge sig.ra nella Controparte_7
qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori , nato a [...] Persona_4
(Brasile) il 11.03.2016, e , nato a [...] il [...] (con l'avv. Parte_2
Elisabetta Sorze)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 4 dicembre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato A Polignano a Mare (Ba) il 21.07.1892, dai cittadini Parte_1
italiani e , il quale, emigrato in Brasile, Parte_3 Parte_4
mai naturalizzatosi brasiliano, in data 24.4.1916 contraeva matrimonio, in AN AO/SP – Brasile, con unione da cui nasceva in data 08.07.1919 , il Persona_5 Controparte_1
quale -il 30.03.1951- contraeva matrimonio con . Dalla loro unione nasceva, il Persona_6
06.06.1952 a AN AO (Brasile), . Parte_1
In data 13.10.1976 contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_7
dalla loro unione nascevano (29.09.1977), Controparte_1 Controparte_4
(24.06.1981) e (18.11.1979). Parte_1
in data 18.6.2010 contraeva matrimonio con;
Controparte_1 Controparte_2
dalla loro unione nascevano (25.07.2005), Controparte_3 Persona_1
(13.08.2009) e (12.1.2017). Persona_2
Il 31.07.2004 contraeva matrimonio con Controparte_4 Controparte_5
, acquisendo il cognome e dalla loro unione nascevano
[...] CP_4 [...]
(06.10.2007) e Persona_3 Controparte_6
(21.12.2004).
In data 14.01.2016 e hanno proceduto alla Parte_1 Controparte_7 conversione dell'unione stabile in matrimonio e dalla loro unione sono nati Persona_4
(11.03.2016) e (2.11.2019). Parte_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 28 agosto 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Parte_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
2 3 – In mancanza di opposizione, alla luce del contegno processuale tenuto dalla PA resistente e delle circostanze dalla stessa rappresentate nella comparsa di costituzione e risposta, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato a Parte_1
AN AO (Brasile) il 06.06.1952; , nato a [...] il Controparte_1
29.09.1977; , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...]; nato a [...]
[...] Controparte_3
AO (Brasile) il 25.07.2005; , nata a [...] Controparte_4
il 24.06.1981; , nato a [...] il Persona_3
06.10.2007; , nata a [...] Controparte_6
(Brasile) il 21.12.2004; , nato a [...] il [...]; Parte_1 Persona_4
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il
[...] Parte_2
02.11.2019, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_8
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 3 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13709/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...] il [...]; , nato Parte_1 Controparte_1
a AN AO (Brasile) il 29.09.1977, in proprio e, congiuntamente al coniuge sig.ra
[...]
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori CP_2 Per_1
, nato a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Persona_2
(Brasile) il 12.01.2017; nato a [...] il [...]; Controparte_3
, nata a BA (Brasile) il [...], in [...] e, Controparte_4
congiuntamente al coniuge Sig. nella qualità di Controparte_5
esercente la potestà genitoriale sul minore , Persona_3
nato a [...] il [...]; , nata a Controparte_6
Sao OE OS OS (Brasile) il 21.12.2004; , nato a [...] il Parte_1
18.11.1979, in proprio e, congiuntamente al coniuge sig.ra nella Controparte_7
qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori , nato a [...] Persona_4
(Brasile) il 11.03.2016, e , nato a [...] il [...] (con l'avv. Parte_2
Elisabetta Sorze)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 4 dicembre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato A Polignano a Mare (Ba) il 21.07.1892, dai cittadini Parte_1
italiani e , il quale, emigrato in Brasile, Parte_3 Parte_4
mai naturalizzatosi brasiliano, in data 24.4.1916 contraeva matrimonio, in AN AO/SP – Brasile, con unione da cui nasceva in data 08.07.1919 , il Persona_5 Controparte_1
quale -il 30.03.1951- contraeva matrimonio con . Dalla loro unione nasceva, il Persona_6
06.06.1952 a AN AO (Brasile), . Parte_1
In data 13.10.1976 contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_7
dalla loro unione nascevano (29.09.1977), Controparte_1 Controparte_4
(24.06.1981) e (18.11.1979). Parte_1
in data 18.6.2010 contraeva matrimonio con;
Controparte_1 Controparte_2
dalla loro unione nascevano (25.07.2005), Controparte_3 Persona_1
(13.08.2009) e (12.1.2017). Persona_2
Il 31.07.2004 contraeva matrimonio con Controparte_4 Controparte_5
, acquisendo il cognome e dalla loro unione nascevano
[...] CP_4 [...]
(06.10.2007) e Persona_3 Controparte_6
(21.12.2004).
In data 14.01.2016 e hanno proceduto alla Parte_1 Controparte_7 conversione dell'unione stabile in matrimonio e dalla loro unione sono nati Persona_4
(11.03.2016) e (2.11.2019). Parte_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 28 agosto 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Parte_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
2 3 – In mancanza di opposizione, alla luce del contegno processuale tenuto dalla PA resistente e delle circostanze dalla stessa rappresentate nella comparsa di costituzione e risposta, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato a Parte_1
AN AO (Brasile) il 06.06.1952; , nato a [...] il Controparte_1
29.09.1977; , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...]; nato a [...]
[...] Controparte_3
AO (Brasile) il 25.07.2005; , nata a [...] Controparte_4
il 24.06.1981; , nato a [...] il Persona_3
06.10.2007; , nata a [...] Controparte_6
(Brasile) il 21.12.2004; , nato a [...] il [...]; Parte_1 Persona_4
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il
[...] Parte_2
02.11.2019, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_8
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 3 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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