Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2016, n. 12159
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Sentenza 15 dicembre 2016

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Il concetto di gestione di una discarica abusiva - già previsto dall'art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successivamente recepito dall'art. 256, comma terzo, del d. lgs. n. 152 del 2006 e, da ultimo, dall'art. 6, comma primo, lett. e), del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito in l. 30 novembre 2008, n. 210 - deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso. (Fattispecie relativa al concorso nell'utilizzazione di una discarica da parte del sindaco e dei funzionari responsabili dell'Ufficio tecnico comunale, posto in essere mediante violazione dell'obbligo giuridico di impedire la protrazione dello smaltimento in loco dei rifiuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2016, n. 12159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12159
    Data del deposito : 15 dicembre 2016

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